Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 01.06.2016 D-1087/2014

June 1, 2016·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,436 words·~22 min·3

Summary

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) | Asilo (senza allontanamento); decisione dell'UFM del 31 gennaio 2014

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-1087/2014

Sentenza d e l 1 ° giugno 2016 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Bendicht Tellenbach, Claudia Cotting-Schalch, cancelliera Sebastiana Stähli.

Parti A._______, nata il (…), Eritrea, alias B._______, nata il (…), Sudan, rappresentata dal lic. iur. Mario Amato, Soccorso operaio svizzero SOS Ticino, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (senza allontanamento); decisione dell'UFM del 31 gennaio 2014 / N (…).

D-1087/2014 Pagina 2

Fatti: A. L'interessata, cittadina eritrea di etnia tigrina e di religione ortodossa, è nata ad C._______ (Eritrea) dove avrebbe vissuto fino al 2001. Dal 2001 al 2003 per motivi di studio avrebbe abitato a D._______ (Eritrea) e nel 2004 si sarebbe trasferita ad Asmara fino all'ottobre 2011. In febbraio 2012 sarebbe espatriata in Sudan, dove avrebbe soggiornato per cinque mesi prima di partire in aereo in direzione di E._______ (Italia). Il 5 agosto 2012 è entrata in Svizzera e il medesimo giorno ha depositato la domanda d'asilo in oggetto. B. Sentita sui motivi d'asilo, la richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere stata arrestata e trattenuta dal 1° al 24 giugno 2011 dalle autorità eritree venute a cercare il compagno (cfr. verbale d'audizione sulle generalità del 10 agosto 2012 [di seguito: verbale 1], pag. 7; verbale d'audizione sui motivi d'asilo del 20 gennaio 2014 [di seguito: verbale 2], D8, pag. 3). Inoltre, nel 2007, l’interessata aveva stipulato un accordo con il suo superiore militare che le avrebbe permesso – in cambio di 1'000 nakfa – di lavorare presso una fabbrica parallelamente al servizio militare (cfr. verbale 1, pagg. 4 e 7). Di conseguenza, mentre si trovava in carcere, il suo superiore avrebbe denunciato la medesima poiché non svolgeva il servizio militare (cfr. ibidem). Per evitare di venire nuovamente arrestata per avere esercitato un’attività in concomitanza al servizio militare, il padre si sarebbe poi portato garante della multa di 50'000 nakfa che avrebbe dovuto pagare (cfr. ibidem). Per questi motivi, nel 2012, la richiedente sarebbe partita alla volta del Sudan e della Svizzera. A sostegno della sua domanda d'asilo la richiedente ha prodotto l’originale della sua carta d'identità eritrea e di una tessera militare, nonché copia della traduzione del certificato di nascita, di un certificato di lavoro, del diploma di elettricista e della pagella scolastica per l'ottenimento del diploma di elettricista. C. Con decisione del 31 gennaio 2014, notificata all'interessata in data 4 febbraio 2014 (cfr. atto A28/1), l'Ufficio federale della migrazione (UFM, ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo – riconoscendo tuttavia alla richiedente la qualità di

D-1087/2014 Pagina 3 rifugiato – ha pronunciato contestualmente il suo allontanamento e l'ha posta al beneficio dell'ammissione provvisoria in Svizzera. D. In data 3 marzo 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 4 marzo 2014), l'interessata è insorta contro la summenzionata decisione dell'UFM dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ed ha chiesto in via principale l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo e in via subordinata la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione. Ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle presunte spese processuali con protestate spese e ripetibili. E. Il Tribunale, con decisione incidentale del 28 agosto 2014, ha esentato la ricorrente dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali ed ha invitato l'UFM a presentare una risposta al ricorso. F. Con osservazioni del 12 settembre 2014 – trasmesse alla ricorrente con possibilità di esprimersi in merito – l'UFM ha confermato la decisione impugnata considerando che in sede di ricorso non sarebbero stati addotti fatti o mezzi di prova che permetterebbero di modificare il suo apprezzamento ed ha proposto la reiezione del gravame. G. Con replica del 7 ottobre 2014 la ricorrente ha confermato le conclusioni presentate in sede ricorsuale senza aggiungere ulteriori osservazioni. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra

D-1087/2014 Pagina 4 tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Preliminarmente il Tribunale ricorda che il 1° febbraio 2014 è entrata in vigore la modifica del 14 dicembre 2012 decretata dall'Assemblea federale della Confederazione Svizzera (RU 2013 4375) della legge sull'asilo del 26 giugno 1998. Giusta il cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi, le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica sono rette dal nuovo diritto, fatti salvi i cpv. 2-4 di tali disposizioni transitorie. In casu, non essendo i cpv. 2-4 delle disposizioni transitorie applicabili alla fattispecie e la presente procedura d'asilo trovandosi pendente al momento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi, codesto Tribunale applica il nuovo diritto. 3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. Innanzitutto il Tribunale osserva che, essendo stata riconosciuta la qualità di rifugiato alla ricorrente per motivi soggettivi insorti dopo la fuga ed essendo stata posta al beneficio dell'ammissione provvisoria con decisione

D-1087/2014 Pagina 5 del 31 gennaio 2014, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la questione della concessione dell'asilo per motivi originari, nonché la pronuncia dell'allontanamento. 5. 5.1 Nella decisione impugnata l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessata come inverosimili poiché divergenti ed incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire. Sarebbero innanzitutto divergenti le dichiarazioni concernenti il suo arresto: avrebbe infatti inizialmente affermato di essere stata arrestata in occasione della seconda visita della polizia per poi invece affermare che la polizia si sarebbe presentata a casa sua unicamente una volta ed in occasione di tale visita sarebbe stata arrestata. Incongruenti sarebbero anche le allegazioni concernenti la durata dell'arresto: una volta avrebbe dichiarato di essere stata trattenuta per due settimane, mentre nel corso della seconda audizione avrebbe affermato di essere stata imprigionata dal 1° al 24 giugno. Raffrontata in merito a tale divergenza non avrebbe saputo fornire una spiegazione attendibile. Infine, senza una spiegazione plausibile, sarebbero pure contraddittorie le sue dichiarazioni circa la detenzione: ella avrebbe invero affermato di essere stata interrogata durante la detenzione, per poi smentire tali affermazioni precisando che non le sarebbe stata rivolta nessuna domanda. Le allegazioni dell'interessata sarebbero poi incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire: sarebbero poco attendibili le dichiarazioni dell'interessata quo all'assoluta mancanza di notizie dopo la scomparsa del compagno. Ella non avrebbe intrapreso nulla per informarsi in merito al destino del compagno e non avrebbe neppure tentato di mettersi in contatto con i di lui famigliari, ciò che a dire dell'autorità inferiore sarebbe scarsamente attendibile. La giustificazione fornita, ovvero che lei aveva altri problemi, non sarebbe pertinente, considerando appunto che i suoi problemi sarebbero sorti a causa del compagno e considerando che, dopo la sua scomparsa, ella avrebbe continuato a lavorare normalmente senza ulteriori problemi per vari mesi. Le dichiarazioni della richiedente non soddisferebbero pertanto le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. L'autorità inferiore ha comunque riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessata per motivi soggettivi insorti dopo la fuga – escludendola però dalla concessione dell'asilo – a seguito dell'uscita illegale dal Paese ed essendo in età di prestare servizio militare obbligatorio. L'UFM ha poi pronunciato l'allontanamento della richiedente, mettendola tuttavia al beneficio

D-1087/2014 Pagina 6 dell'ammissione provvisoria in Svizzera per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento in ossequio all'art. 5 cpv. 1 LAsi. 5.2 Aggravandosi contro la decisione dell'UFM, l'insorgente ha rilevato che la divergenza in merito al numero di visite della polizia non potrebbe essere ritenuta una divergenza relativa a punti essenziali del suo racconto tale da mettere in discussione la verosimiglianza delle sue allegazioni. Il punto essenziale, non contestato nella decisione impugnata, costituirebbe la diserzione dell'interessata poiché non svolgeva più un'attività per conto dell'esercito. Per quanto attiene alla durata dell'incarcerazione subita, quand'anche ella avesse dichiarato che sarebbe stata incarcerata per due settimane, in entrambe le audizioni avrebbe dichiarato di essere rimasta in carcere dal 1° al 24 giugno 2011, pertanto non si tratterebbe di una contraddizione in senso stretto, ma semmai di un'errata quantificazione in settimane. Infine, neppure la contraddizione sull'aver subito o meno degli interrogatori in carcere costituirebbe un'incongruenza su punti essenziali del racconto. Per quanto attiene all'incompatibilità del comportamento dell'interessata con l'esperienza generale o con la logica dell'agire, ovvero non aver assunto informazioni in merito alla scomparsa del compagno, ella avrebbe fornito delle spiegazioni convincenti in merito. Invero, la ricorrente sarebbe stata arrestata proprio perché le autorità militari ricercavano il suo compagno e ciò sarebbe compatibile con l'esperienza generale poiché sarebbe quanto avverrebbe in Eritrea in queste circostanze. Di conseguenza, dal punto di vista della ricorrente sarebbe logico non cercare notizie inerenti al compagno dato che avrebbe rischiato una nuova detenzione a seguito della denuncia del suo capo in quanto svolgeva delle attività lavorative in una fabbrica e ciò al di fuori del servizio militare. Soltanto una volta espatriata, quando non correva più nessun rischio avrebbe potuto assumere delle informazioni sulla sorte del compagno. Le allegazioni della ricorrente sarebbero dunque da considerarsi verosimili e pertanto oltre alla qualità di rifugiato, le si dovrebbe concedere asilo in Svizzera. 5.3 Con osservazioni del 12 settembre 2014 l'UFM ha confermato la decisione impugnata ed ha in particolare osservato che ogni problema lavorativo dell'interessata sarebbe iniziato a causa dell'arresto subito in quanto il compagno era ricercato dalle autorità militari. Tuttavia, tale arresto sarebbe stato giudicato inverosimile e conseguentemente, risulterebbe inverosimile ogni problematica relazionabile con le attività lavorative della ricorrente e soprattutto la sua attività per il militare e l'allegata diserzione.

D-1087/2014 Pagina 7 5.4 Con replica del 7 ottobre 2014 la ricorrente ha confermato le conclusioni presentate in sede ricorsuale senza aggiungere ulteriori osservazioni. 6. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato (art. 3 cpv. 3 LAsi), è fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (art. 3 cpv. 3 LAsi in fine). L'adozione di tale art. 3 cpv. 3 LAsi non ha modificato la situazione giuridica e la prassi sinora seguita riguardo alle persone che motivano una domanda d'asilo con il rifiuto di servire o la diserzione nel loro paese d'origine rimane valida. Siffatti motivi non sono di per sé sufficienti a fondare la qualità di rifugiato, a meno che ne risulti una persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi. In altri termini, in virtù dei motivi menzionati in questa disposizione, alla persona interessata deve essere riconosciuta la qualità di rifugiato soltanto se in seguito alla sua renitenza o diserzione deve temere un trattamento che comporta seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF 2015/3, consid. 4.3‒4.5 e 5). Il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettivamente fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39). Detto contatto è presunto se la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo oppure se la persona ha ricevuto un ordine di marcia (cfr. GICRA 2006 n. 3

D-1087/2014 Pagina 8 consid. 4.10 pag. 40). In merito all'obbligo di leva, la giurisprudenza considera che in Eritrea le pene previste per renitenti e disertori sono sproporzionatamente severe e sono pertanto da considerare come motivate politicamente ("malus assoluto", GICRA 2006 n. 3 consid. 4.8 pag. 37 seg.). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con relativi riferimenti). 7. Questo Tribunale ritiene che, come rettamente considerato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dall'insorgente sono inverosimili poiché si esauriscono in

D-1087/2014 Pagina 9 affermazioni contraddittorie, imprecise e non corroborate da elementi consistenti, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. La ricorrente in sede ricorsuale non ha inoltre presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione. 7.1 Nella fattispecie, le dichiarazioni dell’insorgente circa l’incarcerazione non adempiono le condizioni di verosimiglianza in ossequio all’art. 7 LAsi. In primo luogo, risultano contraddittorie le allegazioni della ricorrente inerenti alle modalità in cui è stata arrestata. Ella ha infatti allegato in un primo tempo che i militari sono venuti a cercarla due volte al suo domicilio, una volta l'hanno soltanto interrogata, mentre la seconda volta l'hanno arrestata (cfr. verbale 1, pag. 7). Nel corso dell’audizione federale invece, ha affermato che i militari l'hanno cercata una volta soltanto, ha negato di aver detto di essere stata contattata due volte ed ha dichiarato di non sentirsi molto bene e di sentirsi stressata (cfr. verbale 2, D8, pagg. 2-3, D65-D66, pag. 8). In relazione a questo punto, va rilevato che conoscere e riferire il numero esatto di volte in cui si è stati cercati dalle autorità, contrariamente a quanto allegato in sede ricorsuale, costituisce un punto fondamentale per il giudizio sulla verosimiglianza dei motivi d’asilo dell’insorgente. Difatti, i problemi allegati dall’interessata sono iniziati proprio con la visita delle autorità eritree. In secondo luogo, il racconto stesso dell'incarcerazione appare contraddittorio, privo di fondamento, poco sostanziato e succinto. L’insorgente ha inizialmente dichiarato che durante la detenzione non le era successo nulla di rilevante e che le avevano soltanto posto alcune domande in merito al compagno scomparso (cfr. verbale 1, pag. 7). Al contrario, ha successivamente affermato che non le era stata posta alcuna domanda durante la detenzione (cfr. verbale 2, D57, pag. 7) e non è neppure stata in grado di indicare quale fosse lo scopo della detenzione (cfr. verbale 2, D57, pag. 7, D62, pag. 8). Su questo punto va pure deserta la censura ricorsuale secondo cui le contraddizioni non verterebbero su punti essenziali del racconto, poiché il fatto di sapere se è stata interrogata o meno nel corso della detenzione è un elemento sostanziale per l’esame della verosimiglianza della detenzione stessa. Le allegazioni sono poi prive di dettagli personali e stereotipate. Difatti, interrogata in merito alle condizioni della sua detenzione non ha saputo fornire alcun dettaglio di rilievo che permetta allo scrivente Tribunale di ritenere che abbia davvero subito l'avvenimento descritto. Ella si è limitata ad affermare che c'erano delle persone che entravano e altre che uscivano e che era stata messa in

D-1087/2014 Pagina 10 un carcere che poteva essere una fabbrica non finita (cfr. verbale 2, D59, pag. 7). Infine, appare poco logico e attendibile che la ricorrente – una volta rilasciata dopo essere stata arrestata a causa della scomparsa del compagno – non abbia chiesto informazioni ai di lui genitori (cfr. verbale 2, D34, D39, pag. 5). L'insorgente non ha nemmeno fornito una spiegazione convincente al riguardo, affermando di pensare a se stessa e di avere paura di peggiorare la sua situazione (cfr. verbale 2, D40-D41, pag. 6) e non ha saputo dire se i genitori siano anche stati ricercati dai militari dopo la scomparsa di loro figlio (cfr. verbale 2, D35, pag. 5, D46, pag. 6). 7.2 Per quanto attiene alla denuncia fatta dal suo capo militare ai suoi superiori per aver svolto un impiego non autorizzato in una fabbrica ed alla multa che le era stata comminata, il Tribunale rileva quanto segue: avendo l'interessata allegato che ogni problema lavorativo aveva preso inizio a causa dell’arresto subito, le problematiche relazionabili alle attività lavorative risultano di conseguenza già di per sé inverosimili essendo stati ritenuti inverosimili l’arresto e la consecutiva detenzione (cfr. consid. 7.1). Tuttavia, anche indipendentemente dall'inverosimiglianza dell'arresto e della detenzione, le allegazioni circa la denuncia e la multa sono contraddittorie e prive di fondamento. Invero, ella ha dapprima affermato che il suo capo militare l’aveva denunciato ai suoi superiori con una lettera nel quale indicava che ella non si trovava più al servizio militare, bensì lavorava per una fabbrica privata (cfr. verbale 2, D8, pag. 3). L’interessata era venuta a conoscenza della denuncia unicamente dopo il suo rilascio quando aveva richiesto al suo capo lo stipendio ed egli l’aveva informata di rivolgersi ai superiori (cfr. ibidem). Rivoltasi ai superiori, questi l’avevano informata che avendo smesso di lavorare per i militari non aveva diritto al suo salario e doveva per di più pagare una multa di 50'000 nakfa (cfr. ibidem). Tuttavia successivamente, oltre ad aver dichiarato che sono stati i superiori a chiamarla e non è stata lei a rivolgersi direttamente a loro (cfr. verbale 2, D75, pag. 9), ha anche incongruentemente riferito che in quell'occasione le è stato chiesto, come riferito dal suo superiore diretto, per quale motivo svolgeva un doppio impiego (cfr. verbale 2, D79, pag. 9). Dalle sue dichiarazioni, non è pertanto chiaro se le autorità militari credevano che ella avesse smesso di effettuare il servizio militare oppure se credevano che ella svolgeva effettivamente un altro impiego in concomitanza al servizio militare.

D-1087/2014 Pagina 11 Anche il calcolo dell'importo della multa da pagare appare poco chiaro, l'insorgente ha dichiarato una volta che era calcolato in base al tempo lavorato per la fabbrica privata (cfr. verbale 1, pag.7; verbale 2, D8, pag. 3), per poi negare che l'importo fosse stato calcolato proporzionalmente e dire di non sapere in funzione di che cosa fosse stato determinato (cfr. verbale 2, D26-D-28, pagg. 6-7). Pare infine poco credibile e contrario alla logica che la ricorrente sia andata avanti a lavorare contemporaneamente per la fabbrica privata e per il militare dopo essere stata denunciata per avere effettuato un’attività illegale (cfr. verbale 2, D80, pag. 9). Di conseguenza, l'insorgente non ha né reso verosimile di essere stata denunciata né di aver avuto i contatti allegati con le autorità militari. 7.3 Per quanto concerne la fine dell’attività militare, l’interessata ha poi omesso di menzionare in sede d'audizione sommaria qualsiasi problema avuto in relazione al suo presunto abbandono dell'attività militare (cfr. verbale 1, pagg. 7-8). Nel corso dell’audizione federale ha in un primo tempo dichiarato che le autorità militari non l'hanno cercata dopo aver lasciato il servizio militare (cfr. verbale 2, D82, pag. 9), per poi rettificare subito dopo che le autorità l’avevano ricercata dopo il suo espatrio, ossia più di quattro mesi dopo la fine di tale attività (cfr. verbale 2, D83, pag. 9). Ragione per cui, questo Tribunale ritiene che l'interessata non abbia reso verosimile di essere stata al servizio militare al momento dell’espatrio, per il che, un'eventuale diserzione può essere nella fattispecie esclusa. 7.4 Pertanto, l'interessata ha verosimilmente lasciato il suo Paese d'origine per altri motivi da quelli addotti e neppure i mezzi di prova forniti a sostengo sono atti a giustificare una diversa valutazione della fattispecie, poiché non permettono di provare la verosimiglianza dei motivi d'asilo dell'insorgente ed in particolare di ritenere che abbia disertato. Il certificato di lavoro attesta infatti unicamente che la ricorrente ha lavorato in una fabbrica privata, mentre la carta militare attesta che la stessa è stata chiamata al servizio militare, ma non che si trovava ancora al servizio militare attivo al momento dell’espatrio. 7.5 In conclusione, visto tutto quanto sopra, lo scrivente Tribunale rileva che l'UFM ha rettamente ritenuto le dichiarazioni dell'insorgente circa i motivi d'asilo a titolo originario non soddisfacenti le condizioni di verosimiglianza, per il che, sul punto di questione dell'asilo a titolo

D-1087/2014 Pagina 12 originario, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]); cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4 e 2011/24 consid. 10.1). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. Di conseguenza, l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 10. La ricorrente, patrocinata, quand’anche motivando la richiesta sulla base dell’art. 65 cpv. 1 PA, conclude all’esonero dell’anticipo delle presunte spese processuali, conclusione peraltro già evasa con decisione incidentale del 28 agosto 2014 e che diverrebbe, in ogni caso, con l’emanazione della presente sentenza priva d’oggetto. Visto l'esito della procedura di ricorso, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 11. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

D-1087/2014 Pagina 13 La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1087/2014 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli

Data di spedizione:

D-1087/2014 — Bundesverwaltungsgericht 01.06.2016 D-1087/2014 — Swissrulings