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Bundesverwaltungsgericht 28.02.2012 D-1000/2012

February 28, 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,184 words·~16 min·2

Summary

Asilo (non entrata nel merito / safe country) e allontanamento | Asilo (non entrata in merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 17 febbraio 2012

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-1000/2012

Sentenza d e l 2 8 febbraio 2012 Composizione

Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch; cancelliere Andrea Pedrazzini.

Parti

A._______, nato il (…), Croazia, la moglie B._______, nata il (…) Serbia, ed i figli C._______, nato il (…), D._______, nata il (…), E._______, nata il (…), ricorrenti,

Contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata in merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 17 febbraio 2012 / N […].

D-1000/2012 Pagina 2

Visto: la domanda di asilo che gli interessati hanno presentato in data (…) in Svizzera, i verbali di audizione del 12 gennaio 2012 e del 19 gennaio 2012 dell'interessato (di seguito: verbale 1, rispettivamente verbale 3) come pure dell'interessata portanti le medesime date (di seguito: verbale 2, rispettivamente verbale 4), la decisione dell'UFM del 17 febbraio 2012, il ricorso inoltrato dai ricorrenti il 21 febbraio 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 22 febbraio 2012, il certificato medico del Dr. F._______, prodotto dai ricorrenti, datato (…) 2012, pervenuto al Tribunale in data 28 febbraio 2012, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato

D-1000/2012 Pagina 3 non può essere esteso alla questione del riconoscimento della qualità di rifugiato, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente al riconoscimento della qualità di rifugiato è inammissibile, che, nei citati limiti, vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi di asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino croato di etnia rom, nato a G._______ in Bosnia Erzegovina, di aver vissuto a H._______ (Croazia) fino al suo espatrio, avvenuto a fine (…) 2011; che, dal canto suo, l'interessata ha dichiarato di essere cittadina serba, di etnia rom, residente in Croazia, di aver avuto ultimo domicilio in patria a I._______ (Serbia), dove sarebbe vissuta dalla nascita fino a circa due anni fa, quando si sarebbe trasferita in Croazia, dove avrebbe vissuto con suo marito fino all'espatrio, che hanno affermato di essere fuggiti perché in Croazia non si potrebbe vivere in pace; che le persone di etnia rom sarebbero sempre discriminate da parte dei Croati; che quattordici mesi prima del loro arrivo in Svizzera l'interessata, andando a fare compere in un negozio, sarebbe stata aggredita da un croato che l'avrebbe colpita con un calcio in pancia; che l'interessato avrebbe cercato di difenderla, ma, ad un certo punto, sarebbero arrivati altri sette o otto croati ed egli avrebbe avuto la peggio; che, a causa di tale avvenimento, la secondogenita sarebbe venuta alla luce con problemi di salute, ragione per cui avrebbe subito un intervento appena nata; che, inoltre, l'interessato, tre mesi prima dell'espatrio, sarebbe stato picchiato da tre persone che l'avrebbero accusato di aver rubato degli attrezzi; che, in aggiunta, l'interessata sarebbe stata picchiata anche quando era incinta della terzogenita, al suo domicilio, in assenza del marito; che, infine, i Croati renderebbero la vita impossibile

D-1000/2012 Pagina 4 alla gente di etnia rom; che li prenderebbero a calci, cercherebbero di investirli in automobile, spesso avrebbero loro spaccato i vetri di casa ed avrebbero anche contaminato il pozzo da cui gli interessati prendevano l'acqua, gettandovi degli escrementi, che, nella decisione del 17 febbraio 2012, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Croazia nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro lato, che le allegazioni in materia di asilo presentate dagli interessati sarebbero inverosimili, siccome le loro dichiarazioni sarebbero palesemente lacunose, vaghe e contraddittorie, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi di esposizione dei medesimi a persecuzioni in caso di rientro in patria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione di detta misura siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, richiamati i fatti esposti, i ricorrenti fanno valere che, contrariamente a quanto asserito dall'UFM, la Croazia non sarebbe sicura per loro, giacché sarebbero stati vittime di gravi violenze e persecuzioni di tipo razziale e non avrebbero avuto altra scelta che la fuga, in quanto la polizia e le autorità avrebbero anch'esse un atteggiamento di sufficienza e discriminazione nei confronti delle persone di etnia rom; che, secondo loro, le considerazioni dell'UFM sarebbero inadeguate, si soffermerebbero ossessivamente su incongruenze di dettaglio facilmente spiegabili con lo stress, la fatica e la difficoltà di un'audizione, ignorando i fatti essenziali; che l'UFM avrebbe dovuto approfondire maggiormente la loro domanda di asilo in considerazione anche delle risultanze mediche degli esami svolti al Centro di registrazione e procedura; che, peraltro, la motivazione dell'UFM sarebbe lacunosa, poiché priva di valutazione delle conseguenze di un allontanamento per i loro figli; che, d'altronde, le loro allegazioni dovrebbero essere considerate verosimili; che, inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento verso la Croazia sarebbe inesigibile, poiché, da un lato, in quanto rom, sarebbero oggetto di gravi discriminazioni da cui non potrebbero difendersi od opporsi, e, dall'altro lato, avrebbero problemi medici continui i loro bambini, l'ospedale si troverebbe a più di (…) chilometri dal loro domicilio e le cure sarebbero fornite solo contro il pagamento di tangenti; che, peraltro, i ricorrenti hanno allegato al ricorso alcuni documenti medici riguardanti la ricorrente e due figlie,

D-1000/2012 Pagina 5 che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della loro domanda di asilo e, in via sussidiaria, il riconoscimento della qualità di rifugiato, o dell'ammissione provvisoria; che hanno, altresì, presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo di invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, peraltro, la nozione di indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi si intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda di asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (cfr. GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247), che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito la Croazia, a partire dal 1° gennaio 2007, nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare tale presunzione, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, i ricorrenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da

D-1000/2012 Pagina 6 alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, in particolare, il ricorrente si è contraddetto in merito all'aggressione subita da sua moglie, quando sarebbe andata a comperare il pane, avvenuta circa due settimane prima della nascita della loro secondogenita D._______ (di seguito: la prima aggressione), affermando dapprima di avere visto la scena da casa sua (cfr. verbale 1, pag. 8) per poi dichiarare che, in quell'occasione, l'aveva accompagnata per proteggerla (cfr. verbale 3, pag. 3, D9) ed infine tornare sulla sua prima versione (cfr. verbale 3 pag. 6, D37); che, confrontato a tale contraddizione, il ricorrente si è limitato a negare quanto affermato nella prima audizione (cfr. verbale 3, pag. 6, D40); che, inoltre, il ricorrente, sentito in merito alle conseguenze della prima aggressione, ha affermato di essere andato al pronto soccorso (cfr. verbale 3, pag. 4, D22) per poi contraddirsi poco dopo, dichiarando che dopo la prima aggressione non sarebbe andato al pronto soccorso (cfr. verbale 3, pag. 5, D28); che il ricorrente ha affermato nella prima audizione che, dopo essere intervenuto per difendere la moglie durante la prima aggressione, sarebbero arrivati sette o otto croati che l'avrebbero malmenato (cfr. verbale 1, pag. 8); che, nella stessa audizione, egli si è però contraddetto, adducendo che sarebbe stato un gruppo di cinque, sei, sette persone e se ne sarebbero poi aggiunte altre due o tre (cfr. verbale 1, pag. 9) per infine affermare che si sarebbe trattato di cinque o sei persone e, in seguito, ne sarebbero arrivate altre due (cfr. verbale 3, pag. 6, D42), che, inoltre, gli insorgenti hanno sorprendentemente invocato nuove aggressioni soltanto in un secondo tempo e, dunque, tardivamente; che, segnatamente, l'episodio concernente l'allegata aggressione subita dal ricorrente da tre persone tre mesi prima dell'espatrio, dopo la quale sarebbe stato al pronto soccorso, non è stato menzionato nella prima audizione, ma soltanto allo stadio della seconda audizione (cfr. verbale 2, pag. D28-31); che anche l'allegata aggressione subita dalla ricorrente quando era incinta dell'ultima figlia è stata invocata soltanto allo stadio della seconda audizione (cfr. verbale 4, pag. 4, D26 e D49-D57); che, vista l'importanza di tali avvenimenti, se questi fossero davvero accaduti, non è credibile che i ricorrenti non ne abbiano fatto menzione durante le rispettive prime audizioni, allorquando alla domanda esplicita se vi fossero altri motivi che li avrebbero spinti a lasciare la Croazia e se avessero qualcosa da aggiungere, hanno risposto negativamente in modo inequivocabile (cfr. verbale 1, pag. 9 e verbale 2, pag. 9),

D-1000/2012 Pagina 7 che, vista l'inverosimiglianza del loro racconto, non soccorrono gli insorgenti le mere allegazioni ricorsuali secondo le quali le considerazioni dell'UFM sarebbero inadeguate, si soffermino ossessivamente su incongruenze di dettaglio facilmente spiegabili con lo stress, la fatica e la difficoltà di un audizione, che, in tale contesto, non vi è motivo di ritenere che i ricorrenti non possano ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei loro confronti, che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in Croazia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Croazia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata,

D-1000/2012 Pagina 8 che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull’asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2009/50 consid. 9, pag. 733), che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei ricorrenti; che, infatti, essi sono giovani; che, inoltre, il ricorrente ha una formazione scolastica di base, ha ottenuto il diploma di (…) (cfr. verbale 1, pag. 4); che, infine, i ricorrenti possiedono una rete sociale e familiare in loco, ritenuto che vi vivono i genitori del ricorrente e due sue sorelle (cfr. verbale 1, pag. 5), che i ricorrenti non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, pag. 21 e relativi riferimenti), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, segnatamente, dai documenti agli atti, segnatamente dai quattro rapporti dell'ORS (assistenza dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati; cfr. atti A12/3 e A15/1), di cui due datati (…) 2012, il terzo (…) 2012 ed il quarto (…) 2012, si evince che i disturbi di salute cui si fa riferimento sono qualificati di "bagatella"; che, inoltre, il documento in lingua straniera del (…) 2011, prodotto allo stadio del ricorso, del reparto di pediatria della clinica di L._______, in cui viene diagnosticata alla piccola D._______ una (…), conferma che gli insorgenti, in particolare la secondogenita, hanno potuto ottenere le cure necessarie in Patria, quando è stato necessario, e questo a più riprese; che, gli ulteriori documenti medici allegati al ricorso, segnatamente, i tre documenti del Dr. Med. M._______ e i due dell'ORS datati (…) 2012 e (…) 2012, rilevano problemi di lieve entità, ovvero (…), che non costituiscono un ostacolo all'allontanamento degli insorgenti e che, se del caso, potranno essere curati in Croazia; che la stessa considerazione vale per quanto riportato nel certificato medico del Dr. F._______ del (…) 2012, fecente stato di un'evoluzione positiva, sia per quanto attiene alle (…) di E._______ e C._______, sia per ciò che riguarda la bronchite (…) di D._______, che anche per quanto attiene al bene del fanciullo quale elemento da considerare nell'esame dell'esigibilità dell'allontanamento di minorenni (cfr. GICRA 2005 n. 6 consid. 6.1), è esigibile che la famiglia (…) faccia rientro in Croazia; che, difatti, i tre figli dei ricorrenti sono ancora molto

D-1000/2012 Pagina 9 piccoli e la durata di poco più di due mesi del loro attuale soggiorno in Svizzera non è da considerarsi rilevante; che sono tuttora dipendenti dai loro genitori ed impregnati del loro modo di vita, ragione per cui anche nel loro caso non vi è motivo di ammettere che un loro ritorno in Croazia equivalga ad uno sradicamento completo che pregiudicherebbe il loro sviluppo ed equilibrio, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che i ricorrenti, usando la necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12, pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1000/2012 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini

Data di spedizione:

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