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Bundesverwaltungsgericht 18.05.2011 C-8781/2010

May 18, 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,276 words·~6 min·4

Summary

Diritto alla rendita | Assicurazione per l'invalidità (decisione del 19 novembre 2010)

Full text

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-8781/2010 Sentenza del 18 maggio 2011 Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Michael Peterli e Francesco Parrino, cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, rappresentato dal Patronato INCA, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 19 novembre 2010).

C-8781/2010 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 10 febbraio 2004, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di A._______ – cittadino italiano, nato il (…; [doc. A 4-1]) – un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° settembre 1999 (doc. A 64-1 e 64-3; v. anche doc. A 63-1). 2. Nel mese di dicembre del 2005, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del Cantone B._______ ha avviato la prevista procedura di revisione del diritto alla rendita (doc. A 67-1). Con comunicazione del 20 marzo 2006, detto Ufficio AI ha confermato il diritto al quarto di rendita (doc. A 72-1). 3. Il 3 dicembre 2008, l'interessato ha formulato una domanda di revisione del diritto alla rendita (doc. A 74-1; v. anche doc. A 75-1). Il 19 novembre 2010, l'UAIE ha deciso che il quarto di rendita d'invalidità pagato fino ad allora è sostituto da una rendita intera d'invalidità dal 1° dicembre 2008 al 31 maggio 2009 e che, a decorrere dal 1° giugno 2009, l'assicurato ha di nuovo diritto ad un quarto di rendita d'invalidità, essendo il grado d'invalidità del 46% (doc. A 100-1 e 101-1; v. anche doc. A 98-1). 4. Il 23 dicembre 2010, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 19 novembre 2010 mediante il quale ha, fra l'altro, chiesto l'annullamento della decisione impugnata ed il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità anche successivamente al 1° giugno 2009, dal momento che secondo un certificato medico del suo medico curante, allegato in copia al gravame, presenta un'incapacità al lavoro del 70-75% in un'attività sostitutiva adeguata (doc. TAF 1). 5. L'8 febbraio 2011, il ricorrente ha versato l'anticipo spese (doc. TAF 2 a 4). 6. Nella risposta al ricorso del 4 maggio 2011, l'UAIE ha proposto l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa possa procedere conformemente alla presa di posizione dell'Ufficio AI del

C-8781/2010 Pagina 3 Cantone B._______ del 27 aprile 2011 (conclusione principale; doc. TAF 6), il quale rinvia a sua volta alle annotazioni del Servizio medico regionale (SMR) del 28 marzo 2011. In quest'ultime è segnalato che, in considerazione del tempo trascorso dalla valutazione dello specialista in reumatologia, occorre sottoporre l'insorgente ad una (nuova) perizia reumatologica. 7. Il 12 maggio 2011, il ricorrente ha segnalato di "poter dar seguito" alla proposta dell'autorità inferiore di cui alla risposta al ricorso del 4 maggio 2011 (doc. TAF 8). 8. 8.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 8.2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 8.3. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 9. 9.1. Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in

C-8781/2010 Pagina 4 particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. 9.2. Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 10. 10.1. Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla conclusione principale della presa di posizione del 27 aprile 2011 dell'Ufficio AI del Cantone B._______ (proposta a cui peraltro il ricorrente, nello scritto del 12 maggio 2011, ha postulato di dare seguito) è giustificata dalla necessità di un sufficiente accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricorrente, non essendo altrimenti possibile determinarsi sulla residua capacità lavorativa del medesimo con il necessario grado della verosimiglianza preponderante. 10.2. Pertanto, il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione affinché proceda, in tempi ragionevoli, al completamento dell'istruttoria nel senso indicato nelle annotazioni del SMR del 28 marzo 2011. 11. 11.1. Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 300.--, versato l'8 febbraio 2011, è restituito al ricorrente. 11.2. Si giustifica altresì l'attribuzione di una piena indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 800.--, tenuto conto del lavoro effettivo, relativamente contenuto, svolto dal rappresentante del

C-8781/2010 Pagina 5 ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.

C-8781/2010 Pagina 6 (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 19 novembre 2010 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 300.--, corrisposto l'8 febbraio 2011, è restituito al ricorrente. 3. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 800.-- a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in

C-8781/2010 Pagina 7 possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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