Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 07.06.2007 C-792/2007

June 7, 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·828 words·~4 min·2

Summary

Assicurazione per l'invalidità (altro) | prestazioni dell'assicurazione invalidità

Full text

Corte III C-792/2007 { T 0 / 2 } Sentenza del 7 giugno 2007 Composizione: Elena Avenati-Carpani, giudice unico, Paola Carcano, cancelliera. A._______, ricorrente, patrocinata dal Patronato INCA, Ufficio legale, casella postale 287, 4005 Basilea 5, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore, concernente prestazioni dell'assicurazione invalidità. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Considerato in fatto ed in diritto: che, A._______, cittadina italiana coniugata con prole, nata il _______, è al beneficio di una rendita intera d'invalidità dal 1° novembre 2000 (doc. 2, 172 e 211), che, al termine di una procedura di revisione avviata nel corso del 2005, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha sostituito, mediante decisione dell'8 dicembre 2005, la rendita d'invalidità intera dell'assicurata con un quarto di rendita a partire dal 1° febbraio 2006 (doc. 217, 235 e 238), che, con tempestiva opposizione del 19 gennaio 2006, A._______, regolarmente rappresentata dal Patronato INCA di Basilea, ha chiesto l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo ed il ripristino del suo diritto ad una rendita d'invalidità intera anche successivamente al 1° febbraio 2006 (doc. 241), che, mediante decisione su opposizione del 13 dicembre 2006, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto integralmente l'opposizione e confermato la propria decisione dell'8 dicembre 2005 (doc. 244), che, con atto del 30 gennaio 2007, A._______, regolarmente rappresentata dal Patronato INCA di Basilea, ha impugnato il suddetto provvedimento amministrativo innanzi allo scrivente Tribunale amministrativo federale, producendo una certificazione medica del 6 febbraio 2006 del Dott. S.________ e postulando sostanzialmente l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il ripristino del suo diritto ad una rendita d'invalidità intera anche successivamente al 1° febbraio 2006, che, ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha riesaminato la pratica ed ha constatato che la ricorrente è invalida nella misura del 100%, motivo per cui in data 11 maggio 2007 ha emanato una nuova decisione con la quale ha ristabilito il diritto di A._______ ad una rendita intera di invalidità a decorrere dal 1° febbraio 2006, che, nelle sue osservazioni ricorsuali dell'11 maggio 2007, l'UAIE ha comunicato di aver emanato una nuova decisione giusta l'art. 53 cpv. 3 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; RS 830.1) entrata in vigore il 1° gennaio 2003,

3 che, invitata a pronunciarsi in merito alla nuova decisione dell'amministrazione, A._______, con scritto del 29 maggio 2007, ha sostanzialmente dichiarato di rinunciare a continuare la procedura, che, riservate le eccezioni previste all'art. 32 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, che, in particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) in materia di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 let. b della Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, 831.20), che nella fattispecie, il ricorso del 30 gennaio 2007 è tuttavia diventato privo di oggetto in seguito alla rinuncia formulata dall'insorgente con scritto del 29 maggio 2007, che il Tribunale quale giudice unico (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF) stralcia dai ruoli il ricorso del 30 gennaio 2007 e archivia il procedimento. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.--, che viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero. 4. Comunicazione: - al Patronato INCA, Ufficio legale, casella postale 287, 4005 Basilea 5 (atto giudiziario), - all'autorità inferiore (n. di rif. _______), - all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

4 Rimedi di diritto: Avverso questa decisione può essere inoltrato entro 30 giorni ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna (cfr. art. 82 e ss, 90 e ss, 100 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, LTF, RS 173.110). Il gravame deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmato. La decisione impugnata ed i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati, se sono in possesso della parte (art. 42 LTF). La giudice: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Paola Carcano Data di spedizione:

C-792/2007 — Bundesverwaltungsgericht 07.06.2007 C-792/2007 — Swissrulings