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Bundesverwaltungsgericht 25.05.2010 C-7457/2009

May 25, 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,808 words·~9 min·4

Summary

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (altro) | Assicurazione vecchiaia e superstiti, decisione de...

Full text

Corte II I C-7457/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 2 5 maggio 2010 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Francesco Parrino, Madeleine Hirsig, cancelliere Dario Quirici. A._______, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione vecchiaia e superstiti, decisione del 22 ottobre 2009. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-7457/2009 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che A._______, cittadina italiana nata il (...), vedova di B._______, cittadino italiano nato il (...) e deceduto il (...), il quale aveva lavorato in Svizzera negli anni Sessanta, ha formulato alla Cassa svizzera di compensazione (CSC), per il tramite dell'Istituto nazionale italiano di previdenza sociale (INPS), una domanda di rendita per superstiti il 24 aprile 2008 (doc. 1 a 20), che, mediante decisione del 31 marzo 2009, la CSC ha comunicato al Patronato INCA, rappresentante dell'interessata, il rigetto della domanda di rendita per il motivo che B._______ avrebbe versato dei contributi all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (AVS/AI) solamente durante un periodo di nove mesi nel 1968, non adempiendo quindi le condizioni poste dall'art. 29 cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10), secondo cui possono richiedere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali può essere computato almeno un anno intero di reddito o di accrediti per compiti educativi o assistenziali (doc. 23), che, con messaggio elettronico del 17 aprile 2009, C._______, figlio dell'interessata, ha chiesto alla CSC di eseguire un ulteriore accertamento circa gli anni d'attività lavorativa di B._______ in Svizzera dal 1965 (doc. 24), che, con scritto del 18 maggio 2009, la CSC ha invitato l'interessata a trasmetterle tutti i documenti relativi all'attività lavorativa di B._______ in Svizzera, compresi i nomi e gli indirizzi esatti degli ex datori di lavoro (doc. 25), che, con messaggio elettronico del 4 luglio 2009, C._______ ha indicato alla CSC che B._______ aveva lavorato, a (...), dapprima presso l'impresario edile (...) dal 1962 al 1969, quindi presso (...) nel 1969 (doc. 27), che, mediante scritto del 16 settembre 2009, la CSC ha considerato il messaggio elettronico del 4 luglio 2009 come un'opposizione ed ha impartito all'interessata un termine fino al 5 ottobre 2009 per presentarne una versione munita di firma olografa, conformemente Pagina 2

C-7457/2009 all'art. 10 cpv. 4 e 5 dell'Ordinanza federale dell'11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA, RS 830.11; doc. 29), che, non avendo ricevuto nessuna risposta entro il detto termine, la CSC ha emanato una decisione il 22 ottobre 2009, con la quale ha dichiarato l'opposizione irricevibile (doc. 31), che, tramite messaggio elettronico del 21 novembre 2009, C._______ ha, da un lato, confermato che l'interessata ha ricevuto la decisione del 22 ottobre 2009, e, dall'altro lato, sostenuto che lo scritto della CSC del 16 settembre 2009 non le è mai stato notificato, aggiungendo che “ci riserviamo pertanto di inoltrare ricorso, e saremmo lieti di ricevere copia della ricevuta di ritorno qualora fosse effettivamente pervenuta” (doc. 32), che, con lettera accompagnatoria del 27 novembre 2009, la CSC ha trasmesso una copia del messaggio elettronico del 21 novembre 2009 al Tribunale amministrativo federale (TAF; doc. 33), che, tramite ordinanza, questo Tribunale ha invitato l'interessata a regolarizzare il ricorso con l'apposizione della sua firma originale entro un termine di trenta giorni (incarto TAF, doc. 3), che l'interessata ha inoltrato formale ricorso, debitamente firmato, il 4 gennaio 2010 (incarto TAF, doc. 4), che, il 18 gennaio 2010, mediante apposito formulario, la CSC ha incaricato la Posta Svizzera di effettuare delle ricerche per stabilire se lo scritto del 16 settembre 2009 è stato recapitato alla ricorrente (doc. 60), che la Posta Svizzera ha comunicato alla CSC, il 25 gennaio 2010, che non è stato possibile trovare tracce dell'invio, nonostante le ricerche effettuate inerenti al lasso di tempo tra il 15 e il 21 settembre 2009 (doc. 61), che la CSC ha risposto al ricorso il 5 marzo 2010, chiedendo che sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata (incarto TAF, doc. 6), che, invitata a replicare, la ricorrente non si è manifestata (incarto TAF, Pagina 3

C-7457/2009 doc. 7), che, in virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale, conformemente all'art. 85bis cpv. 1 LAVS, che, di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso, che, il 1° giugno 2002, sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681), ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1), come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11), che, giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n° 1408/71), che, nella misura in cui l'Accordo, e in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura è regolata dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4), che, secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di Pagina 4

C-7457/2009 assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga, che, conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA), che, in concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), che l'art. 52 LPGA prevede che le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali; le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici; la procedura d'opposizione è gratuita; di regola non sono accordate ripetibili. Se non è inoltrata alcuna opposizione contro una decisione dell'amministrazione, quest'ultima passa in giudicato (art. 54 cpv. 1 lett. a LPGA). Il giudice delle assicurazioni sociali non può quindi esaminare le decisioni che non hanno fatto l'oggetto di un'opposizione tempestiva (UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurigo, 2003, art. 52, n. 16), che, secondo l'art. 10 cpv. 4 OPGA, l'opposizione scritta deve portare la firma dell'opponente o del suo patrocinatore, che, in concreto, la ricorrente si è opposta alla decisione del 31 marzo 2009 mediante messaggi elettronici del 17 aprile e del 4 luglio 2009, Pagina 5

C-7457/2009 che, con scritto del 16 settembre 2009, la CSC ha impartito alla ricorrente un termine di trenta giorni per firmare di proprio pugno l'opposizione, che la ricorrente pretende di non avere ricevuto tale scritto, che, secondo la giurisprudenza, incombe all'autorità provare che una decisione è stata regolarmente notificata e quando la notificazione è intervenuta. Se la notificazione di una decisione per lettera semplice o se la data della notificazione sono contestate, bisogna fondarsi sulle dichiarazioni del destinatario della decisione (DTF 124 V 400), che la CSC non è riuscita a provare che lo scritto del 16 settembre 2009 è stato effettivamente notificato alla ricorrente, la Posta Svizzera non essendo stata in grado di trovare traccia di tale invio, nonostante le ricerche effettuate, che perciò, conformemente agli atti, bisogna considerare che l'opposizione del 17 aprile e del 4 luglio 2009 è ammissibile, che quindi la CSC non è, a torto, entrata nel merito dell'opposizione, che, di conseguenza, il ricorso deve essere accolto e la decisione del 22 ottobre 2009 annullata. L'incarto è trasmesso alla CSC, affinché entri nel merito dell'opposizione ed emani una decisione impugnabile. Pagina 6

C-7457/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione del 22 ottobre 2009 è annullata. 2. Gli atti sono rinviati alla Cassa svizzera di compensazione, affinché entri nel merito dell'opposizione ed emani una decisione impugnabile. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Comunicazione: - alla ricorrente (Raccomandata/AR); - all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata); - all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 7

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