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Corte III C-7342/2018
Sentenza d e l 1 8 febbraio 2020 Composizione
Michela Bürki Moreni, statuente quale Giudice unica cancelliere Luca Rossi.
Parti
A._______, rappresentato dall'avv. Istituto Nazionale Confederale di Assistenza, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, grado d’invalidità (decisione del 15 novembre 2018).
C-7342/2018 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione del 15 novembre 2018 l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha riconosciuto a A._______, cittadino italiano, nato il (…) 1964, il diritto a una rendita intera con grado d’invalidità del 100% dal 1° aprile 2017 (allo scadere dell’anno di attesa), il diritto ad una mezza rendita con grado del 59% dal 1° agosto 2017 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute) e nuovamente una rendita intera dal 1° ottobre 2018 (tre mesi dopo il peggioramento dello stato di salute). 2. Con ricorso del 24 dicembre 2018 A._______, rappresentato dal patronato INCA, è insorto dinnanzi al TAF contestando la decisione dell’UAIE nella misura in cui è stata attribuita, dal 1° agosto 2017 al 30 settembre 2018 una mezza rendita in sostituzione della rendita intera in precedenza riconosciuta (doc. TAF 1). 3. Con decisione incidentale dell’8 gennaio 2019 il ricorrente è stato invitato a versare un anticipo di fr. 800.-, corrispondente alle presunte spese processuali (doc. TAF 2), regolarmente saldato il 14 gennaio 2019 (doc. TAF 4-5). 4. Con risposta del 26 febbraio 2019 l'UAIE, facendo riferimento al preavviso dell’UAI-TI del 21 febbraio 2019, ha proposto la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata (doc. TAF 11). 5. Con replica 17 aprile 2019 il ricorrente ha contestato la tesi dell’autorità inferiore, riconfermandosi integralmente nella propria posizione ed ha prodotto un nuovo certificato della dr.ssa B._______, prospettando di trasmettere ulteriori referti, in vista degli accertamenti previsti per maggio 2019 (doc. TAF 11). 6. Con duplica del 10 maggio 2019, rimandando alla presa di posizione dell’UAI-TI del 3 maggio 2019, a sua volta fondata sull’annotazione SMR del 2 maggio 2019, l’UAIE ha reiterato la proposta di reiezione del ricorso (doc. TAF 13).
C-7342/2018 Pagina 3 7. Con triplica del 2 luglio 2019 (doc. TAF 17) e osservazioni del 21 ottobre 2019 (doc. TAF 23) da un lato e con osservazioni del 13 agosto 2019 (doc. TAF 21) e del 12 novembre 2019 (doc. TAF 25) dall’altro, le parti si sono sostanzialmente confermate nelle proprie antitetiche posizioni. 8. Con ordinanza del 17 gennaio 2020, questo Tribunale ha comunicato al ricorrente che, in esito a quanto emerso dall’istruttoria, si prospettava l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa all’autorità inferiore al fine di esperire degli ulteriori accertamenti medici volti a chiarire la situazione valetudinaria e la conseguente capacità lavorativa nel periodo compreso fra il 21 aprile 2017 e il 25 luglio 2018. Il ricorrente è stato inoltre informato dell’eventualità – seppur remota – di una reformatio in pejus, dovuta all’emissione di una nuova decisione sfavorevole nei suoi confronti in esito alla nuova procedura amministrativa e della possibilità, in tali circostanze, di ritirare il ricorso (doc. TAF 27). 9. Con scritto del 29 gennaio 2020, per il tramite del proprio rappresentante, il ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso (doc. TAF 28). 10. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAIE). 11. In seguito al ritiro del ricorso, intervenuto senza riserve il 29 gennaio 2020 (doc. TAF 28), la procedura va stralciata dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione del ricorrente all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. 12. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 13. 13.1 Giusta l’art. 63 cpv. 1 prima frase PA l’autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione, nelle
C-7342/2018 Pagina 4 tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Per la terza frase del medesimo articolo per eccezione si possono condonare le spese processuali. Per l'art. 5 prima frase del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2 e art. 63 cpv. 5 PA) se una causa diviene priva d'oggetto, di regola le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d'oggetto la causa. Queste possono essere condonate totalmente o parzialmente alla parte che non beneficia del gratuito patrocinio previsto dall’art. 65 PA, qualora: a. un ricorso sia liquidato in seguito a rinuncia o a transazione senza aver causato un lavoro considerevole del Tribunale; b. per altri motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossare le spese processuali alla parte (art. 6 del Regolamento menzionato). 13.2 Nel caso concreto, la parte ricorrente ha manifestato l’intenzione di ritirare il ricorso a uno stadio avanzato dell’istruttoria processuale, ossia ben oltre il termine dello scambio di scritti che per altro si era protratto più del normale, essendosi le parti diffuse anche in una triplica (doc. TAF 17), una quadruplica (doc. TAF 21) e nelle rispettive ulteriori osservazioni (doc. TAF 23 e 25). Alla ricezione del ritiro del ricorso, inoltre, questo Tribunale aveva già esaminato in dettaglio nel merito la questione contestata, in cui si prospettava l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio dell’incarto all’autorità inferiore per svolgere ulteriori accertamenti e pronunciarsi nuovamente sulla fattispecie (cfr. doc. TAF 27). 13.3 Tenuto conto delle circostanze concrete, avendo la procedura già causato un lavoro considerevole, le spese processuali di fr. 800.-, sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse vengono compensate con l'anticipo spese versato dall'insorgente il 14 gennaio 2019 (cfr. doc. TAF 4-5). 14. Visto quanto precede – avendo il ricorrente resa priva d’oggetto la causa non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 15 TS-TAF in combinazione con l'art. 7 TS-TAF; DTF 109 V 234). L’art. 5 TS-TAF si applica infatti per analogia.
C-7342/2018 Pagina 5 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. È preso atto del ritiro del ricorso. 2. La procedura è stralciata dai ruoli, in quanto divenuta priva di oggetto. 3. Le spese processuali di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente e vengono compensate con l’acconto versato. 4. Non si attribuiscono indennità per spese ripetibili. 5. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. […]; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)
(i rimedi di diritto sono menzionati nella pagina seguente)
La Giudice unica: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Luca Rossi
C-7342/2018 Pagina 6 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: