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Bundesverwaltungsgericht 15.03.2012 C-702/2012

March 15, 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·624 words·~3 min·3

Summary

Diritto alla rendita | Assicurazione invalidità, decisione del 9 gennaio 2012

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-702/2012

Decisione d e l 1 5 marzo 2012 Composizione

Giudice unico: Francesco Parrino; Cancelliere: Dario Croci Torti.

Parti

A._______, ricorrente,

Contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione invalidità, decisione del 9 gennaio 2012.

C-702/2012 Pagina 2

Ritenuto in fatto e considerato in diritto che: mediante decisione del 9 gennaio 2012, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato al cittadino italiano A._______, nato il , che la sua domanda del 28 febbraio 2011 volta al conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità era stata respinta per carenza d'invalidità di livello pensionabile; il 3 febbraio 2012, l'interessato ha inviato una lettera allo scrivente Tribunale amministrativo federale dalla quale si evince che il nominato formula ricorso contro il suddetto provvedimento amministrativo ed avrebbe trasmesso la motivazione e la certificazione medica in "un secondo tempo"; mediante ordinanza del 10 febbraio 2012 lo scrivente Tribunale amministrativo federale, ha impartito a A._______ un termine di 10 giorni dal suo ricevimento per precisare le conclusioni e i motivi del gravame, come prescritto dall'art. 52 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), avvertendolo nel contempo che, in caso di mancata risposta entro il termine assegnato, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile; questo scritto è stato notificato a A._______, residente nella Repubblica federale tedesca, il 15 febbraio 2012, come si evince dall'attestazione elettronica della posta svizzera (doc. TAF 4); la parte interessata non ha dato tuttavia seguito all'ordinanza del 10 febbraio 2012 nel termine impartito né sino ad ora; facendo difetto i requisiti formali previsti dall'art. 52 PA, è necessario applicare la comminatoria contenuta nell'ordinanza del 10 febbraio 2012 e non entrare nel merito della comunicazione del 3 febbraio 2012;

C-702/2012 Pagina 3 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Non si entra nel merito del ricorso e la causa è stralciata dal ruolo. 2. Non si percepiscono spese processuali né si assegnano indennità per le spese ripetibili. 3. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)

Il giudice unico: Il cancelliere:

Francesco Parrino Dario Croci Torti

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

C-702/2012 — Bundesverwaltungsgericht 15.03.2012 C-702/2012 — Swissrulings