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Bundesverwaltungsgericht 26.04.2010 C-6791/2008

April 26, 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·5,138 words·~26 min·4

Summary

Assicurazione per l'invalidità (AI) | Assicurazione invalidità, decisione del 25 settemb...

Full text

Corte II I C-6791/2008/ {T 0/2} Sentenza d e l 2 6 aprile 2010 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Vito Valenti, Beat Weber, cancelliere Dario Quirici. A._______, vedova di (...), in qualità di sua erede, patrocinata dall'Avvocatessa Angela Zampini, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione per l'invalidità, decisione del 25 settembre 2008. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-6791/2008 Fatti: A. B._______, cittadino italiano nato il (...), è deceduto il (...) per ragioni non specificate negli atti di causa, lasciando la moglie e due figlie (doc. 35). Egli aveva lavorato in Svizzera come muratore dal 1969 al 1970 e dal 1972 al 1987, versando i contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc. 37). Il 27 aprile 2007, per il tramite dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS), aveva formulato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) una domanda tendente ad ottenere una rendita d'invalidità svizzera (doc. 1 a 6). B. Il 25 agosto 1984 l'assicurato era stato vittima di un infortunio professionale, a seguito del quale aveva subito un trauma alla spalla e al gomito destri. Il caso iniziale, con le successive quattro ricadute, era stato preso a carico dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva). Mediante decisione dell'8 novembre 2004, la Suva aveva concesso all'assicurato una rendita d'invalidità del 18% (attività di muratore esigibile, con riduzione del rendimento), a partire dal 1° novembre dello stesso anno, ed un'indennità per menomazione dell'integrità del 10%, fondandosi essenzialmente sul rapporto di visita medica circondariale di chiusura, del 30 agosto 2004, e su una perizia della “...” (...), del 29 ottobre 2004, relativa ad un ricovero dell'interessato dal 29 settembre al 29 ottobre 2004, diagnosticanti, a titolo principale, delle terapie fisiche e funzionali, e, secondariamente, degli esiti da contusione e artroscopia della spalla destra con dolori persistenti ed instabilità del ginocchio destro, quale conseguenza di una vecchia rottura del legamento crociato anteriore (incarto Suva, doc. 66, 86 e 90). L'11 settembre 2007 la Suva aveva emanato una nuova decisione, con la quale aveva aumentato la rendita d'invalidità dell'assicurato al 23% (attività di muratore non più esigibile), a decorrere dal 1° luglio dello stesso anno, riconoscendogli inoltre il diritto ad un'indennità per menomazione dell'integrità del 10%, e ciò, principalmente, sulla base di un rapporto psichiatrico della ..., del 12 febbraio 2007, e di una Pagina 2

C-6791/2008 perizia della stessa clinica, dell'11 aprile 2007, relativa ad un ricovero dell'interessato dal 30 gennaio al 2 marzo 2007, diagnosticanti, in più delle affezioni ritenute nel 2004, anche la rottura del muscolo sovraspinato, una sindrome del tunnel carpale e degli esiti da abuso d'alcol, e del rapporto di visita medica circondariale di chiusura, del 23 maggio 2007 (incarto Suva, doc. 133, 137 e segg.). C. Nell'ambito dell'istruzione della domanda di rendita, l'UAIE ha acquisito, tra gli altri, i documenti seguenti: - l'incarto Suva, tra cui le due perizie e il rapporto psichiatrico della ..., del 29 ottobre 2004, 12 febbraio e 11 aprile 2007 (incarto Suva, doc. 133), - i questionari per l'assicurato e per il datore di lavoro, del 18 settembre, rispettivamente del 10 ottobre 2007, dai quali si evince che l'interessato aveva lavorato da ultimo in Italia come muratore (attività leggera, non particolarmente esposta) a tempo pieno, ossia otto ore quotidiane durante cinque giorni alla settimana, dal 4 aprile 2005, con delle interruzioni per malattia dal 10 novembre al 10 dicembre 2005, dal 30 giugno al 21 luglio 2006, dal 6 novembre 2006 al 30 giugno 2007 e dal 1° luglio al 31 agosto 2007, percependo un salario di EUR 9.06 all'ora, 1'567.38 al mese e 18'808.56 all'anno, e che egli era “ancora assunto” il 18 settembre 2007 (doc. 9 e 10), - un referto di risonanza magnetica del ginocchio destro, del 5 ottobre 2005, facente stato, in particolare, di fenomeni degenerativi, di una condropatia femoro-tibiale di alto grado e femoro-rotulea di basso grado e di una sinovite reattiva (doc. 11), - una relazione clinica di dimissione, relativa ad un ricovero in Italia durato dal 15 al 17 giugno 2006, nella quale è posta la diagnosi d'epatopatia steatosica e di disturbo depressivo borderline ed è indicata la necessità per l'assicurato d'astenersi assolutamente dal consumo di bevande alcoliche (doc. 12), - un referto di risonanza magnetica della spalla destra, del 5 ottobre 2006, che documenta la presenza, in particolare, di un'iperintensità di segnale interessante in modo pressoché totale il tratto distale in sede anteriore del tendine del sovraspinato, di una degenerazione dei Pagina 3

C-6791/2008 tendini dell'infraspinato e del sottoscapolare e di fluido nelle borse subacromiale e sottodeltoidea (doc. 13), - una scheda di dimissione, relativa ad un ricovero in Italia dal 21 marzo al 6 aprile 2007, che riferisce la presenza di una periartrite dello scapolo omerale destro in postumi di rottura del muscolo sopraspinoso destro, trattato chirurgicamente con acromioplastica, e certifica un lieve miglioramento delle contratture dolorose, consigliando dei cicli periodici di terapia riabilitativa (doc. 17), - una perizia medica particolareggiata E 213 del dott. D._______, del 14 maggio 2007, diagnosticante una degenerazione meniscale al ginocchio destro con condropatia femoro-rotulea consensuale e segni di periartrite scapolo-omerale omolaterale su postumi di rottura del muscolo sopraspinoso destro, trattata chirurgicamente con acromioplastica, una steatosi epatica e delle note depressive. Nella stessa è specificato che l'assicurato era in grado di svolgere regolarmente lavori leggeri, ma solo durante diciotto ore settimanali, essendo controindicati l'umidità, il freddo, frequenti flessioni, come pure il sollevamento e il trasporto di pesi, mentre non poteva più esercitare a tempo pieno la sua ultima attività di muratore, ed è fissato un grado d'invalidità, secondo il diritto italiano, del 50% (doc. 18). D. L'UAIE ha trasmesso per apprezzamento la documentazione raccolta al proprio servizio medico, nella persona del dott. E._______. Nella sua presa di posizione del 1° agosto 2008, quest'ultimo ha considerato, sulla base della diagnosi di periartropatia della spalla destra, di gonartrosi a destra, di stato depressivo reattivo e di epatopatia etilica, che l'assicurato, con effetto dal 6 novembre 2006, data ritenuta dalla stessa Suva nell'ambito della procedura relativa alla quarta ricaduta (incarto Suva, doc. 91 e segg.), era incapace di svolgere l'attività di muratore nella misura del 70%, mentre non presentava alcuna incapacità lavorativa in attività confacenti, non implicanti l'esercizio di lavori pesanti e il trasporto di pesi superiori a 5 kg, come quelle di bidello, cassiere o venditore di biglietti (doc. 32 e 32.1). Il 20 agosto 2008 l'UAIE ha proceduto al calcolo del grado d'invalidità. Come reddito ipotetico da valido per il 2006, l'amministrazione ha ritenuto un valore di EUR 1'567.38, sulla base dei dati forniti dal datore Pagina 4

C-6791/2008 di lavoro, e, come reddito da invalido, secondo i dati dell'Ufficio internazionale del lavoro (ILO) per il 2006, in attività quali cassiere o venditore, ha considerato un valore medio di EUR 1'345.51, ridotto del 20%, viste le circostanze personali del defunto assicurato, ossia EUR 1'112.45. Procedendo al raffronto dei due redditi, l'UAIE ha così ottenuto una perdita di guadagno del 29.02%, corrispondente ad un grado d'invalidità del 29% (doc. 161). Il 21 agosto 2008 l'UAIE ha approntato un progetto di decisione, con il quale ha preannunciato al Patronato Acli, l'allora rappresentante dell'assicurato, il rigetto della domanda di rendita d'invalidità, invitandolo nel contempo a formulare eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni (doc. 34). Con scritto dell'11 settembre 2008, A._______, vedova ed erede dell'assicurato, si è opposta al detto progetto, quindi l'UAIE ha emanato una decisione il 25 settembre 2008, mediante la quale ha confermato il rigetto della domanda di rendita (doc. 35 e 36). E. Il 22 ottobre 2008 la vedova ed erede dell'assicurato ha inoltrato ricorso contro questa decisione al Tribunale amministrativo federale, chiedendo che sia riconosciuto al defunto marito il diritto ad una rendita d'invalidità, e ha esibito della documentazione medica già presente all'incarto Suva, ossia: un certificato del dott. F._______, specialista in medicina del lavoro, del 6 luglio 2007, nel quale è precisato che l'assicurato non era idoneo alla mansione di muratore, specificatamente alla movimentazione manuale di pesi superiori a 5 kg, al sollevamento all'altezza delle spalle di pesi superiori a 1.5 kg, a movimenti bruschi e ripetuti del braccio destro, ad esposizione a rischi di vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, alla manipolazione con la mano destra, per tempi prolungati, d'attrezzi di lavoro e a posizioni obbligate, per tempi medio lunghi, del braccio destro; una relazione medico-legale del dott. G._______, del 23 novembre 2007, nella quale, riassuntivamente, sono valutati una riduzione della capacità lucrativa del 50% e un danno all'integrità fisica del 30%, ed è precisato che l'assicurato era inidoneo al 100% alle mansioni di operaio edile e altre mansioni simili nell'industria, nel commercio, nell'agricoltura e nei servizi. Prendendo nuovamente posizione sul caso il 30 gennaio 2009, il dott. Pagina 5

C-6791/2008 E._______ ha ribadito, in sostanza, il proprio apprezzamento della situazione medica (doc. 39). L'UAIE ha quindi risposto al ricorso il 24 febbraio 2009, chiedendone il rigetto e la conseguente conferma della decisione impugnata. Rappresentata dall'avvocata Zambini, la ricorrente ha replicato il 21 marzo 2009, riproponendo le proprie conclusioni, e ha allegato dei documenti già all'incarto. L'UAIE ha duplicato il 2 aprile 2009, ribadendo le proprie conclusioni. F. Con decisione incidentale dell'8 aprile 2009, questo Tribunale ha invitato la ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 300.-. Un versamento di Fr. 288.- è stato effettuato il 27 aprile 2009. Questo Tribunale ha quindi sollecitato la ricorrente, mediante decisione incidentale del 4 maggio 2009, a saldare la differenza di Fr. 12.-. La ricorrente ha proceduto al detto pagamento il 29 maggio 2009. G. In seguito alla domanda di rendita AVS presentata il 15 gennaio 2008, per il tramite dell'INPS, da A._______, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) le ha riconosciuto, con decisione del 17 marzo 2008, il diritto ad una rendita vedovile ordinaria, e ciò a decorrere dal 1° febbraio 2008 (incarto CSC, n. di rif. ...).

Diritto: 1. 1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente Pagina 6

C-6791/2008 all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20). 1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA. 1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA). 1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui la ricorrente, vedova dell'assicurato e sua erede, come si evince dalle indicazioni contenute nello stesso ricorso, è toccata dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (DTF 99 V 167 consid. 2a e b, sentenza del Tribunale federale dell'8 agosto 2007 I 477/06). Esso è stato inoltre presentato tempestivamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e l'anticipo di Fr. 300.-, relativo alle spese processuali, è stato versato nel termine impartito. 2. 2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori Pagina 7

C-6791/2008 subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento CEE n° 1408/71). 2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che, a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in Pagina 8

C-6791/2008 vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti norme e, a partire dal 1° gennaio 2008, secondo le nuove disposizioni. 4. La ricorrente ha contestato la validità materiale della decisione dell'UAIE, chiedendo che sia riconosciuto al defunto marito il diritto ad una rendita d'invalidità. 5. 5.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI, nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007, precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta. Conformemente all'art. 30 LAI, il diritto alla rendita si estingue, in particolare, con la morte dell'avente diritto. 5.2 In concreto, l'assicurato aveva presentato la domanda di rendita il 27 aprile 2007. Questo Tribunale può quindi limitarsi ad esaminare se egli avesse avuto diritto ad una rendita il 27 aprile 2006 (ossia dodici mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto alla rendita fosse sorto tra tale data e il 5 gennaio 2008, data della sua morte (art. 30 LAI). Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1). 6. Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, un cittadino italiano deve adempiere, cumulativamente, le seguenti condizioni: - essere invalido ai sensi della legge svizzera; Pagina 9

C-6791/2008 - aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1° gennaio 2008, è tuttavia necessario avere versato contributi durante almeno 3 anni (art. 36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006 ). A tale fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71). In concreto, è pacifico che l'assicurato adempiva la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se egli era invalido ai sensi di legge. 7. 7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera con un tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter LAI (art. 29 cpv. 4 LAI a partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'Unione europea e vi risiede. 7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure Pagina 10

C-6791/2008 quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008, l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: (a) la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e (c) al termine di questo anno è invalido almeno al 40%. 7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore dal 1° gennaio 2008). 7.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a cpv. 1 LAI dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità Pagina 11

C-6791/2008 risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa. 8. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109). 9. 9.1 In concreto, dall'insieme della documentazione medica agli atti e, in particolare, dal rapporto psichiatrico e dalla perizia della ..., del 12 febbraio, rispettivamente dell'11 aprile 2007 (incarto Suva, doc. 133), dalla perizia E 213 del dott. D._______, medico dell'INPS, del 14 maggio 2007 (doc. 18), e dalle prese di posizione del dott. E._______, medico dell'UAIE, del 1° agosto 2008 e del 30 gennaio 2009 (doc. 32 e 39), risulta la diagnosi di periartropatia della spalla destra, di gonartrosi destra, d'epatopatia etilica e di stato depressivo reattivo, manifestantesi sotto forma di una deflessione del tono dell'umore di grado lieve. Visto il carattere univoco di questa diagnosi, del resto non contestata Pagina 12

C-6791/2008 dalla ricorrente, il collegio giudicante non vede nessun valido motivo per scostarsene. 9.2 Per costante giurisprudenza, le affezioni appena menzionate sono di carattere labile, ossia suscettibili di migliorare o di peggiorare. Così, nell'assenza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile l'art. 29 cpv. 1 let. a LAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2007), per cui può entrare in considerazione solo la lettera b della citata norma legale, la quale prevede un termine di attesa di un anno. Pertanto, l'assicurato avrebbe potuto pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui avesse subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa di almeno il 40% in media durante almeno un anno, e ciò ad ogni modo, come già esposto al consid. 5.2, non oltre il 5 gennaio 2008 (art. 30 LAI). 10. 10.1 Rispetto alle conseguenze invalidanti delle affezioni diagnosticate sulla capacità lavorativa, la Suva ha considerato, nel rapporto di visita medica circondariale di chiusura del 23 maggio 2007 (incarto Suva, doc. 137), che l'attività di muratore non era più esigibile dal 6 novembre 2006, definendo invece come confacenti, a decorrere dal giugno 2007, attività a tempo pieno non implicanti, in sostanza, l'esercizio di mansioni sopra le spalle ed il sollevamento fino a questa altezza di carichi oltre i 3 kg, come pure movimenti bruschi, vibrazioni, colpi e posizioni “costrette” del braccio destro. Sulla base di questa esigibilità, la Suva ha stabilito, con decisione dell'11 settembre 2007, un grado d'invalidità del 23% a partire dal 1° luglio 2007. 10.2 Nell'ambito della procedura AI, il dott. D._______ ha invece fissato un grado d'invalidità, conformemente al diritto italiano, del 50%, sottolineando nel contempo che le condizioni di salute dell'assicurato avrebbero potuto migliorare grazie ad un trattamento di fisiokinesiterapia. Nel certificato del dott. F._______, del 6 luglio 2007, e nella relazione medico-legale del dott. G._______, del 23 novembre 2007, allegati dalla ricorrente all'impugnativa, è ribadito, principalmente, che l'assicurato era inidoneo a svolgere l'attività di muratore e, più in generale, di operaio edile. Pagina 13

C-6791/2008 10.3 Dal canto suo, il dott. E._______ ha considerato, nelle proprie prese di posizione, che l'assicurato era incapace di svolgere l'attività di muratore nella misura del 70% dal 6 novembre 2006, mentre non presentava alcuna incapacità lavorativa, dal 1° giugno 2007, in attività confacenti, non implicanti l'esercizio di lavori pesanti e il trasporto di carichi superiori a 5 kg, come quelle di bidello, cassiere o venditore di biglietti. A questo proposito, il medico dell'UAIE ha osservato, da un lato, che la patologia al ginocchio, la quale avrebbe potuto causare problemi per un'attività su un cantiere, non aveva avuto tuttavia alcun influsso sulla capacità lavorativa in attività confacenti, e, dall'altro lato, che l'assicurato, nonostante i segni di abuso d'alcol, non presentava né un quadro depressivo chiaro, con disturbi specifici di natura ansiosa, né una componente psicotica, come del resto precisato dal perito psichiatra della .... Egli ha inoltre affermato che gli elementi diagnostici estranei all'infortunio del 25 agosto 1984, non hanno esplicato alcuna influenza significativa sulla capacità lavorativa. 10.4 Visto quanto precede, il collegio giudicante può considerare, seguendo le conclusioni concordanti della Suva e del servizio medico dell'UAIE, che l'assicurato avrebbe potuto, dal giugno 2007, riprendere un'attività lavorativa confacente. 11. 11.1 Come già specificato al consid. 7.5, per valutare il grado d'invalidità, secondo l'art. 16 LPGA, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito da invalido), è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In concreto, l'UAIE ha considerato per il 2006 un salario da valido, secondo i dati forniti dall'ex datore di lavoro, di EUR 1'567.38, e un salario da invalido, sulla base delle statistiche dell'ILO, in attività leggere quali cassiere o venditore, di EUR 1'345.51, ridotto del 20% viste le circostanze personali del defunto assicurato, ossia EUR 1'112.45, per giungere ad una perdita di guadagno del 29.02%, equivalente a un grado d'invalidità del 29%, il quale non dà diritto all'ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera. Pagina 14

C-6791/2008 Questo calcolo è stato correttamente eseguito dall'UAIE, benché occorra ancora precisare che i dati salariali avrebbero dovuto essere indicizzati al 2007 (dati disponibili dell'ILO: http://laborsta.ilo.org). Anche in questo caso, comunque, non si otterrebbe un grado d'invalidità minimo del 40% necessario per il riconoscimento del diritto ad una rendita. 11.2 Considerato che l'assicurato aveva lavorato da ultimo come muratore, attività non più esigibile secondo la Suva, fino al 6 novembre 2006, seppure con diverse interruzioni dovute a malattia, è a giusta ragione che l'UAIE ha avuto ricorso ai dati salariali forniti dall'ex datore di lavoro il 10 ottobre 2007, per calcolare il grado d'invalidità (doc. 10). 12. Di conseguenza, in applicazione delle norme legali e della giurisprudenza sopraccitate, la decisione impugnata del 10 luglio 2008 deve essere confermata e il ricorso respinto. 13. 13.1 Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura, le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico della ricorrente e compensate con l'anticipo dello stesso ammontare, versato il 27 aprile e il 29 maggio 2009. 13.2 In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili). Visto l'esito della procedura, non si assegnano alla ricorrente indennità per spese ripetibili. 13.3 Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Pagina 15 http://laborsta.ilo.org/

C-6791/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico della ricorrente e compensate con l'anticipo dello stesso ammontare, versato il 27 aprile e il 29 maggio 2009. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione: - alla rappresentante della ricorrente (Raccomandata/AR); - all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata); - all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata). I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Pagina 16

C-6791/2008 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 17

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