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Bundesverwaltungsgericht 25.02.2010 C-6196/2009

February 25, 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,196 words·~6 min·4

Summary

Assicurazione per l'invalidità (AI) | Assicurazione invalidità, decisione del 2 settembr...

Full text

Corte II I C-6196/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 2 5 febbraio 2010 Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Vito Valenti, Michael Peterli; Cancelliere: Dario Croci Torti A._______, rappresentato dal Patronato ITAL-UIL, Via Canonica 3, Casella Postale 6233, 6901 Lugano, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione invalidità, decisione del 2 settembre 2009. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-6196/2009 Ritenuto in fatto e considerato in diritto che: mediante decisione del 18 novembre 2005, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI; ora Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, UAIE) ha erogato in favore di A._______, cittadino italiano, nato il 14 gennaio 1950, una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° aprile 2004; in esito a procedura di revisione, l'UAIE, con decisione del 2 settembre 2009, ha soppresso il diritto alla rendita intera AI con effetto dalla fine del mese che segue l'intimazione della decisione; in data 1° ottobre 2009, il nominato, rappresentato dal Patronato ITAL- UIL di Lugano, è insorto contro il menzionato provvedimento amministrativo chiedendo il ripristino del suo diritto alla rendita intera AI e producendo, a suffragio delle sue conclusioni, nuova documentazione sanitaria di recente esecuzione (relazione clinica 9 settembre 2009 del Prof. cardiologo Acquistapace, Monza); ricevuta l'impugnativa e dopo aver sentito il parere del proprio consulente medico (relazione del Dott. Noseda del 21 ottobre 2009), l'Ufficio AI del Cantone Ticino, competente per esprimere il parere sul merito della vertenza, ha proposto di respingere il gravame e confermare l'impugnata decisione (risposta del 23 ottobre 2009); a questa soluzione ha aderito anche l'UAIE nel suo preavviso del 27 ottobre 2009; dopo aver preso atto delle osservazioni delle menzionate amministrazioni AI, con replica del 30 novembre 2009, il Patronato ITAL-UIL ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il ricorso; in esito a decisione incidentale dello scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF) dell'8 dicembre 2009, la parte ricorrente ha versato, entro il termine stabilito, un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle presunte spese processuali; Pagina 2

C-6196/2009 in data 16 dicembre 2009, il ricorrente ha inviato al TAF una nuova ed approfondita relazione sanitaria allestita il 7 dicembre 2009 dal Dott. Dal Grosso, specialista FMH, Lumino; la stessa è stata trasmessa all'UAIE, rispettivamente all'Ufficio AI cantonale; l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha quindi sottoposto l'incarto al proprio medico consulente, Dott. Erba, il quale, nella sua relazione del 27 gennaio 2010, alla luce della nuova documentazione prodotta, ha proposto l'acquisizione di nuovi esami cardiologici; l'Ufficio AI cantonale, nella sua duplica del 29 gennaio 2010, propone pertanto (in via principale) di rinviargli la causa al fine di completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile; in via subordinata chiede la reiezione del gravame; a queste conclusioni ha aderito l'UAIE con scritto responsivo del 10 febbraio 2010; copia di questi atti (dupliche dell'UAIE ed dell'Ufficio AI cantonale e le annotazioni del medico del 27 gennaio 2010) sono stati inviati, per conoscenza, al Patronato rappresentante; in virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF; in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20); secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie; Pagina 3

C-6196/2009 il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA); il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel merito; ora, al modo di procedere proposto (in via principale) dall'amministrazione è opportuno prestare adesione visto che le indagini complementari (ecodoppler cardiaco, test da sforzo) appaiono indispensabili, i pareri medici essendo in contrasto fra di loro (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA); è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato di salute effettivo di A._______ e per esaminare in maniera più dettagliata se quest'ultimo possa ancora esercitare un'attività lucrativa e, se del caso, in quale misura; in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'ufficio AI intimato in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria ed emani una nuova decisione impugnabile; non vengono prelevate spese e l'anticipo di Fr. 300.-, versato dall'insorgente il 14 dicembre 2009, gli viene restituito; in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; visti gli atti di causa, le memorie di ricorso e di replica nonché la documentazione esibita, si giustifica riconoscere un'indennità per spese ripetibili di Fr. 900.--, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore. Pagina 4

C-6196/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata decisione del 2 settembre 2009, gli atti sono rinviati all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo per le spese processuali di Fr. 300.-, versato dall'insorgente il 14 dicembre 2009, gli viene restituito. 3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 900.-, la quale è posta a carico dell'Ufficio AI intimato. 4. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Pagina 5

C-6196/2009 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 6

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