Corte II I C-6189/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 5 dicembre 2008 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Stefan Mesmer, Franziska Schneider, cancelliera Paola Carcano. S._______, patrocinato da Patronato INAS, _______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione invalidità, decisione del 29 agosto 2008. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che, mediante decisione del 29 agosto 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato a S._______, cittadino italiano, nato il 1° agosto 1949, che la sua domanda presentata l'11 luglio 2007, volta ad ottenere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, era stata respinta per carenza d'invalidità di grado pensionabile, che, con gravame del 17 settembre 2008 consegnato alla posta il 26 settembre successivo, S._______, regolarmente rappresentato dal Patronato INAS di M._______, chiede, in sostanza, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità; a suffragio delle sue conclusioni produce una cospicua documentazione medica, che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAIE ha sottoposto l'incarto al Dott. E._______ del servizio medico regionale (SMR), il quale, nella sua relazione medica dell'11 novembre 2008, ha posto in evidenza la necessità di procedere ad un “accertamento pratico tramite esecuzione EFL onde poter oggetivare le risorse pratiche dell'assicurato”, che l'amministrazione, nelle sue osservazioni responsive del 20 novembre 2008, propone, pertanto, di rinviare la causa al fine di completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile, che, in data 25 novembre 2008, il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso al ricorrente per conoscenza le osservazioni dell'amministrazione ed il rapporto medico del Dott. E._______ dell'11 novembre 2008, che, in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, Pagina 2
che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20), che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1); secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie, che il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA), che il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso, che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente rilevato dall'UAIE, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA), che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravvede motivi per non aderire alla proposta dell'UAIE al fine di procedere all'assunzione del complemento istruttorio richiesto dal Dott. E._______ nel suo rapporto dell'11 novembre 2008, che, pertanto, il ricorso deve essere parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA, che, non vengono prelevate spese, che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato, Pagina 3
che, visto il tenore dell'art. 64 PA, la parte ricorrente ha diritto ad un'indennità, che è dovuta anche in caso di accoglimento parziale del ricorso e di rinvio degli atti all'autorità inferiore perché proceda ad un complemento d'istruttoria (DTF 110 V 54 consid. 3a), che, nel caso in esame, vista la memoria di ricorso e di replica, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili ridotte di 750.-- franchi a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (art. 7 e ss. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2; art. 64 cpv. 2 PA]). Pagina 4
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del 29 agosto 2008, l'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali. Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di 750.-- franchi, la quale viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero. 3. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (atto giudiziario), - autorità inferiore (n. di rif. _______), - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Paola Carcano Pagina 5
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 6