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Bundesverwaltungsgericht 20.01.2010 C-5971/2009

January 20, 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,094 words·~5 min·4

Summary

Assicurazione per l'invalidità (AI) | Assicurazione per l'invalidità (decisione del 15 l...

Full text

Corte II I C-5971/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 2 0 gennaio 2010 Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà. A._______, patrocinato dall'avvocato Rodolfo Barsi e dall'avvocato Franco Papadia, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione per l'invalidità (decisione del 15 luglio 2009). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-5971/2009 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 15 luglio 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita AI presentata dall'interessato il 17 gennaio 2005. 2. Il 17 settembre 2009, l'interessato ha interposto ricorso contro la summenzionata decisione dell'UAIE dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) mediante il quale ha chiesto il riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera d'invalidità subordinatamente ai tre quarti di rendita d'invalidità o ad una mezza rendita o, infine, almeno ad un quarto di rendita d'invalidità. 3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi di persone residenti all'estero contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'UAIE. 4. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 5. Con scritto del 14 dicembre 2009, l'autorità inferiore ha osservato che l'impugnata decisione del 15 luglio 2009 è stata notificata al rappresentante del ricorrente il 28 luglio 2009, secondo l'annesso attestato del 23 novembre 2009 della compentente posta. Pagina 2

C-5971/2009 6. Il Tribunale amministrativo federale, con provvedimento del 18 dicembre 2009 (notificato il 28 dicembre 2009; cfr. risultanze processuali [doc. TAF 11]), ha invitato il ricorrente a dimostrare, entro il 4 gennaio 2010, la tempestività dell'inoltro del ricorso il 17 settembre 2009. Questo Tribunale ha segnalato che, in caso di decorso infruttuoso del termine, avrebbe di principio dichiarato il ricorso del 17 settembre 2009 siccome inammissibile a causa della tardività del suo inoltro ed ha altresì trasmesso all'insorgente, per conoscenza, una copia dello scritto del 14 dicembre 2009 dell'UAIE, unitamente ad una copia del menzionato attestato del 23 novembre 2009 della competente posta. 7. Il termine assegnato al ricorrente dal Tribunale amministrativo federale con il menzionato provvedimento del 18 dicembre 2009 è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. 8. 8.1 Giusta l'art. 60 LPGA, per rimando dell'art. 1 cvp. 1 LAI, il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata. 8.2 In virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAI, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 38 cpv. 3 LPGA). Inoltre, i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni non decorrono dal 15 luglio al 15 agosto incluso (art. 22a cpv. 1 lett. a PA). 8.3 Infine, secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, che corrisponde all'art. 21 cpv. 1 PA, le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. 8.4 L'impugnata decisione del 15 luglio 2009 dell'UAIE è stata notificata direttamente al rappresentante del ricorrente il 28 luglio 2009 (cfr. l'attestato della competente posta [doc. TAF 8]). Considerato che il Pagina 3

C-5971/2009 termine di 30 giorni per inoltrare ricorso contro la decisione del 15 luglio 2009 dell'UAIE ha iniziato a decorrere il 16 agosto 2009 (cfr. DTF 131 V 305) ed è scaduto il 14 settembre 2009, il ricorso inoltrato il 17 settembre 2009 (data del timbro postale) lo è stato tardivamente. Per conseguenza, il ricorso in esame è inammissibile. 9. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito d'impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 10. Per eccezione, e ritenuto che il ricorso del 17 settembre 2009 è inammissibile a causa della tardività del suo inoltro, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). È pertanto restituito al ricorrente l'importo di fr. 305.30, corrisposto con versamenti del 20 novembre 2009 e del 14 gennaio 2010. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 4

C-5971/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. L'importo di fr. 305.30, corrisposto con versamenti del 20 novembre 2009 e del 14 gennaio 2010, è restituito al ricorrente. 3. Comunicazione a: - rappresentanti del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 5

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