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Bundesverwaltungsgericht 29.01.2021 C-5929/2020

January 29, 2021·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,262 words·~6 min·4

Summary

Diritto alla rendita | Assicurazione per l'invalidità, diritto alla rendita (decisione del 15 ottobre 2020)

Full text

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Corte III C-5929/2020

Sentenza d e l 2 9 gennaio 2021 Composizione

Giudici Vito Valenti (giudice unico), cancelliere Oliver Engel.

Parti

A._______, (Italia) rappresentato dall'Istituto Nazionale per l'Assistenza dei Lavoratori INPAL ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità, diritto alla rendita (decisione del 15 ottobre 2020).

C-5929/2020 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione del 15 ottobre 2020, l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha respinto la domanda di una rendita d’invalidità presentata dall’interessato (di seguito anche ricorrente o insorgente) e ricevuta dall’UAIE il 4 marzo 2020. 2. Il 26 novembre 2020 il ricorrente, per il tramite del suo rappresentante, ha inoltrato dinanzi a questo Tribunale una e-mail, con allegati, da cui emerge la sua volontà di ricorrere contro la decisione dell’UAIE del 15 ottobre 2020 di respingimento della domanda di prestazioni. 3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all’art. 32 LTAF (RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione con l’art. 33 lett. d LTAF e con l’art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell’art. 5 PA (RS 172.021), rese dall’UAIE. 4. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell’art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l’art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l’art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la LAI non preveda espressamente una deroga. 5. Giusta l'art. 52 cpv. 1 PA, per rimando dell'art. 37 LTAF (cfr. pure l’art. 61 lett. b LPGA [v. pure l’art. 10 cpv. 5 OPGA {RS 830 11}]), l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante e devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

C-5929/2020 Pagina 3 6. 6.1. Allorquando mancano le conclusioni, i motivi oppure la firma (in originale) del ricorrente o del suo rappresentante, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso tale termine, non entrerà nel merito del ricorso (art. 52 cpv. 2 e 3 PA). 6.2. Benché non si possa assoggettare un ricorso a requisiti troppo rigorosi occorre comunque, da un lato, che nel ricorso stesso si spieghi, anche se in modo conciso, perché l'atto impugnato è contestato (motivi del ricorso) – in altri termini, se è stato violato il diritto federale, o se vi è stata, e quale, una constatazione inesatta o incompleta dei fatti giuridicamente rilevanti, o se la decisione impugnata è inadeguata e perché – nonché dall'altro lato, che sia indicato cosa si chiede in caso d'accoglimento del ricorso medesimo (conclusioni [DTF 134 V 162 consid. 2; 112 Ib 634 consid. 2b]). 6.3. Inoltre, invii per fax, posta elettronica (e-mail) o servizi di messaggeria elettronica (per esempio SMS, MMS, WhatsApp, ecc.) non soddisfano i requisiti della forma scritta necessaria per la validità di un ricorso (cfr. DTF 145 V 90; 142 V 152 consid. 2.2 con rinvii; cfr. pure sentenza del TF 9C_404/2020 del 24 giugno 2020). 7. 7.1. Ritenuto che nella e-mail del 26 novembre 2020 i menzionati requisiti di legge – forma scritta necessaria, motivi e conclusioni chiare nonché, in particolare, la firma manoscritta in originale dell’atto ricorsuale – non erano adempiti, questo Tribunale, con decisione incidentale del 2 dicembre 2020, ha invitato il ricorrente a regolarizzare il gravame del 26 novembre 2020 nel senso indicato (forma scritta, motivi e conclusioni chiare e, in particolare, firma manoscritta originale dell’atto di ricorso [art. 52 cpv. 2 PA]) nel termine di 5 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, con la comminatoria dell’inammissibilità del ricorso stesso in caso di decorso infruttuoso del termine (art. 52 cpv. 3 PA). 7.2. Il termine assegnato al ricorrente – con decisione incidentale del 2 dicembre 2020, notificata il 18 dicembre 2020 (estratto track and trace della Posta [doc. TAF 3]) – per procedere all’inoltro dell’atto di ricorso regolarizzato nel senso indicato è nel frattempo scaduto infruttuoso (tenuto conto delle ferie giudiziarie, il termine per regolarizzare il ricorso essendo venuto a scadenza il 7 gennaio 2021 [art. 20 cpv. 1e3e 22a lett. c PA in

C-5929/2020 Pagina 4 combinazione con l’art. 37 LTAF {v. anche art. 38 cpv. 1, 3 e 4 LPGA per rimando dell’art. 1 cpv. 1 LAI}). Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA). 8. Il giudice dell’istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 9. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]) né, stanti le circostanze del caso concreto, si giustifica l’attribuzione di ripetibili.

(dispositivo alla pagina seguente)

C-5929/2020 Pagina 5 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili. 3. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. […]; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il giudice unico: Il cancelliere:

Vito Valenti Oliver Engel

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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