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Bundesverwaltungsgericht 18.04.2008 C-5507/2007

April 18, 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,447 words·~12 min·4

Summary

Entrata | Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata concernente ...

Full text

Corte II I C-5507/2007 {T 0/2} Sentenza del 18 aprile 2008 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Ruth Beutler, Bernard Vaudan, cancelliere Graziano Mordasini. A._______, patrocinata dall'Avv. Fabio Capoferri, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-5507/2007 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che con lettera dell'8 maggio 2007 A._______, cittadina svizzera domiciliata a Mendrisio, ha invitato B._______, cittadino tanzaniano nato il..., a venire in Svizzera per una visita dal 23 maggio al 16 luglio 2007, garantendo nel contempo l'assunzione di tutte le spese, vitto, alloggio ed ogni altra incombenza di ordine finanziario relative al soggiorno di quest'ultimo; che l'invitante ha inoltre precisato che l'interessato, indipendentemente dalla data della sua partenza, avrebbe fatto ritorno in patria entro il 16 luglio 2007, per l'inizio della stagione turistica, in quanto attivo nella vendita di artigianato locale ai turisti; che il 16 maggio 2007, B._______ ha presentato presso l'Ambasciata di Svizzera a Dar es Salaam una domanda di visto per la Svizzera al fine di soggiornare per un periodo di sette settimane presso A._______, precisando nel contempo di essere celibe e venditore di oggetti di artigianato; che con scritto del 13 giugno 2007 all'intenzione dell'Ufficio regionale degli stranieri di Bellinzona, l'invitante ha indicato che B._______ sarebbe stato in grado di poter partire e tornare in qualsiasi altra data rispetto a quelle indicate nella sua richiesta di visto; che in data 6 luglio 2007, l'UFM ha emesso una decisione di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera nei confronti di B._______, considerando in sostanza che, tenuto conto della situazione socioeconomica prevalente in Tanzania, ed in particolare delle disparità economiche esistenti tra questo paese e la Svizzera, la sua uscita dal territorio della Confederazione alla scadenza del soggiorno previsto non poteva essere considerata come sufficientemente assicurata; che l'autorità intimata ha inoltre sottolineato il fatto che l'interessato non poteva avvalersi di legami familiari stretti con il suo paese d'origine e che le argomentazioni in merito alla sua situazione professionale andavano relativizzate; che con scritto del 17 agosto 2007, agendo per il tramite del suo patrocinatore, A._______ ha interposto ricorso avverso la precitata Pagina 2

C-5507/2007 decisione, affermando che B._______ intrattiene stretti legami con la Tanzania, paese in cui vive con i genitori e sette fratelli e sorelle minori e dove svolge un'attività professionale di realizzazione e vendita di prodotti di artigianato locale e di pitture tipiche durante la stagione turistica e aiuta il padre nell'allevamento del bestiame nel resto dell'anno, contribuendo così in modo sostanziale al sostentamento della sua famiglia nel rispetto degli obblighi imposti dalla cultura masai al figlio primogenito, di modo che il suo rientro in patria è sufficientemente garantito; che a mente della ricorrente la decisione impugnata appare fondata su pregiudizi, più che su indizi concreti in merito ai rischi legati ad una partenza dalla Svizzera allo scadere del visto e che il criterio su cui si fonda l'UFM relativo alle disparità economiche esistenti tra la Tanzania e la Svizzera, se generalizzato, sarebbe tale da impedire in modo ingiustificato un soggiorno turistico nella Confederazione alla stragrande maggioranza della popolazione mondiale; che essa ha infine ribadito la sua volontà di assumersi tutte le spese relative alla visita dell'interessato, portandosi inoltre garante del suo rientro in patria al termine della stessa; che chiamato ad esprimersi sul ricorso, con preavviso del 30 ottobre 2007, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame, ritenendo come il rientro in patria di B._______ non fosse sufficientemente garantito e sottolineando a questo proposito come la situazione personale di quest'ultimo (giovane, celibe e figlio primogenito) potrebbe costituire un motivo ulteriore per volere rimanere durevolmente in Svizzera; che l'autorità di prime cure ha poi rilevato come il fatto che il ricorrente, il quale sostiene di svolgere un'attività professionale stagionale durante il periodo turistico, possa assentarsi durante sette settimane e partire a qualsiasi momento (cfr. lettera dell'invitante del 13 giugno 2007), facesse sorgere seri dubbi sulla durata del soggiorno auspicato, nonché sullo scopo effettivo dello stesso; che il suddetto ufficio ha infine sottolineato che l'interessato potrebbe continuare, nel pieno rispetto dei doveri imposti al primogenito dalla cultura masai, a contribuire al sostentamento della sua famiglia anche dalla Svizzera e che nulla impedirebbe A._______ di rendergli nuovamente visita in Tanzania; Pagina 3

C-5507/2007 che, invitato a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità intimata, con replica del 5 dicembre 2007, la ricorrente ha ripreso le argomentazioni sviluppate nel suo gravame del 17 agosto 2007; che, riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF; che in particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]); che l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abrogazione della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (vLDDS, CS 1 117), conformemente all'art. 125 LStr (in relazione con la cifra I del suo allegato), e di alcune ordinanze d'esecuzione, quali in particolare l'ordinanza del 14 gennaio 1998 concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri (vOEnS, RU 1998 194), in virtù dell'art. 39 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RS 142.204), e dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri (vOLS, RU 1986 1791), conformemente all'art. 91 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201); che la domanda oggetto della presente procedura di ricorso è stata presentata prima dell'entrata in vigore della LStr, il vecchio diritto (materiale) è quindi applicabile alla presente fattispecie, in conformità alla regolamentazione transitoria di cui all'art. 126 cpv. 1 LStr; che, di contro, conformemente alla regolamentazione transitoria di cui all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente le domande presentate Pagina 4

C-5507/2007 prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr è retta dal nuovo diritto; che, salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF); che A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 PA) e che il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA); che per l'entrata in Svizzera gli stranieri devono disporre di un visto (cfr. art. 1 cpv. 1 in fine e art. 3 vOEnS); che, salvo disposizioni contrarie, il rilascio del visto compete all'UFM (art. 18 vOEnS in relazione con l'art. 25 cpv. 1 lett. a vLDDS); che nelle loro decisioni, le autorità competenti a concedere i permessi terranno conto degli interessi morali ed economici del paese nonché dell'eccesso della popolazione straniera (cfr. art. 16 cpv. 1 vLDDS) e saranno tenute ad assicurare un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente (cfr. art. 1 lett. a vOLS); che la Svizzera non può accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire in questo paese, sia che si tratti di soggiorni di breve che di lunga durata, quindi è legittimo applicare una politica restrittiva in materia di ammissione (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a p. 6 segg.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Rivista di Diritto amministrativo e di Diritto fiscale [RDAF] 1997, p. 287); che esse devono quindi assicurarsi che gli stranieri ammessi in Svizzera dispongano sia della possibilità che della volontà di rientrare nel loro paese d'origine, in caso di bisogno o al termine del loro soggiorno (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c e 14 cpv. 1 vOEnS); che a questo proposito giova sottolineare che l'ordinamento giuridico svizzero non garantisce alcun diritto all'entrata in Svizzera, né alla concessione di un visto (cfr. art. 4 vLDDS, in relazione con l'art. 9 cpv. 1 vOEnS; cfr. inoltre PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, p. Pagina 5

C-5507/2007 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/ Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n. 5.28 ss); che il visto è rifiutato se lo straniero non adempie alle condizioni d'entrata di cui all'art. 1 vOEnS (cfr. 14 cpv. 1 vOEnS), vale a dire in particolare se non fornisce garanzie necessarie che la sua partenza dalla Svizzera avverrà nei termini prescritti (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c vOEnS); che un permesso d'entrata in Svizzera non può quindi essere rilasciato allorquando il rientro nel paese d'origine non è assicurato, sia in ragione della situazione politica o economica difficile prevalente, sia in funzione della situazione personale del richiedente; che nella fattispecie, tenuto conto dell'insieme delle risultanze dell'incarto, il TAF ritiene che l'uscita dalla Svizzera di B._______ alla scadenza del soggiorno previsto non può essere considerata come sufficientemente assicurata; che in effetti, in ragione della situazione socio-economica difficile regnante in Tanzania, e viste le considerevoli disparità economiche esistenti tra questo paese e la Svizzera, il TAF non può escludere il rischio che l'interessato non faccia ritorno in patria alla scadenza del visto richiesto; che l'esperienza insegna inoltre che sovente i beneficiari di un permesso d'entrata, dal momento in cui si trovano in Svizzera, non prendono più in considerazione il ritorno nel loro paese d'origine, e che, nonostante le promesse di lasciare il territorio della Confederazione al termine del periodo di visita concesso, non esitano ad utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione, mettendo a profitto il loro soggiorno in questo paese per risiedervi ad un titolo qualsiasi; che, in ragione della situazione personale di B._______, questa ipotesi non può essere esclusa nella fattispecie; che dalle informazioni fornite alle autorità elvetiche nel corso della procedura si evince che i genitori e sette fratelli e sorelle del richiedente vivono in Tanzania; Pagina 6

C-5507/2007 che, sebbene si debba riconoscere che dei legami familiari così stretti siano tali, in una certa misura, da incitare una persona a rientrare in patria al termine del soggiorno auspicato, essi non sono comunque sufficienti ad assicurarne il ritorno nel paese d'origine; che il richiedente è celibe, in giovane età e senza figli e quindi senz'altro in grado di costruirsi una nuova esistenza lontano dalla sua patria, senza che ciò comporti per lui delle difficoltà maggiori sul piano personale o familiare; che nel corso della procedura la ricorrente ha affermato che B._______ svolge un'attività professionale di realizzazione e vendita di prodotti di artigianato locale e di pitture tipiche durante la stagione turistica (come d'altronde rilevato dall'interessato nella sua domanda di visto) e aiuta il padre nell'allevamento del bestiame nel resto dell'anno; che l'interessato non ha fornito alcun documento tale da comprovare l'esercizio di tali attività, le sue dichiarazioni a questo proposito rimangono pertanto allo stadio della mera allegazione di fatto; che i legami professionali che il richiedente intratterrebbe con il suo paese d'origine non appaiono ad ogni modo sufficientemente intensi da garantirne il ritorno in patria; che, come rilevato a giusto titolo dall'autorità intimata nel suo preavviso del 30 ottobre 2007, il fatto che il richiedente, il quale afferma svolgere un'attività professionale stagionale durante il periodo turistico, possa assentarsi durante sette settimane e partire a qualsiasi momento (cfr. lettera dell'invitante del 13 giugno 2007) fa sorgere dei dubbi sulla durata del soggiorno auspicato, nonché sullo scopo effettivo dello stesso, tanto più che nella sua lettera di invito dell'8 maggio 2007 A._______ aveva garantito che quest'ultimo sarebbe rientrato in patria per la stagione turistica, in ogni caso entro il 16 luglio 2007; che, di transenna, il rifiuto di cui è stato oggetto B._______ non è tale da costituire un ostacolo al mantenimento delle relazioni con l'amica residente in Svizzera, potendo quest'ultima rendergli a sua volta visita, e questo nonostante gli inconvenienti di ordine pratico o economico che ne potrebbero derivare; Pagina 7

C-5507/2007 che le garanzie fornite da A._______ in relazione alla presa a carico delle spese cagionate dal soggiorno auspicato, nonché le sue assicurazioni secondo le quali l'invitato avrebbe lasciato la Svizzera allo spirare del visto, non sono tali da impedire ad un cittadino straniero, una volta sul territorio elvetico, di intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente (cfr. sentenza del Tribunale federale 6S.281/2005 del 30 settembre 2005); che l'esperienza ha a più riprese dimostrato come le dichiarazioni d'intenzione formulate in merito all'uscita puntuale dalla Svizzera allo scadere del visto, così come le garanzie finanziarie fornite dall'ospitante, costituiscono delle semplici dichiarazioni d'intenzione, prive di effetti giuridici e non sono pertanto sufficienti ad assicurare la partenza di un cittadino straniero nei termini stabiliti (cfr. Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 57.24); che a questo proposito occorre precisare che il rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in oggetto non è tale da mettere in discussione la buona fede di una persona residente regolarmente in Svizzera, la quale ha invitato un terzo domiciliato all'estero per un soggiorno turistico; che, alla luce di quanto esposto, il TAF ritiene che il ritorno in patria del richiedente non può essere considerato come sufficientemente garantito (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c vOEnS), di modo che le condizioni per il rilascio di un permesso d'entrata non sono adempiute; che la decisione impugnata si rileva essere conforme al diritto (cfr. art. 49 PA); che il ricorso è respinto; che le spese di procedura sono pertanto poste a carico della ricorrente (cfr. art. 63 cpv. 1 prima frase PA in relazione con gli art. 1 e 3 del Regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); Pagina 8

C-5507/2007 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, pari a Fr. 600.-, sono poste a carico della ricorrente e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato in data 21 settembre 2007. 3. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata) - autorità inferiore (incarto 2 294 697 di ritorno) - Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno) La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini Data di spedizione: Pagina 9

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