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Bundesverwaltungsgericht 08.05.2017 C-5232/2016

May 8, 2017·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,814 words·~9 min·2

Summary

Diritto alla rendita | Assicurazione per l'invalidità; domanda di rendita (decisione del 24 giugno 2016)

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-5232/2016

Sentenza dell ’ 8 maggio 2017 Composizione

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Michael Peterli e Michela Bürki Moreni, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, rappresentato dal sig. B._______, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità; domanda di rendita (decisione del 24 giugno 2016).

C-5232/2016 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione del 24 giugno 2016 (doc. 69), l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita d’invalidità svizzera presentata il 4 marzo 2015 da A._______, cittadino italiano, nato il (…; doc. 3). Nella motivazione della decisione, è indicato che dagli atti, segnatamente dal rapporto del febbraio 2017 del medico SMR (doc. 57), il quale si è fondato sulla perizia medica fisiatrica del gennaio 2016 (doc. 56), risulta che l’interessato (affetto segnatamente da stato dopo impianto di protesi al ginocchio sinistro, deficit neurologico L5 e S1, iniziale artrosi tibiotarsica, stato dopo artroscopia ginocchio sinistro) presenta un’incapacità al lavoro del 100% nell’attività di operaio addetto alla posa di cancelli e porte dal 25 marzo 2014, ma una capacità al lavoro del 50% dal 27 gennaio 2015 e del 100% dal 1° luglio 2015 in attività confacenti allo stato di salute, ciò che comporta un grado d’invalidità del 20% da gennaio 2015 e dello 0% da luglio 2015 (doc. 62), insufficiente per giustificare il diritto a una rendita d’invalidità svizzera. 2. Il 29 agosto 2016 (e con atti di complemento datati 3 dicembre 2016 e 13 febbraio 2017), l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell’UAIE del 24 giugno 2016 mediante il quale ha chiesto di rinviare gli atti di causa all’autorità inferiore affinché la stessa, dopo aver esperito una perizia medica pluridisciplinare atta a stabilire le condizioni di salute e l’abilità lavorativa, si pronunci sul diritto a percepire una rendita d’invalidità svizzera. Si è doluto di un’errata valutazione del suo stato di salute e della capacità lavorativa, indicando che le patologie di cui soffre comportano un’inabilità al lavoro tra il 50-60% ed il 100%. Ha contestato il calcolo per la determinazione del grado d’invalidità. Ha esibito documenti medici dall’aprile 2014 al novembre 2016. Infine, ha formulato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (doc. TAF 1, 7, 8 e 11). 3. Nella risposta al ricorso del 23 marzo 2017 (doc. TAF 13), l’UAIE ha proposto l’ammissione del ricorso, l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all’amministrazione affinché la stessa possa procedere conformemente alla presa di posizione dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Cantone C._______ (Ufficio AI) del 21 marzo 2017 (doc. TAF 13), il quale rinvia a sua volta all’annotazione del medico SMR del 6

C-5232/2016 Pagina 3 marzo 2017. Secondo quest’ultima, è indicato completare l’istruttoria e pertanto sottoporre l’insorgente ad una perizia pluridisciplinare comprendente una valutazione reumatologica, neurologica e psichiatrica. 4. 4.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 4.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 4.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 5. 5.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. 5.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 6. 6.1 Nel caso concreto, la proposta dell’UAIE d’annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all’amministrazione affinché la stessa completi l’istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla conclusione principale della presa di posizione dell’Ufficio AI del Cantone C._______ del 21 marzo 2017 è giustificata dalla necessità di completare l’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di

C-5232/2016 Pagina 4 salute del ricorrente, segnatamente con un esame sullo stato di salute reumatologico, neurologico e psichiatrico, il medico SMR avendo rilevato, nell’annotazione del 6 marzo 2017 (doc. TAF 13), che “purtroppo nella valutazione peritale (del 20 gennaio 2016 della dott.ssa D._______, specialista in medicina fisica e riabilitazione; doc. 56) non risulta sufficientemente chiarita la problematica neurologica”. Detto medico ha altresì fatto riferimento alla presenza di dolore cronico. 6.2 Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla – neppure la giurisprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria nel senso indicato dall'autorità inferiore e dal medico SMR consultato, riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute dell’insorgente dovesse rendere necessario. In assenza di tale istruttoria complementare, non risulta in effetti possibile determinarsi sullo stato di salute e sulla residua capacità lavorativa del ricorrente con il necessario grado della verosimiglianza preponderante. 6.3 Ritenuto che l’autorità inferiore ha proposto di dare seguito alla conclusione presentata dall’insorgente, proposta che è accolta in questa sede, la risposta al ricorso del 23 marzo 2017, la presa di posizione dell’Ufficio AI del Cantone C._______ del 21 marzo 2017 e l’annotazione del medico SMR del 6 marzo 2017 sono trasmesse al ricorrente unitamente alla presente sentenza. In effetti, e date le richiamate circostanze, non era necessario accordare al ricorrente la facoltà di esprimersi riguardo ai citati atti prima della pronuncia del presente giudizio (art. 30 cpv. 2 lett. c PA). 6.4 Non era altresì necessario dare al ricorrente la possibilità di eventualmente ritirare il ricorso secondo i dettami della giurisprudenza del Tribunale federale di cui alla sentenza DTF 137 V 314. In effetti, nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sulla questione, la già citata DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento che nella decisione impugnata del 24 giugno 2016 l'autorità inferiore ha considerato che il ricorrente non ha subito un'incapacità lavorativa di livello pensionabile durante un anno senza notevole interruzione, perlomeno fino alla data della decisione impugnata (che costituisce il limite della cognizione temporale di questo Tribunale nel caso di specie), ed ha respinto la domanda del medesimo volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.

C-5232/2016 Pagina 5 6.5 Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso precedentemente indicato. Successivamente a tale completamento, l'incarto sarà sottoposto nuovamente al servizio medico dell'Ufficio AI, preferibilmente a specialisti delle affezioni in causa, per una valutazione complessiva del caso, nonché al servizio integrazione professionale dell’Ufficio AI. Per il resto, se del caso, l’Ufficio AI dovrà pure effettuare un confronto dei redditi determinanti sulla base delle possibili attività sostitutive confacenti ritenute. 7. 7.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto. 7.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentato in questa sede da mandatario professionale e che non ha fatto valere né risulta, ad un esame d’ufficio, che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-5232/2016 Pagina 6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del 24 giugno 2016 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto. 3. Non si attribuiscono ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario; allegate: copie della risposta al ricorso del 23 marzo 2017, della presa di posizione dell’Ufficio AI del Cantone C._______ del 21 marzo 2017 e dell’annotazione del medico SMR del 6 marzo 2017) – autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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