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Bundesverwaltungsgericht 08.06.2016 C-4909/2015

June 8, 2016·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,718 words·~9 min·2

Summary

Diritto alla rendita | Assicurazione per l'invalidità; domanda di rendita (decisione del 29 giugno 2015)

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-4909/2015

Sentenza dell ’ 8 giugno 2016 Composizione

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Madeleine Hirsig-Vouilloz e Beat Weber, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità; domanda di rendita (decisione del 29 giugno 2015).

C-4909/2015 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione del 29 giugno 2015 (doc. 49), l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita d’invalidità svizzera presentata il 7 aprile 2014 da A._______, cittadino italiano, nato l’(…), padre di un figlio (doc. 6). Dagli atti di causa risulta che l’interessato – affetto segnatamente da algie intercostali da neuropatia cronica in territorio radicolare D6-D10 a sinistra con impianto di neuro-stimolatore midollare definitivo (v. i rapporti di ottobre 2014 e di gennaio, aprile e giugno 2015 del dott. B._______, medico dell’UAIE [doc. 23, 30, 38 e 48]) – presenta un’incapacità al lavoro del 100% nell’attività di consulente di vendita dal 9 settembre 2013, ma una capacità al lavoro dell’80% in un’attività confacente allo stato di salute dal 24 aprile 2014, ciò che comporta un grado d’invalidità del 100% da settembre 2013 e del 14% da aprile 2014 (doc. 31), insufficiente per giustificare il diritto ad una rendita d’invalidità svizzera. 2. 2.1 L’8 agosto 2015, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell’UAIE del 29 giugno 2015 mediante il quale ha chiesto di riconoscerlo invalido nella misura del 100% o del grado d’invalidità che sarà accertato con conseguente diritto a percepire una rendita d’invalidità svizzera. Ha rilevato che la neuropatia cronica di cui soffre e le limitazioni funzionali che presenta non gli consentono di adempiere ai normali atti della vita quotidiana e comportano una completa incapacità al lavoro in una qualsiasi attività lucrativa. Ha esibito una cartella clinica del febbraio 2014 e documenti medici già agli atti (doc. TAF 1). 2.2 Il 22 settembre 2015, il ricorrente ha esibito il ricorso dell’8 agosto 2015 munito della propria firma manoscritta in originale (doc. TAF 2 a 4). Il 9 febbraio 2016, ha versato l’anticipo spese (doc. TAF 5 a 7). 3. Nella risposta al ricorso del 12 aprile 2016 (doc. TAF 10), l’UAIE ha proposto l’ammissione del ricorso, l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all’amministrazione affinché la stessa possa procedere conformemente alla presa di posizione del Servizio medico dell’UAIE del 22 marzo 2016 (doc. TAF 10), in cui è indicato che per completare l’istruttoria appare opportuno sottoporre l’insorgente ad una valutazione da parte di un neurochirurgo, di un neurologo, eventualmente anche di un ortopedico oppure di uno specialista in terapia del dolore cronico.

C-4909/2015 Pagina 3 4. Con provvedimento del 20 aprile 2016 (notificato il 29 aprile 2016; cfr. avviso di ricevimento postale [doc. TAF 12]), il Tribunale amministrativo federale ha concesso al ricorrente la facoltà, nel termine di 5 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, di inoltrare le sue osservazioni (doc. TAF 11). Il termine è scaduto infruttuoso. 5. 5.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 5.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 5.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 6. 6.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. 6.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 7. 7.1 Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla

C-4909/2015 Pagina 4 presa di posizione del Servizio medico dell'UAIE del 22 marzo 2016 è giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricorrente, segnatamente con un esame da parte di un neurochirurgo, di un neurologo, eventualmente anche di un ortopedico oppure di uno specialista in terapia del dolore cronico, il dott. B._______ avendo rilevato, nel rapporto del marzo 2016 (doc. TAF 10), che “si può (…) prolungare l’incapacità lavorativa completa fino alla fine dell’anno 2014 anche per un lavoro sostitutivo. Dopo questo periodo però non sono a conoscenza di esami medici con referti, che comprovano che un lavoro leggero (sia) nuovamente esigibile”. 7.2 Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla – neppure la giurisprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria nel senso indicato dall'autorità inferiore e dal medico dell’UAIE consultato, riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute del ricorrente dovesse rendere necessario. In assenza di tale istruttoria complementare, non risulta in effetti possibile determinarsi sulla residua capacità lavorativa dell'insorgente con il necessario grado della verosimiglianza preponderante e pertanto neppure accogliere la conclusione del ricorso mediante la quale è chiesto il riconoscimento di una rendita d’invalidità. 7.3 Nel caso concreto non era altresì necessario nell'ambito del provvedimento del 20 aprile 2016 di questo Tribunale dare al ricorrente la possibilità di eventualmente ritirare il ricorso secondo i dettami della giurisprudenza del Tribunale federale di cui alla sentenza DTF 137 V 314. In effetti, nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sul quesito, la già citata DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento che nella decisione impugnata del 29 giugno 2015 l'autorità inferiore ha considerato che il ricorrente non ha subito un'incapacità lavorativa di livello pensionabile durante un anno senza notevole interruzione, perlomeno fino alla data della decisione impugnata (che costituisce il limite della cognizione temporale di questo Tribunale nel caso di specie), ed ha respinto la domanda del medesimo volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. 7.4 Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso precedente-

C-4909/2015 Pagina 5 mente indicato. Successivamente a tale completamento, l'incarto sarà sottoposto nuovamente al servizio medico dell'UAIE, preferibilmente a specialisti delle affezioni in causa, per una valutazione complessiva del caso. 8. 8.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 400.-, versato il 9 febbraio 2016, è restituito al ricorrente. 8.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentato in questa sede e che non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-4909/2015 Pagina 6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del 29 giugno 2015 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 400.-, corrisposto il 9 febbraio 2016, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato. 3. Non si attribuiscono ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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