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Bundesverwaltungsgericht 24.02.2009 C-4715/2007

February 24, 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,575 words·~8 min·4

Summary

Assicurazione per l'invalidità (AI) | Assicurazione invalidità (decisione su opposizione...

Full text

Corte II I C-4715/2007 {T 0/2} Sentenza d e l 2 4 febbraio 2009 Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Franziska Schneider, Madeleine Hirsig, cancelliera Marcella Lurà. A._______, rappresentata dal Patronato INCA, Ufficio legale, casella postale 287, 4005 Basilea, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione per l'invalidità (decisione su opposizione del 13 giugno 2007). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-4715/2007 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 23 novembre 2005, l'allora Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (attualmente Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero) ha deciso di erogare in favore di A._______, cittadina svizzera residente in Italia, nata l'(...), coniugata con figli, una mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° novembre 2003, unitamente alla rendita completiva in favore del coniuge. 2. Il 3 febbraio 2006 (e il 7 marzo 2006 con atto di complemento), l'interessata ha formulato opposizione alla decisione dell'UAIE del 23 novembre 2005, mediante la quale ha chiesto l'annullamento del provvedimento litigioso ed il riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera d'invalidità a far tempo dal mese di novembre del 2003. Ha segnalato che soffre di gravi problemi reumatologici. Ha fatto valere di essere completamente inabile per qualsiasi attività lavorativa. 3. Il 13 giugno 2007, nella decisione su opposizione, l'autorità inferiore, dopo avere constatato che le affezioni di cui l'assicurata soffre e le relative limitazioni funzionali sono state esaurientemente verificate ed esaminate dal lato medico, ha respinto l'opposizione. 4. Il 10 luglio 2007, l'interessata ha interposto ricorso contro la decisione su opposizione dell'UAIE del 13 giugno 2007 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, l'annullamento del provvedimento litigioso ed il riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera d'invalidità a partire dal mese di novembre del 2003. Ha riaffermato l'esistenza di un danno alla salute più importante rispetto alla valutazione effettuata dall'autorità inferiore. Ha ribadito di non essere in grado di svolgere alcun lavoro leggero. 5. 5.1 Nella presa di posizione del 7 agosto 2007, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone B._______ (Ufficio AI) ha osservato che ai fini della decisione su opposizione la Pagina 2

C-4715/2007 documentazione medica agli atti era stata sottoposta al Servizio medico regionale dell'AI (SMR) per una valutazione globale del danno alla salute dell'interessata. È stato evidenziato che la documentazione medica prodotta in sede d'opposizione non comportava elementi a favore di un peggioramento dello stato di salute dell'interessata. Nel ricorso in esame, la ricorrente non ha sostanziato e neppure oggettivato un diverso e peggiore stato di salute tale da modificare la valutazione alla base della decisione impugnata. Pertanto, è proposta la conferma della decisione dell'UAIE del 13 luglio 2007 e la reiezione del gravame. 5.2 Nella risposta al ricorso del 27 agosto 2007, l'UAIE ha proposto la reiezione del gravame, non avendo alcunché da aggiungere alla succitata presa di posizione dell'Ufficio AI. 6. Nella replica del 12 settembre 2007, l'insorgente si è riconfermata nelle argomentazioni di cui al ricorso del 10 luglio 2007 ed ha esibito una relazione clinica del 12 agosto 2007 del dott. C._______. 7. Il 19 dicembre 2008, il Tribunale amministrativo federale ha invitato l'autorità inferiore ad esprimersi in merito all'atto di replica. 8. 8.1 Nel suo rapporto del 14 gennaio 2009, il dott. D._______, medico SMR, dopo avere rilevato che nel rapporto medico dell'agosto del 2007 non vi sarebbero chiari elementi in favore di una sostanziale modifica dello stato di salute della ricorrente, ha altresì evidenziato che manca nell'incarto – "cosa ai tempi non richiesta automaticamente" – una valutazione psichiatrica in considerazione di una probabile problematica somatoforme/fibromialgica. Ha perciò proposto di sottoporre l'insorgente ad una perizia SAM comprendente una valutazione reumatologica, neurologica e psichiatrica alfine di accertare con precisione le limitazioni funzionali della ricorrente. 8.2 Nelle osservazioni del 20 gennaio 2009, l'Ufficio AI del Cantone B._______ ha pertanto proposto il rinvio degli atti di causa all'Ufficio AI per gli accertamenti medici indicati (perizia reumatologica, neurologica e psichiatrica) e la pronuncia di una nuova decisione. Pagina 3

C-4715/2007 8.3 Nella duplica del 26 gennaio 2009, l'UAIE ha proposto l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché proceda conformemente alla presa di posizione precitata. 9. Il 2 febbraio 2009, questo Tribunale ha trasmesso per conoscenza alla ricorrente la duplica del 26 gennaio 2009, le osservazioni del 20 gennaio 2009 dell'Ufficio AI del Cantone B._______ e le annotazioni del medico del 14 gennaio 2009. 10. 10.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi di persone residenti all'estero contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'UAIE. 10.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 10.3 Il ricorso – presentato tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 11. 11.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del Pagina 4

C-4715/2007 richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 11.2 Nella fattispecie, conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso concreto, è necessario procedere all'annullamento della decisione impugnata ed al rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore ai sensi dell'art. 61 PA affinché la stessa completi in tempi ragionevoli l'accertamento dei fatti decisivi conformemente alla proposta formulata dall'autorità inferiore, quest'ultima basata sulla presa di posizione del 20 gennaio 2009 dell'Ufficio AI del Cantone B._______ e sul relativo rapporto del 14 gennaio 2009 del dott. D._______. Appare in effetti indispensabile l'effettuazione di una perizia comprendente una valutazione reumatologica, neurologica e psichiatrica. 11.3 Pertanto, la decisione impugnata non può essere confermata, il ricorso deve essere parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata. 12. A prescindere dall'esito della presente procedura, non si prelevano spese processuali. In effetti, considerato che la ricorrente ha presentato la sua opposizione il 3 febbraio 2006 (opposizione che ha poi completato il 7 marzo 2006) e che la procedura d'opposizione era altresì pendente dinanzi all'UAIE al momento dell'entrata in vigore, il 1° luglio 2006, della modifica della LAI del 16 dicembre 2005 (segnatamente del suo art. 69 cpv. 2), la procedura era gratuita (lett. b delle disposizioni finali della modifica del 16 dicembre 2005 in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI a contrario). 13. Visto l'esito della causa, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 800.--, tenuto conto del lavoro effettivo, relativamente contenuto, svolto dal rappresentante della ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. Pagina 5

C-4715/2007 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del 13 giugno 2007 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 800.-- a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: - rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempite le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 6

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