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Bundesverwaltungsgericht 18.02.2026 C-4646/2025

February 18, 2026·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·6,186 words·~31 min·3

Summary

Revisione della rendita | Assicurazione invalidità, rendita scalare (decisione del 28 maggio 2025)

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Corte III C-4646/2025

Sentenza d e l 1 8 febbraio 2026 Composizione

Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Philipp Egli, Selin Elmiger-Necipoglu, cancelliere Oliver Engel.

Parti

A._______, (Italia) rappresentato dal Patronato EPASA-ITACO Cittadini e Imprese, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione invalidità, rendita scalare (decisioni del 28 maggio 2025).

C-4646/2025 Pagina 2 Fatti: A. A.a A._______ (di seguito: assicurato, interessato, ricorrente o insorgente), cittadino italiano, nato il (...) 1966, sposato, con figli, ha lavorato in Svizzera a far tempo da gennaio 2001, solvendo regolari contributi all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Dal 3 gennaio 2011 a fine gennaio 2023 ha svolto attività lavorativa alle dipendenze della B._______ di C._______ in qualità di autista (in particolare doc. 3 e segg. dell’incarto dell’autorità inferiore [di seguito incarto UAIE]). A.b Il 10 marzo 2020 l’interessato ha subito un infortunio sul lavoro che ha provocato un politrauma cranico con colpo di frusta, e un’inabilità lavorativa totale fino al 18 settembre 2020, quando ha ripreso la propria attività. Le conseguenze dell’incidente sono state prese a carico dall’assicuratore infortuni (doc. UAIE 162 e segg.). A.c A seguito di bruciori minzionali, il 29 dicembre 2020 l’assicurato ha effettuato una visita specialistica in urologia presso l’D._______ (IT), da cui è emersa la presenza di un diverticolo vescicale (carcinoma uroteliale, doc. UAIE 44). A partire dal 25 gennaio 2021, l’assicurato è stato dichiarato totalmente inabile al lavoro ed il 13 febbraio 2021 si è sottoposto ad un intervento di resezione transuretrale di cancro della vescica (TURBT) in Italia (doc. UAIE 42 e 44). B. B.a B.a.a Il 4 luglio 2021, l'assicurato ha formulato all’Ufficio assicurazione invalidità del Cantone E._______(UAI-E._______) una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. UAIE 1 a 5). B.a.b L’amministrazione ha quindi avviato l’istruttoria, acquisendo agli atti gli incarti dell’assicuratore perdita di guadagno per malattia e dell’assicuratore infortuni (doc. UAIE 14 a 154). B.a.c Con rapporto di fine intervento tempestivo del 3 novembre 2021, l’UAI-E._______ ha rilevato che l’interessato stava ancora eseguendo terapie mediche e che pertanto era prevista la chiusura del mandato di

C-4646/2025 Pagina 3 intervento tempestivo con valutazione diretta non essendo al momento possibili ulteriori misure d’integrazione professionale (doc. UAIE 29). B.a.d A seguito di una recidiva dell’affezione oncologica, il 6 settembre 2022, l’interessato è stato sottoposto ad un secondo intervento di resezione transuretrale di cancro della vescica (TURBT) in Italia (doc. UAIE 44). B.a.e Con perizia del 18 febbraio 2023 (relativa alla visita del 17 febbraio 2023), esperita su incarico dell’UAI-E._______, la dott.ssa F._______, specialista in medicina interna generale e malattie infettive, ha posto le diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di ipertensione arteriosa e politrauma del 10 marzo 2020. Essa ha altresì posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di carcinoma uroteliale in situ (CIS). Ha inoltre attestato una completa e definitiva inabilità lavorativa nella precedente attività e da subito una capacità lavorativa in attività adeguate del 60%. Infine, ha precisato che le limitazioni funzionali dell’assicurato non comportavano ripercussioni nello svolgimento delle mansioni domestiche (doc. UAIE 51). B.a.f Con rapporto finale del Servizio medico regionale dell’UAI (SMR) del 23 febbraio 2023 il dott. G._______, la cui specializzazione non è nota, ha confermato le diagnosi poste dalla dott.ssa F._______. Ha pure confermato la totale e definitiva incapacità lavorativa nella precedente attività a decorrere dal 25 gennaio 2021 e la totale incapacità in attività adeguate dal 25 gennaio 2021 al 17 febbraio 2023 con successiva abilità del 60%. Nelle mansioni domestiche ha attestato un’incapacità del 50% dal 25 gennaio 2021 al 17 febbraio 2023 ed in seguito una piena abilità (doc. UAIE 52). B.a.g Dal 6 marzo 2023 al 31 agosto 2023, l’amministrazione ha riconosciuto il diritto dell’interessato a provvedimenti professionali tramite una formazione breve nel settore del segretariato, con le corrispondenti indennità giornaliere (doc UAIE 56 e segg.). Dal 1° settembre 2023 al 31 dicembre 2023, l’interessato ha beneficiato di un rinnovo della formazione breve (doc. UAIE 67 e segg.). Inoltre, dal 10 al 13 ottobre 2023 ha seguito un corso per conducenti di carelli elevatori (doc. UAIE 70 e segg.). Infine, la formazione breve nel settore del segretariato è stata ulteriormente rinnovata dal 1° gennaio al 29 febbraio 2024 (doc. UAIE 75 e segg.). B.a.h A partire dal 1° marzo 2024, l’assicurato ha ripreso a svolgere attività lavorativa quale autista – magazziniere a tempo pieno presso la H._______ (TI; doc. UAIE 78).

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B.a.i Con progetto di decisione del 29 marzo 2024, l’UAI-E._______ ha prospettato all’assicurato il riconoscimento di una rendita intera con effetto dal 1° gennaio 2022, ovvero alla scadenza dell’anno di attesa, al 31 maggio 2023, ossia tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute attestato dalla dott.ssa F._______ il 17 febbraio 2023. A decorrere dal 1° gennaio 2024 al 29 febbraio 2024 ha invece prospettato il riconoscimento di una rendita con grado AI del 40%, essendo il ricorrente abile al 100% in qualsiasi attività dal 13 febbraio 2024 (doc. UAIE 85; consid. B.a.g). B.b B.b.a A decorrere dal 3 giugno 2024, l’assicurato è stato nuovamente dichiarato totalmente inabile al lavoro a causa di una sospetta recidiva della malattia oncologica (doc. UAIE 88 e segg.). B.b.b Dal 5 al 10 luglio 2024 l’interessato è stato ancora una volta ospedalizzato per un intervento di resezione transuretrale di vescica con mapping vescicale in sospetta recidiva tumorale del carcinoma uroteliale con obiettività di assenza di invasione della lamina propria, invasione della tonaca muscolare, necrosi tumorale e invasione angiolinfatica in corrispondenza dell’area eritematosa (doc. UAIE 102). B.b.c Con scritto del 23 luglio 2024, il datore di lavoro ha licenziato il ricorrente a causa della sua prolungata assenza per motivi di salute (doc. UAIE 102). B.b.d Dal 29 novembre al 1° dicembre 2024 l’assicurato è stato ospedalizzato e sottoposto ad un ulteriore intervento di resezione transuretrale di lesione vescicale o neoplasia (doc. UAIE 124). B.b.e Con annotazione SMR del 9 dicembre 2024, il dott. G._______ ha rilevato che lo stato di salute del paziente non era da considerarsi stabilizzato, imponendosi una rivalutazione del caso a febbraio 2024 (recte 2025; doc. UAIE 122). B.b.f In data 8 gennaio 2025, il paziente ha iniziato una terapia sequenziale antitumorale (doc. UAIE 126 e segg.). B.b.g Con rapporto finale SMR del 10 marzo 2025, il dott. G._______ ha constatato uno stato di salute invariato con temporaneo peggioramento ed ha posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di carcinoma

C-4646/2025 Pagina 5 uroteliale CIS, prima diagnosi il 13.02.21, con recidiva il 09/2022 e 07/2024, e di politrauma al lavoro il 10.03.2020 con trauma cranico e colpo di frusta. Dal profilo dell’esigibilità, ha confermato un’incapacità lavorativa totale e duratura nella precedente attività da gennaio 2021; mentre in attività adeguate ha attestato i seguenti periodi di incapacità lavorativa: 100% dal 25 gennaio 2021, 40% dal 18 febbraio 2023, 0% dal 13 febbraio 2024 (ripresa attività lavorativa), 100% dal 3 giugno 2024. A partire da ottobre 2024 ha invece attestato – senza addure particolare motivazione – il recupero di una capacità lavorativa del 60% (doc. UAIE 139). B.b.h Con progetto di decisione dell’11 marzo 2025 – che ha annullato e sostituito il precedente progetto di decisone del 29 marzo 2024 – l’UAI- E._______ ha rilevato che dalla documentazione medico-specialistica acquisita agli atti risulta, nella professione abituale, una definitiva incapacità lavorativa totale a decorrere dal 25 gennaio 2021, mentre in attività adeguate vi è stata una totale inabilità dal 25 gennaio 2021 al 17 febbraio 2023, seguita da una capacità lavorativa del 60% dal 18 febbraio 2023, da una piena capacità lavorativa a decorrere dal 13 febbraio 2024 al 2 giugno 2024, da una totale inabilità al lavoro dal 3 giugno 2024 al 30 settembre 2024 ed infine da una capacità lavorativa del 60% dal 1° ottobre 2024. Pertanto, ha prospettato il riconoscimento del diritto ad una rendita d’invalidità intera dal 1° giugno 2024 (ossia quando è intervenuta la recidiva tumorale del 3 giugno 2024 e la conseguente totale inabilità lavorativa, durante il quale egli era risultato totalmente incapace al lavoro senza interruzioni). Dal 1° gennaio 2025 (ossia tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute di ottobre 2024 con capacità lavorativa del 60% in attività adeguate) ha invece prospettato il riconoscimento di una rendita con grado AI del 43% (doc. UAIE 141 e segg.). B.b.i A tale progetto di decisione l’assicurato non si è opposto e pertanto, con due decisioni del 28 maggio 2025, l’UAIE ha confermato il diritto dell’interessato di percepire una rendita d’invalidità intera dal 1° giugno 2024 al 31 dicembre 2024, con contestuale rendita ordinaria per figli. A decorrere dal 1° gennaio 2025 ha invece assegnato all’interessato una rendita ordinaria del 32.5%, essendo il grado di invalidità pari al 43% (doc. UAIE 151). C. C.a Il 25 giugno 2025 l’interessato, rappresentato dal patronato EPASA- ITACO, ha inoltrato ricorso contro le menzionate decisioni di concessione di una rendita intera limitata nel tempo a suo favore (recte di una rendita scalare) chiedendo in sostanza l’accoglimento del ricorso e l’annullamento

C-4646/2025 Pagina 6 delle decisioni impugnate nella misura in cui è stato negato il diritto di percepire una rendita d’invalidità intera anche posteriormente al 31 dicembre 2024. L’insorgente ha in particolare censurato come non vi siano motivazioni plausibili per la diminuzione del suo grado di invalidità dal 70% al 40%, essendo la sua situazione medica palesemente peggiorata. A sostegno delle proprie conclusioni, ha prodotto ulteriore documentazione medica, di cui si dirà in dettaglio, se necessario, nei considerandi in diritto (doc. TAF 1). C.b Il 27 agosto 2025 l’interessato ha versato un anticipo di CHF 800.- a copertura delle presumibili spese processuali (doc. TAF 7). C.c Con messaggio di posta elettronica del 19 agosto 2025, l’assicuratore perdita di guadagno in caso di malattia, ha trasmesso all’UAI-E._______ e all’UAIE il rapporto peritale del 16 agosto 2025 (relativo all’esame del 7 agosto 2025) del dott. I._______, specialista in medicina interna, da cui risulta che l'assicurato è affetto da carcinoma uroteliale vescicale recidivante. Dopo resezione transuretrale (luglio 2024) e trattamenti endovescicali, la cistoscopia di dicembre 2024 ha evidenziato un microfocolaio di carcinoma in sito. È previsto staging oncologico per novembre-dicembre 2025 per valutare l'eventuale necessità di interventi maggiori. Il perito attesta inoltre un’inabilità totale dal 3 giugno 2024, con incapacità definitiva nell'attività precedente e incapacità in attività adeguate almeno fino a gennaio 2026 (doc. UAIE 158 e 159). C.d Con risposta di causa del 14 ottobre 2025, l’autorità inferiore, rinviando al preavviso dell’UAI-E._______ del 9 ottobre 2025, nonché all’annotazione SMR del 23 settembre 2025, ha proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento delle decisioni impugnate ed il rinvio degli atti all'amministrazione affinché proceda conformemente alla presa di posizione dell’UAI- E._______. Quest’ultimo, nel preavviso del 9 ottobre 2025, aveva specificato che era nel frattempo stata assunta agli atti la perizia del 16 agosto 2025 effettuata dal dott. I._______ per conto della J._______ e che su tale base il medico SMR ha attestato una totale inabilità lavorativa almeno sino a gennaio 2026. Motivo per cui l’assicurato dal 1° giugno 2024 avrebbe diritto ad una rendita d’invalidità intera (doc. TAF 10). C.e Con provvedimento del 31 ottobre 2025 – notificato il 3 novembre 2025 – il Tribunale amministrativo federale ha invitato il ricorrente a esprimersi sulla proposta dell’UAIE (doc. TAF 11 e 12). L’assicurato non ha dato seguito a tale provvedimento.

C-4646/2025 Pagina 7 C.f Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE). 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA). L’anticipo spese è stato corrisposto entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). Il ricorso è pertanto ammissibile. 2. 2.1 Dal profilo temporale, con riserva di disposizioni di diritto transitorio, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 146 V 364 consid. 7.1; 139 V 335 consid. 6.2; 136 V 24 consid. 4.3). 2.2 Il 1° gennaio 2022, sono entrate in vigore le modifiche del 19 giugno 2020 della LAI e della LPGA (Ulteriore sviluppo dell’AI; RU 2021 705; FF 2017 2191) e le modifiche del 3 novembre 2021 dell’Ordinanza del 17

C-4646/2025 Pagina 8 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201; RU 2021 706). Queste disposizioni sono applicabili a tutte le rendite il cui diritto, ai sensi dell’art. 29 LAI, è nato a partire dal 1° gennaio 2022, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data (Circolare dell’UFAS sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità [CIRAI; valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° luglio 2022], cifra marginale 9100; Circolare dell’UFAS concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare [Circ DT US AI; valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° gennaio 2022] cifre marginali 1007 a 1010, si confronti anche la sentenza del TF 8C_247/2024 del 12 dicembre 2024 consid. 2.1). 2.3 Nel caso in esame, potendo il diritto alla rendita nascere al più presto il 1° gennaio 2022 (cfr. art. 28 LAI), si applicano di principio le disposizioni legali in vigore dopo il 1° gennaio 2022. 3. 3.1 Secondo l’art. 43 LPGA e l’art. 69 OAI (RS 831.201), l’UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d’invalidità, intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all’integrazione. 3.2 Inoltre, giusta l’art. 49 lett. b PA, l’accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 4. 4.1 Quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 131 V 164; 131 V 120; 125 V 143; sentenza del TAFC-3367/2023 del 23 aprile 2025 consid. 5.2.3). Peraltro, e secondo costante giurisprudenza, assegnando retroattivamente una rendita d’invalidità degressiva e/o limitata nel tempo, l’autorità amministrativa disciplina un rapporto giuridico suscettibile di essere in caso di contestazione oggetto della lite e dell’impugnativa. Qualora sia contestata solo la riduzione o la soppressione delle prestazioni, il potere cognitivo del giudice non è limitato nel senso che egli debba astenersi dallo statuire circa i periodi per i quali il riconoscimento di prestazioni non è contestato (DTF 131 V 164; 125 V 143; sentenza del TAFC-3065/2022 del 10 marzo 2025 consid. 4.1).

C-4646/2025 Pagina 9 4.2 Nel caso in esame, occorre verificare se prima della pronuncia delle decisioni impugnate, l’UAIE, rispettivamente l’UAI-E._______, competente ad istruire il caso giusta l’art. 40 cpv. 2 OAI, avrebbe dovuto procedere ad ulteriori misure istruttorie, segnatamente ordinare ulteriori accertamenti specialistici in ambito medico o economico, per potersi determinare con cognizione di causa ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante valido nel diritto delle assicurazioni sociali, sullo stato di salute e sulla residua capacità lavorativa dell’insorgente, alfine di stabilirne il grado di invalidità, così come la sua evoluzione nel tempo. 4.3 A tal proposito, va in particolare esaminato se la proposta dell’UAIE d’ammissione del ricorso con annullamento della decisione impugnata e rinvio della causa all’amministrazione affinché sia riconosciuto al ricorrente dal 1° giugno 2024 in poi il diritto ad una rendita d’invalidità intera sia condivisibile (si confronti la risposta del 5 novembre 2024 [doc. TAF 10, consid. C.d]). 4.4 Per i motivi esposti nei considerandi seguenti, questo Tribunale condivide la proposta dell’UAIE, alla quale il ricorrente non si è peraltro opposto, tendente all’annullamento delle decisioni impugnate con rinvio degli atti di causa all’amministrazione affinché completi l’istruttoria con ulteriori accertamenti per determinare la decorrenza della rendita intera del ricorrente e il momento della sua eventuale soppressione. Da questo profilo, prima dell’emanazione delle decisioni qui impugnate, l’autorità inferiore non ha correttamente, rispettivamente sufficientemente, acclarato né lo stato di salute dell’interessato, né gli aspetti economici del caso. La decisione non appare inoltre sufficientemente motivata. Pertanto, si impongono ulteriori approfondimenti in entrambi gli ambiti. 4.5 4.5.1 Per quel che attiene in primo luogo all’aspetto medico del secondo periodo di incapacità lavorativa, ossia quello che decorre dal 3 giugno 2024 in seguito alla recidiva della malattia oncologica, dalla perizia del 16 agosto 2025 del dott. I._______ risulta che a luglio 2024 il paziente si è sottoposto ad un intervento di resezione transuretrale della vescica con mapping vescicale in sospetta recidiva tumorale del carcinoma uroteliale. Ha inoltre precisato che da agosto 2024 in avanti hanno fatto seguito nuovi cicli con instillazioni endovescicali; mentre il 21 agosto 2024 è stata eseguita una cistoscopia con area cicatriziale compatibile con esiti di precedenza TUR- V senza nuove neoformazioni. L’indagine dell’urina ha nondimeno evidenziato un sospetto citologico di malignità in assenza di macroematuria in

C-4646/2025 Pagina 10 cistite cronica aspecifica. Una nuova indagine istologica da cistoscopia di dicembre 2024 ha evidenziato un microfocolaio di carcinoma uroteliale in sito. Dopo un ulteriore intervento, da aprile 2025 il paziente si è sottoposto ad un trattamento endovescicale con nuovo ciclo di sei mesi fino a novembre 2025 a base di Gemcitibina e Docetaxel. Al termine di tale ciclo (novembre-dicembre 2025) è previsto staging con esami radiologici di TAC per evidenziare eventuali secondarismi e/o necessità di trattamenti maggiori con per es. vescica ileale. Lo specialista ha altresì precisato che, al momento dell’esame, il paziente lamentava nei giorni successivi alle instillazioni una significativa sintomatologia infiammatoria, caratterizzata da disuria e pollachiuria, dolori addominali e disturbi dell’alvo. Inoltre, negli ultimi mesi soffriva di costante ansia ed angoscia in relazione alla possibile necessità di effettuare un trattamento urologico maggiore, con conseguente sonno disturbato, diminuzione della propositività e limitazione delle attività usuali quotidiane e della resistenza. Pe questi motivi assumeva Tamsulosina e Ramipril. Il perito ha pertanto posto le diagnosi di: “Attuale recidiva di carcinoma uroteliale vescicale in sito in prima diagnosi a febbraio 2021 - regolari trattamenti endovescicali con BCG fino a marzo 2024 - da ultimo potenziamento con regolari locali instillazioni endovescicali di Gemcitabina e Docetaxel con 6 cicli sino novembre 2025 - a gennaio 2026 staging e definizione di ulteriori strategie terapeutiche senza escludere trattamento ablativo vescicale urologico Stato ansioso depressivo reattivo alla situazione organica tumorale”. A fronte di tale situazione valetudinaria, lo specialista ha attestato una totale inabilità lavorativa a decorrere dal 3 giugno 2024. Nella precedente attività ha ritenuto la totale incapacità lavorativa definitiva, mentre in attività adeguate è giustificata almeno sino a gennaio 2026, quando verrà eseguito un nuovo staging oncologico (doc. UAIE 158 e 159). Alla luce di quanto sopra esposto, e come correttamente precisato anche dal medico SMR nella sua annotazione del 23 settembre 2025 in sede ricorsuale (doc. TAF 10), risulta che già solo in virtù della recidiva della nota affezione oncologica, non era ammissibile concludere che lo stato di salute

C-4646/2025 Pagina 11 del ricorrente poteva considerarsi migliorato, rispettivamente stabilizzato, dal 1° ottobre 2024, con conseguente capacità lavorativa del 60% in attività sostitutive adeguate. Al contrario, dai più recenti atti medici risulta chiaramente che il ricorrente sta ancora seguendo dei trattamenti specialistici e che la sua situazione valetudinaria deve essere monitorata e nuovamente valutata una volta terminate le cure. Di conseguenza, lo stato di salute non può essere considerato stabilizzato e neppure sufficientemente acclarato. Già solo per questo motivo, va pertanto accolta la proposta dell’autorità inferiore di rinvio degli atti all’amministrazione alfine del riconoscimento di una rendita intera anche dopo il 31 dicembre 2024 e almeno fino al 31 dicembre 2025, nonché di una più approfondita e aggiornata verifica dello stato di salute del ricorrente e dell’evoluzione della capacità lavorativa nel tempo, in particolare da gennaio 2026. 4.5.2 Occorre inoltre rilevare che il dott. I._______ ha posto la diagnosi di stato ansioso depressivo reattivo alla situazione organica tumorale e che il dott. K._______, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, con relazione medica del 19 giugno 2025 (doc. TAF 1), aveva a sua volta segnalato che l’interessato veniva seguito dal Centro psicosociale (CPS) ed era in terapia con benzopiazepine e Tractana (cfr. doc. UAIE 158 e 159, nonché doc. TAF 1). Trattandosi di un trattamento farmacologico a cui è possibile accedere solo su prescrizione medica, il ricorrente ha reso plausibile di aver consultato uno specialista in psichiatria, rispettivamente una certa gravità delle problematiche psichiatriche, nonostante agli atti non si trovino referti di medici specializzati in tale ambito con una valutazione e diagnosi chiara. Con annotazione del 23 settembre 2025 (doc. TAF 10), pure il medico SMR ha confermato che la menzionata diagnosi psichiatrica comporta ripercussioni sulla capacità lavorativa. In tali circostanze risulta che anche in virtù dell’affezione psichiatrica e delle sue possibili conseguenze sulla capacità lavorativa, non era possibile concludere, con il necessario grado della verosimiglianza preponderante, che lo stato di salute del ricorrente poteva considerarsi sufficientemente stabilizzato e acclarato prima dell’emanazione delle decisioni impugnate. Del resto nella decisione non vengono neppure indicati i motivi di tale presunto miglioramento. Tale carenza permetterebbe già da sola un rinvio della procedura all’autorità inferiore per mancanza di motivazione e pertanto violazione del diritto di essere sentito. 4.5.3 Dal profilo medico, il completamento dell’istruttoria implica pertanto perlomeno l’aggiornamento dell’incarto con una perizia pluridisciplinare in ambito internistico, oncologico, psichiatrico ed ortopedico – si confronti su tal punto in particolare i rapporti finali SMR del 10 marzo 2025 (doc. UAIE

C-4646/2025 Pagina 12 139) e del 23 settembre 2025 (doc. TAF 10) con cui il dott. G._______ ha ribadito che l’infortunio professionale del 10 marzo 2020 influisce sulla capacità lavorativa – con verifica dell’incidenza delle diverse patologie, ed in particolare del loro eventuale effetto congiunto, sulla residua capacità lavorativa del ricorrente, rispettivamente sull’evoluzione della stessa nel tempo. L’autorità inferiore è inoltre invitata a valutare la necessità di coinvolgere negli ulteriori accertamenti uno specialista in urologia, in particolare qualora dovessero rendersi necessari ulteriori interventi chirurgici alla vescica. 4.6 4.6.1 Inoltre, l’accertamento dei fatti operato dall’autorità inferiore non convince neppure per quel che attiene al diritto a prestazioni per il periodo precedente a giugno 2024. 4.6.2 Al riguardo, il Tribunale rileva che l’autorità inferiore ha riconosciuto al ricorrente il diritto di percepire una rendita unicamente a partire da giugno 2024, nonostante il ricorrente sia stato incontestatamente totalmente inabile anche dal 25 gennaio 2021 al 17 febbraio 2023 (consid. A.c e segg.). Con le decisioni qui impugnate del 28 maggio 2025, essa ha statuito che per tale periodo una rendita non fosse dovuta in virtù del principio della priorità dell’integrazione sulla rendita e la regola secondo cui “il diritto alla rendita può nascere soltanto dopo l’esaurimento di tutte le possibilità di integrazione”. A tal proposito giova ricordare che secondo l’art. art. 28 cpv. 1 lett. a LAI, l’assicurato ha diritto ad una rendita se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili; mentre l’art. 28 cpv. 1bis LAI precisa che una rendita non è concessa fintantoché non sono esaurite le possibilità d’integrazione secondo l’articolo 8 capoversi 1bis e 1ter LAI. Nondimeno, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il diritto ad una rendita può essere riconosciuto laddove un assicurato non risulta (ancora) integrabile a causa della sua situazione valetudinaria (DTF 148 V 397 consid. 6.2.4 e 121 V 190 consid. 4a, nonché sentenze del Tribunale federale 9C_1018/2009 del 23 giugno 2010 consid. 4 e 9C_380/2021 del 31 gennaio 2022 consid. 5.1). Ora, in corso d’istruttoria, l’UAI-E._______ ha rilevato che a novembre 2021 il ricorrente stava ancora svolgendo terapie mediche volte a curare l’affezione oncologica e che pertanto – nel suo caso – era prevista la chiusura nel mandato di intervento tempestivo con conseguente valutazione diretta non essendovi in quel momento ulteriori misure d’integrazione professionale da svolgere (doc. UAIE 29 e segg.). Di

C-4646/2025 Pagina 13 conseguenza, con il primo progetto di decisione del 29 marzo 2024, l’UAI- E._______ aveva prospettato il riconoscimento di una rendita intera dal 1° gennaio 2022 al 31 maggio 2023 (consid. B.a.i). A fronte dei precedenti accertamenti svolti dalla stessa autorità inferiore, quest’ultima non può pertanto essere seguita laddove afferma apoditticamente che “il diritto alla rendita può nascere soltanto dopo l’esaurimento di tutte le possibilità d’integrazione” e di conseguenza ha riconosciuto un diritto alla rendita unicamente a decorrere dal 1° giugno 2024. Sotto questo profilo, si impongono ulteriori accertamenti, rispettivamente una nuova decisione con motivazione esaustiva e comprensibile per il periodo in questione. Solo in seguito infatti – da marzo 2023 a fine febbraio 2024 – sono stati eseguiti provvedimenti integrativi (consid. B.a.g). 4.7 Per quanto riguarda l’aspetto economico, va inoltre precisato che secondo questo Tribunale il tasso di occupazione del ricorrente (statuto del lavoratore secondo l’art. 24septies OAI) non risulta sufficientemente acclarato. Nella richiesta di prestazioni del 4 luglio 2021 l’interessato ha dichiarato di lavorare a tempo pieno per un totale di 45 ore settimanali. Inoltre, sia il contratto di lavoro con B._______, sia il più recente contratto di lavoro con H._______ (agli atti sub doc. UAIE 55 e 78) prevedono un impiego a tempo indeterminato al 100%, rispettivamente per 42 e 48 ore settimanali. Di conseguenza, sia l’assicuratore infortuni, che il più recente assicuratore indennità per malattia, hanno riscontrato un grado di occupazione come dipendente del 100% (cfr. certificati d’infortunio LAINF sub doc. UAIE 174 e segg. e notifica di caso di malattia sub doc. UAIE 435). L’UAIE dal canto suo, fondandosi apparentemente in primo luogo sul questionario per il datore di lavoro del 19 luglio 2021, in cui quest’ultimo ha indicato che l’interessato lavorava 43.5 ore alla settimana, laddove l’orario normale nell’azienda è di 48 ore settimanali (doc. UAIE 7), ha ritenuto un grado di occupazione del 91%, alla pari del precedente assicuratore d’indennità giornaliera in caso di malattia (doc. UAIE 448). Ora, quantunque la situazione lavorativa non risulti in maniera univoca dagli atti, vi sono nondimeno svariati elementi che propendono per considerare il ricorrente come lavoratore a tempo pieno. Nonostante ciò, dalla documentazione all’incarto non risulta che l’UAIE abbia effettuato particolari chiarimenti in merito, né tanto meno ha motivato in maniera comprensibile e condivisibile la scelta di considerare il ricorrente attivo a tempo parziale al 91%. Anche su questo punto si impongono pertanto ulteriori accertamenti ed una precisa motivazione. Trattandosi peraltro di un elemento che può risultare decisivo per l’esito della domanda di prestazioni.

C-4646/2025 Pagina 14 4.8 Alla luce di quanto precede, risulta che nel caso concreto, prima della pronuncia della decisione impugnata lo stato di salute, la capacità lavorativa, nonché l’aspetto economico, non sono stati sufficientemente acclarati tramite i necessari accertamenti specialistici. Va pertanto accolta la proposta dell’autorità inferiore di rinvio degli atti all’amministrazione alfine di un più approfondito e aggiornato accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti dal profilo economico e medico. Sotto quest’ultimo profilo, il completamento dell’istruttoria implica segnatamente l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare in ambito internistico, oncologico, ortopedico e psichiatrico, riservati eventuali ulteriori accertamenti – segnatamente in ambito urologico – che dovessero risultare necessari in considerazione dell’evoluzione dello stato di salute del ricorrente, con verifica dell’incidenza delle diverse patologie e del loro possibile effetto congiunto sulla residua capacità lavorativa dell’insorgente e della sua evoluzione nel tempo. Va inoltre acclarato il diritto alla rendita dal 1° gennaio 2022 al 31 maggio 2023 in particolare perché l’amministrazione aveva in un primo tempo riconosciuto tale diritto non essendo possibile procedere a provvedimenti integrativi ed essendo l’incapacità lavorativa totale incontestata. Da un punto di vista economico va verificato qual è il suo statuto lavorativo (art. 24septies OAI) e quindi il metodo applicabile per calcolare l’invalidità. 5. 5.1 In caso di annullamento della decisione impugnata, il Tribunale amministrativo federale può sostituirsi all'autorità inferiore e statuire direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuova decisione. In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi o comunque sufficienti per statuire (cfr., fra le tante, la sentenza del TAF C-2866/2022 del 30 gennaio 2025 consid. 10.1 con rinvii). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati. 5.2 L’incarto va pertanto trasmesso all’autorità inferiore affinché completi l’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti. Il ricorrente verrà in particolare sottoposto ai menzionati accertamenti medici ed economici, riservato ogni ulteriore esame che dovesse ancora rendere necessario. La perizia dovrà essere effettuata in Svizzera (cfr. sentenza del TAF C- 4041/2021 del 2 marzo 2023 consid. 14.1 con rinvii). Incomberà peraltro all’UAIE di emettere una nuova decisione in tempi ragionevoli. Sulla base degli accertamenti ancora da esperire, l’amministrazione dovrà determinarsi in maniera concludente sull’eventuale diritto ad una rendita d’invalidità a decorrere dal 25 gennaio 2021 e fino alla data della nuova decisione.

C-4646/2025 Pagina 15 5.3 Peraltro, stante le premesse, nulla – neppure la giurisprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria. In effetti, in assenza dei citati accertamenti complementari non era, né è, possibile determinarsi con cognizione di causa, ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante, sul diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità da parte del ricorrente. In particolare, un rinvio all’autorità inferiore si giustifica, dal profilo delle garanzie procedurali (segnatamente quello della doppia istanza con piena cognizione) nei casi in cui, come nella fattispecie, sono richiesti ulteriori accertamenti in ambiti che non sono stati sufficientemente chiariti nella procedura di prima istanza, ma che lo avrebbero dovuto essere prima dell’emanazione della decisione litigiosa, gli elementi per dovere agire in tal senso essendo già presenti agli atti di causa (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 [cfr. consid. 3 e 4 del presente giudizio]). Peraltro, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che in virtù dell’art. 43 LPGA nonché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 PCF (RS 273), il Tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene che i fatti non siano sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza qualche limitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'istruzione sia procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii; cfr. pure sentenza del TAF C-1621/2020 consid. 9.3). 5.4 Occorre infine ricordare che nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr. sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4). In altri termini, nell'ambito della nuova procedura dinnanzi all'autorità inferiore, la rendita intera accordata al ricorrente dal 1° giugno 2024 al 31 dicembre 2024, nonché la rendita del 32.5% accordata a partire dal 1° gennaio 2025, riconducibili alle sole conseguenze dell’affezione oncologica ed alle sue recidive deve ritenersi già acquisita, non essendo stata contestata e non risultando agli atti elementi che possano metterne in dubbio le ripercussioni sulla

C-4646/2025 Pagina 16 capacità lavorativa nel periodo determinante. A seguito della presente sentenza, resta pertanto controversa solo la questione se gli ulteriori accertamenti ancora da esperire giustificano, contrariamente a quanto ritenuto nella decisione impugnata, da un lato l'attribuzione di una rendita anche prima di giugno 2024, dall’altro di una rendita superiore a 32.5% a decorrere dal 1° gennaio 2025 (cfr. al riguardo, sentenze del TAF C-412/2022 del 6 maggio 2025 consid. 14.4.2, nonché C-5080/2017 del 16 novembre 2018 consid. 11.5, C-1316/2014 del 13 marzo 2018 consid. 12.3 e C- 2736/2014 dell'8 dicembre 2017 consid. 14.3). 6. 6.1 Visto l'esito del ricorso (il ricorrente è da considerarsi vincente in causa), non vengono prelevate spese processuali (art. 63 PA). L’anticipo spese di CHF 800.-, corrisposto con versamento del 27 agosto 2025, sarà restituito al ricorrente al momento della crescita in giudicato della presente sentenza. 6.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 137 V 57 consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). L’ammontare di quest’ultime, in assenza di una nota dettagliata, è fissato d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in CHF 1’000.- tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante del ricorrente (cfr. sulla questione del diritto a ripetibili da parte del Patronato, le sentenze del TF 9C_310/2009 del 14 aprile 2010 consid. 4.3 e I 382/04 del 18 ottobre 2005 consid. 3 nonché, fra le tante, la sentenza del TAF C-4019/2019 del 24 novembre 2020 consid. 11.2 con rinvii). L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.

(dispositivo alla pagina seguente)

C-4646/2025 Pagina 17 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Le decisioni impugnate del 28 maggio 2025 sono annullate e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi, esprimendosi in particolare anche sul diritto ad una rendita dal 1° gennaio 2022 al 31 maggio 2023 e sul diritto ad una rendita più elevata di quella del 32.5% dal 1° gennaio 2025. Il diritto alla rendita intera dal 1° giugno 2024 al 31 dicembre 2024 è acquisito. 2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di CHF 800.-, corrisposto il 27 agosto 2025, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sentenza sarà passata in giudicato. 3. L'UAIE rifonderà al ricorrente CHF 1'000.- a titolo di spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFAS.

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Oliver Engel

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-4646/2025 Pagina 18 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

C-4646/2025 — Bundesverwaltungsgericht 18.02.2026 C-4646/2025 — Swissrulings