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Bundesverwaltungsgericht 26.11.2025 C-4225/2025

November 26, 2025·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,496 words·~7 min·2

Summary

Stupefacenti | Confisca e distruzione di sostanze dopanti (decisione del 28 maggio 2025)

Full text

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Corte III C-4225/2025

Sentenza d e l 2 6 novembre 2025 Composizione

Michela Bürki Moreni, giudice unica, cancelliere Oliver Engel.

Parti

A._______, rappresentato dal padre B._______, ricorrente,

contro

Fondazione Swiss Sport Integrity, autorità inferiore.

Oggetto

Confisca e distruzione di sostanze dopanti (decisione del 28 maggio 2025).

C-4225/2025 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con provvedimento formale del 28 maggio 2025 la Fondazione Swiss Sport Integrity (FSSI) ha confermato il suo preavviso del 28 aprile 2025 e deciso il sequestro e la distruzione delle capsule “Radical Growth” ordinate da A._______ (di seguito ricorrente o interessato) e fissato la tassa per il sequestro e la distruzione in CHF 400.- (doc. 5 dell’incarto della FSSI [in seguito incarto FSSI]). 2. Con messaggio di posta elettronica del 10 giugno 2025, indirizzato alla FSSI, B._______– padre e rappresentante dell’interessato – ha informato quest’ultima che l’ordine delle capsule sequestrate è stato effettuato dal figlio minorenne che non era a conoscenza della natura dopante del prodotto. Ha pertanto chiesto alla FSSI la revisione della decisone in questione. Inoltre ha sollevato dubbi circa il modo di procedere dell’autorità inferiore che ha comunicato esclusivamente con il figlio minorenne, senza coinvolgere il padre in qualità di rappresentante legale. Infine, ha chiesto la trasmissione dell’intero fascicolo riguardante il figlio A._______ (doc. TAF 1). 3. Con scritto dell’11 giugno 2025, la Fondazione Swiss Sport Integrity ha trasmesso per competenza al Tribunale amministrativo federale il messaggio di posta elettronica inoltrato da B._______ il 10 giugno 2025 (doc. TAF 2). 4. Con decisione incidentale del 9 ottobre 2025 questo Tribunale ha rilevato che avendo l’interessato – tramite il padre B._______ – trasmesso il proprio scritto del 10 giugno 2025 all’autorità inferiore e non a questo Tribunale, andava in primo luogo chiarito con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, se esso intendesse ricorrere presso il Tribunale amministrativo federale contro la decisione del 28 maggio 2025 alfine di modificarne a suo favore l’esito. Inoltre, il Tribunale ha ricordato che un eventuale atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante e devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova. Pertanto ha invitato l’interessato a precisare – nel termine di cinque giorni dalla notificazione del provvedimento – se con l’invio del 10 giugno 2025 intendesse interporre ricorso presso TAF contro la decisione del 28 maggio 2025 della FSSI e, in caso di

C-4225/2025 Pagina 3 risposta affermativa, a presentare, nel medesimo termine, un atto ricorsuale con motivi e conclusioni chiare, apportante la propria firma manoscritta in originale – o quella manoscritta in originale di un rappresentante munito della necessaria procura (doc. TAF 3). 5. La decisione incidentale del TAF del 9 ottobre 2025, a cui l’interessato non ha dato seguito, gli è stata notificata l’11 ottobre 2025 (doc. TAF 4). 6. 6.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. h LTAF, i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalle autorità o organizzazioni indipendenti dall’Amministrazione federale che decidono nell’adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione, tra cui la FSSI (art. 19 cpv. 2 e 20 della legge federale sulla promozione dello sport e dell’attività fisica del 17 giugno 2011 [LPSpo; RS 415.0] e art. 73 cpv. 1 e 2 dell’ordinanza sulla promozione dello sport e dell’attività fisica del 23 maggio 2012 [OPSpo; RS 415.01]). 6.2. In virtù dell'art. 37 LTAF, la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti. 6.3. Secondo giurisprudenza un atto va considerato ricorso solo allorquando una determinata persona esprima in modo riconoscibile la propria volontà di ricorrere per ottenere la modifica di una situazione giuridica che la concerne e risultante da una decisione e che quindi solo in tale caso è possibile assegnare un termine suppletorio per rimediare ad eventuali vizi del gravame (DTF 134 V 162 e DTF 112 Ib 634). 6.4. Secondo l'art. 52 cpv. 1 PA, a cui rinvia l’art. 37 LTAF (RS 173.32), l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante e devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. Allorquando mancano le conclusioni, i motivi oppure la firma (in originale o in forma elettronica qualificata) del ricorrente o del suo rappresentante, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso tale termine, non entrerà nel merito del ricorso (art. 52 cpv. 2 e 3 PA).

C-4225/2025 Pagina 4 6.5. Benché non si possa assoggettare a requisiti eccessivamente rigorosi un ricorso, soprattutto se presentato da una parte non patrocinata, occorre comunque, da un lato, che nel gravame si spieghi, anche se in modo conciso, perché l'atto impugnato è contestato (motivi del ricorso) – in altri termini, se è stato violato il diritto federale, o se vi è stata, e quale, una constatazione inesatta o incompleta dei fatti giuridicamente rilevanti, o se la decisione impugnata è inadeguata e perché – nonché dall'altro lato, che sia indicato cosa si chiede in caso d'accoglimento del ricorso stesso (conclusioni [DTF 134 V 162 consid. 2; 112 Ib 634 consid. 2b]). 7. 7.1. Nel caso in esame il termine assegnato all’interessato – con decisione incidentale del 9 ottobre 2025, notificata l’11 ottobre 2025 (estratto track and trace della Posta Svizzera [doc. TAF 4]) – per indicare se, con l’invio del 10 giugno 2025, intendesse interporre ricorso presso il TAF contro la decisione del 28 maggio 2025 della Fondazione Swiss Sport Integrity e in caso affermativo per regolarizzarlo è scaduto infruttuoso. In effetti il termine di cinque giorni per confermare e regolarizzare il ricorso ha iniziato a decorrere il 12 ottobre 2025 (consid. 5) ed è scaduto il 16 ottobre 2025, senza che sia stato trasmesso alcunché a questa Corte (art. 20 cpv. 1 e 3 e 22a lett. c PA in combinazione con l’art. 37 LTAF). In simili condizioni lo scritto in esame, non potendo essere considerato ricorso, è inammissibile (art. 23 PA). 7.2. Pertanto gli atti vengono trasmessi per competenza all’autorità inferiore (art. 8 cpv. 1 PA), dopo la crescita in giudicato della presente sentenza (doc. TAF 1). 8. Il giudice dell’istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 9. Non si prelevano spese processuali, né si assegnano indennità per le spese ripetibili.

(dispositivo alla pagina seguente)

C-4225/2025 Pagina 5 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Lo scritto del 10 giugno 2025 è irricevibile. 2. Dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, gli atti vengono trasmessi per competenza all’autorità inferiore. 3. Non si prelevano spese processuali, né si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

La giudice unica: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Oliver Engel

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-4225/2025 Pagina 6 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

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