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Bundesverwaltungsgericht 16.04.2019 C-391/2019

April 16, 2019·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,960 words·~10 min·8

Summary

Revisione della rendita | assicurazione invalidità, revisione della rendita.

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-391/2019

Sentenza d e l 1 6 aprile 2019 Composizione

Michela Bürki Moreni, stauente come giudice unica, cancelliere Oliver Engel.

Parti

A._______, (Spagna), ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione invalidità, revisione della rendita (decisione del 2 ottobre 2018).

C-391/2019 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione del 2 ottobre 2018 l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato a A._______, cittadina portoghese, nata il (…) 1965, la soppressione della rendita d’invalidità a decorrere dal 1° dicembre 2013 (doc. TAF 1, allegato). Dall'attestato delle Poste svizzere emerge che il provvedimento è stato recapitato all’interessata, residente ad (…) (Spagna), il 22 ottobre 2018 tramite invio raccomandato con avviso di ricevimento ([…], cfr. doc. TAF 4), sul quale, nell’apposita casella, è stata apposta una data illeggibile (doc. TAF 4 e 8). 2. Il 22 novembre 2018 (cfr. timbro sul ricorso e data sul foglio di trasmissione delle autorità spagnole [doc. TAF 1 e ad 1]) l'interessata ha trasmesso all’Instituto Nacional de la seguridad social (INSS), provincia di (…), il proprio gravame – datato 19 novembre 2018 – contro la summenzionata decisione, chiedendo il riconoscimento del diritto ad una rendita d’invalidità intera (doc. TAF 1). L’INSS ha in seguito inoltrato detto ricorso al Tribunale amministrativo federale con scritto del 26 novembre 2018 (doc. TAF 1 e ad 1). 3. In via preliminare il Tribunale adito ha verificato, presso l’UAIE, la data di notifica della decisione impugnata (doc. TAF 3, 5 e 7). Con scritti del 25 gennaio 2019, del 1° e del 7 febbraio 2019, l’UAIE ha comunicato i risultati della ricerca postale (si confronti consid. 1, doc. TAF 4, 6 e 8). 4. Con ordinanza del 27 febbraio 2019 (notificata il 6 marzo 2019 secondo l’attestato Track & Trace della Posta Svizzera, mentre sull’avviso di ricevimento, nell’apposita casella, non è stata apposta alcuna data né firma del destinatario [doc. TAF 10]), questo Tribunale ha invitato la ricorrente a dimostrare, entro il termine di 20 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento, la tempestività del ricorso del 22 novembre 2018, posto che appariva tardivo, considerato che la decisione risultava essere stata notificata il 22 ottobre 2018. Esso ha inoltre segnalato che, in caso di decorso infruttuoso del termine, avrebbe statuito in base agli atti in suo possesso trasmettendo all’insorgente copia degli scritti del 25 gennaio 2019, del 1° e del 7 febbraio 2019 dell'autorità inferiore, nonché dei documenti ivi allegati (doc. TAF 9).

C-391/2019 Pagina 3 5. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE). 6. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, in combinazione con l'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità, sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 7. 7.1. Giusta l’art. 60 LPGA il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione. 7.2. In virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGA, a cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 LAI, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notifica. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 38 cpv. 3 LPGA; anche art. 20 cpv. 1 e 3 PA in relazione con gli art. 2 cpv. 4 PA e 37 LTAF). 7.3. Giusta l’art. 38 cpv. 2bis LPGA una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito (cfr. anche art. 20 cpv. 2bis PA). 7.4. Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, che corrisponde all'art. 21 cpv. 1 PA, le richieste scritte devono essere consegnate all'autorità oppure, a lei indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. Inoltre, secondo l’art. 81 del Regolamento (CE) N. 883/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera) – applicabile in virtù dell’art. 1 dell’Allegato II all’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati

C-391/2019 Pagina 4 membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALCP) –, le domande, le dichiarazioni o i ricorsi che, in applicazione della legislazione di uno Stato membro, devono essere presentati entro un dato termine presso un’autorità, un’istituzione o un organo giurisdizionale di tale Stato membro, sono ricevibili se sono presentati, entro lo stesso termine, presso un’autorità, un’istituzione o un organo giurisdizionale corrispondente di un altro Stato membro; e la data alla quale le domande, le dichiarazioni o i ricorsi sono stati presentati presso un’autorità, un’istituzione o un organo giurisdizionale del secondo Stato membro è considerata come la data di presentazione presso l’autorità, l’istituzione o l’organo giurisdizionale competente a darvi seguito (cfr. Jean MÉTRAL, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 21 ad art. 58 LPGA). 8. 8.1. Secondo l'art. 41 LPGA, che corrisponde all'art. 24 cpv. 1 PA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro trenta giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso. 8.2. Le tre condizioni menzionate all'art. 41 LPGA, ossia l'impedimento non colpevole, la domanda motivata e il compimento dell'atto omesso, sono cumulative. La giurisprudenza in materia di restituzione di un termine è molto restrittiva e considera quale impedimento ad agire unicamente un ostacolo oggettivo che renda praticamente impossibile l'osservanza del termine, come un evento naturale imprevisto, oppure un ostacolo soggettivo che metta l'amministrato o il suo rappresentante nell'impossibilità di occuparsi delle proprie incombenze o di incaricare un terzo affinché se ne occupi, come un'ospedalizzazione urgente dovuta ad un infortunio o una malattia grave (DTF 119 II 86, 114 II 181 e 112 V 255, sentenza del TF 9C_387/2014 del 10 settembre 2014 consid. 4). 9. 9.1. Nel caso concreto, dall'attestato della Posta svizzera, trasmesso con scritto 25 gennaio 2019, risulta che la decisione impugnata è stata notificata (“Zugestellt”) in data 22 ottobre 2018. L’avviso di ricevimento, alla voce “Da riempire alla distribuzione” reca tuttavia firma e data illeggibili (doc. TAF 4 e 8). Nondimeno, sul menzionato avviso di ricevimento – immediatamente sotto la casella destinata alla firma del destinatario – è stata apposta anche una seconda firma, con data 22 ottobre 2018. Infine,

C-391/2019 Pagina 5 è del 22 ottobre 2018 anche il bollo apposto dall’ufficio postale che ha restituito l’avviso di ricevimento alla posta svizzera (doc. TAF 4 e 8). Pertanto, tenuto conto dell’insieme delle circostanze del caso concreto, questo Tribunale ritiene che secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, la decisione impugnata del 2 ottobre 2018 sia stata notificata all’interessata in data 22 ottobre 2018. Nel proprio gravame, l’assicurata peraltro non contesta tale fatto e neppure indica un’altra data per quel che concerne la notifica della decisione impugnata (doc. TAF 1). 9.2. Infine la ricorrente non ha nemmeno fatto uso della facoltà, concessale da questo Tribunale con ordinanza del 27 febbraio 2019, di dimostrare, nel termine di 20 giorni (cfr. doc. TAF 9 e 10), che il gravame, inoltrato il 22 novembre 2018, era tempestivo. Secondo l’attestato Track & Trace della Posta svizzera il menzionato provvedimento risulta verosimilmente essere stato notificato all’assicurata in data 6 marzo 2019 (doc. TAF 10). Tuttavia l’interessata non ha apposto né la data né la firma sull’avviso di ricevimento ritornato al Tribunale, a conferma della notifica. Ad ogni modo, in applicazione del citato art. 38 cpv. 2bis LPGA, secondo cui una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito, il termine per trasmettere la propria presa di posizione – considerando il 6 marzo 2019 quale giorno in cui è stata tentata per la prima volta la notifica del provvedimento in questione – è scaduto, infruttuoso, al più tardi il 2 aprile 2019. 9.3. Ritenuto quindi che il termine di trenta giorni per inoltrare ricorso ha iniziato a decorrere il 22 ottobre 2018 ed è scaduto mercoledì 21 novembre 2018, il gravame, depositato presso l’INSS il giorno di giovedì 22 novembre 2018 (cfr. timbro apposto dall’INSS sul gravame e lettera di trasmissione dell’INSS [doc. TAF 1 e ad 1]) è tardivo e pertanto inammissibile (art. 22 cpv. 1, art. 23 PA in relazione con l'art. 37 LTAF e art. 1 cpv. 2 lett. cbis e 2 cpv. 4 PA). 9.4. Infine la ricorrente non ha fatto valere, nel proprio gravame o con istanza separata, validi motivi di restituzione del termine, per cui il giudice non deve esaminare tale eventualità. 10. 10.1. Visto quanto sopra il ricorso è irricevibile.

C-391/2019 Pagina 6 10.2. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 10.3. Eccezionalmente non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento; allegato: copia del doc. TAF 10), – autorità inferiore (n. di rif. […]; raccomandata), – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata).

La giudice unica: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Oliver Engel

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-391/2019 Pagina 7 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

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