Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 28.08.2023 C-3864/2023

August 28, 2023·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,151 words·~6 min·2

Summary

Revisione della rendita | Assicurazione per l'invalidità, revisione della rendita (decisione del 1 giugno 2023)

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Corte III C-3864/2023

Sentenza d e l 2 8 agosto 2023 Composizione

Viktoria Helfenstein, giudice unica, cancelliere Oliver Engel.

Parti

A._______, (Italia), ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità, revisione della rendita (decisione del 1° giugno 2023).

C-3864/2023 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione del 1° giugno 2023, l’UAIE ha sostituito con una mezza rendita la rendita intera dell’assicurazione svizzera per l’invalidità versata fino ad allora a A._______ (di seguito: assicurato, interessato o insorgente; v. doc. TAF 1). 2. Con breve scritto inoltrato all’UAIE mediante invio postale del 21 giugno 2023 (cfr. timbro sulla busta di trasmissione), l’assicurato ha segnalato la possibile comparsa di un linfonodo ed ha allegato il referto medico del 7 giugno 2023 del dott. B._______, specialista in radiologia (doc. TAF 1). 3. Il 7 luglio 2023, l’UAIE ha trasmesso il menzionato scritto dell’assicurato, con l’allegato rapporto medico, a questo Tribunale per competenza (doc. TAF 2). 4. Con decisione incidentale del 21 luglio 2023, questo Tribunale ha invitato l’interessato ad indicare, nel termine di 14 giorni dalla notificazione del provvedimento – se con l’invio del 21 giugno 2023 intendesse interporre ricorso contro la decisione dell’UAIE del 1° giugno 2023 e, in caso di risposta positiva, a presentare nel medesimo termine un atto ricorsuale comprendente motivi e conclusioni chiare, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine (doc. TAF 3). 5. Con scritto del 1° agosto 2023, indirizzato all’UAIE, l’assicurato ha specificato che il suo scritto di giugno non era da considerare un ricorso contro la decisione del 1° giugno 2023, bensì un aggiornamento della sua documentazione medica. Egli ha inoltre indicato che a causa della sua situazione valetudinara, la comparsa di un linfonodo provoca una reazione di panico e che spetta all’autorità inferiore prendere la corretta decisione in merito al suo grado di invalidità (doc. TAF 5). 6. 6.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20),

C-3864/2023 Pagina 3 i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero. 6.2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 6.3. Secondo giurisprudenza un atto va considerato ricorso solo allorquando una determinata persona esprima in modo riconoscibile la propria volontà di ricorrere per ottenere la modifica di una situazione giuridica che la concerne e risultante da una decisione e che quindi solo in tale caso è possibile assegnare un termine suppletorio per rimediare ad eventuali vizi del ricorso (DTF 134 V 162 e DTF 112 Ib 634). 6.4. Secondo l'art. 52 cpv. 1 PA, a cui rinvia l’art. 37 LTAF (RS 173.32), l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante e devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. Allorquando mancano le conclusioni, i motivi oppure la firma (in originale o in forma elettronica qualificata) del ricorrente o del suo rappresentante, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso tale termine, non entrerà nel merito del ricorso (art. 52 cpv. 2 e 3 PA). 7. 7.1. Ora, con il suo scritto del 1° agosto 2023, il ricorrente ha indicato esplicitamente che il suo scritto del 21 giugno 2023 non è un ricorso contro la decisione dell’UAIE del 1° giugno 2023. Mancando la volontà di ricorrere (cfr. DTF 116 V 356 consid. 2b) questo Tribunale non è pertanto competente ad esaminare la vertenza ed il gravame è irricevibile. 7.2. Gli atti vengono per contro trasmessi per competenza all’autorità inferiore (art. 8 cpv. 1 PA), dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, affiche valuti l’eventuale insorgere di un aggravamento dello stato di salute dell’assicurato posteriormente al provvedimento del 1° giugno 2023 (cfr. in particolare il referto medico del 7 giugno 2023 del dott. B._______ [doc. TAF 1]).

C-3864/2023 Pagina 4 8. Il giudice dell’istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 9. Non si prelevano spese processuali, né si assegnano indennità per le spese ripetibili. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide: 1. Lo scritto del 21 giugno 2023 è irricevibile. 2. Dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, gli atti vengono trasmessi per competenza all’autorità inferiore ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali, né si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFAS.

La giudice unica: Il cancelliere:

Viktoria Helfenstein Oliver Engel

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-3864/2023 Pagina 5 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

C-3864/2023 — Bundesverwaltungsgericht 28.08.2023 C-3864/2023 — Swissrulings