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Bundesverwaltungsgericht 18.07.2025 C-3827/2025

July 18, 2025·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,588 words·~23 min·1

Summary

Rendite | Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; diritto alla rendita per vedovo (decisione su opposizione del 7 aprile 2025). Decisione impugnata davanti al TF. Decisione confermata dal TF.

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Decisione confermata dal TF con sentenza del 08.01.2026 (9C_511/2025)

Corte III C-3827/2025

Sentenza d e l 1 8 luglio 2025 Composizione

Giudice Vito Valenti (giudice unico), cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, (Italia), rappresentato dall'avv. Stefano Pizzola, Studio legale Pizzola & Associati, ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione (CSC), autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; diritto alla rendita per vedovo (decisione su opposizione del 7 aprile 2025).

C-3827/2025 Pagina 2 Fatti: A. A._______ (di seguito, interessato, ricorrente o insorgente) – cittadino italiano, nato il (…; doc. 2 pag. 6 dell’incarto dell’autorità inferiore [di seguito, doc. CSC 2 pag. 6]) – e B._______ (di seguito, marito o coniuge) – cittadino svizzero, nato il (…; doc. CSC 2 pag. 13) – hanno costituito il (…) 2018 un’unione domestica registrata (doc. CSC 3 pag. 11). Il (…) 2023, hanno convertito l’unione domestica registrata in matrimonio (doc. CSC 3 pag. 12). Il 1° ottobre 2024, il coniuge è deceduto (doc. CSC 3 pag. 8). B. B.a Il 26 novembre 2024, l’interessato ha formulato, in seguito al decesso del marito, una richiesta volta all’ottenimento di una rendita per superstiti in virtù della relativa assicurazione svizzera (doc. CSC 6). B.b Con decisione del 17 febbraio 2025 (doc. CSC 7), la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha respinto la domanda, l’interessato non adempiendo alcuno dei presupposti (art. 23, 24 e 24a LAVS) per aver diritto ad una rendita per superstiti. B.c Con scritto d’opposizione del 20 marzo 2025 (doc. CSC 11), l’interessato ha postulato il riconoscimento del suo diritto ad una rendita per superstiti giusta l’art. 24 cpv. 1 LAVS. Si è doluto di una violazione del divieto di discriminazione (in particolare a causa dell’età e del modo di vita) rispettivamente del principio della parità di trattamento (art. 8 cpv. 2 e 3 Cost.). Ha fatto valere che sono adempiti i presupposti per poter pretendere all’assegnazione di una rendita vedovile, dal momento che è stato sposato per più di 6 anni, che si è occupato per anni della cura del marito, che sosteneva finanziariamente la coppia (non potendo egli più svolgere un’attività lucrativa alfine di dedicarsi alla cura del marito) e che la sua età di 42 anni al momento del decesso del marito, sebbene inferiore ai 45 anni previsti dalla legge, non potrebbe giustificare il mancato riconoscimento di una rendita vedovile, data la sua lunga assenza dal mondo del lavoro che renderebbe difficoltosa la ripresa della sua professione. B.d Con decisione su opposizione del 7 aprile 2025 (doc. CSC 13), la CSC ha respinto l’opposizione del 20 marzo 2025 e confermato la propria decisione del 17 febbraio 2025.

C-3827/2025 Pagina 3 C. C.a Il 26 maggio 2025, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione su opposizione della CSC del 7 aprile 2025 mediante il quale ha chiesto d’accogliere il gravame, d’annullare la decisione (su opposizione impugnata) nonché di riconoscere il suo diritto ad una rendita per superstiti. Si è doluto di una violazione del divieto di discriminazione, di una violazione del principio della parità di trattamento (art. 8 cpv. 2 e 3 Cost.) nonché di una violazione dell’art. 14 CEDU in combinato disposto con l’art. 8 CEDU. Il ricorrente ha in sostanza fatto valere di avere diritto, ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 LAVS – se correttamente interpretato alla luce delle succitate disposizioni – ad una rendita vedovile, dal momento che è rimasto vedovo a 42, che è stato unito civilmente e sposato per più di 6 anni, che si è totalmente dedicato durante gli anni di vita del coniuge alla sua cura, rinunciando alla sua professione di parrucchiere, e che il fatto di essere rimasto al di fuori del mondo del lavoro per un lungo periodo gli rende difficoltoso, per non dire impossibile, trovare un nuovo impiego (doc. TAF 1). C.b Con lettera del 30 maggio 2025, questo Tribunale ha informato l’insorgente d’avere ricevuto il gravame inoltrato il 26 maggio 2025 contro la decisione su opposizione della CSC del 7 aprile 2025 e che lo stesso è stato registrato con il numero di ruolo C-3827/2025 (doc. TAF 2). C.c Il 10 giugno 2025, l’autorità inferiore ha prodotto, su richiesta di questa Corte, copia degli atti del proprio incarto (doc. TAF 4). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d’ufficio e con piena cognizione la sua competenza rispettivamente l’ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (art. 7 cpv. 1 PA; DTAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2). 1.2 Questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione con l’art. 33 lett. d LTAF e l’art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell’art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC). 1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell’art.

C-3827/2025 Pagina 4 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l’art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l’art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. Salvo disposizioni transitorie contrarie, le nuove norme procedurali si applicano immediatamente con la loro entrata in vigore (DTF 130 V 1 consid. 3.2; 129 V 113 consid. 2.2). 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 cpv. 1 PA) – è ammissibile. 2. Nell’ambito delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio inquisitorio (art. 43 cpv. 1 LPGA). Il Tribunale amministrativo federale applica il diritto d’ufficio, senza essere vincolato dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata. In altri termini, il ricorso può essere accolto per ragioni diverse da quelle addotte dal ricorrente (art. 62 cpv. 4 PA) o respinto in virtù d’argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (DTF 134 III 102 consid. 1.1; 133 V 515 consid. 1.3; DTAF 2013/46 consid. 3.2). 3. Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea ed è domiciliato in Italia, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681). L'allegato II ALC prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, dal 1° aprile 2012, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, ed il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC in relazione con la Sezione A dell'Allegato II ALC). Il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulteriormente modificato dai regolamenti (UE) n. 1244/2010 (RU 2015 343), n. 465/2012 (RU 2015 345) e n. 1224/2012 (RU 2015 353), applicabili nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione europea a decorrere

C-3827/2025 Pagina 5 dal 1° gennaio 2015. Tuttavia, anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per i superstiti, sono regolate dal diritto interno svizzero (art. 46 cpv. 3 del regolamento n. 883/2004 in relazione con l'Allegato VII del regolamento medesimo; DTF 130 V 253 consid. 2.4). 4. Dal profilo temporale, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 146 V 364 consid. 7.1; 144 V 210 consid. 4.3.1; 136 V 24 consid. 4.3). Il decesso del coniuge dell’insorgente essendo intervenuto il 1° ottobre 2024, al caso in esame si applicano di principio le disposizioni della LAVS e della LPGA in vigore a tale data e fino alla pronuncia della decisione impugnata. 5. Nel caso in esame, l’oggetto litigioso è costituito dalla questione di sapere se il ricorrente abbia diritto, o meno, ad una rendita vedovile svizzera, a seguito del decesso del marito. 5.1 L’autorità inferiore ha ritenuto nella decisione su opposizione che l’interessato non rientrava in alcuna categoria di cui all’art. 23 e 24 LAVS per poter ottenere una rendita vedovile e rammentato che l’unione domestica registrata è equiparata al matrimonio ed il partner registrato superstite è equiparato al vedovo (art. 13a cpv. 1 e 2 LPGA). Ha in particolare segnalato che l’interessato non ha figli minorenni e, quanto all’evocata violazione del divieto di discriminazione e dell’uguaglianza di trattamento, che l’amministrazione è tenuta al rispetto del principio della legalità e non dispone della facoltà di eseguire un controllo della costituzionalità delle leggi federali che è tenuta ad applicare. 5.2 Nel ricorso del 26 maggio 2025, il ricorrente indica che al momento del decesso del marito, egli aveva 42 anni. Precisa che è stato unito civilmente e sposato con il coniuge per più di 6 anni. Segnala poi che per tutta la durata dell’unione si è dedicato a tempo pieno alla cura del marito (in modo da permettere a quest’ultimo, che aveva 83 anni al momento della registrazione dell’unione domestica, di trascorrere i suoi ultimi anni a casa) ed ha rinunciato a svolgere la sua professione di parrucchiere. A suo dire, nella coppia, egli ha sempre ricoperto il ruolo della persona a carico, mentre il coniuge quello della persona che sosteneva finanziariamente la coppia. Il

C-3827/2025 Pagina 6 diniego della rendita per superstite lo porrebbe in una situazione finanziaria difficile, considerato che non lavora da molti anni ed un suo rientro nel mondo del lavoro a 42 anni, soprattutto in una professione legata alle mode come quella del parrucchiere, appare difficile, se non impossibile. L’insorgente ritiene pertanto di adempiere i requisiti, di cui all’art. 24 cpv. 1 LAVS per ottenere una rendita vedovile, come una vedova senza figli o affiliati. 5.3 Per i motivi che saranno indicati di seguito, non sono manifestamente adempite le condizioni per l’ottenimento da parte del ricorrente di una rendita vedovile sulla base della legislazione svizzera e della nota e consolidata giurisprudenza in materia, con particolare riferimento alla sentenza della Grande Camera della Corte di Strasburgo (Corte EDU) nella causa n° 78630/12 dell’11 ottobre 2022 (B. contro la Svizzera), alla sentenza del Tribunale federale 9C_491/2023 del 3 aprile 2024 consid. 4.3 con rinvii e alla DTF 139 I 257 consid. 4 e 5. 6. 6.1 Preliminarmente, occorre rammentare che, secondo l’art. 2 cpv. 1 della legge federale del 18 giugno 2004 sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali (LUD; RS 211.231 [nella versione in vigore fino al 30 giugno 2022]), due persone dello stesso sesso potevano far registrare ufficialmente la loro unione domestica. 6.2 Nel diritto delle assicurazioni sociali, per tutta la sua durata, l’unione domestica registrata è equiparata al matrimonio (art. 13a cpv. 1 LPGA) e il partner registrato superstite (uomo o donna) è equiparato al vedovo (e non alla vedova; art. 13a cpv. 2 LPGA) al fine di garantire la parità di trattamento tra uomini e donne e tra matrimonio ed unione domestica registrata (sentenza del TF 9C_521/2008 del 5 ottobre 2009 consid. 5.1 e 5.4). 6.3 Dal 1° luglio 2022, data dell’entrata in vigore della modifica del Codice civile svizzero del 18 dicembre 2020 (Matrimonio per tutti; RU 2021 747), due persone dello stesso sesso possono contrarre matrimonio rispettivamente, ai sensi dell’art. 35 cpv. 1 LUD (nella versione in vigore dal 1° luglio 2022), convertire l’unione domestica registrata in matrimonio. 6.4 Giusta l’art. 23 cpv. 1 LAVS, le vedove e i vedovi hanno diritto a una rendita se, alla morte del coniuge, hanno figli. Secondo l’art. 23 cpv. 2 LAVS, sono equiparati ai figli di vedove o vedovi: i figli del coniuge deceduto che, alla sua morte, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo, in qualità di figli elettivi a lei o a lui affiliati, giusta l’art.

C-3827/2025 Pagina 7 25 cpv. 3 LAVS (lett. a); gli affiliati, giusta l’art. 25 cpv. 3 LAVS, che, alla morte del coniuge, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo e sono da lei o da lui adottati (lett. b). Per l’art. 23 cpv. 4 LAVS, il diritto si estingue: con il passaggio a nuove nozze (lett. a); con la morte della vedova o del vedovo (lett. b). 6.5 In virtù dell’art. 24 cpv. 1 LAVS, le vedove hanno inoltre diritto a una rendita per vedove, se al momento della morte del coniuge, non hanno figli o affiliati ai sensi dell’art. 23 LAVS, ma hanno compiuto i 45 anni e sono state sposate durante almeno cinque anni. Se una vedova si è sposata più volte, si tiene conto, ai fini del computo, della durata complessiva dei diversi matrimoni. 6.6 A norma dell’art. 24 cpv. 2 LAVS, oltre alle cause di estinzione di cui all’art. 23 cpv. 4 LAVS, il diritto alla rendita per vedovi si estingue quando l’ultimo figlio compie i 18 anni. 6.7 Con sentenza dell’11 ottobre 2022 n° 78630/12, la Corte EDU ha stabilito che i vedovi subiscono una disparità di trattamento a causa dell’estinzione del diritto alla rendita per vedovi al raggiungimento della maggiore età da parte del figlio più giovane, come previsto all’art. 24 cpv. 2 LAVS, poiché questo diritto non si estingue nel caso di una vedova che si trova nella medesima situazione (sentenza del TF 9C_491/2023 del 3 aprile 2024 consid. 2.2). 6.8 A seguito della menzionata sentenza, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha emanato l’Informativa n. 460 per le casse di compensazione AVS e gli organi esecutivi PC, stabilendo un regime transitorio per le rendite per vedovi dell’AVS, valido dall’11 ottobre 2022, fino all’entrata in vigore di una prossima revisione della LAVS concernente le rendite per superstiti. Ai vedovi interessati dal regime transitorio (fra quest’ultimi, non figurano i coniugi superstiti rimasti vedovi prima dell’11 ottobre 2022 e che non avevano [più] figli minorenni a tale data), le rendite per vedovi saranno concesse e versate alle stesse condizioni previste per le vedove con figli, ai sensi dell’art. 23 LAVS. Le prestazioni non saranno dunque più versate a tempo determinato e il diritto alle medesime si estinguerà soltanto con la morte o il passaggio a nuove nozze del vedovo o in caso di nascita del diritto a una rendita di vecchiaia dell’AVS o dell’AI di importo più elevato (sentenza del TF 9C_491/2023 consid. 2.3). 6.9 Nell’Informativa dell’UFAS n. 460, è in particolare indicato che “soltanto i vedovi con figli potranno ricevere la rendita per vedovi alle stesse

C-3827/2025 Pagina 8 condizioni delle vedove che si trovano nella medesima situazione. Pertanto, il diritto alla rendita per vedovi di cui all’art. 23 LAVS non si estinguerà più quando l’ultimo figlio compie i 18 anni e la prestazione continuerà ad essere versata al di là di questa data. Il regime transitorio non pregiudica l’applicazione degli art. 24 cpv. 1 e art. 24a LAVS, ragione per cui i vedovi senza figli non potranno far valere il diritto a una rendita per vedovi in virtù della sentenza della Corte EDU dell’11 ottobre 2022 n° 78630/12” (v. però, sull’art. 24a cpv. 1 LAVS in combinazione con l’art. 24a cpv. 2 LAVS, la sentenza del TF 9C_334/2024 del 16 dicembre 2024 consid. 4). 7. 7.1 Rendita vedovile giusta l’art. 23 LAVS 7.1.1 Dagli atti di causa risulta che il ricorrente ed il defunto coniuge hanno registrato, il (…) 2018, un’unione domestica (doc. CSC 3 pag. 11) ed hanno convertito, il (…) 2023, la loro unione domestica registrata in matrimonio (doc. CSC 3 pag. 12). Il marito del ricorrente è deceduto il 1° novembre 2024 (doc. CSC 3 pag. 8). Non risulta, e non è stato fatto valere, che la coppia abbia dei figli o affiliati. In tutta evidenza, il ricorrente non ha diritto ad una rendita di vedovo giusta l’art. 23 cpv. 1 LAVS, ciò che peraltro, rettamente, neppure pretende in questa sede. 7.1.2 All’insorgente, non si applica altresì il regime transitorio per le rendite per vedovi, previsto nell’Informativa dell’UFAS n. 460, secondo cui, a far tempo dall’11 ottobre 2022, i vedovi con figli hanno gli stessi diritti delle vedove con figli. La sentenza della Corte EDU dell’11 ottobre 2022 (78630/12) si applica infatti solo ai vedovi (con figli) la cui rendita è (ancora) versata all’11 ottobre 2022 e ai vedovi aventi diritto (a una rendita vedovile) per un periodo successivo (sentenza del TF 9C_229/2024 del 27 giugno 2024 consid. 6.2). Anche sulla base della menzionata sentenza, il ricorrente, quale vedovo senza figli, non ha pertanto manifestamente diritto ad una rendita vedovile. 7.2 Rendita vedovile giusta l’art. 24 cpv. 1 LAVS 7.2.1 Il ricorrente si è doluto di un’interpretazione dell’art. 24 cpv. 1 LAVS che non tiene conto dell’art. 8 cpv. 2 e 3 Cost., il quale prevede l’uguaglianza, in diritto e di fatto, tra uomo e donna e vieta la discriminazione, in particolare a causa dell’età e del modo di vita. A suo giudizio, la legge oltre a operare una discriminazione in base al sesso (disparità di trattamento ai danni dell’uomo), discrimina i vedovi e le vedove anche in base all’età che

C-3827/2025 Pagina 9 avevano al momento della morte del coniuge, senza che vi siano motivazioni obiettive che giustifichino questa discriminazione. 7.2.2 Occorre preliminarmente rilevare che la Svizzera non ha ratificato né la Carta sociale né l’art. 1 del protocollo n° 1 in materia di sicurezza sociale. Tali strumenti non le sono pertanto opponibili (sentenza della Corte di Strasburgo n° 78630/12 dell’11 ottobre 2022, paragrafo 53 con rinvii). 7.2.3 Nonostante che sia riconosciuto da tempo che l’art. 24 LAVS (ma anche l’art. 23 LAVS) è contrario al principio d’uguaglianza fra uomo e donna e dovrebbe essere adattato/armonizzato, l’uguaglianza di trattamento non può essere introdotta da un tribunale svizzero nell’ambito dell’esame di una concreta fattispecie, ostandovi chiaramente l’art. 190 Cost. che obbliga i tribunali ad applicare le leggi federali anche se anticostituzionali, fermo restando che quando il testo di legge è chiaro, come nel caso degli art. 23 e 24 LAVS, l’autorità che applica le leggi federali non può scostarvisi se non allorquando sussistano motivi seri di ritenere che il testo di legge non corrisponda al vero senso della disposizione e conduca a risultati non voluti dal legislatore (DTF 150 IV 48 consid. 3.2), condizioni che il Tribunale federale ha già avuto modo di indicare non essere adempite per quanto attiene agli art. 23 e 24 LAVS (DTF 139 I 257 consid. 4 e rinvii; sentenza del TF 9C_491/2023 consid. 4 con rinvii). 7.2.4 Peraltro, nel caso concreto e quand’anche si applicasse l’art. 24 cpv. 1 LAVS pure ad un vedovo, ciò non gioverebbe al ricorrente poiché, secondo la menzionata norma, una vedova senza figli o affiliati può ottenere una rendita vedovile solo se il matrimonio è durato almeno cinque anni e la vedova ha compiuto i 45 anni. Da questo profilo la non concessione di una rendita vedovile al ricorrente, senza figli o affiliati, che non ha compiuto 45 anni al momento del decesso del defunto coniuge, non configura (configurerebbe) manifestamente alcuna disparità di trattamento tra uomo e donna, dal momento che anche una vedova non otterrebbe una rendita vedovile se si trovasse nelle stesse condizioni del ricorrente. Peraltro, le soglie di età sono del tutto comuni nel diritto delle assicurazioni sociali (sentenza del TF 9C_66/2024 del 27 marzo 2024 consid. 4.3.1). 7.2.5 Per quanto attiene alla pretesa violazione del divieto della discriminazione in ragione dell’età ai sensi dell’art. 8 cpv. 2 Cost., da un lato può essere rinviato a quanto indicato al considerando 7.2.3 del presente giudizio e, dall’altro lato, non è dato rilevare per quale ragione l’età di 45 anni fissata dal legislatore svizzero nell’art. 24 cpv. 1 LAVS per giustificare il versamento di una rendita vedovile alle donne, senza figli o affiliati, che

C-3827/2025 Pagina 10 sono state sposate durante almeno cinque anni possa costituire di per sé una discriminazione e l’età di 42 anni (o un’altra) non lo sarebbe. Anche questa generica censura del ricorrente è pertanto destituita di ogni fondamento. 7.3 Pure con riferimento alla generica censura del ricorrente secondo la quale l’applicazione dell’art. 24 cpv. 1 LAVS comporterebbe una discriminazione nell’esercizio della vita familiare ai sensi dell’art. 14 CEDU in combinato disposto con l’art. 8 CEDU, violerebbe pertanto tali disposti di diritto internazionale sottoscritti dalla Svizzera e implicherebbe la concessione di una rendita vedovile in suo favore (con 6 anni di matrimonio e un’età di 42 anni al momento del decesso del marito), non è dato sapere, né è stato indicato nel gravame, in che modo la concessione di una rendita vedovile al ricorrente, senza figli o affiliati, dopo il decesso del coniuge possa promuovere la vita familiare e avere un’incidenza significativa sulla sua organizzazione ai sensi dell’art. 8 CEDU in combinazione con l’art. 14 CEDU, fermo restando che l’art. 14 CEDU, per costante giurisprudenza della Corte di Strasburgo, non ha di per sé portata propria (cfr., fra le tante, la già più volte citata sentenza della Corte di Strasburgo n° 78630/12 dell’11 ottobre 2022, paragrafo 47 e 48 con rinvii; v. al riguardo anche la costante giurisprudenza del Tribunale federale, sentenza 9C_491/2023 consid. 4.3.1 con rinvii). 7.3.1 Basti ancora rilevare, che secondo la costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, non ogni prestazione finanziaria che abbia certe ripercussioni sull’organizzazione della vita familiare, rientra nel campo d’applicazione dell’art. 8 CEDU. L’attribuzione di una rendita di vedova o di vedovo non rientra quindi di per sé nel campo d’applicazione dell’art. 14 CEDU in combinato disposto con l’art. 8 CEDU (sentenza della Corte di Strasburgo n° 78630/12 dell’11 ottobre 2022, paragrafo 67; DTF 139 I 257 consid. 5.3.2; sentenza del TF 9C_491/2023 consid. 4.3.2 con rinvii). 7.3.2 In questo contesto, va comunque rilevato che la fattispecie in esame è chiaramente diversa da quella che ha dato origine alla sentenza della Corte di Strasburgo n° 78630/12 dell’11 ottobre 2022. Certo, a seguito del decesso del coniuge, può essere intervenuto un cambiamento significativo nella vita del ricorrente dal punto di vista finanziario e sociale. Tuttavia, come già indicato, non appare chiaro in quale misura l’attribuzione all’insorgente di una rendita vedovile potrebbe avere un effetto concreto sull’organizzazione della sua vita familiare suscettibile di ricadere nel campo d’applicazione dell’art. 8 CEDU. Questo Tribunale rileva che l’insorgente,

C-3827/2025 Pagina 11 senza figli o affiliati, ha potuto occuparsi del suo coniuge liberamente e senza alcun obbligo fino alla sua morte. Non può neppure essere ritenuto che la sua capacità di guadagno sia ridotta a nulla a causa del suo ritiro dalla vita professionale per la durata dell’unione domestica/matrimonio. Se l’allontanamento dal mercato del lavoro può costituire un ostacolo nella ricerca di una nuova attività, non si può certo considerare che questo elemento renda la prospettiva di reinserimento nel mercato del lavoro dell’insorgente come illusoria, ritenuto che egli è ancora giovane. Se si può certo comprendere che per il ricorrente il rifiuto della concessione di una rendita vedovile sia visto come un mancato riconoscimento da parte dello Stato degli sforzi da lui compiuti per sostenere il proprio coniuge, non esiste tuttavia un principio generale secondo il quale lo Stato debba prendere a carico l’insieme degli imprevisti della vita. Il contenuto e le condizioni di un intervento statale sono definiti in primo luogo dal legislatore in funzione degli obiettivi di politica sociale che lo stesso si fissa. Non appartiene pertanto al Tribunale amministrativo federale d’immischiarsi in competenze che competono al legislatore federale (cfr., sulla questione, le sentenze del TF 9C_491/2023 consid. 4.3.3 con rinvii e 9C_400/2013 del 23 settembre 2013 consid. 5.2.3 con rinvii). 7.4 Ciò premesso, non è palesemente ravvisabile nel caso concreto una violazione dell’art. 14 CEDU (divieto di discriminazione) in combinazione con l’art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare). 8. Da quanto esposto, consegue che il ricorso, privo di qualsivoglia fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione – anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti – decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS [v. pure art. 23 cpv. 2 LTAF]). Nel caso concreto il gravame – in considerazione, in particolare, dei generici argomenti sollevati dall’insorgente e della pertinente e citata costante giurisprudenza del Tribunale federale in materia – deve ritenersi siccome manifestamente infondato. La presente sentenza di rigetto del ricorso può pertanto essere resa a giudice unico. 9. 9.1 Non si giustifica la riscossione di spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).

C-3827/2025 Pagina 12 9.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-3827/2025 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFAS.

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-3827/2025 Pagina 14 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

C-3827/2025 — Bundesverwaltungsgericht 18.07.2025 C-3827/2025 — Swissrulings