Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 31.08.2020 C-3458/2020

August 31, 2020·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·922 words·~5 min·8

Summary

Affiliazione obbligatoria all'istituto collettore | affiliazione d'ufficio (decisione del 18 giugno 2020)

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-3458/2020

Sentenza d e l 3 1 agosto 2020 Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliere Oliver Engel.

Parti

A._______ SA, ricorrente,

contro

Fondazione istituto collettore LPP Agenzia regionale della Svizzera italiana, autorità inferiore.

Oggetto

Affiliazione d'ufficio (decisione del 18 giugno 2020).

C-3458/2020 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione del 18 giugno 2020, la Fondazione istituto collettore LPP Agenzia regionale della Svizzera italiana ha affiliato d’ufficio la ricorrente a decorrere dal 1° gennaio 2019 (doc. TAF 1). 2. Il 6 luglio 2020, A._______ SA ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la menzionata decisione del 18 giugno 2020, mediante il quale ha chiesto di accogliere il gravame e annullare l’affiliazione d’ufficio (doc. TAF 1). 3. Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all’art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni pronunciate dalla Fondazione istituto collettore LPP in materia di affiliazione obbligatoria possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo in conformità all’art. 33 lett. h LTAF (peraltro la previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è stata attribuita nuovamente alla Corte III con decisione della Corte plenaria del 16 giugno 2020). La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (cfr. art. 37 LTAF). 4. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 15 luglio 2020 (notificata il 16 luglio 2020; cfr. l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 3]), ha invitato la ricorrente a versare, entro il 17 agosto 2020, un anticipo di CHF 800.- (al netto d'eventuali spese postali o bancarie a carico della ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine (art. 63 cpv. 4 PA). Questo Tribunale ha altresì invitato l'insorgente a produrre, sempre entro il 17 agosto 2020, idonea documentazione attestante che l'importo di CHF 800.- è stato tempestivamente versato alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale. 5. Il termine assegnato alla ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali – che scadeva il 17 agosto 2020 – è, nel frattempo, decorso infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 63 cpv. 4 PA in combinazione con l’art. 23 PA). L'insorgente, benché invitata da

C-3458/2020 Pagina 3 questo Tribunale a dimostrare il versamento integrale dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali, non ha altresì esibito tempestivamente alcun mezzo di prova suscettibile di dimostrare il versamento integrale dell'importo di CHF 800.- secondo quanto indicato nella decisione incidentale di questo Tribunale del 15 luglio 2020. Ciò premesso – e non essendo altresì pervenuto a questo Tribunale alcun versamento da parte dell’insorgente con riferimento alla causa in esame – non vi è peraltro necessità d’effettuare ulteriori accertamenti d’ufficio, segnatamente sul momento in cui l’anticipo richiesto sarebbe eventualmente stato addebitato a un conto postale o bancario in favore del Tribunale, prima della pronuncia della presente sentenza d’inammissibilità. 6. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 7. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-3458/2020 Pagina 4 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Comunicazione a: – ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. […]; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) – Commissione di alta vigilanza (Raccomandata)

Il giudice unico: Il cancelliere:

Vito Valenti Oliver Engel

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

C-3458/2020 — Bundesverwaltungsgericht 31.08.2020 C-3458/2020 — Swissrulings