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Bundesverwaltungsgericht 23.06.2023 C-3364/2023

June 23, 2023·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·798 words·~4 min·4

Summary

Stupefacenti (altro) | Stupefacenti; confisca e distruzione di sostanze dopanti (preavviso del 17 maggio 2023)

Full text

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Corte III C-3364/2023

Decisione d e l 2 3 giugno 2023 Composizione

Michela Bürki Moreni, statuente quale giudice unica, cancelliere Graziano Mordasini.

Parti

A._______, ricorrente,

contro

Fondazione Swiss Sport Integrity, autorità inferiore.

Oggetto

Stupefacenti; confisca e distruzione di sostanze dopanti (preavviso del 17 maggio 2023).

C-3364/2023 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che con provvedimento del 17 maggio 2023 la Swiss Sport Integrity ha informato A._______ che i prodotti da esso ordinati sono stati sequestrati per essere distrutti, in quanto sostanze dopanti vietate, che una tassa per il sequestro e la distruzione di fr. 400.- è stata posta a suo carico e che entro il 6 giugno 2023 quest’ultimo aveva la possibilità di prendere posizione in merito alla confisca e alla prospettata distruzione (allegato al doc. TAF 1), che in data 12 giugno 2023, A._______ ha interposto ricorso contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), postulando una dilazione al fine di inoltrare la documentazione necessaria alla restituzione della merce sequestrata (doc. TAF 1 e allegato), che con decisione incidentale del 16 giugno 2023 (doc. TAF 2), constatato come dal gravame non emergessero i motivi alla base dello stesso, la giudice dell’istruzione ha invitato il ricorrente, nei cinque giorni successivi alla notifica del provvedimento, a regolarizzare il ricorso, nonché a versare, entro trenta giorni dalla notifica della decisione incidentale, un anticipo dell'ammontare di fr. 800.- (al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico del ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali, come pure ad inviare la documentazione attestante che l'integralità dell'importo richiesto era stato tempestivamente versato alla Posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera in favore dell'autorità, che questa Corte ha contestualmente segnalato che, in caso di decorso infruttuoso dei suddetti termini, avrebbe dichiarato il ricorso inammissibile, che, con scritto del 19 giugno 2023 (doc. TAF 4), A._______ ha ritirato il ricorso del 12 giugno 2023, che, preso atto della volontà dell'insorgente, giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF, il giudice unico pronuncia lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto, che, di regola, le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva di oggetto la causa (art. 5 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che le spese processuali possono essere condonate totalmente o parzialmente qualora un ricorso sia regolato da una rinuncia senza aver causato

C-3364/2023 Pagina 3 un lavoro considerevole al Tribunale (art. 63 cpv. 1 PA e art. 6 lett. a TS- TAS), che nella fattispecie, eccezionalmente, non si prelevano spese processuali, che non essendo il ricorrente rappresentato in questa sede, non si assegnano spese ripetibili (art. 64 PA).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide: 1. E' preso atto del ritiro del ricorso e la procedura è stralciata dai ruoli. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si assegnano ripetibili. 4. Questa decisione è comunicata al ricorrente e all'autorità inferiore.

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente

La giudice unica: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Graziano Mordasini

C-3364/2023 Pagina 4 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

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