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Bundesverwaltungsgericht 10.09.2010 C-3308/2010

September 10, 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·926 words·~5 min·5

Summary

Assicurazione per l'invalidità (AI) | Assicurazione invalidità, decisione del 25 marzo 2...

Full text

Corte II I C-3308/2010/ {T 0/2} Sentenza d e l 1 0 settembre 2010 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Madeleine Hirsig, Vito Valenti, cancelliere Dario Quirici. A._______, rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale, casella postale 287, 4005 Basilea, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione invalidità, decisione del 25 marzo 2010. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-3308/2010 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che, mediante decisione del 25 marzo 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la richiesta di rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera presentata il 13 maggio 2008 dal cittadino macedone A._______, nato il (...); che, con il gravame depositato il 6 gennaio 2009, l'assicurato, regolarmente rappresentato dal Patronato INCA, ha chiesto che gli sia attribuita una rendita intera d'invalidità dal maggio 2007 e ha prodotto una relazione sanitaria redatta il 30 marzo 2010 dal dott. B:_______; che lo scrivente Tribunale amministrativo federale, con ordinanza dell'11 maggio 2010, ha invitato l'autorità inferiore a volersi esprimere in merito al ricorso ed alla documentazione esibita; che l'amministrazione ha sottoposto gli atti al dott. C._______ del Servizio medico regionale Rhône (SMR), il quale, nella sua relazione del 24 agosto 2010, ha ritenuto necessario, per potersi esprimere in merito alla capacità lavorativa del ricorrente, richiedere ulteriore documentazione medica (segnatamente cartelle cliniche, rapporti medici inerenti agli interventi di artrodesi e di impianto di neurotrasmettitore midollare nonché un rapporto medico concernente la patologia di Sudeck); che l'UAIE, nella sua risposta di causa del 30 agosto 2010, ha proposto l'ammissione del gravame e la retrocessione degli atti per effettuare il complemento d'istruttoria richiesto dal medico del SMR; che copia di tale risposta e del rapporto del dott. C._______ sono stati inviati, per conoscenza, il 3 settembre 2010, al Patronato INCA; che, in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF; Pagina 2

C-3308/2010 che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi a questo Tribunale, conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20); che, secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione, condizioni adempiute nella fattispecie; che il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA); che il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel merito; che al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare adesione, visto che un'indagine medica complementare appare indispensabile per determinare lo stato di salute effettivo del ricorrente e per esaminare quali attività lucrative quest'ultimo possa ancora esercitare (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, cfr. art. 49 b PA); che, in tali circostanze, il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria; che non vengono prelevate spese; che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; che, visti gli atti di causa, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore; Pagina 3

C-3308/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione del 25 marzo 2010, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore, perché proceda secondo i considerandi e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore. 4. Comunicazione: - al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario); - all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata); - all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata). La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 4

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