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Bundesverwaltungsgericht 18.12.2007 C-3190/2006

December 18, 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·5,345 words·~27 min·4

Summary

Previdenza professionale (altro) | Previdenza professionale (decisione del 2 ottobre ...

Full text

Corte II I C-3190/2006 {T 0/2} Sentenza d e l 1 8 dicembre 2007 Giudici Francesco Parrino (presidente del collegio), Stefan Mesmer, Franziska Schneider, cancelliere Dario Croci Torti. A.___________, patrocinato dall'avv. Sandro Patuzzo, via Nassa 25/Riva Vela 12, 6900 Lugano, ricorrente, contro Fondazione B.________, controparte, Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS, Effingerstrasse 20, 3003 Berna, autorità inferiore. Previdenza professionale (decisione del 2 ottobre 2001). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-3190/2006 Fatti: A. A.___________ ha lavorato per conto della Banca C._______ (poi diventata Banca D.________) dal 1° novembre 1987 al 30 novembre 1999 e, in tale sua funzione, è stato affiliato alla previdenza professionale del gruppo C._________. Alla fine del 1998, ha avuto luogo una ristrutturazione del gruppo. In tale ambito la previdenza professionale della Banca D.________ è stata separata dalla previdenza professionale dell'altra banca appartenente al gruppo, ovvero la Banca E.______. La Banca D.______, staccandosi dalla Fondazione di previdenza F., ha aderito alla fondazione B._______. Il gruppo C.______ beneficiava tra l'altro di un fondo padronale (finanziato unicamente dal datore di lavoro ed avente carattere assistenziale) denominato Fondo G.________. Con circolare del 9 dicembre 1998, la Direzione generale della Banca D._______ ha informato i propri dipendenti della necessità di separarsi dalla Fondazione di previdenza F._______ per aderire alla Fondazione B._______ per quanto concerne il risparmio destinato al finanziamento della pensione di vecchiaia. Parimenti, nella stessa lettera informativa, si precisava che con l'uscita dalla Fondazione di previdenza F., si sarebbe proceduto ad una liquidazione parziale delle riserve in favore dei dipendenti della Banca D.______. I fondi così liberati sarebbero stati trasferiti globalmente alla nuova fondazione. B. Per quanto riguarda il Fondo G._______, il relativo Consiglio di fondazione si è riunito il 1° settembre 1999 e ne ha deciso la liquidazione con effetto 30 settembre 1999. Dal verbale di seduta si deduce che per gli assicurati rimasti nel gruppo C._______ era stato allestito un piano di riparto individuale dei fondi liberi (cifra 3 del verbale). Per quanto si riferisce alle società cedute (la Banca D.______ e la Banca H.______) i fondi liberi sono stati trasferiti collettivamente alle nuove fondazioni indicate da tali società (cifra 5 del verbale). Ora, per la Banca D._______ i fondi in questione sono stati trasferiti in parte alla Fondazione B._______ (per un ammontare di Fr. 2'000'000.--) e in parte ad un neocostituito fondo padronale denominato Fondo padronale I._______ (pari a Fr. 866'110.65). Il 2 settembre 1999, il Fondo G.______ ha deciso di ripartire i fondi liberi fra le singole società prendendo come base della ripartizione il Pagina 2

C-3190/2006 capitale di risparmio della Fondazione di previdenza F.______ esistente il 31 dicembre 1998. Risulta dal piano di ripartizione approvato l'8 novembre 1999 che per i fondi destinati alla Fondazione B.________, la Commissione per la previdenza della Banca D.______ ha preso in considerazione tutti i dipendenti con contratto fisso entrati a far parte dell'istituto prima del 31 dicembre 1998, a condizione che il rapporto di lavoro non fosse stato disdetto entro la fine del 1999. C. Con scritti del 30 dicembre 1999 e del 21 gennaio 2000, A.___________, facendo riferimento ad una lettera della Fondazione B.________ del 30 novembre precedente, ha preso atto che la sua prestazione di libero passaggio ammontava a Fr 984'137.50, ma ha censurato il fatto di essere stato escluso dalla ripartizione dei fondi liberi del Fondo G.________. Mediante decisione del 6 luglio 2000 l'"Amt für Gemeinden und berufliche Vorsorge des Kantons Zürich" (autorità di vigilanza sulle fondazioni del Cantone Zurigo) ha preso atto della soppressione del Fondo G.________ e della sua radiazione e ha approvato il trasferimento dei fondi liberi del Fondo G._______ alla Fondazione B._______, da una parte, ed al Fondo padronale I.______ dall'altra. Questa decisione è stata pubblicata nel registro di commercio cantonale. Con una comunicazione di stessa data, l'autorità di vigilanza ha preso atto che la Fondazione di previdenza F.______ prendeva a suo carico i diritti e gli obblighi del Fondo G.________. D. Con scritto del 24 luglio 2000, indirizzato alla Fondazione per la previdenza della Banca D._______, A.___________, rappresentato dall'avv. Sandro Patuzzo, ha fatto presente che il Fondo G.______ aveva deciso una distribuzione del capitale al 30 settembre 1999 a favore degli assicurati affiliati al fondo di previdenza del personale del gruppo C._______. Tale trasferimento sarebbe avvenuto, per quanto riguardava i dipendenti della Banca C._______, collettivamente a favore della neocostituita fondazione per la previdenza del personale della Banca D._______; gli importi dovevano venire accreditati sui conti individuali degli assicurati. Inoltre, il piano di riparto prevedeva che i beneficiari sarebbero stati in particolare anche i dipendenti che lasciavano il Fondo di previdenza del personale durante il 1999, purché già vi facessero parte nel 1997 (ciò che sarebbe il suo caso, Pagina 3

C-3190/2006 essendo stato assunto nel 1987 ed avendo rassegnato le dimissioni per il 30 novembre 1999). Pertanto, A.___________ chiedeva il versamento del capitale a lui spettante ed il relativo conteggio dettagliato. Nella sua risposta del 20 settembre 2000, la Fondazione B.______ fa notare che l'interessato è uscito dal Fondo di previdenza con effetto 30 novembre 1999, mentre l'attribuzione individuale dei fondi liberi provenienti dal Fondo G._______ è avvenuta in base alla decisione della competente Commissione paritetica per la previdenza, con effetto 1° gennaio 2000; pertanto non ci sarebbero diritti di attribuzione individuali in favore dell'ex dipendente. E. Con scritto del 12 ottobre 2000, l'avv. Patuzzo ha invitato l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), richiamate le precedenti lettere, a voler prendere posizione in merito. Nella sua risposta del 26 ottobre 2000, l'UFAS ha confermato il punto di vista espresso dalla Fondazione B.______ nello scritto del 20 settembre 2000, rilevando che il trasferimento collettivo dei fondi liberi è stato approvato dalla competente autorità di vigilanza del Cantone Zurigo e che l'organo di controllo ne ha confermato la corretta esecuzione. Per quanto riguarda eventuali decisioni di riparto dei fondi liberi della cassa di previdenza della Banca D.______ ed i relativi criteri, questo sarebbe di competenza della Commissione paritetica di detta cassa. Con lettere del 29 novembre e del 19 dicembre 2000 all'avv. Patuzzo, l'UFAS ha spiegato che il trasferimento collettivo del patrimonio in favore dei beneficiari della Banca D._______ rispetta la decisione del 1° settembre 1999 del consiglio di fondazione del Fondo G.______. Conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento della Fondazione B._______, la Commissione per la previdenza della Banca D._______ ha emanato una decisione giuridicamente valida in merito all'utilizzazione dei fondi liberi che le sono stati trasferiti. L'UFAS si è comunque dichiarato disposto ad emanare una decisione formale qualora l'interessato formulasse regolare reclamo contro il piano di ripartizione deciso l'8 novembre 1999 dalla Commissione per la previdenza della Banca D._________. Pagina 4

C-3190/2006 F. In esito a quanto sopra, A.___________ ha presentato reclamo in data 23 gennaio 2001. Secondo il ricorrente, il piano di ripartizione dell'8 novembre 1999 viola la legge ed è in contrasto con la decisione presa il 1° settembre 1999 dal Consiglio di fondazione del Fondo G._______ in merito alla distribuzione dei fondi liberi. Secondo questa decisione tutti i dipendenti attivi al 31 dicembre 1998 dovrebbero potere partecipare al piano di ripartizione. Egli fa valere in particolare di aver lavorato per 12 anni per il gruppo C.________ e di aver maturato diritti sia nella Fondazione di previdenza F.______ che nel Fondo G._______; in quanto escluso dalla ripartizione del capitale proveniente dalla liquidazione del Fondo G.______, sarebbe stato privato di parte della prestazione di libero passaggio cui ha diritto. Egli postula quindi di fare obbligo alla Commissione per la previdenza della Banca D._______ di allestire un nuovo piano di riparto che lo comprenda fra i beneficiari. Inoltre, chiede che sia ripartito tutto il patrimonio ricevuto dalla liquidazione del Fondo G.______ ed in particolare anche l'importo di Fr. 866'110.65 trattenuto per la costituzione della Fondazione padronale della Banca D._______. G. L'interessato ha pure inoltrato, il 29 gennaio 2001, cinque distinte petizioni al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo in sostanza di essere ammesso a partecipare alla ripartizione dei fondi liberati con lo scioglimento e la liquidazione del Fondo G._______, in particolare alla ripartizione tra gli aventi diritto dell'importo di Fr. 866'110.65 trattenuti per costituire il fondo padronale della Banca D._______. Mediante giudizio del 25 marzo 2002, i giudici cantonali hanno constatato la loro incompetenza a pronunciarsi sulla ripartizione dei fondi liberi in oggetto ed hanno pertanto dichiarato irricevibili le petizioni. L'interessato è insorto contro questo giudizio davanti al Tribunale federale delle assicurazioni (TFA). H. Mediante decisione del 2 ottobre 2001, l'UFAS ha respinto il reclamo del 23 gennaio 2001 nella misura in cui poteva entrare nel merito. A titolo preliminare, l'UFAS osserva che è competente, in qualità di autorità di vigilanza della Fondazione B.______, solo per esaminare il piano di ripartizione deciso dalla Commissione per la previdenza della Pagina 5

C-3190/2006 Banca D._______. In proposito, la decisione della commissione paritetica di ripartire i fondi liberi solo tra i dipendenti con un contratto di lavoro non disdetto al 31 dicembre 1999 è corretta. Infatti, tale ripartizione, non è legata ad una liquidazione parziale o totale della cassa per la previdenza e può essere decisa da detta commissione. La decisione della Commissione paritetica non è neppure censurabile per quanto riguarda la data in cui è avvenuta la ripartizione. Questa può essere decisa liberamente dalla commissione paritetica, tanto più che con la decisione di ripartizione dei fondi del Fondo G.______ nessun obbligo era stato imposto alla Fondazione B.________ in merito ad un'eventuale ripartizione individuale e nemmeno in merito ad un termine per effettuare tale ripartizione. La decisione della Commissione paritetica non sarebbe infine contraria alla precedente decisione del 1° settembre 1999 del Consiglio di fondazione del Fondo G.______, in quanto questa delibera non riguardava i dipendenti della Banca D.________. L'UFAS si dichiara invece non competente per esaminare il trasferimento collettivo di parte dei fondi liberi del Fondo G.______ alla Fondazione B._____ a favore della Cassa di previdenza della Banca D._____. Il Fondo padronale era infatti soggetto alla vigilanza dell'autorità cantonale zurighese, che peraltro ne ha approvato la soppressione e il trasferimento dei fondi mediante decisione del 6 luglio 2000 cresciuta in giudicato. Per le stesse ragioni l'UFAS non può neppure esaminare il trasferimento di una parte dei fondi liberi alla fondazione padronale della Banca D.______. I. Con scritto del 9 novembre 2001 A.___________ ha impugnato il suddetto provvedimento amministrativo innanzi alla Commissione federale di ricorso in materia di previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (in seguito: Commissione di ricorso LPP). Il ricorrente fa valere gli stessi argomenti già ricordati in occasione del reclamo all'UFAS. In particolare evidenzia di non essere mai stato coinvolto nella procedura davanti all'autorità di vigilanza del Cantone Zurigo che ha approvato il trasferimento contestato. Chiede pertanto la restituzione per intero del lasso dei termini per poter impugnare la decisione del 6 luglio 2000. J. Nella sua risposta di causa dell'8 gennaio 2002, l'UFAS ribadisce le Pagina 6

C-3190/2006 considerazioni già esposte nella decisione del 2 ottobre 2001 e rinuncia a presentare una presa di posizione formale. Nelle sue osservazioni dell'8 gennaio 2002, la Fondazione B.______ dichiara aderire senza riserve alle motivazioni esposte dall'UFAS nella decisione del 2 ottobre 2001 e propone la reiezione dell'impugnativa. Con decisione incidentale del 28 febbraio 2002, la Commissione di ricorso LPP ha invitato la parte ricorrente a versare, entro il 27 marzo 2002, un anticipo spese equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 2'500.--. Questo anticipo è stato versato il 17 marzo 2002. Nel suo scritto del 4 marzo 2002, l'interessato ha tuttavia contestato la legittimità della richiesta dell'anticipo, invocando la gratuità della procedura applicabile alle contestazioni che riguardano le prestazioni dell'assicurazione sociale. Rinuncia tuttavia a inoltrare un formale ricorso contro questa decisione. Con replica del 10 aprile 2002, la parte ricorrente ribadisce la richiesta concernente la restituzione del termine per ricorrere contro la decisione dell'autorità di vigilanza del Cantone Zurigo. In questo contesto, il ricorrente fa notare che il Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, già adito, aveva dichiarato la sua incompetenza per esaminare il problema ora sollevato. L'istanza cantonale aveva ritenuto che le notizie relative allo scioglimento del Fondo G.______ dovevano già essere conosciute da A.___________ al più tardi all'inizio del 2000. In realtà, sottolinea il ricorrente nella sua istanza, egli non venne mai e in nessun modo posto in condizione di impugnare quelle decisioni e si è trovato di fronte "ad un fatto compiuto". In qualità di parte interessata alla vertenza è stata chiamata a pronunciarsi anche l'autorità di vigilanza in materia di previdenza professionale del Cantone Zurigo. Nella sua risposta del 17 maggio 2002, tale autorità osserva in particolare che, atteso che la Banca D.______ non era più associata alle istituzioni di previdenza della Banca C._______, la quota di questo gruppo di dipendenti è stata trasferita collettivamente a favore dei fondi liberi delle nuove istituzioni di Previdenza della banca luganese, cioè alla Fondazione B.______ e alla Fondazione Padronale della Banca D._______, conformemente alla decisione del 6 luglio 2000 dell'autorità di vigilanza. Quest'ultima riferisce inoltre che il piano di ripartizione approvato con decisione del Pagina 7

C-3190/2006 Consiglio di fondazione del fondo padronale della Banca C.______ del 1° settembre 1999 non era valido per i dipendenti della Banca D.______. Chiamato a pronunciarsi in merito alle osservazioni dell'autorità di vigilanza, il 4 settembre 2002, la parte ricorrente si è riconfermata nelle sue precedenti considerazioni e chiede che anche la risoluzione dell'autorità di vigilanza del Cantone di Zurigo del 6 luglio 2000 venga annullata. K. La procedura davanti alla Commissione di ricorso LPP è stata quindi sospesa fino a quando il TFA si fosse pronunciato sul ricorso concernente il giudizio del 25 marzo 2002 del Tribunale cantonale ticinese. Mediante sentenza del 31 gennaio 2006, il TFA ha accolto il ricorso ed ha annullato il giudizio del Tribunale cantonale. In sostanza, l'Alta corte ha osservato che le petizioni presentate da A.___________ davanti al Tribunale cantonale non potevano a priori essere considerate irricevibili, in quanto l'interessato, una volta approvato il piano di ripartizione, la cui procedura era ancora pendente davanti alla Commissione di ricorso LPP, avrebbe potuto vantare un diritto ai fondi liberi. Il TFA ha quindi rinviato la causa al Tribunale cantonale per nuova decisione. L. La Commissione di ricorso LPP, d'intesa con il Tribunale cantonale ticinese, ha quindi riattivato l'esame della vertenza. In data 1° gennaio 2007 il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha ripreso la procedura in oggetto pendente fino al 31 dicembre 2006 davanti alla Commissione di ricorso LPP. Con ordinanza del 7 febbraio 2007 il Tribunale amministrativo federale ha comunicato alle parti la composizione del collegio giudicante. Entro il termine impartito non sono state presentate istanze di ricusa. Pagina 8

C-3190/2006 Diritto: 1. 1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]). 1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UFAS concernenti la previdenza professionale possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 33 lett. d LTAF. 2. 2.1 Secondo l'art. 48 PA ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore (o è stato privato di farlo), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. A.___________ adempie nella fattispecie queste condizioni. 2.2 Il ricorso del 9 novembre 2001 è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 2.3 Il ricorrente può di principio fare valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza della decisione (art. 49 PA). L'autorità di ricorso non è comunque vincolata dai motivi del gravame (art. 62 cpv. 4 PA). 3. 3.1 Nella decisione impugnata del 2 ottobre 2001 l'UFAS ha esaminato il reclamo presentato il 23 gennaio 2001 da A.___________ contro il piano di ripartizione deciso l'8 novembre 1999 dalla Pagina 9

C-3190/2006 Commissione per la previdenza della Banca D.______ solo nella misura in cui questo riguardava la Fondazione B._______. Questa fondazione collettiva per la previdenza del personale è infatti sottoposta alla vigilanza dell'Ufficio federale. Circa il trasferimento collettivo del patrimonio di Fr. 2'000'000.-- dal Fondo G._____ alla Fondazione B.______, l'UFAS osserva che comunque è stato approvato in data 6 luglio 2000 dalla competente autorità cantonale con decisione oramai cresciuta in giudicato. L'UFAS non è invece entrato nel merito per quanto riguarda la costituzione della Fondazione padronale della Banca D.______ e del trasferimento di Fr. 866.110.65 dal Fondo G________. Secondo l'Ufficio federale, questi due fondi sono sottoposti a un'autorità di vigilanza cantonale: la Fondazione padronale della Banca D.______ a quella del Cantone Ticino e il Fondo G._______ a quella del Cantone Zurigo. A.___________ nel ricorso del 9 novembre 2001 e nella replica del 4 settembre 2002 chiede che venga annullata non soltanto la decisione del 2 ottobre 2001 dell'UFAS ma anche quella del 6 luglio 2000 dell'autorità di vigilanza del Cantone Zurigo nella misura in cui autorizza il trasferimento del patrimonio liberato dal Fondo G.______ alla Fondazione padronale della Banca D._______. In sostanza, postula di annullare la decisione dell'8 novembre 1999 relativa al piano di ripartizione e di partecipare alla distribuzione del patrimonio proveniente dalla liquidazione del Fondo G.______, sia per quanto riguarda il trasferimento del patrimonio di Fr. 2'000'000.-- alla Fondazione B.______ che per l'importo di Fr. 866'110.65 attribuiti al nuovo fondo padronale. 3.2 Il TFA nella sua sentenza del 31 gennaio 2006 ha già avuto occasione di descrivere le prerogative della Commissione di ricorso LPP, che dal 1° gennaio 2007 sono state riprese dallo scrivente Tribunale. In questa sede è opportuno ricordare che le decisioni dell'autorità di vigilanza in merito all'approvazione di un piano di ripartizione, in caso di liquidazione totale o parziale di un istituto di previdenza, sono suscettibili di ricorso giusta l'art. 74 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP, RS 831.40). Di conseguenza, eventuali censure dirette contro un piano di ripartizione non possono essere fatte valere con una petizione, ma nell'ambito di un ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo federale. Per conto il tema di sapere se una persona soddisfi i criteri indicati dal piano di Pagina 10

C-3190/2006 ripartizione, formalmente cresciuto in giudicato, è una questione che riguarda l'esecuzione del piano stesso e che deve essere esaminata nell'ambito delle vie di diritto dell'art. 73 LPP e quindi sottoposta all'esame di un Tribunale cantonale (sentenza del 31 gennaio 2006 citata consid. 4.2 con i rif.). 3.3 In virtù degli art. 1 e 3 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza del 29 giugno 1993 concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza e la loro registrazione l'Ufficio federale vigila sugli istituti di carattere nazionale e internazionale, mentre gli altri istituti di previdenza sono assoggettati a un'autorità di vigilanza cantonale (OPP1, RS 831.435.1). Le decisioni delle autorità di vigilanza cantonali, come pure quelle dell'UFAS, possono essere impugnate presso il Tribunale amministrativo federale (art. 33 lett. d LTAF e 4a OPP1). 3.4 Nella fattispecie, deve essere osservato che mediante decisione del 6 luglio 2000 l'autorità di vigilanza del Cantone Zurigo già si è pronunciata sul trasferimento collettivo dei fondi liberi a favore della Fondazione B._______ e del neocostituito fondo padronale. Questa decisione, pubblicata nel registro di commercio, è cresciuta in giudicato. A._______ chiede che il termine per ricorrere contro questa decisione gli sia restituito e che lo scrivente Tribunale annulli la decisione cantonale. Ora, questa conclusione è manifestamente irricevibile. Non soltanto la decisione del 6 luglio 2000 è stata correttamente pubblicata nel registro di commercio, ma verosimilmente già a fine 1999 A.___________ era al corrente delle relative decisioni relative allo scioglimento del Fondo G.______ (vedi sua lettera del 30 dicembre 1999 alla Fondazione B._______). Egli non può quindi fare valere che non era a conoscenza delle procedure relative alla sua previdenza professionale. L'autorità di vigilanza del Cantone Zurigo nel suo preavviso del 17 maggio 2002 e il Tribunale cantonale ticinese (giudizio del 25 marzo 2002, consid. 2.11 p. 19) si sono espressi nello stesso senso. Si deve pertanto ritenere che la decisione del 6 luglio 2000 è cresciuta in giudicato, ciò che era vincolante non soltanto per l'UFAS quando ha respinto il reclamo ma anche per lo scrivente Tribunale. È quindi a ragione che l'UFAS non ha rimesso in discussione il trasferimento di Fr. 866'110.65 dal fondo padronale G.______ a quello della Fondazione padronale della Banca D.______ e neppure quello di Fr. 2'000'000.-- alla Fondazione B.______. L'UFAS non avrebbe comunque potuto esprimersi sul trasferimento di Fr. 866'110.65 perché i due fondi padronali erano sottoposti a un'autorità Pagina 11

C-3190/2006 di vigilanza cantonale. Il ricorso di A.___________ inoltrato il 9 novembre 2001 è quindi irricevibile su questo punto (vedi conclusione 1.3 della memoria ricorsuale e della replica del 4 settembre 2002). 4. Resta da esaminare se le modalità del trasferimento del patrimonio di Fr. 2'000'000.-- alla Fondazione B.______ sono corrette e se il piano di ripartizione dell'8 novembre 1999 è conforme alla legge. Questi punti sono stati esaminati dall'UFAS nella sua decisione del 2 ottobre 2001. 4.1 Giusta l'art. 23 cpv. 1 della legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LFLP, 831.42), nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2004 (FF 1993 IV 513, RU 1994 2386), in caso di liquidazione parziale o totale dell'istituto di previdenza, al diritto alla prestazione d'uscita si aggiunge un diritto individuale o collettivo ai fondi liberi. L'autorità di sorveglianza decide se le condizioni di una liquidazione parziale o totale sono adempiute. Approva il piano di ripartizione. La ripartizione dei fondi liberi viene eseguita dal Consiglio di fondazione � il quale fruisce di un ampio margine di apprezzamento � sulla base di un piano di riparto il cui esame e la cui approvazione prima della sua esecuzione competono all'autorità di vigilanza (vedi tra gli altri JACQUES-A. SCHNEIDER, Fonds libres et liquidation de caisses de pensions, in SZS/RSAS 2001 p. 451ss, 472). L'autorità di vigilanza chiamata ad intervenire deve vegliare all'osservanza delle prescrizioni legali da parte degli istituti di previdenza (art. 62 LPP). Essa deve in particolare verificare se le disposizioni regolamentari sono conformi alle disposizioni legali e assume i provvedimenti propri ad eliminare le carenze accertate (art. 62 cpv. 1 lett. a e d LPP). Solo con la crescita in giudicato della decisione d'approvazione del piano di riparto, in casu il piano dell'8 novembre 1999, l'aspettativa dell'assicurato ad una parte dei fondi liberi si trasforma in diritto soggettivo individuale (JACQUES-A. SCHNEIDER, La LFLP et son ordonnance, in SZS/RSAS 1994 p. 422). 4.2 Questi principi non sono validi solo per la liquidazione di un fondo di previdenza ma anche per lo scioglimento organizzativo di una fondazione. Una fusione si verifica quando una fondazione di Pagina 12

C-3190/2006 previdenza per il personale viene riunita a un'altra o acquisita da un'altra quale conseguenza di modifiche strutturali in seno all'azienda datrice di lavoro e fondatrice cui essa è legata, quali ad es. fusioni, ripresa o trasferimento di parti d'impresa, formazioni di holding. Bisogna in questi casi distinguere il caso in cui tutto o parte del personale lascia l'impresa, evenienza che può giustificare una liquidazione parziale del fondo, da quello del trasferimento collettivo dei salariati ad un nuovo datore di lavoro e a una nuova istituzione di previdenza. In quest'ultima variante, che può comportare la fusione di due istituzioni di previdenza o l'acquisizione di una da un'altra, non è di regola necessaria una liquidazione parziale o totale, ammesso naturalmente che venga rispettato il principio generale per cui il patrimonio previdenziale deve seguire il personale (vedi giudizio del Tribunale cantonale del 25 marzo 2002 consid. 2.6 con i rif.). Per completezza va aggiunto che la legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Lfus, RS 221), entrata in vigore il 1° luglio 2004, non è applicabile alla fattispecie poiché i fatti determinanti sono intervenuti prima. 5. 5.1 Nella fattispecie non vi è stata una liquidazione (parziale) di un istituto di previdenza ma piuttosto una riorganizzazione delle società del gruppo e dei rispettivi istituti di previdenza (JACQUES-A. SCHNEIDER, Fonds libres et liquidation de caisses de pensions, in SZS/RSAS 2001 p. 479). Infatti, i dipendenti della Banca C._______ sono stati trasferiti collettivamente ad una nuova società che ne ha ripreso i diritti e gli obblighi. La fondazione padronale G.______ ha dapprima fusionato con la Fondazione di previdenza F.______ e, in un secondo tempo, è stata inglobata nell'istituto di previdenza della Banca J._______. 5.2 In seguito alla ristrutturazione del Gruppo C._______ è stato allestito un piano di riparto che attribuiva alla Banca D.______ una quota di Fr. 2'866'110.65. Non è contestato dalle parti che, nella fattispecie, si tratta del patrimonio proveniente da un fondo patrimoniale (Fondo G.______) di tipo prettamente assistenziale (per i dettagli vedi il giudizio del 25 marzo 2002 consid. 2.9). Risulta dalla lettera del 27 ottobre 1999 della Banca D.______ al fondo G.______ che un importo di Fr. 2'000'000.-- doveva essere accreditato alla Fondazione B.________ mentre il saldo doveva essere attribuito ad un nuovo fondo padronale ancora da costituire. In data 8 novembre 1999, Pagina 13

C-3190/2006 la Commissione paritetica del personale ha emanato un piano di ripartizione dei fondi accreditati alla Fondazione B.______, secondo il quale venivano esclusi dalla ripartizione i dipendenti che al 31 dicembre 1999 si trovavano in un rapporto di lavoro disdetto. Ora, avendo A.___________ rescisso il proprio contratto di lavoro con la banca con effetto al 30 novembre 1999, la banca e la Fondazione B._____ gli hanno negato il diritto a partecipare alla distribuzione dei fondi provenienti dal disciolto Fondo G.________. 6. 6.1 L'insorgente fa valere di essere stato escluso a torto dal piano di ripartizione contrariamente a quanto deciso il 1° settembre 1999 dal Consiglio di fondazione Fondo G._______. A suo parere, in quella seduta non era stato deciso di trattare diversamente gli impiegati delle ditte cedute, tra le quali la Banca C.______, da quelli rimasti nel gruppo. Di principio tutti i dipendenti avrebbero dovuto conservare il diritto di partecipare alla ripartizione del fondo. L'interessato censura inoltre la data determinante che fissa al 31 dicembre 1999 la ripartizione del fondo, compromettendo in tal modo le sue aspettative. 6.2 Come giustamente indicato dall'UFAS nella sua decisione del 2 ottobre 2001, la cui argomentazione è stata ampiamente ripresa dal Tribunale cantonale nel suo giudizio del 25 marzo 2002 (consid. 2.11 e 2.12), A.___________ non può vantare un diritto individuale ai fondi patrimoniali trasferiti alla Fondazione B.______ a favore dei dipendenti della Banca D.______. Risulta infatti dal verbale della seduta del 1° settembre 1999 che per i dipendenti che restavano nel Gruppo C.______, i rispettivi importi sarebbero stati accreditati sui conti individuali degli assicurati al valore 1° ottobre 1999 (vedi cifra 3 del verbale). Invece, per i dipendenti degli istituti ceduti, tra i quali la banca per la quale A.___________ ha lavorato, vi era una soluzione diversa: nel caso contrario non si spiegherebbe il tenore della cifra 5 del verbale del 1° settembre 1999 che appunto si riferisce a questa situazione. Questa interpretazione del verbale del 1° settembre 1999 è confermata dalla comunicazione del 2 settembre 1999 della Banca C._______ che menziona esplicitamente un trasferimento collettivo a favore dei dipendenti delle ditte cedute. Una diversa soluzione per i dipendenti Banca D.________ si giustifica anche per il fatto che già dal 1° gennaio 1999 l'istituto aveva aderito ad un nuovo istituto di previdenza (Fondazione B._______). L'importo da trasferire, pari a Fr. Pagina 14

C-3190/2006 2'000'000.--, sarà finalmente fissato con la comunicazione del 27 ottobre 1999, mentre il piano di ripartizione adottato l'8 novembre 1999. Da queste considerazioni si evince che il trasferimento della quota parte dei fondi provenienti dal Fondo G.______ a favore della Fondazione B._______ è avvenuto collettivamente, vale a dire a tutto il gruppo degli assicurati della Banca D.______, senza che intervenissero mutazioni quanto alle aspettative dei destinatari. Solo in un secondo tempo si è proceduto alla ripartizione dei fondi accreditandoli individualmente agli assicurati della Fondazione B._______ secondo la chiave di ripartizione adottata il 9 novembre 1999. 6.3 Il piano di ripartizione dell'8 novembre 1999 prevede che possono partecipare solo i dipendenti entrati a fare parte della banca prima del 31 dicembre 1998 e il cui contratto di lavoro non è stato disdetto prima del 31 dicembre 1999. Come esposto dall'UFAS tali criteri non sono di per sé arbitrari e non motivano un intervento dell'autorità di vigilanza. In merito va ricordato che secondo la giurisprudenza le partenze volontarie non danno diritto ad una parte dei fondi liberi, rispettivamente ad una liquidazione parziale (DTF 128 II 394 consid. 5, vedi anche CARL HELBLING, Personalvorsorge und BVG, 8a edizione, 2006, p. 275). In questo caso la posizione di colui che lascia volontariamente una ditta non può essere equiparata a quella di colui che è costretto a lasciare la ditta in seguito alla ristrutturazione e per il quale la giurisprudenza ha previsto un periodo che può andare fino a 5 anni precedenti lo scioglimento del contratto per essere incluso nel piano di ripartizione. Ora, non risulta dall'incarto, né l'insorgente lo fa valere, che è stato costretto a dare le dimissioni in seguito alla ristrutturazione del gruppo per il quale lavorava. Per gli stessi motivi, non può essere neppure censurata la decisione di fissare al 31 dicembre 1999 la data determinante per procedere alla ripartizione del fondo. Nei casi di ripartizione facoltativa questa data può essere fissata liberamente. Il ricorso del 9 novembre 2001 deve essere di conseguenza respinto nella misura in cui è ricevibile e la decisione del 2 ottobre 2001 confermata. 7. Pagina 15

C-3190/2006 7.1 Giusta l'art. 63 cpv. 1 PA l'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali a carico della parte soccombente. Conformemente alla decisione incidentale del 28 febbraio 2002, l'insorgente ha versato un anticipo di Fr. 2'500.--. Nel suo scritto del 4 marzo 2002 egli contesta tuttavia la legittimità di questo obbligo. Sul piano formale, va osservato che il ricorrente non ha impugnato la decisione incidentale che, pertanto, è vincolante per lo scrivente Tribunale. Egli conserva tuttavia il diritto di contestarne la legittimità nell'ambito di un eventuale ricorso contro la presente decisione (art. 46 cpv. 2 PA). 7.2 Di principio la Fondazione B.______, in qualità di controparte chiamata ad intervenire nell'ambito di un trasferimento da un fondo padronale, potrebbe avere diritto ad un'indennità per le spese ripetibili in virtù dell'art. 64 PA. Nella fattispecie, tuttavia, la Fondazione B.______ non ha presentato alcun atto procedurale limitandosi, nel suo scritto dell'8 gennaio 2002, ha confermare la decisione del 2 ottobre 2001 dell'UFAS. Non si giustifica di conseguenza di assegnarle un'indennità per le spese ripetibili. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di Fr. 2'500.--, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese già versato. 3. Non è assegnata alcuna indennità per le spese ripetibili. 4. Comunicazione a: - ricorrente (atto giudiziario) - controparte (atto giudiziario) - autorità inferiore (atto giudiziario) Pagina 16

C-3190/2006 I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l� indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e � se in possesso della parte � i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 17

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