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Bundesverwaltungsgericht 05.09.2025 C-3091/2025

September 5, 2025·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,968 words·~15 min·1

Summary

Revisione della rendita | Assicurazione per l'invalidità; revisione della rendita (decisioni del 19 marzo 2025). Decisione confermata dal TF.

Full text

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Decisione confermata dal TF con sentenza del 05.02.2026 (9C_592/2025)

Corte III C-3091/2025

Sentenza d e l 5 settembre 2025 Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, (Italia), rappresentato dall'avv. Biagio De Francesco, Studio Legale, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità; revisione della rendita (decisioni del 19 marzo 2025).

C-3091/2025 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisioni del 19 marzo 2025, l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha stabilito che la mezza rendita d’invalidità svizzera pagata fino ad allora è sostituita da tre quarti di rendita dal 1° settembre 2020 e da una rendita intera dal 1° dicembre 2020, essendo intervenuto un notevole peggioramento dello stato di salute. 2. Il 23 aprile 2025, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro le decisioni dell’UAIE del 19 marzo 2025 mediante il quale ha chiesto d’accogliere il gravame e di annullare le decisioni impugnate nel senso di (accertare e poi) dichiarare il suo diritto a percepire tre quarti di rendita d’invalidità dal 23 maggio 2019 ed una rendita intera dal 1° settembre 2020 (oltre al versamento degli arretrati dovuti, con i relativi interessi, e di un importo a titolo di spese ripetibili). 3. 3.1 Con decisione incidentale del 9 maggio 2025 (notificata il 20 maggio 2025; cfr. l’avviso di ricevimento postale [doc. TAF 3]), il Tribunale amministrativo federale ha invitato il ricorrente a versare, entro il termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, un anticipo di fr. 800.- (al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico del ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. Questo Tribunale ha altresì precisato all’insorgente che il termine è osservato se, prima della scadenza, l’integralità dell’importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale. 3.2 Il 23 giugno 2025, l’importo di fr. 800.- a titolo di anticipo spese è stato versato sul conto di PostFinance in Svizzera in favore del Tribunale amministrativo federale (cfr. doc. TAF 4). 4. 4.1 Il Tribunale amministrativo federale, con provvedimento del 3 luglio 2025, ha invitato il ricorrente a dimostrare, entro il 18 agosto 2025, mediante attestazione originale e firmata (leggibile) rilasciata dalla banca, che l’importo di fr. 800.- a titolo di anticipo spese è stato versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in

C-3091/2025 Pagina 3 Svizzera, in favore del Tribunale, come indicato nella decisione incidentale del 9 maggio 2025 di questo Tribunale, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in assenza di una tale dimostrazione. Questo Tribunale ha altresì precisato all’insorgente che non è determinante la data in cui l’ordine di pagamento è stato dato alla banca, ma la data in cui la banca ha effettivamente addebitato il conto bancario del ricorrente o del suo rappresentante in favore del Tribunale amministrativo federale. 4.2 Con scritto di osservazioni del 18 luglio 2025 (doc. TAF 7), l’insorgente ha segnalato che, con lettera dell’8 aprile 2025 (allegata al doc. TAF 1), ha chiesto chiarimenti all’UAIE in merito alla diversa decorrenza delle rendite d’invalidità, che gli sono state riconosciute, fra il progetto di decisione del 5 dicembre 2024 (tre quarti di rendita da maggio 2019 e rendita intera da settembre 2020) e le decisioni del 19 marzo 2025 (tre quarti di rendita da settembre 2020 e rendita intera da dicembre 2020) nonché in merito alla mancata corresponsione degli interessi. Ha precisato che l’attesa di tale risposta scritta da parte dell’Ufficio AI ha giustificato “il temporeggiamento in ordine al pagamento della cauzione per spese”. Ha pertanto chiesto, in via principale, d’accogliere “l’istanza di rimessione in termini”, giusta l’art. 50 LTF, e di ritenere “tempestivo il pagamento della cauzione”. In via subordinata, postula la concessione di “un termine suppletorio per il versamento cauzionale”, ai sensi dell’art. 62 cpv. 3 LTF, affinché sia considerato “valido ed efficace quello già effettuato in data 23 giugno 2025” e, in via ancora più subordinata, la concessione di “un termine suppletorio per il pagamento della cauzione”, ai sensi dell’art. 62 cpv. 3 LTF. 5. 5.1 Questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE). 5.2 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

C-3091/2025 Pagina 4 6. 6.1 Benché non abbia richiamato né l’art. 41 LPGA né l’art. 24 cpv. 1 PA, ma l’art. 50 LTF, l’insorgente ha inoltrato un’istanza di “rimessione in termini” (del termine) per effettuare il versamento del richiesto anticipo sulle presumibili spese processuali. 6.2 Sia in applicazione dell'art. 41 LPGA sia in applicazione dell'art. 24 cpv. 1 PA, la restituzione per l'inosservanza di un termine può essere accordata allorquando il richiedente o il suo rappresentante siano stati impediti, senza loro colpa, di agire entro il termine stabilito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi e compia l'atto omesso entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento (sentenza del TF 9C_137/2008 del 22 gennaio 2009). 6.3 Secondo giurisprudenza, per impedimento senza colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire oggettiva nel senso della forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o all'errore scusabile (sentenze del TF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2 e 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3 nonché relativi riferimenti). Tali circostanze devono essere apprezzate in modo oggettivo; in particolare, costituisce impedimento senza colpa qualsiasi circostanza che avrebbe impedito ad un richiedente – rispettivamente ad un rappresentante – diligente di agire entro il termine. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari; non appena sia oggettivamente e soggettivamente esigibile che la persona in oggetto agisca personalmente o che affidi a un terzo la salvaguardia dei suoi interessi, cessa l'impedimento senza sua colpa (sentenze del TF I 854/06 del 5 dicembre 2006 e K 34/03 del 2 luglio 2003). Occorre altresì rilevare che, per un principio generale, il rappresentato è tenuto a sopportare le conseguenze di eventuali omissioni e negligenze commesse dal suo rappresentante (sentenza del TF H 321/02 del 28 aprile 2003). 6.4 Incombe peraltro al richiedente dimostrare la tempestività della domanda di restituzione, motivare la domanda medesima e compiere l'atto omesso nel termine di 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se non è dimostrata la tempestività dell'inoltro della domanda di restituzione o la domanda stessa non è motivata o non è stato compiuto l'atto omesso nel termine previsto dalla legge, la domanda stessa è inammissibile (YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, art. 50 n. 1359

C-3091/2025 Pagina 5 e 1370; sentenza del TF 1F_20/2008 del 2 ottobre 2008 e relativo riferimento). 6.5 6.5.1 Il ricorrente, nello scritto di osservazioni del 18 luglio 2025, sostiene che sussiste “una discordanza formale” quanto alla decorrenza delle rendite d’invalidità, che gli sono state riconosciute, fra il progetto di decisione del 5 dicembre 2024 (tre quarti di rendita da maggio 2019 e rendita intera da dicembre 2020) e le decisioni del 19 marzo 2025 (tre quarti di rendita da settembre 2020 e rendita intera da dicembre 2020). Con lettera dell’8 aprile 2025, ha quindi chiesto chiarimenti al riguardo all’UAIE. Segnala poi che la decisione incidentale di questo Tribunale del 9 maggio 2025 – mediante la quale è stato invitato a versare, entro il termine di 30 giorni, l’importo di fr. 800.- a titolo di anticipo spese – avrebbe “anticipato la risposta dell’Ufficio AI”. A suo dire, attendere la risposta scritta dell’UAIE del 1° maggio 2025, ha “giustificato il temporeggiamento in ordine al pagamento della cauzione per spese”. Tale fatto, a parere dell’insorgente, non “ha consentito un utile monitoraggio in ordine alla data di ricezione dell’ordinanza incidentale del 9/5/2025 e quindi in ordine alla decorrenza del dies a quo per l’evasione puntuale dell’obbligo”. 6.5.2 Il fatto che l’anticipo a copertura delle spese processuali non sia stato versato entro il termine impartito in quanto l’insorgente ha atteso di ricevere la risposta scritta dell’UAIE del 1° maggio 2025 non costituisce manifestamente un motivo di restituzione dei termini. Peraltro, se detta risposta avrebbe potuto, come preteso dal ricorrente, nello scritto di osservazioni del 25 luglio 2025, essere “risolutiva dell’anticipato contenzioso che ben avrebbe potuto essere dichiarato privo di interesse”, sia il medesimo che il suo rappresentante legale avrebbero potuto e dovuto, usando della necessaria diligenza, inoltrare un’istanza di proroga del termine accordato per il versamento del richiesto anticipo spese, istanza che avrebbe potuto e dovuto essere inoltrata fino al 19 giugno 2025 a mezzanotte, ossia entro la scadenza del termine per il versamento del richiesto anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. 6.5.3 D’altra parte, la nozione di “senza sua colpa” di cui agli art. 41 LPGA e 24 cpv. 1 PA comprende qualsivoglia inosservanza all’ordine giuridico, sia essa intenzionale o il frutto di negligenza grave o anche solo leggera (sentenza del TF 1P.380/2005 dell’8 settembre 2005 consid. 3). Occorre precisare che la nozione d’impedimento non colpevole non comprende un qualsivoglia problema d’organizzazione tra l’istante e il suo rappresentante

C-3091/2025 Pagina 6 (sentenza del TF 1B_226/2008 del 29 settembre 2008 consid. 7), tanto meno semplici dimenticanze dell’uno o dell’altro, fermo restando che il comportamento del rappresentante o di una persona che ha agito in qualità di ausiliario va comunque ascritto al rappresentato (sentenza del TF 1C_249/2008 del 9 giugno 2008 consid. 1.2; cfr. YVES DONZALLAZ, op. cit., art. 50 n. 1342 a 1344 con riferimenti). Peraltro, il fatto di dimenticarsi di verificare che il pagamento sia stato effettuato a tempo non costituisce un errore scusabile rispettivamente un motivo di restituzione del termine per effettuare il versamento del richiesto anticipo spese (YVES DONZALLAZ, op. cit., art. 50 n. 1340 e 1341). 6.6 Ne discende che chiaramente, e riconoscibilmente per la parte ricorrente rappresentata in questa sede da mandatario professionale, non è stato fatto valere alcun impedimento non colpevole ai sensi di legge del ricorrente rispettivamente del rappresentante. 6.7 Da quanto esposto, discende che la domanda del 25 luglio 2025 di restituzione del termine per effettuare il versamento del richiesto anticipo spese è manifestamente inammissibile (v. sentenza del TF 1F_20/2008 del 2 ottobre 2008 con rinvio [fermo restando che la domanda in esame avrebbe comunque dovuto essere respinta siccome manifestamente infondata anche qualora per denegata ipotesi la si fosse considerata ammissibile]). 7. 7.1 Occorre altresì osservare che per quanto attiene all'ammissibilità del ricorso, giusta l'art. 21 cpv. 3 PA, per rimando dell'art. 37 LTAF, il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità. In particolare, secondo giurisprudenza, il momento determinante per stabilire l'osservanza o l'inosservanza del termine è pertanto quello in cui l'importo è stato versato in favore dell'autorità alla Posta svizzera (sia che ciò avvenga allo sportello di un ufficio postale oppure tramite trasferimento all'estero) o il momento in cui l'ordine di pagamento in favore dell'autorità è stato addebitato al conto postale o bancario in Svizzera del ricorrente o del suo patrocinatore (v., sulla questione, la sentenza del TF 9C_40/2024 del 13 giugno 2024), fermo restando che in quest’ultima ipotesi, non è sufficiente inserire l’ultimo giorno del termine quale data di valuta, ossia quale giorno nel quale il conto della parte debba essere addebitato; è infatti necessario che l’elaborazione

C-3091/2025 Pagina 7 dell’ordine e il relativo addebito avvengano effettivamente l’ultimo giorno del termine (v. la sentenza del TF 1F_34/2011 del 17 gennaio 2012). 7.2 La decisione incidentale di questo Tribunale del 9 maggio 2025 è stata notificata al rappresentante del ricorrente il 20 maggio 2025 (cfr. l’avviso di ricevimento postale [doc. TAF 3]). Considerato che il termine di 30 giorni per versare il richiesto anticipo spese ha iniziato a decorrere il 21 maggio 2025 ed è scaduto il 19 giugno 2025 (art. 38 cpv. 1 LPGA per rimando dell’art. 1 cpv. 1 LAI), il pagamento dell’importo di fr. 800.- mediante versamento sul conto di PostFinance in Svizzera in favore di questo Tribunale il 23 giugno 2025 (v. le indicazioni “data di trasferimento, data di registrazione, data di valuta” sull’attestazione di accredito di PostFinance; doc. TAF 4) lo è stato tardivamente. 7.3 Peraltro, contrariamente a quanto previsto all’art. 62 cpv. 3 LTF, per i ricorsi dinanzi al Tribunale amministrativo federale non è imposta per legge (art. 63 cpv. 4 PA) la concessione di un termine suppletorio per il versamento dell’anticipo spese (sentenza del TF 9C_1020/2010 del 28 dicembre 2011 consid. 3.1 con rinvio). Tuttavia, una domanda di proroga del termine deve essere presentata entro la scadenza del termine (art. 22 cpv. 2 PA), ciò che nel caso concreto non è avvenuto. 7.4 Per conseguenza, il ricorso del 23 aprile 2025 – a causa del versamento tardivo da parte del ricorrente dell’anticipo spese – è inammissibile (art. 23 PA). Giova tutt'al più ancora rilevare che l'inammissibilità del ricorso in esame non costituisce un formalismo eccessivo (v., sulla questione, la sentenza del TF 9C_742/2013 del 6 maggio 2014; cfr. pure la sentenza del TAF C-1319/2019 del 31 ottobre 2019). 8. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito d'impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF) rispettivamente l’inammissibilità di domande di restituzione dei termini (v. in particolare l'art. 85bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI e l'art. 23 cpv. 2 LTAF; sentenza del TF 1F_20/2008 del 2 ottobre 2008 con rinvio nonché sentenze del TAF C-1840/2015 del 31 marzo 2015 consid. 5 e C-436/2009 del 29 gennaio 2009 consid. con rinvii [v. sulla competenza del giudice unico con riferimento al respingimento di domande di restituzione dei termini manifestamente infondate le sentenze del TAF C- 6305/2019 del 21 febbraio 2020 consid. 7.3, C-1319/2019 consid. 9 e C-2706/2017 del 10 luglio 2017 consid. 6).

C-3091/2025 Pagina 8 9. 9.1 Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). È pertanto restituito al ricorrente l'importo di fr. 800.-. 9.2 Visto l'esito della procedura, non si giustifica l'attribuzione al ricorrente di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. TS-TAF).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-3091/2025 Pagina 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. L'istanza del ricorrente del 18 luglio 2025, intesa quale domanda di restituzione del termine per il versamento dell’anticipo spese, è inammissibile. 2. L'istanza del ricorrente del 18 luglio 2025, intesa quale domanda di concessione di un termine suppletorio per il versamento dell’anticipo spese, è inammissibile. 3. Il ricorso del 23 aprile 2025 è inammissibile. 4. Non si prelevano spese processuali. L'importo di fr. 800.- sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato. 5. Non si attribuiscono ripetibili. 6. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFAS.

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-3091/2025 Pagina 10 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

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