Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 28.08.2012 C-3018/2012

August 28, 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,210 words·~6 min·3

Summary

Diritto alla rendita | Assicurazione invalidità, decisione del 1° maggio 2012

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-3018/2012

Sentenza d e l 3 0 agosto 2012 Composizione

Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Elena Avenati-Carpani, Vito Valenti; Cancelliere: Dario Croci Torti.

Parti

A._______, rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale, casella postale 287, 4005 Basilea, ricorrente,

Contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione invalidità, decisione del 1° maggio 2012.

C-3018/2012 Pagina 2

Ritenuto in fatto che: mediante decisione del 1° maggio 2012, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha erogato in favore di A._______, cittadino italiano, nato il , una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità per il periodo limitato dal 1° ottobre 2010 al 31 luglio 2011 (doc. 75); il 5 giugno 2012, A._______, regolarmente rappresentato dal Patronato INCA di Basilea, ha depositato, presso lo scrivente Tribunale, un ricorso contro il suddetto provvedimento amministrativo chiedendo il riconoscimento del suo diritto ad una mezza rendita AI dopo il 31 luglio 2011 o, eventualmente, ad una rendita più elevata; a suffragio delle sue conclusioni ha prodotto una perizia medico-legale redatta il 29 maggio 2012 dal Dott. Legrenzi di Como; lo scrivente Tribunale amministrativo federale, con ordinanza del 7 giugno 2012, ha invitato l'autorità inferiore a esprimersi in merito al ricorso ed alla documentazione esibita; ricevuta l'impugnativa, l'Ufficio AI del Cantone Ticino, competente per esaminare sul merito la richiesta di prestazioni, ha sottoposto gli atti al proprio consulente medico (Dott. Erba) che, nel suo rapporto del 3 luglio 2012, ha affermato che dalla documentazione esibita emergevano considerazioni sanitarie da approfondire sia dal lato reumatologico che psichiatrico; nella sua risposta di causa del 12 luglio 2012, l'autorità inferiore ha pertanto proposto l'ammissione parziale del gravame con la retrocessione degli atti affinché possa riprendere l'istruzione della domanda procedendo ad una rivalutazione del caso come indicato dal Dott. Erba; anche l'UAIE, nella sua risposta del 19 luglio 2012, ha proposto di ammettere parzialmente il gravame; mediante ordinanza del 25 luglio 2012, copia delle risposte delle rispettive autorità inferiori e della relazione del Dott. Erba sono state inviate alla parte ricorrente,

C-3018/2012 Pagina 3 la parte ricorrente è stata inoltre invitata a indicare quale seguito intendeva dare alla presente procedura e, in particolare, a comunicare se intendeva ritirare il ricorso, dato che, dall'esito di questi nuovi accertamenti, avrebbe potuto emergere che l'assicurato abbia diritto a una rendita intera d'invalidità, che la prestazione riconosciuta con decisione del 1° maggio 2012 sia confermata, ma anche che questa venga soppressa o diminuita, ciò che avrebbe costituito un pregiudizio per la parte ricorrente; la parte ricorrente ha risposto con scritto del 24 agosto 2012, manifestando la sua volontà di continuare il ricorso;

e considerato in diritto che: in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF; in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20); secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie; il ricorso, depositato il 5 giugno 2012, è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA); il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel merito; ora, al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare adesione: un'istruttoria complementare in reumatologia e psichiatria appare indispensabile dal momento che quella amministrativa precedente appare carente (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA);

C-3018/2012 Pagina 4 è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato di salute effettivo di A._______; in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria come indicato dal Dott. Erba, ossia con investigazioni supplementari in reumatologia e psichiatria; certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura; nel caso concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da raccogliere (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4); visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali; in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; visti gli atti di causa, la memoria di ricorso e la documentazione esibita, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di 1000 franchi, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore;

il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata decisione del 1° maggio 2012, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di 1000 franchi, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.

C-3018/2012 Pagina 5 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Francesco Parrino Dario Croci Torti

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

C-3018/2012 — Bundesverwaltungsgericht 28.08.2012 C-3018/2012 — Swissrulings