Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 25.06.2012 C-2933/2011

June 25, 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·5,147 words·~26 min·3

Summary

Diritto alla rendita | Assicurazione invalidità, decisione del 7 aprile 2011

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-2933/2011

Sentenza d e l 2 5 giugno 2012 Composizione

Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Beat Weber, Daniel Stufetti, cancelliere Dario Quirici.

Parti

A._______, patrocinato dall'avv. Odette Frattarelli, via G. Leopardi n. 5, IT-64010 Controguerra, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione invalidità, decisione del 7 aprile 2011.

C-2933/2011 Pagina 2

Fatti: A. A._______, cittadino italiano nato il …, coniugato, ha lavorato in Svizzera come muratore dal 1973 al 1998, versando i relativi contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc. 6). Il 17 marzo 2010, per il tramite dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS), l'assicurato ha formulato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) una domanda di rendita d'invalidità svizzera (doc. 1 a 4), per la cui istruzione l'UAIE ha acquisito, tra gli altri, i documenti seguenti: - i dati fiscali italiani dell'assicurato, dai quali si evincono dei redditi di EUR 10'444.- e 14'623.- per gli anni 2006 (dichiarazione 2007) e 2007 (dichiarazione 2008; doc. 10 a 12), - una decisione dell'INPS, del 21 gennaio 2010 (doc. 13), relativa alla concessione all'assicurato di un assegno d'invalidità italiano a decorrere dal 1° agosto 2009, con annesso il certificato di cancellazione dal ruolo del registro di commercio valido dal 31 dicembre 2008, - i questionari per indipendenti e per l'assicurato, del 20 novembre 2010 (doc. 16 e 18), dai quali risulta, in particolare, che quest'ultimo ha frequentato le scuole medie e svolto, dall'aprile 2000, l'attività d'artigiano muratore autonomo, otto ore al giorno e quaranta ore alla settimana, con riduzione del tempo di lavoro dal maggio 2007 per ragioni di salute e cessazione di qualsiasi attività lucrativa dal 31 dicembre 2008, - diversa documentazione medica italiana, coprente il periodo dal 2007 al 2009 (doc. 19 a 29), tra cui dei referti di tomografie computerizzate, descriventi in particolare la rottura completa della cuffia dei rotatori di entrambe le spalle ed una discopatia cervicale inveterata da C3 a C7, un rapporto di "day surgery" del 6 aprile 2009, diagnosticante una melena da gastrite erosiva antrale con varici esofagee di primo grado, un rapporto del dott. B._______, specialista in ortopedia e traumatologia, del 10 settembre 2009, in cui sono riportati, in breve, una gravissima ipotrofia del deltoide e dei muscoli del braccio destro, una spondiloartrosi con protrusioni discali multiple nonché dolori alla spalla sinistra, al rachide cervicale e dorso-lombare e alle ginocchia, con un'inabilità lavorativa totale e permanente del 100%, ed un rapporto del dott. C._______, neurologo, del 22 settembre 2009, in cui è menzionata, oltre agli esiti di una grave lesio-

C-2933/2011 Pagina 3 ne neurogena degenerativa prossimale plessopatico-radicolare, con prevalente interessamento di C5 e C6 a destra, ed una sindrome del tunnel carpale, anche una sindrome distimica o sindrome depressiva ansiosa, - una perizia medica particolareggiata E 213 del dott. D._______, medico dell'INPS, del 22 luglio 2010 (doc. 30), facente stato della diagnosi, nel quadro di movimenti (forza e tono muscolare) e di un'andatura normali, di plessopatia (plessite) brachiale destra con grave deficit di forza prevalente al deltoide, bicipite brachiale e tricipite con marcata componente algica (sindrome di Parsonage-Turner), di rottura della cuffia dei rotatori di entrambe le spalle con limitazione funzionale marcata a destra e modesta a sinistra, di discopatia cervicale e di sindrome del tunnel carpale bilaterale. Nella perizia è inoltre affermato che l'assicurato non è in grado di svolgere alcuna attività, ma che egli può esercitare a tempo pieno il suo ultimo lavoro od un'altra occupazione adeguata, il grado d'invalidità essendo fissato, secondo il diritto italiano, al 75%. Dal punto di vista anamnestico, la perizia riferisce la presenza di un grave quadro di discopatia multipla L3- L4, L4-L5 e L5-S1, con limitazione funzionale dei movimenti e manifestazioni dolorose accompagnate da contratture, di una coxartrosi bilaterale, di un'osteopenia diffusa, di un episodio di melena da gastrite erosiva antrale, di varici esofagee, d'obesità, d'ipertensione arteriosa, d'iperuricemia e d'ipoacusia. B. L'UAIE ha sottoposto la documentazione raccolta alla valutazione del proprio servizio medico, nella persona del dott. G._______, il quale, mediante presa di posizione dell'8 gennaio 2011 (doc. 33 e 33.1), ha diagnosticato, con influsso sulla capacità lavorativa, una plessopatia del braccio destro e la rottura della cuffia dei rotatori di entrambe le spalle, come pure, senza influenza sulla capacità lavorativa, una sindrome depressiva ansiosa ed esiti da melena dovuta ad una gastrite erosiva antrale con varici esofagee di primo grado. Il medico dell'UAIE ha formulato, a decorrere dal 26 gennaio 2009, un'incapacità lavorativa del 70% per l'attività abituale e nulla per occupazioni confacenti durante l'intera giornata, in posizione seduta e implicanti il sollevamento di pesi non superiori ai 10 kg, quali portinaio, sorvegliante di cantieri, cassiere, venditore di biglietti o addetto alla ricezione o all'elaborazione di dati. Il 1° febbraio 2011 l'UAIE ha proceduto al calcolo del grado d'invalidità (doc. 34). Come reddito ipotetico da valido per il 2008, dopo avere eseguito un parallelo tra l'ultimo salario realizzato dall'assicurato e quello medio di un muratore ("briqueteur") in Italia, l'amministrazione ha ritenuto

C-2933/2011 Pagina 4 un valore di EUR 1'773.68, sulla base dei dati statistici dell'Ufficio internazionale del lavoro (ILO), e, come reddito da invalido, sempre secondo i dati dell'ILO per il 2008, in attività confacenti, ha considerato un valore medio di EUR 1'281.57, ridotto del 15% in funzione delle circostanze personali dell'assicurato, ossia EUR 1'089.33. Eseguendo il raffronto dei due redditi, l'UAIE ha ottenuto una perdita di guadagno del 38.58%, corrispondente ad un grado d'invalidità del 39%. Il 3 febbraio 211 l'UAIE ha quindi approntato un progetto di decisione (doc. 35), con il quale ha prospettato all'assicurato il rigetto della sua domanda di rendita d'invalidità, invitandolo nel contempo a formulare eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni. C. Con scritto pervenuto all'UAIE il 7 marzo 2011, corredato di diversa documentazione medica, di cui buona parte già agli atti (doc. 36 a 52), salvo un referto radiologico del 17 luglio 2009, relativo alle ginocchia (doc. 45), un referto di tomografia computerizzata del 29 maggio 2010, relativo al rachide lombo-sacrale (doc. 36), e due esami elettroneuromiografici del 17 luglio e 8 agosto 2010, evidenzianti una sindrome del tunnel carpale bilaterale (doc. 45 e 50), l'assicurato, rappresentato dal Patronato ACAI, ha manifestato la propria opposizione al progetto di decisione, avanzando specialmente l'obesità (138 kg) di cui soffre, ed ha concluso che gli sia riconosciuto il diritto ad una rendita d'invalidità. Pronunciandosi nuovamente sul caso il 20 marzo 2011 (doc. 54), il dott. G._______ ha considerato che i documenti medici prodotti dall'assicurato non erano atti a modificare la valutazione del caso, in particolare per quanto attiene alla piena capacità lavorativa in attività confacenti. Di conseguenza, il 7 aprile 2011 (doc. 55), l'UAIE ha emanato una decisione di rigetto della domanda di rendita presentata dall'assicurato il 17 marzo 2010. D. Contro questa decisione, rappresentato dall'avvocato Frattarelli, l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 19 maggio 2011, chiedendo sostanzialmente che gli sia riconosciuto il diritto ad una rendita d'invalidità svizzera. Ha esibito un rapporto del dott. E._______, del 13 maggio 2011, facente stato di un'incontinenza urinaria da urgenza secondaria ad iperplasia prostatica benigna ed un'ostruzione delle basse vie urinarie, nonché un rapporto del dott. F._______, del 16 maggio 2011,

C-2933/2011 Pagina 5 riportante, oltre alle affezioni già menzionate, una grave obesità con indice corporeo pari a 49.6, una gonartrosi e coxartrosi bilaterale, un'ipertensione arteriosa, un'ipoacusia bilaterale, una gastrite erosiva antrale, un'incontinenza urinaria da urgenza secondaria ad iperplasia prostatica ed un'ostruzione delle basse vie urinarie. Il dott. G._______ si è pronunciato su questa nuova documentazione medica il 31 luglio 2011 (doc. 59), giungendo alla conclusione che essa non conteneva elementi suscettibili di modificare l'apprezzamento del caso. L'UAIE ha quindi risposto al ricorso il 9 agosto 2011, chiedendone il rigetto con la conseguente conferma della decisione impugnata. E. Il ricorrente ha replicato il 21 settembre 2011, ribadendo le proprie conclusioni, a supporto delle quali ha prodotto un referto d'ecocolordoppler del 13 settembre 2011, facente stato di un linfedema degli arti inferiori con ulcera cutanea della gamba sinistra, un referto radiologico della colonna lombosacrale e della spalla sinistra, pure del 13 settembre 2011, con evidenza, in particolare, di discopatie multiple a vari livelli e di una riduzione della fisiologica lordosi, nonché di esiti da frattura della cuffia dei rotatori e di artrosi acromion-clavicolare, un rapporto del dott. C._______, del 19 settembre 2011, in cui sono elencate diverse affezioni ed è descritto un livello di disabilità rilevante, come pure un rapporto del dott. F._______, del 20 settembre 2011, in cui sono riportate diverse patologie ed è affermato che l'esercizio di un'attività lucrativa leggera risulta difficoltoso e che causerebbe un'incapacità di guadagno pari almeno al 50%. Il dott. G._______ ha preso di nuovo posizione su questi documenti medici il 15 ottobre 2011 (doc. 61), concludendo che essi non rivelavano elementi capaci di modificare la valutazione del caso. L'UAIE ha brevemente duplicato il 24 ottobre 2011, ribadendo il proprio punto di vista riguardo all'esito del ricorso. F. Con decisione incidentale del 3 novembre 2011, questo Tribunale ha invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 400.-. Il relativo pagamento è stato effettuato il 30 novembre 2011.

C-2933/2011 Pagina 6

Diritto: 1. 1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20). Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. 1.2 Secondo l'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA. 1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA). 1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato

C-2933/2011 Pagina 7 presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che l'anticipo di Fr. 400.-, relativo alle spese processuali, è stato versato nel termine impartito. 2. 2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, ivi risiedenti, ed i cittadini svizzeri (art. 2 e 3 del Regolamento CEE n° 1408/71). Questi testi sono applicabili al caso concreto nella loro versione in vigore per la Svizzera fino al 31 marzo 2012. 2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino italiano che risiede nell'Unione

C-2933/2011 Pagina 8 europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che, a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5 a revisione), ritenuto tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti norme e, a partire dal 1° gennaio 2008, in conformità con le nuove disposizioni. Deve essere ancora precisato che non sono invece applicabili le norme della 6 a revisione della LAI (primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gennaio 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603). 4. Il ricorrente contesta la validità materiale della decisione dell'UAIE, chiedendo che gli sia riconosciuto il diritto ad una rendita d'invalidità. 5. Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, un cittadino italiano deve adempiere, cumulativamente, le seguenti condizioni: - essere invalido ai sensi della legge svizzera; - avere versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1° gennaio 2008, è tuttavia necessario avere versato contributi durante almeno 3 anni (art. 36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006). A tale fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o

C-2933/2011 Pagina 9 dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71). In concreto, è pacifico che il ricorrente adempie la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge. 6. 6.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28 cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter LAI (art.29 cpv. 4 LAI dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede. 6.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute si è stabilizzato; la seconda lettera se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008, l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: (a) la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto

C-2933/2011 Pagina 10 un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e (c) al termine di questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). 6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore dal 1° gennaio 2008). 6.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30; Pratique VSI 2000 p. 84). La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314).

C-2933/2011 Pagina 11 7. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109). 8. 8.1 In concreto, il ricorrente ha cessato la sua attività di muratore autonomo il 31 dicembre 2008 e, da allora, non ha più ripreso alcuna attività lucrativa, dimodoché occorre fondarsi sui documenti medici all'incarto per valutare la sua capacità lavorativa. 8.2 Ora, nella detta documentazione e, principalmente, nella perizia particolareggiata E 213 del dott. D._______, medico dell'INPS, del 22 luglio 2010 (doc. 30), nella presa di posizione del dott. G._______, medico dell'UAIE, dell'8 gennaio 2011 (doc. 33), nonché nei rapporti dei dottori E._______, del 17 maggio 2011, F._______, del 18 maggio e 20 settembre 2011, e C._______, del 19 settembre 2011, esibiti nell'ambito della presente procedura, sono diagnosticati una plessopatia del braccio destro, una sindrome di Parsonage-Turner, degli esiti da rottura della cuffia dei rotatori bilaterale, una discopatia cervicale, una sindrome del tunnel carpale bilaterale, una sindrome depressiva ansiosa, un'obesità, una gonartrosi e una coxartrosi bilaterali, un'ipertensione arteriosa, un'ipoacusia bilaterale, come pure

C-2933/2011 Pagina 12 degli esiti da melena dovuta ad una gastrite erosiva antrale con varici esofagee di primo grado. 8.3 Il collegio giudicante constata che questa diagnosi non è univoca agli atti. A questo proposito, il dott. G._______ ha espressamente considerato come elementi diagnostici, nella sua presa di posizione dell'8 gennaio 2011, unicamente la plessopatia, la rottura bilaterale della cuffia rotatoria, la sindrome depressiva ansiosa e gli esiti da melena, rilevando inoltre brevemente che l'artrosi alle ginocchia e, tutt'al più ("allenfalls"), alle anche, non è invalidante. Nelle sue susseguenti prese di posizione del 20 marzo, 31 luglio e 15 ottobre 2011 (doc. 54, 59 e 61), egli non ha più formulato esplicitamente alcuna diagnosi, limitandosi a passare in rivista e, solamente in parte, a valutare, gli elementi diagnostici avanzati nei diversi rapporti medici italiani prodotti dal ricorrente. Così, a proposito della sindrome di Parsonage-Turner, diagnosticata dai dottori D._______ e F._______, il medico dell'UAIE ha affermato a più riprese, in modo generale, che si tratta di un'amiotrofia neurogena della spalla, di un'infiammazione acuta del plesso brachiale di causa ignota, di un'affezione rara che interviene normalmente prima dei trent'anni e che essa in definitiva, nel caso concreto, appare poco plausibile. Per quanto attiene alla gonartrosi e alla coxartrosi, pure citate dai dottori D._______ e F._______, il dott. G._______ ha brevemente esposto, nella sua presa di posizione del 31 luglio 2011 (doc. 59), che esse sono compatibili con le attività da lui stesso definite come confacenti. Anche rispetto al problema relativo alle cuffie rotatorie, di cui peraltro non è assodato se si tratti di una rottura, di una frattura oppure se sussistano unicamente degli esiti dell'una o dell'altra, il medico dell'UAIE ha affermato che la misura della rottura a destra non è stata propriamente valutata ("nicht gerade überzeugend eingestuft") e che la rottura a sinistra risulta essere ad ogni modo trascurabile ("unwesentlich"), senza spiegarne minimamente le ragioni. Per quanto riguarda i problemi urologici, menzionati dai dottori F._______ e Menoni, il dott. G._______ si è limitato ad affermare, sempre nella sua presa di posizione del 31 luglio 2011, che essi, attraverso il previsto trattamento, dovrebbero molto verosimilmente migliorarsi ("dadurch ist überwiegend wahrscheinlich eine Besserung zu erwarten"). 8.4 Da quanto precede il collegio giudicante conclude che, allo stato attuale dell'incarto, non è possibile distinguere ciò che risulta essere parte integrante della diagnosi (affezioni oggettivamente constatate) da ciò che rientra invece puramente nell'anamnesi del ricorrente

C-2933/2011 Pagina 13 (affezioni soggettivamente riportate da quest'ultimo), e che le considerazioni del dott. G._______, il cui contenuto si riduce essenzialmente nella traduzione in tedesco dei rapporti medici esibiti dal ricorrente, con sporadiche valutazioni in corsivo delle affermazioni in essi esposte, non solo non permettono di superare questa incongruenza, ma nemmeno consentono di stabilire in che misura le patologie oggettivamente constatate influiscano sulla capacità lavorativa del ricorrente in occupazioni confacenti, essendo pacifico peraltro che l'attività di muratore non è più esigibile. A proposito delle attività adeguate, indicate dal medico dell'UAIE nella sua presa di posizione dell'8 gennaio 2011 (doc. 33.1), il collegio giudicante è del parere che, tenuto conto in particolare delle patologie interessanti le spalle, la schiena e gli arti inferiori (anche le ginocchia), le attività di cassiere, venditore di biglietti, addetto alla ricezione e preposto all'elaborazione di dati, tutte concepite in posizione seduta ("sitzende Tätigkeit"), non appaiono, ad ogni modo allo stato attuale dei documenti medici all'incarto, proponibili, e che pure le occupazioni di portinaio o sorvegliante di cantieri, di parcheggi o in musei, implicanti la posizione seduta con cambiamenti della stessa ("sitzende Tätigkeit und/oder mit Positionswechsel"), non sembrano senz'altro compatibili, perlomeno da quanto si può evincere attualmente dai dati medici agli atti, con le affezioni alle anche e alle ginocchia di cui soffre il ricorrente. 9. Per i motivi sopraesposti, il ricorso deve quindi essere parzialmente accolto, la decisione avversata annullata e la causa rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA . Secondo quest'ultima disposizione, l'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. Benché questa norma permetta solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata in concreto, se si considerano le contraddizioni di cui fa stato l'incarto (DTF 137 V 210, consid. 4.4.1.4). In concreto, l'UAIE dovrà quindi provvedere a completare l'istruttoria dal punto di vista medico mediante una nuova perizia pluridisciplinare relativa agli aspetti ortopedici, reumatologici, neurologici e di medicina interna, che evidenzierà chiaramente la diagnosi, con e senza influenza sulla capacità lavorativa, e fisserà il grado di quest'ultima in occupazioni confacenti, di cui descriverà dettagliatamente il tipo di azioni esigibili. L'UAIE

C-2933/2011 Pagina 14 sottoporrà quindi l'intero incarto al proprio servizio medico, il quale quantificherà la capacità lavorativa dettagliando e giustificando le proprie conclusioni. Una volta che il servizio medico si sarà pronunciato in questo senso, l'UAIE dovrà esaminare in che misura il ricorrente è eventualmente atto a trarre profitto (capacità di guadagno) dalla capacità lavorativa residua in attività adeguate, disponendo, al bisogno, i provvedimenti d'integrazioni idonei. È solamente dopo avere operato questo esame che l'UAIE effettuerà, se del caso, un adeguato e circostanziato raffronto dei redditi, tenendo conto, per quanto concerne la riduzione per circostanze personali, della giurisprudenza federale in materia (in particolare, DTF 126 V 75), ed emanerà quindi una nuova decisione impugnabile. 10. Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura, non sono prelevate spese processuali e l'anticipo di Fr. 400.-, versato il 30 novembre 2011, è restituito al ricorrente. Conformemente all'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili). In concreto, considerato che il ricorrente ha agito per il tramite di un rappresentante professionale, per cui ha dovuto sostenere spese indispensabili e relativamente elevate, è giustificato assegnarli un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'000.- a carico dell'UAIE (art. 7 e segg. del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale, del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

C-2933/2011 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione dell'UAIE del 7 aprile 2011 è annullata. 2. L'incarto è rinviato all'UAIE, affinché proceda ai sensi del considerando 9. 3. Non si prelevano spese processuali e l'importo di Fr. 400.-, versato dal ricorrente a titolo d'anticipo, gli è restituito. 4. Al ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'000.-, a carico dell'UAIE. 5. Comunicazione: – al rappresentante del ricorrente (Raccomandata/AR); – all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata); – all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

C-2933/2011 — Bundesverwaltungsgericht 25.06.2012 C-2933/2011 — Swissrulings