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Bundesverwaltungsgericht 26.07.2018 C-2784/2018

July 26, 2018·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,340 words·~7 min·8

Summary

Diritto alla rendita | Assicurazione per l'invalidità; domanda di rendita (decisione del 29 novembre 2017)

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-2784/2018

Sentenza d e l 2 6 luglio 2018 Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, (Italia), rappresentato dall'avv. Antonio Mediati, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità; domanda di rendita (decisione del 29 novembre 2017).

C-2784/2018 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 29 novembre 2017, l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha respinto la domanda di prestazioni dell’assicurazione svizzera per l’invalidità presentata dall’interessato il 14 ottobre 2016. 2. Il 7 maggio 2018, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell’UAIE del 29 novembre 2017 mediante il quale ha chiesto di accertare e poi dichiarare il suo diritto a percepire una rendita intera d’invalidità dal momento che le patologie di cui soffre giustificano un’invalidità di almeno il 70%. 3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 4. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 5. Con scritto del 23 maggio 2018, l’autorità inferiore ha segnalato che l’invio raccomandato contenente l’impugnata decisione del 29 novembre 2017 è stato “rifiutato” dal ricorrente l’11 dicembre 2017, secondo l’estratto della Posta svizzera “Tracciamento degli invii”. 6. Il Tribunale amministrativo federale, con provvedimento del 4 giugno 2018 (notificato al rappresentante dell’insorgente il 15 giugno 2018; cfr. risultanze processuali e in particolare l’avviso di ricevimento postale [doc. TAF 4]) ha invitato il ricorrente a dimostrare, entro il termine di 7 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento

C-2784/2018 Pagina 3 medesimo (termine che è scaduto il 22 giugno 2018), la tempestività dell’inoltro del ricorso il 7 maggio 2018. Questo Tribunale ha segnalato che, in caso di decorso infruttuoso del termine, avrebbe di principio dichiarato il ricorso del 7 maggio 2018 siccome inammissibile a causa dell’inoltro tardivo dell’impugnativa ed ha altresì trasmesso all’insorgente una copia dello scritto dell’UAIE del 23 maggio 2018, unitamente ad una copia del menzionato attestato della posta svizzera. 7. 7.1. Giusta l'art. 60 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAI, il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata. 7.2. In virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAI, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 38 cpv. 3 LPGA). 7.3. Secondo l’art. 38 cpv. 4 lett. c LPGA, i termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso. 7.4. Infine, secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, che corrisponde all'art. 21 cpv. 1 PA, le richieste scritte devono essere consegnate all'autorità oppure, a lei indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. 8. 8.1. In virtù dell’art. 20 cpv. 2bis PA, una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso. 8.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'intimazione nella buca delle lettere o nella casella postale, un invio raccomandato che non ha potuto essere consegnato è ritenuto notificato il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso (con relativo invito di ritiro); detta finzione presuppone il sussistere di una procedura in corso (DTF 138 III 225 consid. 3.1 e 130 III 396 consid. 1.2.3; sentenze del TF 2C_102/2016 del

C-2784/2018 Pagina 4 5 febbraio 2016 consid. 3.1 e 2C_832/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 4.3.2). L'applicazione di questa giurisprudenza non costituisce altresì un formalismo eccessivo (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3 e 127 I 31 consid. 2b). 8.3. 8.3.1. Nel provvedimento del 4 giugno 2018, questo Tribunale ha indicato al ricorrente che il plico raccomandato contenente la decisione dell’UAIE del 29 novembre 2017 deve considerarsi siccome regolarmente notificato al più tardi il settimo giorno dal primo tentativo di consegna infruttuoso dell’11 dicembre 2017, ossia il 18 dicembre 2017. Ha pure osservato che, ciò premesso, è irrilevante che le Poste italiane abbiano trattenuto il plico raccomandato contenente la decisione dell’UAIE del 29 novembre 2017 fino al 19 gennaio 2018, data in cui è stato ritornato all’autorità inferiore con la menzione “al mittente per compiuta giacenza” e poi rispedito dall’UAIE all’interessato il 30 gennaio 2018 tramite invio postale semplice, secondo quanto indicato nello scritto dell’UAIE del 23 maggio 2018. 8.3.2. Il ricorrente non ha peraltro fatto uso della facoltà concessagli da questo Tribunale con il summenzionato provvedimento del 4 giugno 2018 – notificato il 15 giugno 2018 – di dimostrare, nel termine di 7 giorni dalla notificazione del provvedimento medesimo (termine che è scaduto infruttuoso il 22 giugno 2018), per quale motivo il gravame, inoltrato il 7 maggio 2018, doveva comunque considerarsi siccome tempestivo. 8.4. Da quanto esposto, discende che ritenuto che il termine di 30 giorni per inoltrare ricorso contro la decisione dell'UAIE del 29 novembre 2017, notificata al più tardi il 18 dicembre 2017, ha iniziato a decorrere il 3 gennaio 2018 ed è scaduto il 1° febbraio 2018, il mese di gennaio contando 31 giorni (art. 60 cpv. 1 LPGA in combinazione con l’art. 38 cpv. 4 lett. c LPGA), il ricorso inoltrato il 7 maggio 2018 lo è stato tardivamente. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA). 9. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 10. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). La domanda di assistenza giudiziaria,

C-2784/2018 Pagina 5 nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto. Stanti le circostanze del caso concreto, non si giustifica altresì l’attribuzione di ripetibili.

(dispositivo alla pagina seguente)

C-2784/2018 Pagina 6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentate del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. […]; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-2784/2018 Pagina 7 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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