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Bundesverwaltungsgericht 23.05.2007 C-2657/2006

May 23, 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,004 words·~5 min·4

Summary

Assicurazione per l'invalidità (altro) | AI

Full text

Corte III C-2657/2006 { T 0 / 2 } Sentenza del 23 maggio 2007 Composizione: Elena Avenati-Carpani, giudice unico Paola Carcano, cancelliera. F._______ ricorrente, patrocinato dall'Avv. Fabio Taborelli, corso San Gottardo 25, 6830 Chiasso, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore, concernente prestazioni dell'assicurazione invalidità. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Ritenuto in fatto: A. F._______, cittadino italiano, nato il _______, coniugato con prole, lavora in Svizzera in qualità di pittore-imbianchino frontaliere dal 1979. Dapprima presso V._______ a G._______, poi presso A._______ a G._______ e quindi dal 1997 a tutt'oggi presso A1._______ Sagl pure a G._______. In data 2 aprile 2003, F._______ ha formulato una richiesta volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Dopo che l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha esperito l'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto, con decisione del 15 luglio 2005, la richiesta di prestazioni di F._______. Quest'ultimo ha formulato in data 9 agosto 2005 tempestiva opposizione contro il suddetto provvedimento amministrativo. Mediante decisione su opposizione del 17 gennaio 2006, l'UAIE ha respinto la predetta opposizione e confermato nel contempo la propria decisione del 17 luglio 2005, indicando quale via di ricorso la Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero (CFR). Con tempestivo gravame del 15 febbraio 2006, pervenuto alla CFR il 20 febbraio 2006, F._______ chiede, sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative. Considerando in diritto: 1. 1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]). 1.2 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF.

3 2. Conformemente all'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA allorquando sia applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000, entrata in vigore il 1° gennaio 2003 (LPGA, RS 830.1). Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni di questa legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. In applicazione dell'art. 1 cpv. 1 della Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20) le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non preveda espressamente una deroga alla LPGA. 3. 3.1 Secondo l'art. 58 cpv. 2 LPGA, se l'assicurato è domiciliato all'estero, è competente a giudicare un ricorso in materia di assicurazioni sociali il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell'ultimo domicilio o in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio. In deroga all'art. 58 cpv. 2 LPGA, l'art. 69 cpv. 2 LAI stabilisce che i ricorsi di persone all'estero sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale, fatti salvi i casi in cui il Consiglio federale prevede che tale competenza sia attribuita al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha domicilio o sede il datore di lavoro dell'assicurato. Giusta l'art. 89 della Ordinanza federale sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), salvo disposizioni contrarie della LAI o dell'ordinanza stessa, i capi IV e VI della Ordinanza federale sull'assicurazione per la vecchiaia del 31 ottobre 1947 (OAVS, RS 831.101) sono applicabili per analogia. Conformemente all'art. 200 OAVS, incluso nel capo VI dell'ordinanza federale, se un ricorrente assicurato obbligatoriamente è domiciliato all'estero, l'autorità competente a giudicare il ricorso è il tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone in cui ha sede il datore di lavoro dell'assicurato. 3.2 F._______ è domiciliato a M._______ (provincia di V._______, Italia) e lavora in Svizzera in qualità di pittore-imbianchino frontaliere dal 1979, in particolare dal 1997 a tutt'oggi presso A1._______ Sagl a G._______.

4 3.3 Stante quanto precede competente a giudicare il gravame in oggetto è il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali del Cantone Ticino. Pertanto il Tribunale quale giudice unico (art. 23 cpv.1 lett. a LTAF) decide di non entrare nel merito del gravame in oggetto e di trasmettere, conformemente all'art. 58 cpv. 3 LPGA, l'incarto al Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali del Cantone Ticino quale autorità competente. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Non si entra nel merito del presente ricorso. 2. L'incarto è trasmesso al Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali del Cantone Ticino quale autorità competente. 3. Comunicazione: - al rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R), - al Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali del Cantone Ticino (atto giudiziario), - all'autorità inferiore (n. di rif. _______), - all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Rimedi di diritto: Avverso questa decisione può essere inoltrato entro 30 giorni ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna (cfr. art. 82 e ss, 90 e ss, 100 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, LTF, RS 173.110). Il gravame deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmato. La decisione impugnata ed i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati, se sono in possesso della parte (art. 42 LTF). La giudice: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Paola Carcano Data di spedizione:

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