Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 28.01.2016 C-2500/2014

January 28, 2016·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,238 words·~16 min·2

Summary

Rendite | Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (decisione su opposizione del 31 marzo 2014)

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-2500/2014

Sentenza d e l 2 8 gennaio 2016 Composizione

Giudice: Michela Bürki Moreni, statuente quale giudice unico Cancelliere: Dario Croci Torti

Parti

A._______, ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione, Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ammontare della rendita (decisione su opposizione del 31 marzo 2014).

C-2500/2014 Pagina 2

Fatti: A. A.a A._______, cittadino italiano, nato il xx xxxx 1948 (doc. 29), ha formulato alla Cassa svizzera di compensazione (CSC), in data 27 giugno 2013, una domanda volta al conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 1). Con scritto del 17 ottobre 2013 (doc. 4) l'amministrazione gli ha comunicato di non aver trovato il numero d'assicurato e l'ha invitato a fornire il certificato d'assicurazione, come pure tutti i documenti che attestavano la sua attività in Svizzera. Non avendo ricevuto nulla, con decisione del 5 dicembre 2013, la CSC ha respinto la domanda di rendita per carenza dell'anno minimo di contribuzione (doc. 5). A.b In data 10/11 dicembre 2013, la CSC ha ricevuto per via elettronica, tramite un dipendente del Patronato INCA (doc. 6 pag. 1), un plico contenente un certificato d'assicurazione riportante il nome e cognome di A._______ e la data di nascita del xx xxxx 1946 (doc. 6 pag. 4, anziché 1948), una copia della decisione di tassazione e riscossione alla fonte per lavoratori stranieri del luglio 1965, e tre assicurazioni di rilascio di permesso di dimora validi per dicembre 1965, 1966 e 1968 (doc.6 pag. 5-8). Sulla scorta di questi documenti, ove figuravano anche i datori di lavoro, la CSC ha avviato ricerche presso i Comuni di R._______ (BE), W._______ e presso altre autorità cantonali e federali competenti per l'immigrazione (doc. 7-10), nonché presso la Cassa di compensazione 66 SBV (doc. 11, 12). L'invio del 10/11 dicembre è quindi stato considerato come un'opposizione alla decisione del 5 dicembre 2013 e con scritto del 27 gennaio 2014, la CSC ha invitato il Patronato INCA di Francavilla di Sicilia a voler perfezionare l'atto impugnativo con la produzione della procura ed ogni altro documento utile per la ricerca di contributi (doc. 13). A.c Intanto, dall'inchiesta avviata dalla Cassa, sono emersi contributi (doc. 18) versati dall'interessato dal 1964 al 1968 riguardanti la sua attività presso B.______ di W.________ (1964-68) e C.________ AG di Z.________ (1968), affiliati alla Cassa 66 (Baumeister) sotto il numero AVS

C-2500/2014 Pagina 3 756.xxxx.xxxx.53. Dal canto suo, il Comune di W.________ ha attestato la presenza del nominato per diversi periodi stagionali dal 1964 al 1968 (doc. 19 pag. 3). Sulla scorta di questi risultati, la CSC ha calcolato le spettanze dell'opponente ritenendo un periodo contributivo di 36 mesi (3 anni) il che comporta una scala rendite 3 ed un reddito annuo medio determinante (RAM) di fr. 18'252.- (doc. 21 in toto). Mediante decisione su opposizione del 31 marzo 2014, la CSC ha quindi erogato, in favore dell'assicurato, una rendita di vecchiaia, con decorrenza 1° giugno 2013, dell'importo di fr. 86.- mensili e calcolata secondo i dati sopra riferiti, riportati alla pag. 3 del provvedimento (doc. 24). Gli anni di contribuzione dal 1964 al 1968 ed i relativi redditi sono riportati alla pag. 5 del provvedimento. B. Con il gravame depositato il 16 aprile 2014, A._______ chiede una verifica della sua posizione a causa dell'errore anagrafico contenuto nel suo certificato d'assicurazione (anno di nascita 1946, anziché 1948). A suffragio delle sue conclusioni produce di nuovo in fotocopia alcuni permessi di soggiorno del 1966 e 1967, il passaporto valido in quei periodi, una decisione di tassazione per lavoratori stranieri del luglio 1965 (Comune di W._______), delle autorizzazioni di rilascio di un permesso di dimora del 1965 e 1966 (doc. TAF 1 e allegati). C. Nelle osservazioni ricorsuali del 20 giugno 2014, la CSC, dopo aver ricontrollato i dati posti alla base della prestazione erogata, propone la reiezione dell'impugnativa, ritenuto che i periodi accertati testimoniano un'attività stagionale e pertanto non può essere considerato un periodo superiore rispetto a quello ritenuto (doc. TAF 3). Con ordinanza del 4 luglio 2014, il ricorrente è stato invitato a presentare la replica. La documentazione allegata alla risposta è stata trasmessa il 22 ottobre 2014. L'interpellato non ha tuttavia replicato (doc. TAF 4 e 6).

C-2500/2014 Pagina 4 Diritto: 1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dalla CSC possono essere portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10). 2. 2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28- 70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 3. Di principio, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1). Tiene conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b). 4. Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento

C-2500/2014 Pagina 5 della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni si determina secondo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire della loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445). Per quanto riguarda il diritto interno in concreto lo stato di fatto che deve essere giudicato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche si realizza con il compimento del 65° anno di età, data dell'evento assicurato che apre il diritto alla rendita ordinaria di vecchiaia, ossia il 15 maggio 2013 (DTF 130 V 156 consid. 5.2). 5. Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681), entrato in vigore il 1° giugno 2002. L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 5.1 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli

C-2500/2014 Pagina 6 Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 5.2 Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C corrispondono a due raccomandazioni della stessa commissione. Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. 5.3 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. 5.4 Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 6. Oggetto del contendere è l'ammontare della rendita di vecchiaia dell'assicurato, per l'essenziale una verifica contributiva, dal momento che all'epoca in cui venne a lavorare in Svizzera gli venne fornito un certificato d'assicurazione errato per quanto riguarda la data di nascita. 7. 7.1 In base all'art. 30ter cpv. 1 LAVS, per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi è tenuto un conto individuale sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie. 7.2 Di regola, la registrazione nel conto individuale di un assicurato ha luogo una volta all'anno (art. 139 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]). La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il

C-2500/2014 Pagina 7 reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva espressa in mesi (art. 140 OAVS). Un assicurato ha diritto di esigere da ogni cassa di compensazione che tiene per lui un conto individuale un estratto delle registrazioni ivi fatte, con indicazione degli eventuali datori di lavoro (art. 141 cpv. 1 OAVS). Questi può inoltre chiedere alla cassa una rettificazione dell'estratto conto entro 30 giorni dal ricevimento (art. 141 cpv. 2 OAVS). La cassa di compensazione si pronuncia mediante decisione. 7.3 In materia di prova della durata contributiva, il TFA ha precisato che nel caso in cui venga documentato che lo straniero era al beneficio di un permesso C, oppure un permesso di tipo B (annuale), occorre ritenere una durata contributiva completa (sentenza del TFA H 94/84 del 24 luglio 1985). In altre parole, il permesso di tipo B è assimilato a domicilio in Svizzera ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 del Codice civile: di conseguenza, giusta l'art. 1a lett. a LAVS, l'interessato è da ritenersi persona assicurata per tutta la durata di validità del permesso, sempre che abbia versato il contributo minimo annuale di cui agli articoli 28 e 50 OAVS. In caso di permesso stagionale (A) solo le tavole surriferite sono applicabili, in assenza di certificati di lavoro (cfr. sentenza del TFA H 90/97 del 22 aprile 1998). Nella sentenza H 195/01 del 17 luglio 2002, la massima autorità giudiziaria ha rinviato gli atti all'amministrazione affinché completasse in modo preciso l'istruttoria. Il TFA ha in sostanza ritenuto come sia necessario indagare su ogni elemento atto a determinare la durata di contribuzione e la contribuzione stessa, se necessario, presso l'autorità cantonale (p. es. l'Ufficio cantonale degli stranieri) e, se ancora esistenti, presso gli ex datori di lavoro. A questo proposito l'allora TFA si è espresso nelle sentenze H 161/01 del 21 agosto 2001, H 163/01 del 25 settembre 2001 e H 336/01 del 26 aprile 2002. 7.4 Per determinare il periodo di contribuzione relativo agli anni compresi fra il 1948 ed il 1968, il Tribunale federale della assicurazioni ha stabilito che in assenza di certificati di lavoro attestanti la durata esatta dell'attività, occorre servirsi unicamente della tavole pubblicate a tal fine (DTF 107 V 7). In effetti, i conti individuali che si riferiscono al periodo anteriore al 1969 non contengono la registrazione della durata contributiva in mesi. 7.5 Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati. Secondo la giurisprudenza, si può operare una rettifica qualora sia rapportata

C-2500/2014 Pagina 8 la prova assoluta che un datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i contributi AVS sui redditi versati o che una convenzione di salario netto – mediante la quale le parti hanno convenuto che i contributi alle assicurazioni sociali sono a carico esclusivamente del datore di lavoro – è stata conclusa (DTF 130 V 335 consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione dell'assicurato, ivi compresi gli anni caduti in prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459). 7.6 Secondo la giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del diritto, occorre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle prove se un assicurato sostiene, in occasione dell'apertura del diritto a prestazioni, di aver esercitato un'attività lavorativa soggetta ad obbligo contributivo in modo superiore a quello accertato nei conti individuali. La regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui la rettifica delle iscrizioni nel momento in cui si verifica l'evento assicurato pretende la prova piena, non esclude in ogni modo l'applicazione del principio inquisitorio, di modo che questa deve essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della prova prevalenti nell'ambito delle assicurazioni sociali, l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 107 V 12 consid. 2a, 117 V 265 consid. 3d, sentenza del Tribunale federale H 193/04 dell'11 gennaio 2006 consid. 2). Indagini presso il datore di lavoro si impongono in particolare in presenza di indicazioni concrete e credibili. Va però precisato che nell'ambito delle assicurazioni sociali non esiste il principio secondo il quale l'amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126 V 319 consid. 5a). 8. 8.1 In concreto il ricorrente non ha prodotto documenti (doc. TAF 1 e allegati) che dimostrino un'attività lucrativa nel nostro Paese più lunga di quella ritenuta dalla Cassa (36 mesi dal 1964 al 1968). Del resto l'assicurato non contesta espressamente quanto risulta dal conto individuale poi ritrovato, né quanto stabilito dalla Cassa in seguito all'accertamento dell'errore relativo all'anno di nascita. E' infatti con la scoperta dell'errore nel certificato, che nel vecchio sistema numeristico dell'AVS indicava l'anno di nascita, che si è potuto risalire al numero corretto, ove sono stati registrati i contributi (756.xxxx.xxxx.xx). Attualmente, il numero AVS autentico corrispondente all'assicurato è il 756.yyyy.yyyy.yy, ma sotto quest'ultimo numero, per l'accennato errore di iscrizione, non esistono contributi.

C-2500/2014 Pagina 9 8.2 Ora, l'amministrazione, sulla scorta delle indicazioni fornite dall'assicurato, ha effettuato nuove ricerche. Il Comune di W.________ (BE) ha informato che dai suoi registri risulta che l'assicurato è stato al beneficio di un permesso stagionale (A), tutti gli anni dal 1964 al 1968 (doc. 19). Visto quanto precede, non si giustificano ulteriori approfondimenti probatori presso Uffici cantonali della popolazione o l'Ufficio federale degli stranieri. 8.3 La durata d'assicurazione, controllata anche in questa sede, risulta esatta. Per gli anni dal 1964 al 1968, visto il permesso stagionale, solo le tavole sono applicabili (cfr. consid. 7.3 e 7.4). Nel caso in esame è stata applicata la tabella 37 (settore edile, uomini), il che comporta (in base a quanto iscritto sul conto individuale, doc. 18) 6 mesi contributivi nel 1964, 7 mesi contributivi rispettivamente nel 1965 e 1966, 9 mesi contributivi nel 1967 e 7 mesi di contributi nel 1968 (36 mesi in totale, ossia tre anni). 8.4 Dal canto suo, come detto, l'interessato non ha prodotto documentazione che attesti un periodo contributivo maggiore di quello ritenuto dall'amministrazione. Peraltro, tutti i documenti da lui esibiti, quali copie di "assicurazione circa la concessione di un permesso di dimora", decisioni di tassazione alla fonte (fiscali), permessi di dimora, passaporto dell'epoca (cfr. doc. 6 in toto e documentazione esibita con il ricorso), atti che peraltro non costituiscono in nessun caso una prova di versamento di contributi, concernono anni già considerati da parte dell'autorità inferiore (1964-68). 9. 9.1 In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata decisione confermata. Il ricorso, manifestamente infondato, può essere risolto da un giudice unico in applicazione dell'art. 85bis cpv. 3 LAVS. 9.2 Non sono prelevate spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).

C-2500/2014 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata A/R) – autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

C-2500/2014 — Bundesverwaltungsgericht 28.01.2016 C-2500/2014 — Swissrulings