Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte III C2472/2011 Sen tenza d e l 7 luglio 2011 Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Michael Peterli, Franziska Schneider; Cancelliere: Dario Croci Torti Parti A.______, rappresentato dal Patronato INAS, via G. Lanz 25, 6850 Mendrisio, ricorrente, Contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione invalidità (decisione del 31 marzo 2011).
C2472/2011 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerando in diritto che mediante decisione del 31 marzo 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), competente per emanare le decisioni per gli assicurati non residenti in Svizzera, ha comunicato al Patronato INAS di Mendrisio, regolare rappresentante di A.______, cittadino italiano, nato il , che la sua domanda dell'11 agosto 2008, volta al conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità era stata respinta per carenza d'invalidità di livello pensionabile; con il gravame depositato il 29 aprile 2011, A.______, rappresentato dal Patronato INAS, ha chiesto l'annullamento dell'impugnata decisione ed il riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative dell'AI; produce diversa documentazione sanitaria e chiede l'esonero dalle spese processuali e la rifusione delle spese per il ricorso; lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF), con ordinanza del 3 maggio 2011, ha invitato l'autorità inferiore a esprimersi in merito al ricorso ed alla documentazione esibita; ricevuta l'impugnativa, l'Ufficio AI del Cantone Ticino, competente per esaminare sul merito l'istruttoria e la vertenza, ha sottoposto gli atti al proprio servizio medico, Dott. Erba; questi, nella sua relazione del 7 giugno 2011, alla luce delle discrepanze in materia di valutazione reumatologica ed in considerazione della nuova severa problematica cardiologica, ha ritenuto necessario un approfondimento dal punto di vista medico specialistico in diverse discipline (reumatologia, neurologia, cardiologia, psichiatria); nelle sua risposta di causa del 7 giugno 2011, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha proposto di ammettere il ricorso e di rinviargli atti per effettuare i nuovi accertamenti sanitari; nella sua risposta del 15 giugno 2011, l'UAIE ha tuttavia proposto di respingere il ricorso e confermare l'impugnata decisione; chiamato a pronunciarsi in merito alle risposte ricorsuali, il Patronato INAS, con lettera del 27 giugno 2011, ha fatto notare l'evidente
C2472/2011 Pagina 3 contraddizione fra le conclusioni dell'Ufficio AI cantonale con quelle dell'UAIE; l'insorgente postula di procedere come proposto dall'Ufficio AI cantonale; in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF; in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20); secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie; il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA); di tutta evidenza, la risposta dell'UAIE del 15 giugno 2011, che propone la reiezione del gravame, è in netta contraddizione con quella dell'Ufficio AI cantonale del 7 giugno 2011 che invece ne chiede l'ammissione parziale; la presa di posizione dell'UAIE può tuttavia essere considerata come un errore, dalla quale ci si può discostare se si considera che l'Ufficio competente per esaminare sul merito la vertenza è l'ufficio AI cantonale (art. 40 cpv. 2 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità [OAI, RS 831.201]); può essere inoltre ricordato che l'UAIE non ha motivato la sua presa di posizione rinviando esplicitamente la motivazione a quella esposta dall'Ufficio ticinese; ora, al modo di procedere proposto dall'amministrazione AI cantonale è opportuno prestare adesione visto che un'indagine medica
C2472/2011 Pagina 4 complementare appare indispensabile, i pareri essendo in contrasto fra di loro (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA); è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato di salute effettivo di A.______ e per esaminare in maniera più dettagliata se quest'ultimo possa ancora esercitare un'attività lucrativa; in tali circostanze il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria; non vengono prelevate spese; in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; visti gli atti di causa, la memoria di ricorso e la documentazione esibita, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700., la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore.
C2472/2011 Pagina 5 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata decisione del 31 marzo 2011, gli atti sono rinviati all'autorità inferiore perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700., la quale è posta a carico dell'autorità inferiore. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata con allegato copia della replica del 27 giugno 2011) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: