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Corte III C-2351/2026
Sentenza d e l 2 7 maggio 2026 Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Ambra Martignoni.
Parti
A._______, ricorrente,
contro
Fondazione Swiss Sport Integrity, autorità inferiore.
Oggetto
Confisca e distruzione di sostanze dopanti (decisione del 10 marzo 2026).
C-2351/2026 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione del 10 marzo 2026, Swiss Sport Integrity ha deciso di sequestrare e distruggere il prodotto dopante proibito contenuto in un pacco destinato all’interessato proveniente dalla (…) e trattenuto dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (90 capsule di MK-677 Ibutamoren 25 mg) nonché di fissare l’emolumento per la sua prestazione e decisione – a carico dell’interessato – a fr. 400.-. 2. Il 1° aprile 2026, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro tale decisione, mediante il quale ha chiesto di rinunciare all’emolumento di fr. 400.-- posto a suo carico. 3. Questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. h LTAF, i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione. La Fondazione Swiss Sport Integrity costituisce un'organizzazione di questo tipo (art. 19 cpv. 2 e 20 LPSpo nonché art. 73 cpv. 1 e 2 OPSpo) ed il provvedimento impugnato in materia di confisca e distruzione di prodotti dopanti rappresenta una decisione ai sensi dell'art. 5 PA (cfr. la sentenza del TAF C-6302/2013 del 14 settembre 2015 consid. 1.2 [considerando non pubblicato in DTAF 2015/46]; v. anche la sentenza del TAF C-4856/2023 del 19 settembre 2023). Il Tribunale amministrativo federale è pertanto competente a trattare il presente ricorso. 4. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). 5. Il 10 aprile 2026, il Tribunale amministrativo federale, mediante decisione incidentale, ha invitato l’insorgente a versare nel termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione della decisione incidentale medesima, un anticipo di fr. 800 (al netto d’eventuali spese postali o bancarie a suo carico) a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.
C-2351/2026 Pagina 3 6. Il termine assegnato al ricorrente con decisione incidentale del 10 aprile 2026, notificata il 14 aprile 2026 (estratto track and trace della Posta [doc. TAF 3]) per versare l’anticipo sulle presumibili spese processuali è scaduto infruttuoso il 15 maggio 2026. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA). 7. Il giudice dell’istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 8. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Visto l’esito della lite, non si giustifica altresì l’attribuzione di ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. TS- TF a contrario).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-2351/2026 Pagina 4 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono spese ripetibili. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all’autorità inferiore e al DDPS.
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Ambra Martignoni
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-2351/2026 Pagina 5 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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