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Bundesverwaltungsgericht 03.06.2008 C-2066/2008

June 3, 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·823 words·~4 min·4

Summary

Assicurazione per l'invalidità (AI) | Assicurazione-invalidità (decisione del 29 giugno ...

Full text

0/2} Corte II I C-2066/2008 {T 0/2} Decisione d e l 3 giugno 2008 Giudice: Francesco Parrino, giudice unico, Cancelliere: Dario Croci Torti A._______, rappresentato dal Patronato INCA, via Maestri del Lavoro 2, IT-21047 Saronno, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione-invalidità (decisione del 29 giugno 2007). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-2066/2008 Ritenuto in fatto e considerato in diritto che: mediante decisione del 29 giugno 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita AI formulata il 23 maggio 2006 dal cittadino italiano A._______, nato il ; in data 13 settembre 2007, il nominato, regolarmente rappresentato dal Patronato INCA di Saronno, ha interposto ricorso contro la decisione di cui sopra dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo il riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative; dopo aver proceduto ad ulteriori ricerche e sottoposto gli atti al proprio medico di fiducia, l'UAIE, in data 6 maggio 2008, ha emanato due nuove decisioni ed ha erogato in favore di A._______ un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° dicembre 2005 al 28 febbraio 2006 e una rendita intera dal 1° marzo 2006; nella sua presa di posizione del 13 maggio 2008, l'UAIE ha informato lo scrivente Tribunale di aver emanato le nuove decisioni giusta l'art. 53 cpv. 3 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1); con ordinanza del 16 maggio 2008, il Patronato INCA di Saronno è stato invitato a esprimersi in merito all'intenzione del proprio assistito di ritirare o meno il ricorso inoltrato il 13 settembre 2007 contro le decisioni dell'UAIE del 29 giugno precedente; l'interpellato, con scritto del 27 maggio 2008, ha dichiarato di non voler procedere ulteriormente nel ricorso ; giusta l’art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni previste all’art. 32 della LTAF; Pagina 2

C-2066/2008 in particolare, le decisioni rese dall'UAIE in materia d'assicurazione per l'invalidità possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20); giusta l'art. 53 cpv. 3 LPGA, l'assicuratore può riconsiderare una decisione, contro la quale è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso; in data 6 maggio 2008, l'UAIE ha annullato la propria decisione del 29 giugno 2007 sostituendola con due nuove decisioni; in seguito a queste due nuove decisioni, il ricorrente ha ritirato il gravame del 13 settembre 2007; la causa può pertanto essere stralciata dai ruoli dal giudice unico giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF; nel caso concreto non vengono prelevate spese processuali; vista la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-- da porre a carico dell'Ufficio AI intimato (art. 15 del regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. È preso atto del ritiro del ricorso e la procedura è stralciata dai ruoli. 2. Non si percepiscono spese processuali. 3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.--, posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE). Pagina 3

C-2066/2008 4. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (raccomandata AR) - autorità inferiore (n. di rif. x) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il giudice unico: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 4

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