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Bundesverwaltungsgericht 28.06.2012 C-1883/2012

June 28, 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,263 words·~6 min·4

Summary

Periodo del contributo minimo | (decisione su opposizione del 17 gennaio 2012)

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-1883/2012

Sentenza d e l 2 8 giugno 2012 Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, patrocinata dall'avvocato Ivica Rusin, ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione (CSC), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (decisione su opposizione del 17 gennaio 2012).

C-1883/2012 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 17 gennaio 2012, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha respinto l'opposizione del 17 ottobre 2011 e confermato la propria decisione del 23 settembre 2011 mediante la quale ha respinto la domanda di rendita per superstiti presentata dall'interessata il 19 luglio 2011 e indicato che non era possibile restituire i contributi versati dal marito. 2. Il 22 marzo 2012, l'interessata ha inoltrato dinanzi alla CSC un ricorso contro la menzionata decisione mediante il quale ha chiesto il riconoscimento del suo diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per i superstiti subordinatamente la restituzione degli 8 contributi mensili versati dal marito. Il 3 aprile 2012, la CSC ha trasmesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF) per competenza. 3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 4. In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 5. Con scritto del 15 maggio 2012, l'autorità inferiore ha segnalato che l'impugnata decisione del 17 gennaio 2012 è stata notificata alla precedente rappresentante della ricorrente il 25 gennaio 2012, secondo l'attestato dell'11 maggio 2012 della posta.

C-1883/2012 Pagina 3 6. Il Tribunale amministrativo federale, con provvedimento del 31 maggio 2012 (notificato al nuovo patrocinatore dell'insorgente il 5 giugno 2012; cfr. risultanze processuali e in particolare l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 11]; v. altresì la procura del 25 maggio 2012 [ricevuta da questo Tribunale il 4 giugno 2012; doc. TAF 9]) ha invitato la ricorrente a dimostrare, entro il termine di 7 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo (termine che è scaduto il 12 giugno 2012), la tempestività dell'inoltro del ricorso il 22 marzo 2012. Questo Tribunale ha segnalato che, in caso di decorso infruttuoso del termine, avrebbe di principio dichiarato il ricorso del 22 marzo 2012 siccome inammissibile a causa dell'inoltro tardivo dell'impugnativa ed ha altresì trasmesso all'insorgente una copia dello scritto del 15 maggio 2012 della CSC, unitamente ad una copia del menzionato attestato dell'11 maggio 2012 della posta. 7. L'11 giugno 2012, la ricorrente ha prodotto copia della ricevuta postale dell'invio raccomandato indirizzato alla CSC il 22 marzo 2012 e copia dell'atto di ricorso del 22 marzo 2012. 8. 8.1. Giusta l'art. 60 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAVS, il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata. 8.2. In virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAVS, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 38 cpv. 3 LPGA). 8.3. Infine, secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, che corrisponde all'art. 21 cpv. 1 PA, le richieste scritte devono essere consegnate all'autorità oppure, a lei indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. 8.4. L'impugnata decisione su opposizione del 17 gennaio 2012 della CSC è stata notificata alla precedente rappresentante della ricorrente il 25 gennaio 2012 (cfr. l'attestato della competente posta [doc. TAF 5]).

C-1883/2012 Pagina 4 Ritenuto che il termine di 30 giorni per inoltrare ricorso contro la decisione su opposizione del 17 gennaio 2012 della CSC ha iniziato a decorrere il 26 gennaio 2012 ed è scaduto il 24 febbraio 2012, il ricorso inoltrato il 22 marzo 2012 lo è stato tardivamente. Per conseguenza, il ricorso in esame è inammissibile. Nulla muta, a questa conclusione, la copia della ricevuta postale dell'invio raccomandato indirizzato alla CSC prodotta dalla ricorrente l'11 giugno 2012 (doc. TAF 11), ritenuto altresì che la stessa conferma unicamente che il ricorso è stato interposto dinanzi alla CSC il 22 marzo 2012, ma non è suscettibile di dimostrare la tempestività dell'inoltro del ricorso in relazione alla data della notifica, il 25 gennaio 2012, della decisione impugnata, data della notifica che è rimasta incontestata. 9. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 10. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-1883/2012 Pagina 5 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Comunicazione a: – rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

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