Corte II I C-1461/2009/ {T 0/2} Sentenza d e l 9 luglio 2010 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Madeleine Hirsig, Johannes Frölicher, cancelliere Dario Quirici. A._______, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione vecchiaia e superstiti, decisione del 10 febbraio 2009. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
C-1461/2009 Fatti: A. A._______ (di seguito, l'interessata), cittadina italiana nata (...), vedova di B._______, cittadino italiano nato il (...) e deceduto il (...), il quale aveva lavorato in Svizzera dal 1966 al 1975 e dal 1978 al 1985, versando i contributi obbligatori all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc. 2), ha ottenuto, mediante decisione della Cassa svizzera di compensazione (CSC) del 17 febbraio 2006, una rendita vedovile ordinaria mensile di Fr. 535.- a decorrere dal 1° marzo 2006, unitamente alle rendite ordinarie per orfani di Fr. 267.- ciascuna a favore delle figlie C._______, nata il (...), e D._______, nata il (...). B. Con scritto del 6 settembre 2006 (doc. 50), la CSC ha comunicato all'interessata che il diritto alla rendita per la figlia C._______ si estingueva a partire dal mese di settembre 2006, specificando che il diritto alla rendita semplice per orfani termina con il compimento del diciottesimo oppure, in caso di formazione professionale o di studi, del venticinquesimo anno d'età. Il 13 ottobre 2006 è pervenuta alla CSC una copia dell'attestato d'immatricolazione di D._______ alla facoltà di scienze della formazione dell'università di (...), relativo agli anni accademici 2004, 2005 e 2006 (doc. 61). C. Il 7 giugno 2007, per il tramite dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS), l'interessata ha presentato alla CSC una domanda di pensione di vecchiaia (doc. 62 a 77). Con scritto del 6 agosto 2007 (doc. 80), la CSC ha informato l'interessata che la sua richiesta era prematura, precisando che l'età ordinaria di pensionamento in Svizzera è fissata a sessantaquattro anni per le donne, con la possibilità di anticiparla di uno o due anni al massimo. D. Il 18 settembre 2007 è giunta alla CSC una copia dell'attestato d'immatricolazione di D._______ all'università di (...) per il periodo dal Pagina 2
C-1461/2009 2003 al 2007 (doc. 91), e successivamente, il 12 novembre 2007, una copia di un certificato della stessa università, del 5 novembre 2007 (doc. 94), nel quale è riportato che D._______ “è iscritta per l'anno accademico 2007/08 fuori corso per la seconda volta del terzo anno del corso di laurea in educatore della prima infanzia”, e che la durata normale del programma di studi è di tre anni. Mediante scritto del 25 novembre 2008 (doc. 95), la CSC ha comunicato all'interessata che i certificati inoltrati non permettevano di proseguire il pagamento della rendita per orfani in favore della figlia D._______ oltre il 30 giugno 2008, a meno di ottenere la lista degli esami sostenuti dall'inizio della carriera universitaria ed il piano di studi del corso di laurea, visto che la durata legale del corso era di tre anni e che la figlia seguiva per il sesto anno il corso. L'interessata ha trasmesso alla CSC, il 20 novembre 2008 (doc. 96), una copia di un certificato dell'università di (...), del 13 novembre 2008 (doc. 97), relativo all'immatricolazione di D._______ per l'anno accademico 2008/09 fuori corso per la terza volta del terzo anno del corso di laurea in educatore della prima infanzia, e, il 12 novembre successivo (doc. 98), una copia del piano di studi eseguito e degli esami sostenuti (doc. 99 e 102). E. Mediante decisione del 6 gennaio 2009 (doc. 104), fondandosi sulla documentazione raccolta, la CSC ha informato l'interessata che le condizioni per il riconoscimento del diritto alla rendita per orfani a favore della figlia D._______ non era più adempiuto ed ha soppresso pertanto il pagamento della stessa a decorrere dal 30 giugno 2008, rilevando che la durata legale del corso era di tre anni e che la figlia seguiva tale corso per il sesto anno consecutivo senza avere conseguito il diploma di laurea generale, e che rimanevano vari esami da sostenere. Il 21 gennaio 2009 l'interessata ha formulato opposizione (doc. 106) alla decisione del 6 gennaio 2009, chiedendo che la rendita per orfani a favore della figlia D._______, continui ad esserle pagata, unitamente agli arretrati. Il 10 febbraio 2009 la CSC ha emanato una decisione (doc. 109), tramite la quale ha respinto l'opposizione e confermato la decisione Pagina 3
C-1461/2009 del 6 gennaio 2009, rilevando, in sostanza, che D._______ risultava essere iscritta all'università da sei anni nell'ambito di un programma di studi la cui durata normale è di tre anni. F. Contro questa decisione su opposizione, l'interessata ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 6 marzo 2009, chiedendo che la rendita per orfani a favore di sua figlia D._______, continui ad esserle erogata, unitamente agli arretrati. La CSC ha risposto il 2 giugno 2009, argomentando, in particolare, che la figlia della ricorrente ha fatto prova di mancanza di zelo nello studio, il quale si protrae ormai da sei anni al posto dei tre anni normalmente previsti, e che non si è mai ripresentata agli esami non passati. Ha quindi concluso al rigetto del ricorso e alla conferma della decisione impugnata. La ricorrente ha presentato la propria replica il 24 giugno 2009, con allegati dei documenti già all'incarto, salvo una richiesta di tirocinio presso un asilo nido, del 27 novembre 2008, riconfermandosi nelle proprie conclusioni. La CSC ha duplicato il 26 agosto 2009, riproponendo il proprio punto di vista. G. Il 15 gennaio 2009, per il tramite dell'INPS, l'interessata ha presentato alla CSC una seconda domanda di pensione d'invalidità (doc. 110 a 121). Mediante decisione del 27 luglio 2009, alla ricorrente è stato riconosciuto il diritto ad una rendita di vecchiaia anticipata a decorrere dal 1° luglio 2009. Diritto: 1. 1.1 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti Pagina 4
C-1461/2009 l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale, conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10). Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. 1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA). 1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA). 2. 2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il Pagina 5
C-1461/2009 corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento CEE n° 1408/71). 2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 2.3 L'art. 153a cpv. 1 LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 3. La ricorrente contesta la soppressione della rendita per orfani in favore della figlia D._______ al 30 giugno 2008, operata dalla CSC con decisione del 6 gennaio 2009 e confermata mediante decisione su opposizione del 21 gennaio 2009. 4. 4.1 Le vedove e i vedovi hanno diritto a una rendita se, alla morte del coniuge, hanno figli (art. 23 cpv. 1 LAVS). Il diritto alla rendita vedovile nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta la morte del coniuge (art. 23 cpv. 2 LAVS). 4.2 Hanno diritto ad une rendita per orfani i figli ai quali è morto il padre o la madre. In caso di decesso di entrambi i genitori hanno Pagina 6
C-1461/2009 diritto a due rendite per orfani (art. 25 cpv. 1 LAVS). Il diritto alla rendita per orfani nasce il primo giorno del mese successivo a quello della morte del padre o della madre. Si estingue quando l'orfano compie i diciotto anni o muore (art. 25 cpv. 4 LAVS). Per figli ancora in formazione, il diritto dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a venticinque anni compiuti. Il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per formazione (art. 25 cpv. 5 LAVS). 4.3 L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha specificato, ai paragrafi 3358 a 3368 delle “Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale” (DR, nelle sole versioni francese e tedesca, aggiornate al 1 gennaio 2010; http://www.bsv.admin.ch), che una persona segue una formazione se, per un periodo determinato di almeno un mese, frequenta corsi in istituti d'insegnamento secondari, professionali o universitari. Riassuntivamente, è sufficiente frequentare una scuola o un corso anche senza lo scopo di conseguire un diploma, ma solo per poter esercitare una determinata professione, oppure seguire una formazione che non prepara direttamente a una data professione. È però sempre necessaria la preparazione sistematica nel quadro di una formazione regolare e riconosciuta de iure o de facto, ripercuotentesi sul reddito dell'attività lucrativa che sarà in seguito esercitata. 4.4 Per ammettere l'esistenza di una preparazione sistematica a una professione, secondo la giurisprudenza dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni [Revue à l’intention des caisses de compensation (RCC), 1978, pag. 561], non è sufficiente che l'interessato segua soltanto formalmente le scuole e i corsi pratici a tale scopo. Egli deve piuttosto seguire tale formazione con lo zelo che si può esigere da lui in modo da terminarla con successo in un tempo normale. 5. 5.1 In concreto, dall'incarto risulta che D._______ ha compiuto i diciotto anni il 4 dicembre 2002. Quando suo padre è deceduto, il 4 febbraio 2006, D._______ non aveva ancora terminato la propria formazione universitaria, per cui la CSC ha versato alla ricorrente, unitamente alla rendita vedovile, anche la rendita per orfani a favore di D._______, conformemente all'art. 25 cpv. 5 LAVS, e ciò a decorrere dal 1° marzo 2006 (doc. 13). È inoltre assodato, alla luce dei certificati d'immatricolazione alla Pagina 7
C-1461/2009 facoltà di scienze della formazione dell'università di (...) (doc. 91, 94 e 97), che D._______ ha iniziato il corso di laurea in educatore della prima infanzia nell'anno accademico 2003-2004, e che era iscritta da ultimo all'anno accademico 2008-2009, totalizzando quindi sei anni di studio per una durata normale ufficiale di tre anni. 5.2 Se non è contestabile che D._______ ha seguito e segue una formazione ai sensi dei paragrafi 3358 e 3368 delle DR, ciò non è ancora sufficiente per considerare che si è preparata sistematicamente all'ottenimento del diploma di educatore della prima infanzia. Infatti, seguendo la giurisprudenza federale citata al consid. 4.4, non basta essere formalmente iscritti all'università e partecipare ai corsi dispensati nel quadro del programma di studi scelto, ma bisogna dedicarsi alla propria formazione dimostrando lo zelo necessario per potere terminarla con successo in un tempo normale. Ora, come già rilevato, la durata normale ufficiale degli studi intrapresi da D._______ è di tre anni. Ciononostante, quest'ultima è iscritta alla facoltà di scienze della formazione da sei anni e, al momento dell'emissione della decisione del 6 gennaio 2009 (doc. 104), confermata su opposizione il 21 gennaio seguente (doc. 106), su un totale di venticinque esami, ne aveva superati diciotto e le restavano ancora diversi esami impegnativi da superare. Date queste condizioni, non è possibile affermare che la figlia dell'interessata si sia preparata sistematicamente all'ottenimento del diploma di educatore della prima infanzia, facendo prova di zelo per cercare di concludere la propria formazione nel tempo normale ufficiale di tre anni. Infatti, se ciò fosse stato il caso, avrebbe dovuto ottenere il detto diploma nel tempo normale o comunque, secondo la più grande verosimiglianza, almeno entro il 30 giugno 2008, data che segna la soppressione della rendita per orfani in suo favore da parte della CSC. 6. Di conseguenza, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata. 7. Secondo l'art. 85bis cpv. 2 LAVS, la procedura è gratuita per le parti. Tuttavia, i costi possono essere accollati alla parte che procede in modo temerario o sconsiderato. In concreto, non si prelevano spese processuali. Pagina 8
C-1461/2009 In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili). Visto l'esito della procedura, non si assegnano alla ricorrente indennità per spese ripetibili. Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione: - alla ricorrente (Raccomandata/AR); - all'autorità inferiore (; Raccomandata); - all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata). I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Pagina 9
C-1461/2009 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 10