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Bundesverwaltungsgericht 17.06.2010 C-1405/2010

June 17, 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·912 words·~5 min·4

Summary

Assicurazione per l'invalidità (AI) | Assicurazione invalidità, decisione del 15 febbrai...

Full text

Corte II I C-1405/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 1 7 giugno 2010 Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Beat Weber, Vito Valenti; Cancelliere: Dario Croci Torti A._______, rappresentata dal Patronato INAS, via G. Lanz 25, 6850 Mendrisio, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione invalidità (decisione del 15 febbraio 2010) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-1405/2010 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: mediante decisione del 15 febbraio 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha erogato in favore di A._______, cittadina italiana, nata il , una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° giugno 2008; A._______, regolarmente rappresentata dal Patronato INCA di Basilea, ha impugnato il suddetto provvedimento amministrativo chiedendo di essere posta al beneficio della rendita intera dal 1° aprile 2008, poiché avrebbe inoltrato la domanda di revisione per aggravamento già il 2 aprile 2008; lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF), con ordinanza dell'11 marzo 2010, ha invitato l'autorità inferiore a volersi esprimere in merito al ricorso; l'UAIE ha constatato che effettivamente la domanda di revisione era stata inoltrata il 2 aprile 2008 come asserito dall'insorgente e pertanto, nella sua presa di posizione del 3/11 maggio 2010, ha proposto l'accoglimento del ricorso ed il riconoscimento in favore dell'assicurata della rendita intera a decorrere dal 1° aprile 2008 (cioè dal mese in cui la domanda è stata inoltrata, conformemente all'art. 88bis cpv. 1 let. a dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 [OAI, RS 831.201]); chiamato a pronunciarsi in merito alla proposta dell'amministrazione, il Patronato INCA, con scritto del 1° giugno 2010, ha dichiarato di aderire alla soluzione indicata; in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF; in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente Pagina 2

C-1405/2010 all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20); ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla LPGA; secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie; il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA); il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso; ora, vista la proposta formulata dall'amministrazione, volta ad accogliere il ricorso e riconoscere in favore di A._______ il diritto a una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° aprile 2008, atteso che la parte ricorrente ha manifestato la sua adesione a questa nuova proposta, il giudice constata che le parti sono giunte ad un accordo; il ricorso deve essere quindi accolto e l'impugnata decisione riformata nel senso che a A.______ va riconosciuto il diritto a una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° aprile 2008; non vengono prelevate spese; in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; visti gli atti di causa, la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore; Pagina 3

C-1405/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che a A._______ è riconosciuto il diritto a una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° aprile 2008. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero. 4. Comunicazione a: - ricorrente (atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 4

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