Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 07.03.2023 C-1278/2023

March 7, 2023·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,015 words·~5 min·2

Summary

Revisione della rendita | assicurazione invalidità, revisione della rendita (decisione dell'8.2.2023)

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Corte III C-1278/2023

Sentenza d e l 9 marzo 2023 Composizione

Michela Bürki Moreni, statuente quale giudice unica, cancelliere Luca Rossi.

Parti

A._______, rappresentato dal Patronato INAS, c/o OCST, ricorrente,

Contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.

Oggetto

assicurazione invalidità, revisione della rendita (decisione dell'8 febbraio 2023).

C-1278/2023 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto che: in esito alla revisione del diritto alla rendita, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha sostituito, con decisione dell’8 febbraio 2023, la rendita intera fino ad allora percepita da A._______, cittadino italiano, nato (…) 1974, residente in Italia, con una rendita pari ad una quota percentuale del 52% (in virtù del nuovo sistema di rendite lineari in vigore dal 1° gennaio 2022); in data 7 febbraio 2023 l’assicurato, per il tramite del proprio rappresentante, ha trasmesso all’Ufficio AI del Canton B._______ (UAI-B._______) dei nuovi atti medici; in data 17 febbraio 2023 l’UAI-B._______ ha invitato l’assicurato a dichiarare, entro 10 giorni, se la documentazione trasmessa costituisse un ricorso contro la decisione dell’8 febbraio 2023 oppure una nuova domanda di prestazioni AI; in data 23 febbraio 2023 il rappresentante dell’assicurato ha segnalato all’UAI-B._______ che era intenzione del suo assistito presentare ricorso e che la documentazione indicata nella lettera sarebbe stata utilizzata, insieme ad altra documentazione medica in fase di preparazione, come supporto al ricorso che sarebbe stato presentato nei termini di legge (doc. TAF 1); in data 6 marzo 2023 l’UAI-B._______ ha trasmesso per competenza al Tribunale amministrativo federale (TAF) lo scritto del 23 febbraio 2023, unitamente al resto della documentazione menzionata sopra; l’8 marzo 2023 il rappresentante del ricorrente ha comunicato all’INAS che lo scritto del 23 febbraio 2023 non costituisce un ricorso (doc. TAF 4), riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'UAIE; in virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, in combinazione con l'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1); giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità, sempre che la LAI non deroghi alla LPGA;

C-1278/2023 Pagina 3 secondo l’art. 7 cpv. 1 PA (a cui rinvia l’art. 37 LTAF in relazione con l’art. 2 cpv. 4 PA) l’autorità esamina d’ufficio la propria competenza; secondo la giurisprudenza, la ricevibilità di un ricorso di diritto amministrativo presuppone innanzitutto la chiara volontà di ricorrere manifestata per iscritto dall'insorgente (DTF 116 V 356 consid. 2b), l'impugnativa essendo ammissibile solo nella misura in cui tenda direttamente o indirettamente a conseguire la modificazione di una decisione amministrativa da considerare nell'ambito e secondo il tema oggetto di pronunzia (sentenza del TF I 186/00 del 15 settembre 2000); nella fattispecie, lo scritto del 23 febbraio 2023 con cui il rappresentante dell’assicurato si limita a segnalare l’intenzione di presentare un memoriale di ricorso nei termini di legge, non soddisfa i requisiti esposti sopra, ma preannuncia unicamente l’inoltro di un gravame; lo scritto dell’8 marzo 2023 (doc. TAF 4) del rappresentante conferma che la lettera del 23 febbraio 2023 non contiene una volontà di ricorrere; mancando una volontà di ricorrere (cfr. DTF 116 V 356 consid. 2b e sentenza del 30 novembre 2001 in re L., H 78/01, consid. 2a e i riferimenti citati) questo Tribunale non è pertanto competente ad esaminare la vertenza; il gravame è pertanto irricevibile; il giudice dell’istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF); non si prelevano spese processuali né si assegnano indennità per le spese ripetibili;

C-1278/2023 Pagina 4 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Lo scritto del 23 febbraio 2023 è irricevibile. 2. Non si prelevano spese processuali, né si assegnano indennità per spese ripetibili. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente e all'autorità inferiore.

La giudice unica: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Luca Rossi

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

C-1278/2023 Pagina 5 Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (atto giudiziario; allegato: copia del doc. TAF 1 e 2) – autorità inferiore (n. di rif. […]; raccomandata; allegato: copia del doc. TAF 1, 2 e 4)