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Bundesverwaltungsgericht 14.12.2007 C-1227/2007

December 14, 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,118 words·~6 min·4

Summary

Valutazione dell'invalidità | prestazioni dell'assicurazione-invalidità

Full text

Corte II I C-1227/2007 {T 0/2} Sentenza d e l 1 4 dicembre 2007 Giudici Francesco Parrino (presidente del collegio), Michael Peterli, Johannes Frölicher, cancelliera Emilia Antonioni. A._______, rappresentato da Patronato INCA, Ufficio legale, casella postale 287, 4005 Basilea, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione-invalidità (decisione del 16 gennaio 2007) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-1227/2007 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che, mediante decisione del 16 gennaio 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la richiesta di rendita di A._______, cittadino italiano, nato il 21 novembre 1952, per carenza di invalidità di livello pensionabile (doc. 31), che, con ricorso del 15 febbraio 2007, l'interessato rappresentato dal Patronato INCA, chiede l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a tre quarti di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità da ottobre 2004 fino a estinzione del diritto; a suffragio delle sue conclusioni produce un conteggio dell'assicuratore contro gli infortuni italiano INAIL del 6 aprile 2005, che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAIE ha sottoposto l'incarto al Dott. Christian Rais, il quale nella sua relazione medica del 3 luglio 2007, ha ammesso un'incapacità di lavoro dell'assicurato del 100% dal 23 ottobre 2003 al 30 novembre 2004 e del 20% dal 1° dicembre 2004 (doc 33), che l'UAIE ha pertanto proposto, il 13 agosto 2007, l'accoglimento del ricorso e il riconoscimento in favore di A._______ del diritto a una rendita intera d'invalidità a decorrere dal 1° ottobre 2004 fino al 30 novembre 2004, che, invitato a presentare una replica, il 18 settembre 2007, A._______ ha mantenuto integralmente il ricorso e prodotto una dichiarazione della B._______ srl del 10 settembre 2007 nonché la copia del certificato dell'INAIL del 30 marzo 2005 dai quali emerge che l'inabilità lavorativa dell'assicurato è durata fino al 2 aprile 2005, che l'UAIE, constatando un'inabilità lavorativa dell'assicurato fino al 2 aprile 2005, ha completato la sua proposta del 13 agosto 2007 riconoscendo in favore di A._______ il diritto a una rendita intera a decorrere dal 1° ottobre 2004 fino al 31 marzo 2005, che, chiamato a pronunciarsi in merito alla proposta dell'amministrazione, il ricorrente, con scritto dell'11 dicembre 2007, ha dichiarato aderire alla soluzione indicata, Pagina 2

C-1227/2007 che, in virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20), che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla LPGA; secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie, che il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA), che il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso, che dai certificati e documenti prodotti dal ricorrente risulta un'incapacità di lavoro nella misura del 100% dell'assicurato a decorrere dal 23 ottobre 2003 al 2 marzo 2005, che l'UAIE riconosce al ricorrente il diritto a una rendita intera a decorrere dal 1° ottobre 2004 fino al 31 marzo 2005 in applicazione dell'art. 29 cpv. 1 let. b LAI, che, vista la proposta formulata dall'amministrazione, volta ad accogliere il ricorso e a riconoscere in favore di A._______ il diritto a una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° ottobre 2004 fino al 31 marzo 2005, atteso che la parte ricorrente ha manifestato la sua adesione a questa nuova proposta, il giudice constata che le parti sono giunte ad un accordo, che, per lo scrivente Tribunale, non vi è alcun motivo per discostarsi da Pagina 3

C-1227/2007 questa valutazione, per altro conforme al diritto federale, che il ricorso deve essere accolto e l'impugnata decisione riformata, a A._______ viene riconosciuto il diritto a una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° ottobre 2004 fino al 31 marzo 2005, che, visto l'esito del ricorso non vengono prelevate spese processuali e viene assegnata un'indennità per spese ripetibili di CHF 700.-- (art. 64 PA). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata del 16 gennaio 2007 riformata nel senso che a A._______ viene riconosciuto il diritto a una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° ottobre 2004 fino al 31 marzo 2005. 2. Gli atti sono rinviati all'Ufficio per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero perché proceda al calcolo del montante delle prestazioni spettanti a A._______ e proceda al loro versamento. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Alla parte ricorrente viene concessa un'indennità per spese ripetibili di CHF 700.--, la quale viene posta a carico dell' Ufficio per l'invalidità per gli assiucurati residenti all'estero. 5. Comunicazione a: - ricorrente (atti giudiziari) - autorità inferiore (n. di rif. 663.52.452.158;) Pagina 4

C-1227/2007 - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna Il presidente del collegio: La cancelliera: Francesco Parrino Emilia Antonioni Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l� indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e � se in possesso della parte � i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 5

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