Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Corte III C-1076/2019
Sentenza d e l 1 4 maggio 2019 Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Anna Borner.
Parti
A._______, rappresentato dall'avv. Luigi Potenza, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, diritto alla rendita (decisione del 14 gennaio 2019).
C-1076/2019 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 14 gennaio 2019, l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita AI presentata dall’interessato il 16 novembre 2017. 2. Il 27 febbraio 2019, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell’UAIE mediante il quale ha, in sostanza, chiesto d’annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti di causa all’autorità inferiore per completamento dell’istruttoria (con perizia indipendente [doc. TAF 1 e allegati]). 3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE). 4. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 5 marzo 2019 (notificata al ricorrente il 15 marzo 2019 [doc. TAF 3]) ha invitato il ricorrente a versare, nel termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notifica del provvedimento medesimo, un anticipo di fr. 800.- (al netto d’eventuali spese postali o bancarie a carico del ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. Questo Tribunale ha altresì invitato l’insorgente a produrre, sempre nel termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notifica del provvedimento medesimo, idonea documentazione attestante che l’importo di fr. 800.- è stato tempestivamente versato alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale. 5. Il termine assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali – che scadeva il 29 aprile 2019 (art. 20 e 22a cpv. 1 lett. a PA) – è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA). L'insorgente, benché invitato da questo Tribunale a dimostrare il versamento integrale dell'anticipo equivalente alle
C-1076/2019 Pagina 3 presunte spese processuali, non ha altresì esibito tempestivamente alcun mezzo di prova suscettibile di dimostrare il versamento integrale dell'importo di fr. 800.- secondo quanto indicato nella decisione incidentale di questo Tribunale del 5 marzo 2019. 6. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 7. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b TS-TAF [RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-1076/2019 Pagina 4 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Anna Borner
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: