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119 Recht, ein Strafverfahren allein für die allfällige adhäsionsweise Durchsetzung seiner Zivilforderung zu erzwingen. Das ergibt sich bereits aus dem Begriff der adhäsionsweisen Zivilklage, mit welchem die Existenz eines Strafverfahrens vorausgesetzt wird, dem sich der Zivilkläger anschliessen kann. Wird das Strafverfahren nicht geführt bzw. eingestellt, steht dem Zivilkläger der Rechtsweg an ein Zivilgericht offen (Art. 320 Abs. 3 StPO). Darin ist kein Rechtsnachteil zu erblicken (zu den Vor- und Nachteilen des Adhäsionsverfahrens vgl. MAUSBACH, Das Adhäsionsverfahren auch im medizinstrafrechtlichen Licht, 2023, S. 358 ff. und WEISS, Der Adhäsionsprozess, 2023, S. 11 f., 205 ff.). Es handelt sich somit, wenn überhaupt, nur um einen tatsächlichen Nachteil, nicht um einen rechtlichen, weshalb der Zivilkläger kein rechtlich geschütztes Interesse an der Durchführung des Strafverfahrens hat und ihm deshalb nicht das Recht zusteht, die Einstellung eines Strafverfahrens anzufechten.
1.5 Nach dem Gesagten ist auf die Beschwerde nicht einzutreten.
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20. Estratto della decisione della Corte dei reclami penali nella causa A. contro Ministero pubblico della Confederazione del 26 settembre 2025 (BB.2025.72)
Analisi del DNA; diritto di essere sentito Art. 8 CEDU, art. 197 cpv. 1, 255 e segg. CPP, art. 29 cpv. 2 Cost. Il profilo del DNA, allestito a partire dal DNA di una determinata persona o da una traccia rilevata sul luogo del reato, costituisce da circa 30 anni uno strumento indispensabile del perseguimento penale, recentemente integrato con la possibilità di utilizzare l’analisi di tracce di DNA anche per la fenotipizzazione, quindi per evincere caratteristiche fenotipiche del donatore della traccia. Sotto il profilo costituzionale, il prelievo del DNA, segnatamente mediante striscio della mucosa orale, e la sua analisi costituiscono delle ingerenze nel diritto alla libertà personale, in particolare all’integrità fisica, alla protezione della sfera privata e nel diritto all’autodeterminazione in materia di dati personali (consid. 2.2.2). Nel caso concreto, vista la gravità dei diversi reati contestati all’imputato, l’interesse pubblico a far luce su di essi prevale sull’interesse privato alla protezione dei diritti fondamentali in questione (consid. 2.7). Violazione del
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120 diritto di essere sentito sanata nell’ambito della procedura ricorsuale (consid. 2.8). Conseguenze per quanto concerne spese e ripetibili (consid. 5).
DNA-Analyse; rechtliches Gehör Art. 8 EMRK, Art. 197 Abs. 1, 255 ff. StPO, Art. 29 Abs. 2 BV Das aufgrund der DNA einer bestimmten Person oder einer am Tatort sichergestellten Spur erstellte DNA-Profil bildet seit rund 30 Jahren ein unverzichtbares Instrument der Strafverfolgung. Neuerdings wird dieses ergänzt durch die Möglichkeit, die Auswertung von DNA-Spuren zur Bestimmung des Erscheinungsbilds bzw. der phänotypischen Merkmale des DNA-Spurgebers zu nutzen. Aus verfassungsrechtlicher Sicht handelt es sich bei der Entnahme von DNA-Proben, namentlich durch Wangenabstrich, und bei deren Auswertung um Einschränkungen des Rechts auf persönliche Freiheit, konkret der körperlichen Unversehrtheit, des Schutzes der Privatsphäre und des Rechts auf Selbstbestimmung in Bezug auf persönliche Daten (E. 2.2.2). Angesichts der Schwere der verschiedenen, dem Beschuldigten im konkreten Fall zur Last gelegten Straftaten überwiegt das öffentliche Interesse an deren Aufklärung das private Interesse am Schutz der betroffenen Grundrechte (E. 2.7). Heilung einer Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör im Beschwerdeverfahren (E. 2.8). Diesbezügliche Folgen für Verfahrenskosten und Entschädigungen (E. 5).
Analyse ADN; droit d’être entendu Art. 8 CEDH, art. 197 al. 1, 255 ss CPP, art. 29 al. 2 Cst. Le profil ADN établi à partir de l’ADN d’une personne donnée ou d’une trace prélevée sur le lieu d’une infraction est depuis environ 30 ans un outil indispensable pour la poursuite pénale. Depuis peu, il est complété par la possibilité d’utiliser l’analyse des traces d’ADN pour déterminer l’apparence physique ou les caractéristiques phénotypiques de la personne dont proviennent ces traces. D’un point de vue constitutionnel, le prélèvement d’échantillons d’ADN, notamment par frottis buccal, et leur analyse constituent des restrictions au droit à la liberté personnelle, plus précisément à l’intégrité physique, à la protection de la vie privée et au droit à l’autodétermination en matière de données personnelles (consid. 2.2.2). Compte tenu de la gravité des différentes infractions reprochées à l’accusé dans le cas d’espèce, l’intérêt public à leur élucidation l’emporte sur l’intérêt privé à la protection des droits fondamentaux concernés (consid. 2.7). Réparation d’une violation du droit d’être entendu dans le cadre de la procédure de recours (consid. 2.8). Conséquences en matière de frais de procédure et d’indemnités (consid. 5).
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121 Riassunto dei fatti:
Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) conduce un procedimento penale a carico di A. e altri per partecipazione e/o sostegno a un’organizzazione criminale (art. 260ter CP), riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 1 e 2 CP), infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 e 2 LStup) e rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 CP). Nell’ambito del suddetto procedimento, il MPC, in data 14 luglio 2025, ha ordinato, giusta l’art. 255 cpv. 1 lett. a e cpv. 1bis CPP, l’analisi del DNA di A., precisando che sarebbero «attualmente in corso diversi interrogatori dell’imputato e di persone informate sui fatti in relazione ad ulteriori filoni d’indagine di potenziale rilevanza penale, per cui l’allestimento di un profilo DNA dell’imputato potrà agevolare le indagini e la verifica di tutte le ipotesi di reato investigate». Con reclamo del 25 luglio 2025, A. è insorto avverso l’ordine di cui sopra dinanzi alla Corte dei reclami del Tribunale penale federale, postulandone l’annullamento.
La Corte dei reclami penali ha respinto il reclamo.
Dai considerandi:
2. Il reclamante censura «la violazione di diritto laddove con il conferimento dell’incarico di analisi del DNA del 14 luglio 2025, innanzitutto è stato violato il principio costituzionale tutelato dall’art. 13 Cost., oltre che dall’art. 8 CEDU, che protegge la sfera privata e laddove ognuno ha il diritto di essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali». A suo avviso, il MPC non avrebbe indicato «i reati o i sospetti di reato che giustificano l’adozione della misura restrittiva della sfera personale e non è motivato in fatto e in diritto la ragione per la quale non sia possibile adottare, nel caso in cui sia giustificato cercare strumenti di prova per scopi investigativi, misure di minore impatto sulla libertà della persona atte a perseguire il medesimo scopo. II Magistrato inquirente è inoltre incorso nel divieto di abuso del potere di apprezzamento in quanto senza indicare in nulla le ipotesi di reato che ritiene di dover attribuire al reclamante ha a priori stabilito di tracciare il profilo del DNA per agevolare le indagini e la verifica di tutte le ipotesi di reato investigate e da eventualmente investigare in futuro senza però ancora una volta nessuna indicazione su quali siano e sulla motivazione per la quale misure meno lesive della sfera personale non possano raggiungere il medesimo scopo». Egli aggiunge che «la misura adottata sia inadeguata in quanto non è dato di sapere se altri mezzi di ricerca
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122 delle prove più rispettose della sfera privata non siano sufficienti ad accertare l’esistenza o meno di reati ipotizzati. Reati, che non ci si stanca di ripetere, non è dato di sapere quali nel concreto siano limitandosi l’ordine a enumerare gli articoli del codice penale che sono contestati al reclamante».
Nella sua risposta al reclamo, il MPC, dopo aver menzionato gli atti istruttori sino ad ora effettuati nonché riassunto i fatti legati ai vari reati contestati, di cui ritiene il reclamante cognito, già solo «tenuto conto delle motivazioni sostenute dal MPC nella richiesta di proroga della sua carcerazione preventiva», ha rilevato «l’attualità, l’importanza e la gravità dei reati attualmente contestati al reclamante come pure la sussistenza di ulteriori ipotesi di reato. Emergono in ognuno dei filoni in corso d’inchiesta, azioni di gruppi criminali particolarmente violenti, dediti in particolare a traffici di stupefacenti, come pure altri reati specifici, fra cui traffico d’armi, di cui notoriamente le organizzazioni criminali si avvalgono per esercitare le loro attività e finalità illecite. L’adozione del provvedimento di profilazione/analisi del DNA del reclamante si rivela pertanto misura necessaria per far luce tanto sui crimini e delitti già oggetto di contestazione e per procedere ad ulteriori analisi e comparazioni forensi sui reperti già messi in sicurezza durante questa fase d’indagine, come pure per acclarare il suo effettivo coinvolgimento nelle ulteriori ipotesi di reato in corso d’accertamento, stante la presenza di concreti indizi circa la sua conoscenza/partecipazione». L’autorità inquirente ritiene in definitiva che la decisione impugnata sia conforme al diritto, proporzionale e rispettosa del principio di sussidiarietà.
2.1 L’art. 8 n. 1 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), la cui portata è simile a quella dell’art. 13 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101; BIAGGINI, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2a ediz. 2017, n. 1 ad art. 13 Cost.), garantisce a ogni persona il diritto fondamentale al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (art. 8 n. 2 CEDU).
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123 2.1.1 Secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo (CorteEDU), il semplice stoccaggio di dati relativi alla vita privata di un individuo costituisce un’ingerenza ai sensi dell’art. 8 CEDU, indipendentemente dal fatto che tali informazioni vengano successivamente utilizzate o meno (sentenza della CorteEDU Kopp contro Svizzera del 25 marzo 1998, Raccolta CorteEDU 1998-II p. 524, n. 53; sentenza della CorteEDU Amann contro Svizzera del 16 febbraio 2000, Raccolta CorteEDU 2000-II p. 201, n. 65). Tuttavia, per determinare se le informazioni di carattere personale conservate dalle autorità rientrino nella nozione di vita privata, occorre tenere conto del contesto specifico in cui tali informazioni sono state raccolte e conservate, della natura dei dati, delle modalità di utilizzo e trattamento degli stessi e dei risultati che possono essere ottenuti (sentenza della CorteEDU S. e Marper contro Regno Unito del 4 dicembre 2008, Raccolta CorteEDU 2008-V, p. 167, n. 67). La protezione accordata ai dati personali dipende da alcuni fattori, tra cui la natura del diritto convenzionale in questione, la sua importanza per la persona interessata, la natura dell’ingerenza e la finalità della stessa (sentenza della CorteEDU G.S.B contro Svizzera del 22 dicembre 2015, nr. 28601/11, n. 93). Il margine d’apprezzamento lasciato a questo proposito ai singoli Stati è tanto più limitato quanto più il diritto in questione è importante per garantire all’individuo il godimento effettivo dei diritti fondamentali o di ordine «intimo» che gli sono riconosciuti. Quando è in gioco un aspetto particolarmente importante dell’esistenza o dell’identità di un individuo il margine d’apprezzamento è limitato (sentenze della CorteEDU nelle citate cause G.S.B contro Svizzera, n. 93, nonché S. e Marper contro Regno Unito, n. 102). La CorteEDU ha inoltre ritenuto che la protezione offerta dall’art. 8 CEDU sarebbe indebolita in modo inaccettabile se l’uso delle moderne tecniche scientifiche nel perseguimento penale fosse autorizzato a qualsiasi costo e senza un attento bilanciamento tra i vantaggi che potrebbero derivare da un ampio ricorso a tali tecniche, da un lato, e gli interessi essenziali legati alla protezione della vita privata, d’altro lato (sentenza della CorteEDU nella citata causa S. e Marper contro Regno Unito, n. 112). Pertanto, anche se le autorità nazionali sono tenute a costituire archivi che contribuiscono efficacemente alla repressione e alla prevenzione di determinati reati, in particolare quelli più gravi, tali dispositivi non possono essere attuati senza il rispetto della necessaria proporzionalità rispetto agli obiettivi legittimi loro attribuiti poiché, in tal caso, i vantaggi che essi apportano sarebbero compromessi dalle violazioni dei diritti e delle libertà delle persone che causano (sentenza della CorteEDU Aycaguer contro Francia del 22 giugno 2017, nr. 8806/12, n. 34).
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124 2.1.2 Per quanto riguarda in particolare il prelievo di campioni cellulari, la determinazione dei profili del DNA e la conservazione dei dati ad essi relativi, l’esame della CorteEDU avviene sotto il profilo del diritto al rispetto della vita privata (sentenza della CorteEDU nella citata causa S. e Marper contro Regno Unito, n. 71-77; sentenza della CorteEDU Van der Velden contro Paesi Bassi del 7 dicembre 2006, Raccolta CorteEDU 2006-XV p. 335; sentenza della CorteEDU W. contro Paesi Bassi del 20 gennaio 2009, nr. 20689/08). Per quanto riguarda la raccolta e la conservazione di dati identificativi costituiti da fotografie, impronte digitali, impronte palmari o descrizione di una persona, anch’essi costituiscono certamente un’ingerenza, ma meno invasiva rispetto a quella relativa al DNA (sentenza della CorteEDU P.N. contro Germania dell’11 giugno 2020, nr. 74440/17, n. 84). Per quanto riguarda il prelievo di campioni e la conservazione del profilo del DNA di persone condannate per reati di una certa gravità e suscettibili di essere nuovamente perseguite, occorre trovare un giusto equilibrio tra gli interessi pubblici e privati in conflitto (sentenza della CorteEDU Peruzzo e Martens contro Germania del 4 giugno 2013, nr. 7841/08, n. 42 e 49; sentenza nella citata causa S. e Marper contro Regno Unito, n. 125).
2.1.3 La CorteEDU ha sottolineato più volte il contributo sostanziale che le banche dati del DNA hanno apportato nella lotta contro la criminalità (v. le sentenze della CorteEDU nelle citate cause Van der Velden contro Paesi Bassi, p. 356 e seg., nonché S. e Marper contro Regno Unito, n. 105, con riferimento alla Raccomandazione n. R [92] 1 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa adottata il 10 febbraio 1992), pur ribadendo l’importanza fondamentale della protezione dei dati personali. Spetta al diritto interno di ogni Paese membro del Consiglio d’Europa prevedere garanzie adeguate per impedire qualsiasi utilizzo dei dati personali che sia incompatibile con le garanzie di cui all’art. 8 CEDU. La necessità di tali garanzie è tanto più grande per quanto riguarda la protezione dei dati personali oggetto di trattamento automatizzato, in particolare quando tali dati sono utilizzati a fini di polizia. Il diritto interno dovrebbe quindi garantire, in particolare, che tali dati siano pertinenti e limitati alle finalità per cui sono conservati. Essi dovrebbero inoltre essere conservati in una forma che consenta l’identificazione delle persone interessate per un periodo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle predette finalità. Il diritto interno deve inoltre offrire garanzie sufficienti affinché i dati personali conservati siano efficacemente protetti contro abusi e appropriazioni indebite. Tali considerazioni sono particolarmente valide per quanto riguarda la protezione di categorie particolari di dati più sensibili e, in particolare, delle informazioni
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125 relative al DNA e quindi al patrimonio genetico della persona, di grande importanza sia per l’interessato che per la sua famiglia (v. sentenze della CorteEDU nelle citate cause S. e Marper contro Regno Unito, n. 102-103, con riferimenti, nonché Peruzzo e Martens contro Germania, n. 42).
Per quanto riguarda la sopraccitata Raccomandazione n. R (92) 1, essa precisa, tra l’altro: che le tecniche di analisi del DNA possono essere utili alla giustizia penale, in particolare quando si tratta di stabilire l’innocenza o la colpevolezza di un individuo; che tali tecniche devono rispettare, in particolare, il principio di proporzionalità; e che il ricorso a tali procedure deve essere autorizzato in tutti i casi appropriati, indipendentemente dalla gravità del reato.
2.1.4 La CorteEDU ha concluso che vi è stata una violazione dell’art. 8 CEDU nel caso di conservazione a tempo indeterminato del profilo del DNA, delle impronte digitali e della fotografia di una persona condannata per un reato minore (sentenza della CorteEDU Gaughran contro Regno Unito del 13 febbraio 2020, nr. 45245/15, n. 63-70, 87 e segg.); nel caso di conservazione dei profili del DNA dei condannati senza distinzione di durata in base alla gravità del reato e senza accesso a una procedura di cancellazione (sentenza della CorteEDU nella citata causa Aycaguer contro Francia, n. 34, 38 e 44-45) o ancora della conservazione delle impronte digitali, dei campioni biologici e dei profili del DNA di persone sospettate di aver commesso reati, ma non condannate (sentenza della CorteEDU nella citata causa S. e Marper contro Regno Unito, n. 105 e segg., in particolare n. 107, 119 e 125). Al contrario, ha constatato la non violazione dell’art. 8 CEDU per quanto riguarda la raccolta e la conservazione, tra l’altro, delle impronte palmari e della descrizione di un recidivo (v. sentenza della Corte EDU nella citata causa P.N. contro Germania, n. 59, 60, 85 e segg.). Inoltre, in un caso riguardante il prelievo di uno striscio della mucosa orale imposto alla moglie del presunto autore di un omicidio, la Corte ha ritenuto che tale prelievo – necessario ai fini dell’indagine – non fosse sproporzionato in quanto, in generale, non causa né lesioni fisiche né sofferenze fisiche o mentali e che si tratta di un atto di minore importanza che deve tuttavia essere considerato come un’ingerenza nel diritto alla vita privata (sentenza della CorteEDU Caruana contro Malta del 15 maggio 2018, nr. 41079/16, n. 26 e 41).
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126 2.2 Nel diritto svizzero, i provvedimenti coercitivi sono disciplinati nel titolo quinto del codice di rito (art. 196-298 CPP). Essi sono definiti all’art. 196 CPP come atti procedurali delle autorità penali che incidono sui diritti fondamentali degli interessati, intesi ad assicurare le prove (lett. a), garantire la presenza di persone durante il procedimento (lett. b), garantire l’esecuzione della decisione finale (lett. c). La loro attuazione mira quindi da un lato a garantire, nel corso del procedimento, la presenza delle prove e delle persone necessarie al corretto svolgimento delle indagini e del giudizio e dall’altro ad assicurare l’esecuzione delle decisioni finali (sentenza del Tribunale federale 1B_547/2018 del 15 gennaio 2019 consid. 1.1; Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale [in seguito: Messaggio CPP], FF 2006 989, 1119; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2a ediz. 2018, n. 14002; ZIEGER, Forensische DNA-Analyse: So viel wie nötig, so wenig wie möglich? Jusletter del 12 ottobre 2020, n. 5).
2.2.1 Tra i vari provvedimenti coercitivi previsti dal CPP figurano il prelievo di campioni per allestire un profilo del DNA (art. 255-258 CPP) e la raccolta di rilevamenti segnaletici (art. 260-261 CPP). Per quanto riguarda la prima misura, poiché il CPP prevede norme particolari, le disposizioni della legge federale del 20 giugno 2023 sull’utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l’identificazione di persone sconosciute o scomparse (legge sui profili del DNA; RS 363) non sono applicabili per quanto riguarda le condizioni di prelievo dei campioni di DNA e la loro analisi (art. 6 della legge sui profili del DNA). In virtù del rinvio dell’art. 259 CPP, la suddetta legge si applica tuttavia per quanto riguarda, in particolare, l’organizzazione dell’analisi del DNA (DTF 144 IV 127 consid. 2.1 e riferimenti citati; Messaggio CPP, 1144; ROHMER/VUILLE, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 2 ad art. 259 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, 4a ediz. 2023, n. 4 preliminarmente agli art. 255-259 CPP). La seconda misura consiste nell’accertare le caratteristiche fisiche di una persona, nonché nel prendere impronte di parti del suo corpo (art. 260 cpv. 1 CPP). Il rilevamento segnaletico si limita ad accertare o a misurare le caratteristiche fisiche esterne di una persona, quali l’altezza, l’aspetto, il peso, le impronte digitali nonché le impronte delle mani, delle orecchie, dei piedi, dei denti e di altre parti del corpo. Il prelievo di sangue, di urina, del contenuto dello stomaco, di capelli o simili è disciplinato invece dalle disposizioni concernenti le ispezioni corporali o la stessa analisi del DNA (Messaggio CPP, 1146).
2.2.2 Il profilo del DNA, allestito a partire dal DNA di una determinata persona o da una traccia rilevata sul luogo del reato, costituisce da circa
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127 30 anni uno strumento indispensabile del perseguimento penale, recentemente integrato con la possibilità di utilizzare l’analisi di tracce di DNA anche per la fenotipizzazione, quindi per evincere caratteristiche fenotipiche del donatore della traccia (Messaggio del 4 dicembre 2020 concernente la modifica della legge sui profili del DNA, FF 2021 44; v. più ampiamente BETTICHER, Die DNA-Analyse nach Schweizerischer Strafprozessordnung, 2023, n. 128 e segg.). Sotto il profilo costituzionale (per quanto riguarda l’art. 8 CEDU v. già supra consid. 2.1), il prelievo del DNA, segnatamente mediante striscio della mucosa orale, e la sua analisi costituiscono delle ingerenze nel diritto alla libertà personale, in particolare all’integrità fisica (art. 10 cpv. 2 Cost.), alla protezione della sfera privata (art. 13 cpv. 1 Cost.) e nel diritto all’autodeterminazione in materia di dati personali (art. 13 cpv. 2 Cost.). Si tratta di ingerenze nei diritti fondamentali ancora definite lievi dal Tribunale federale nella DTF 145 IV 263, risalente al 24 aprile 2019, a conferma di una giurisprudenza fino ad allora costante (v. consid. 3.4; DTF 144 IV 127 consid. 2.1; 128 II 259 consid. 3.3; sentenza del Tribunale federale 1B_242/2020 del 2 settembre 2020 consid. 3.2). Per contro, in una più recente sentenza, confrontato alle critiche dottrinali, il Tribunale federale ha da un lato confermato trattarsi di un’ingerenza lieve nel diritto all’integrità fisica, ma dall’altro ha lasciato aperta la questione di sapere se l’allestimento di un profilo di DNA debba continuare a essere considerata soltanto un’ingerenza lieve nella sfera privata (DTF 147 I 372 consid. 2.3 [sentenza del 22 aprile 2021]; v. anche BOMMER, Der DNA- Beweis im Strafverfahren, RDS 2024 I, pag. 273 e segg., 277 nota 21 con rinvii; MAEDER, Heimliche DNA-Analyse im Strafprozess, recht 2025, pag. 23 e segg., 24 e seg.; BETTICHER, op. cit., n. 124). Ciò non toglie che si tratti di un’ingerenza nei diritti fondamentali e che come tale debba rispettare i criteri di cui all’art. 36 cpv. 2-4 Cost., fermo restando che l’esistenza di una base legale ex art. 36 cpv. 1 Cost. è pacifica (v. supra consid. 2.2.1).
2.3 Giusta l’articolo 255 cpv. 1 lett. a CPP, è possibile prelevare un campione di DNA dall’imputato al fine di far luce su un crimine o un delitto oggetto del procedimento. La legge non prevede un numerus clausus di reati che possono entrare in considerazione (TPF 2021 102 consid. 2.3.1). Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha sottolineato che la possibilità di effettuare tali analisi non dovrebbe essere in discussione quando si tratta di far luce su un reato (DFGP, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, Ufficio federale di giustizia, 2001, pag. 175). Per quanto riguarda il Consiglio federale, esso ha ritenuto che nei procedimenti penali il ricorso all’analisi del DNA sia giustificato non solo
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128 per i reati particolarmente gravi contro la vita e l’integrità fisica, ma anche per i reati contro il patrimonio, in particolare i furti con scasso o con strappo, nel corso dei quali gli autori lasciano tracce, sia compiendo atti di violenza su oggetti, sia per disattenzione (Messaggio dell’8 novembre 2000 concernente la legge federale sull’utilizzo di profili di DNA nel procedimento penale e l’identificazione di persone sconosciute o scomparse dell’8 novembre 2000, FF 2001 11, 14 e 20). Secondo le statistiche dell’Ufficio federale di polizia (fedpol), i principali reati che danno luogo all’allestimento di profili del DNA sono il furto con scasso (associazione di furto e violazione di domicilio ai sensi dell’art. 186 CP, eventualmente in combinazione con danni alla proprietà ai sensi dell’art. 144 CP), il furto (art. 139 CP), i reati legati agli stupefacenti, i danni alla proprietà che hanno causato un danno considerevole (art. 144 cpv. 3 CP) o la rapina (art. 140 CP). Ciò non esclude tuttavia la possibilità di richiedere la creazione di un tale profilo per altri reati come la violazione di domicilio (art. 186 CP) o la truffa (art. 146 CP).
2.4 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 255 CPP permette l’allestimento di un profilo del DNA anche quando si tratta di identificare gli autori di reati di cui le autorità di perseguimento penale non sono ancora a conoscenza. Il provvedimento consente quindi non solo di aumentare l’efficacia dei procedimenti penali consentendo l’identificazione dei sospetti, ma anche di scagionare persone innocenti. Può inoltre avere effetti preventivi e contribuire alla protezione di terzi (DTF 147 I 372 consid. 2.1 con rinvii; 145 IV 263 consid. 3.3 con rinvii; sentenze del Tribunale federale 1B_242/2020 del 2 settembre 2020 consid. 3.1; 1B_250/2016 del 20 settembre 2016 consid. 2.1 con rinvii). L’art. 255 CPP non permette per contro il sistematico prelievo (invasivo) di campioni del DNA e la loro analisi (DTF 145 IV 263 consid. 3.4; 141 IV 87 consid. 1.4.2; v. infra consid. 2.5).
Sempre secondo la predetta giurisprudenza, l’allestimento di un profilo del DNA che non serve a chiarire il reato oggetto dell’indagine in corso è conforme al principio di proporzionalità solo se esistono indizi seri e concreti che l’imputato possa essere coinvolto in altri reati. Fra questi, nonostante le critiche di una parte della dottrina, il Tribunale federale ha confermato di annoverare anche potenziali reati futuri, a condizione che si tratti di reati di una certa gravità (DTF 147 I 372 consid.4.1-4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; sentenze del Tribunale federale 1B_336/2019 del 3 dicembre 2019 consid. 3.2; 1B_250/2016 citata consid. 2.2; 1B_685/2011 del 23 febbraio 2012 consid. 3.3, ciascuna con riferimenti). Preso atto di questa giurisprudenza, nonché delle divergenti richieste di modifica espresse nella
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129 procedura di consultazione concernente la recente modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati), il legislatore ha optato per una modifica degli art. 255 e 257 CPP, onde fissare espressamente i requisiti in base ai quali è ammesso allestire un profilo del DNA quando, pur non essendo necessario per accertare il reato oggetto del procedimento, potrebbe comunque essere usato per accertare altri reati passati o futuri (Messaggio del 28 agosto 2019 concernente la modifica del Codice di procedura penale, FF 2019 5523, 5541; v. più ampiamente WOHLERS, Revision DNA-Analyse, in: Geth [ed.], Die revidierte Strafprozessordnung, 2023, pag. 159 e segg.). Secondo il nuovo testo in vigore dal 1° gennaio 2024 (RU 2023 468), oltre all’ipotesi di cui all’art. 255 cpv. 1 CPP, è possibile prelevare un campione e allestire un profilo del DNA dell’imputato se in base a indizi concreti si può ritenere che possa aver commesso ulteriori crimini o delitti. Inoltre, in base al nuovo testo dell’art. 257 CPP, relativo a prelievi effettuati su condannati, nella sentenza il giudice può disporre il prelievo di un campione e l’allestimento di un profilo del DNA di una persona condannata per un crimine o un delitto, se in base a indizi concreti si può ritenere che il condannato possa compiere ulteriori crimini e delitti.
2.5 Quando vengono adottati uno o più provvedimenti coercitivi, devono essere rispettate le condizioni cumulative elencate nell’art. 197 cpv. 1 CPP (BETTICHER, op. cit., n. 187 e segg.; JEANNERET/KUHN, op. cit., n. 14006; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3a ediz. 2011, n. 1153; JOSITSCH/ SCHMID, op. cit., n. 1 ad art. 197 CPP; ZIEGER, op. cit., n. 5). Essi possono quindi essere adottati solo se previsti dalla legge (lett. a), se vi sono sufficienti indizi di reato (lett. b), se gli obiettivi con essi perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (lett. c) e se l’importanza del reato li giustifica (lett. d).
Nel caso di specie, la misura coercitiva contestata è espressamente disciplinata dal CPP e dalla legge sui profili del DNA. Essa non solleva quindi nessuna criticità sotto il profilo dell’art. 197 cpv. 1 lett. a CPP. Per quanto riguarda le altre condizioni, questa Corte rileva quanto segue.
2.5.1 Per ordinare una misura coercitiva devono sussistere sufficienti indizi che facciano presumere un reato. L’intensità del sospetto deve essere proporzionata alla gravità della violazione causata dalla misura applicata (Messaggio CPP, 1119) e gli indizi che lasciano presumere che sia stato commesso un reato devono essere seri e concreti (ATF 141 IV 87 consid.
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130 1.3.1; PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2a ediz. 2020, pag. 314; VIREDAZ/JOHNER, Commentario romando, op. cit., n. 5 ad art. 197 CPP). Più la misura è invasiva, più i sospetti devono essere rilevanti (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 3a ediz. 2025, n. 6 ad art. 197 CPP; JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n. 4 ad art. 197 CPP). I requisiti relativi all’esistenza di un sospetto sufficiente – intensità del sospetto – sono meno elevati quando si tratta di misure coercitive che non comportano la privazione della libertà (sentenza del Tribunale federale 1B_636/2011 del 9 gennaio 2012 consid. 2.2.3; v. Messaggio CPP, 1119 e seg.). Sono sufficienti sospetti o presunzioni senza che sia necessario che essi rasentino la certezza circa la colpevolezza dell’imputato, poiché tale decisione spetta al giudice chiamato a pronunciarsi sul merito del procedimento (MOREILLON/PAREIN- REYMOND, op. cit., n. 7 ad art. 197 CPP). L’autorità chiamata a valutare le misure coercitive non deve quindi procedere, contrariamente al giudice del merito, a una ponderazione minuziosa delle circostanze a carico o a discarico né a una valutazione completa dei diversi mezzi di prova disponibili. Essa ha il solo compito di esaminare se, sulla base degli atti istruttori disponibili, sussistano indizi sufficienti e concreti della commissione di un reato (sentenze del Tribunale federale 1B_322/2013 del 20 dicembre 2013 consid. 3.1; 1B_487/2012 del 18 febbraio 2013 consid. 3.5). Tuttavia, più il procedimento è avanzato, più la valutazione del sospetto dovrà essere rigorosa (TPF 2021 102 consid. 2.3.2.1; VIREDAZ/JOHNER, op. cit., n. 5 ad art. 197 CPP).
2.5.2 Per essere conforme al principio di proporzionalità garantito dalla Costituzione (art. 36 Cost.), la restrizione di un diritto fondamentale deve essere idonea a raggiungere lo scopo perseguito (regola dell’idoneità), che non può essere ottenuto con una misura meno incisiva (regola della necessità). È inoltre necessario che vi sia un rapporto ragionevole tra gli effetti della misura sulla situazione della persona interessata e il risultato atteso dal punto di vista dell’interesse pubblico (regola della proporzionalità in senso stretto [DTF 137 I 167 consid. 3.6; 124 I 107 consid. 4c/aa e riferimenti citati; VIREDAZ/JOHNER, op. cit., n. 7 ad art. 197 CPP; PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., pag. 314, 315; JEANNERET/KUHN, op. cit., n. 14008]). Nel codice di rito, queste tre regole sono riprese nell’art. 197 cpv. 1 lett. c e d CPP. Affinché i criteri di idoneità e proporzionalità in senso stretto siano rispettati, la misura coercitiva prevista deve quindi essere adeguata e idonea a raggiungere lo scopo perseguito. In altre parole, lo scopo perseguito deve essere sufficientemente importante e, affinché possa essere raggiunto in modo efficace, deve essere giustificato imporre la restrizione di un diritto
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131 fondamentale (VIREDAZ/JOHNER, op. cit., n. 8 ad art. 197 CPP). È quindi necessario un rapporto ragionevole tra il fine e i mezzi (DTF 133 I 77 consid. 4.1). La gravità dei reati perseguiti deve, in questo contesto, essere presa in considerazione nell’esame globale della proporzionalità delle misure ordinate (DTF 141 IV 77 consid. 5) e l’autorità deve mostrarsi tanto più vigile quando si tratta di reati formalmente meno gravi (sentenza del Tribunale federale 1B_294/2014 del 19 marzo 2015 consid. 4.4). Per quanto riguarda il criterio della necessità, esso concretizza il principio secondo cui, quando diversi mezzi sono idonei a raggiungere lo scopo perseguito, la scelta deve ricadere su quello che comporta la lesione meno grave degli interessi privati (cosiddetta sussidiarietà delle misure coercitive; DTF 124 I 107 consid. 4c/aa; VIREDAZ/JOHNER, op. cit., n. 9 ad art. 197 CPP; MOREILLON/PAREIN- REYMOND, op. cit., n. 9 ad art. 197 CPP). Nel momento in cui è possibile raggiungere l’obiettivo perseguito con una restrizione meno grave dei diritti fondamentali, la misura risulta sproporzionata. Per quanto riguarda più specificamente il profilo del DNA, esso dovrebbe essere stabilito quando il crimine o il reato in questione non possono essere chiariti senza questa prova supplementare (TPF 2021 102 consid. 2.3.2.2).
2.6 Il diritto di ottenere una decisione motivata è parte integrante del diritto di essere sentito e deriva dall’art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 134 I 83 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 1P.57/2005 del 12 agosto 2005 consid. 2.3). La motivazione può essere considerata sufficiente allorquando l’interessato è messo in condizione di conoscere gli elementi essenziali su cui l’autorità si è fondata per emanare la propria decisione, potendo così contestarla con cognizione di causa presso l’autorità di ricorso (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa pag. 17; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a). Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta di massima l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può considerarsi sanata allorquando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un’istanza di ricorso/reclamo con libero potere di apprezzamento sui fatti e sul diritto (DTF 130 II 530 consid. 7.3; 124 V 180 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 1C_127/2012 del 29 febbraio 2012 consid. 2.2). Il Tribunale federale ha aggiunto che anche una grave violazione del diritto di essere sentito può essere sanata se il rinvio all’autorità inferiore equivarrebbe a un puro esercizio formale che causerebbe inutili ritardi incompatibili con l’interesse della parte toccata a un rapido giudizio sulla questione (DTF 137 I 195
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132 consid. 2.3.2 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 1B_292/2022 del 28 luglio 2022 consid. 4.1). Una violazione del diritto di essere sentito derivante da un ordine di analisi del DNA insufficientemente motivato può quindi essere sanata dinanzi all’autorità di ricorso (KLAUS/ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, Beschwerde gegen die DNA-Profilerstellung, RPS 2025, pag. 86 e segg., 98).
2.7 Nella fattispecie, il MPC ha ordinato l’analisi del DNA del reclamante sulla base degli art. 255 cpv. 1 lett. a e cpv. 1bis CPP, affermando che «l’imputato è attualmente sospettato dei reati di organizzazione criminale (art. 260ter CP), riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 1 e 2 CP), infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 2 LStup) e rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 CP). Sono inoltre attualmente in corso diversi interrogatori dell’imputato e di persone informate sui fatti in relazione ad ulteriori filoni d’indagine di potenziale rilevanza penale, per cui l’allestimento di un profilo DNA dell’imputato potrà agevolare le indagini e la verifica di tutte le ipotesi di reato investigate». Orbene, tale motivazione, estremamente succinta, in modo particolare per quanto riguarda l’indispensabile requisito della proporzionalità (v. supra consid. 2.5.2), non permette in alcun modo di verificare se l’ordine impugnato ossequi o meno le condizioni di cui all’art. 197 cpv. 1 CPP, e più ampiamente dell’art. 8 CEDU nonché degli art. 10 cpv. 2, 13 cpv. 1 e 2 Cost. (v. supra consid. 2.1 e 2.2), motivo per cui questa Corte constata che il diritto di essere sentito del reclamante è da considerarsi violato in maniera grave.
Va tuttavia preso atto che con la sua risposta dell’8 agosto 2025, il MPC ha apportato ampie e dettagliate motivazioni supplementari a sostegno della propria decisione. Esso ha precisato che «l’imputato è sospettato di partecipare e/o sostenere, con diversi ruoli, le attività criminose di un’organizzazione criminale di stampo ‘ndranghetistico, dedita in particolare al traffico internazionale di stupefacenti ed altri reati, fungendo da punto di contatto dell’organizzazione mafiosa in Svizzera, rispettivamente d’anello di congiunzione fra le attività criminali poste in essere dal sodalizio criminale in Italia ed all’estero ed il riciclaggio di denaro dei relativi proventi in Svizzera; e a far tempo dal 6 giugno 2025 anche per titolo di rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 CP)». Oggetto di più filoni d’indagine, il reclamante si trovava in detenzione preventiva dal 14 maggio scorso, data in cui sono state eseguite diverse perquisizioni domiciliari in Svizzera, anche del luogo di residenza del predetto. Nell’appartamento utilizzato da quest’ultimo sono state trovate sostanze stupefacenti (cocaina, chetamina ed
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133 ecstasy) e denaro contante, mentre nel garage sono state rinvenute quattro pistole con relative cartucce. Il reclamante è stato interrogato 13 volte in relazione a tutti i filoni d’inchiesta che lo coinvolgono e gli atti istruttori sino ad ora eseguiti avrebbero consolidato le ipotesi di reato contestategli, mettendo alla luce ulteriori filoni d’indagine. La Polizia giudiziaria federale (PGF) starebbe analizzando il contenuto dei cellulari in uso all’imputato, nei quali sono state rinvenute fotografie concernenti sostanze stupefacenti, riti di affiliazione, denaro nonché «resti umani di un uomo, apparentemente con tratti somatici tipici del centro/sud America, decapitato e fatto a pezzi». Per quanto riguarda le infrazioni aggravate alla LStup, il MPC rileva che «il traffico di stupefacenti al quale ha preso parte il reclamante in Svizzera è sicuramente di maggiore rilevanza rispetto ai quantitativi ritrovati nell’appartamento (…), oltre al suo coinvolgimento nel cosiddetto progetto "Ecuador", fattispecie in cui viene contestato al reclamante, in complicità/correità con gli altri imputati, di essersi resi promotori di un importante e impegnativo progetto criminale il cui scopo consisteva nell’importare dal Sud America 200 kg di cocaina. In occasione del fermo dell’imputato, sullo stesso sono stati rinvenuti dei foglietti sui quali apparivano importi di denaro, quantità, vari soprannomi, un tavolo e delle sedie, ecc. che lo stesso imputato ha indicato riferirsi ad attività di riscossione di pagamenti correlati a traffici di stupefacenti, importi che avrebbero dovuto essere suddivisi tra 5 persone. II fatto che l’imputato agisca, anche in Svizzera e almeno fino al giorno del suo arresto, in un contesto di criminalità organizzata dedita anche al traffico di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, è concreto e documentato dai mezzi di prova sinora acquisiti». Il MPC sottolinea inoltre che per quanto attiene all’accusa di partecipazione e/o sostegno a un’organizzazione criminale, il reclamante ha dichiarato «di far parte in Svizzera di un gruppo di persone e che lui per questo gruppo si sarebbe occupato di mettere pace, ovvero che veniva chiamato quando avevano casini». In questo ambito, l’autorità inquirente menziona svariati procedimenti penali in Italia sfociati in sentenze di condanna del predetto per attività di traffico di stupefacenti in seno a organizzazioni criminali di stampo mafioso, aggiungendo che il profilo criminale dell’imputato «annovera in Italia diversi precedenti penali e di polizia per tentato omicidio in concorso, violenza privata in concorso, resistenza a Pubblico ufficiale, violenza privata e tentata estorsione in concorso». Egli sarebbe pure coinvolto di un’operazione immobiliare avvenuta in Ticino che avrebbe generato un sistema opaco di commissioni per la riscossione delle quali egli avrebbe agito facendo ricorso al cosiddetto metodo mafioso. Sarebbero inoltre pendenti accertamenti forensi atti a fornire informazioni sulle foto raffiguranti resti
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134 umani di un uomo decapitato e fatto a pezzi, ciò che potrebbe essere opera di organizzazioni criminali. Il MPC afferma anche che i vari interrogatori effettuati hanno fatto emergere nuovi filoni d’indagine, legati a possibili traffici di armi nonché alla contraffazione, importazione, acquisto e deposito di monete false.
Per quanto riguarda la proporzionalità della misura impugnata, il MPC rileva «l’attualità, l’importanza e la gravità dei reati attualmente contestati al reclamante come pure la sussistenza di ulteriori ipotesi di reato. Emergono in ognuno dei filoni in corso d’inchiesta, azioni di gruppi criminali particolarmente violenti, dediti in particolare a traffici di stupefacenti, come pure altri reati specifici, fra cui traffico d’armi, di cui notoriamente le organizzazioni criminali si avvalgono per esercitare le loro attività e finalità illecite. L’adozione del provvedimento di profilazione/analisi del DNA del reclamante si rivela pertanto misura necessaria per far luce tanto sui crimini e delitti già oggetto di contestazione e per procedere ad ulteriori analisi e comparazioni forensi sui reperti già messi in sicurezza durante questa fase d’indagine, come pure per acclarare il suo effettivo coinvolgimento nelle ulteriori ipotesi di reato in corso d’accertamento, stante la presenza di concreti indizi circa la sua conoscenza/partecipazione».
Questa Corte ritiene che le motivazioni addotte dal MPC in sede di risposta siano pertinenti e permettano di confermare l’ordine impugnato. Vista la gravità dei diversi reati contestati al reclamante, l’interesse pubblico legato alla necessità di far luce, mediante la contestata misura, sugli stessi prevale in concreto sull’interesse privato del reclamante alla protezione dei diritti fondamentali in gioco. Come rettamente osservato dall’autorità inquirente, l’analisi del DNA permetterà di far luce sia sui crimini e delitti attualmente contestati all’imputato, attraverso ulteriori analisi e comparazioni forensi sui reperti messi in sicurezza, sia di verificare il coinvolgimento o meno del predetto in altri gravi reati, visti gli elementi e gli indizi emersi nell’ambito del presente procedimento penale relativi ad altri filoni d’indagine. Non intravvedendo altre possibili misure meno incisive idonee a raggiungere lo scopo – e nemmeno il reclamante del resto ne propone –, l’analisi del DNA è conforme in concreto al principio della proporzionalità. Tutte le censure di merito presentate in questo ambito vanno pertanto disattese.
2.8 Orbene, nella misura in cui il MPC ha ulteriormente (e questa volta sufficientemente) motivato in sede di risposta l’ordine impugnato e considerato che il reclamante ha potuto prendere posizione in sede di replica
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135 su queste ulteriori e senz’altro fondate motivazioni, alla luce della costante giurisprudenza in materia (v. supra consid. 2.6), la violazione del diritto di essere sentito è da considerarsi sanata nell’ambito della presente procedura, anche perché non vi è dubbio che l’imputato fosse comunque a conoscenza delle accuse mosse nei suoi confronti, come rettamente sottolineato dal MPC. Ciò non toglie che egli avesse diritto ad una sufficente motivazione di un ordine che tocca suoi così importanti diritti fondamentali (v. supra consid. 2.1-2.5). Della violazione del diritto di essere sentito si terrà dunque conto sia in ambito di spese giudiziarie che di ripetibili (v. infra consid. 5).
5. 5.1 Giusta l’art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia, nella fattispecie ridotta a causa della violazione grave del diritto di essere sentito del reclamante (v. supra consid. 2.7), è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 e 3 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 1 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 1’000.– a carico del reclamante (v. TPF 2008 172 consid. 6).
5.2 Seppur soccombente, il ricorrente ha eccezionalmente diritto ad un’indennità per ripetibili per i seguenti motivi.
5.2.1 Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, sviluppata anche alla luce dei pertinenti rilievi dottrinali di ALBERTINI (Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, pag. 469 e seg.), in caso di violazione del diritto di essere sentito, il diritto alla suddetta indennità è dato in tre casi (TPF 2008 172 consid. 7). Il primo è quello in cui la violazione non può essere sanata dall’autorità di ricorso. In questo caso, il ricorso deve essere accolto e l’incarto rinviato all’autorità inferiore per nuova decisione. Il secondo è quello in cui il ricorrente ritira il proprio ricorso dopo che la violazione del diritto di essere sentito è stata sanata nella procedura di ricorso. Pertanto, se nel caso di specie il ricorrente avesse ritirato il proprio reclamo dopo aver preso conoscenza della pertinente risposta del MPC, la causa avrebbe potuto essere stralciata dal ruolo, senza spese e con piena assegnazione delle ripetibili. Diverso è il caso in cui il ricorrente persista con le proprie censure di merito anche dopo che la violazione del diritto di essere sentito ha potuto essere manifestamente sanata nella procedura di ricorso (v.
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136 anche ALBERTINI, op. cit., pag. 469). Se il ricorso deve essere respinto nel merito, l’esistenza di una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente giustifica di per sé solo una riduzione delle spese giudiziarie (TPF 2008 172 consid. 6). Un’indennità ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP può tuttavia essere concessa, ed è la terza e ultima ipotesi definita dalla predetta giurisprudenza, se la violazione del diritto di essere sentito commessa dall’autorità inquirente costituisce un abuso di diritto ai sensi dell’art. 9 Cost. (TPF 2008 172 consid. 7.2), o anche, come nel caso concreto, se costituisce una violazione grave del diritto di essere sentito (v. supra consid. 2.7 primo paragrafo), tanto più in un ambito delicato come la protezione dei diritti fondamentali di cui agli art. 10 cpv. 2 e 13 Cost., nonché art. 8 CEDU.
5.2.2 Visto quanto precede, il reclamante ha diritto a un’indennità per spese ripetibili. In virtù degli art. 10 e 12 cpv. 2 RSPPF, essa è fissata a fr. 1’000.– a carico del MPC.
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21. Extrait de de la décision de la Cour d’appel dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération et parties plaignantes du 29 septembre 2025 (CA.2025.26)
Disjonction; renvoi partiel de l’accusation Art. 30, 329 al. 2, 333 CPP Des coprévenus doivent en principe pouvoir être jugés dans une seule et même procédure, afin d’éviter toute perte de droits procéduraux pour l’un d’eux. Cette règle de base doit également être prise en compte si l’autorité pénale s’aperçoit que des coauteurs font l’objet de procédures initialement distinctes (consid. 2). L’art. 333 al. 2 CPP constitue l’exception la plus incisive au principe d’accusation (art. 9 CPP). Si l’extension envisagée concerne des faits qui n’ont encore fait l’objet d’aucune mesure d’instruction, elle ne devrait être autorisée que de manière exceptionnelle (consid. 3.1 à 3.4). Si l’instance d’appel arrive à la conclusion que le principe de l’accusation a été violé, elle doit annuler le jugement attaqué et renvoyer l’accusation au ministère public sur la base de l’art. 329 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 379 CPP (consid. 3.5 à 3.8).