Sentenza del 13 maggio 2026 Corte penale Composizione Giudice penale federale Monica Galliker, Giudice unico, Cancelliere Lorenzo Rapelli Parti 1. MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERA- ZIONE, rappresentato dal Sig. Stefan Tränkle, responsabile del servizio legale
2. DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE, rappresentato dal Dr. Christian Heierli, capo del Servizio diritto penale,
contro
A., difeso dall'avv. di fiducia Rosa Maria Cappa. Oggetto Comunicazione d'informazioni false Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numero dell ' incarto: SK.2025.37
- 2 - SK.2025.37 In fatto: A. B. SA (di seguito: B.) è una società anonima con sede a U., iscritta al registro di commercio dal 1° giugno 1999. Il suo scopo sociale è “l'assunzione di mandati fiduciari, con particolare riferimento alla consulenza ed assistenza aziendale amministrativa, commerciale e fiscale, alla revisione contabile, nonché all'accettazione di mandati di rappresentanza per conto terzi. Potrà fungere da arbitro, commissario di concordato giudiziale o extragiudiziale e organo di liquidazione ai sensi di legge”. Dal 5 luglio 2011 al 18 settembre 2019, A. ne era amministratore unico, direttore e responsabile delle mansioni in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro (cfr. act. DFF 10 107, 112, 117, 122; 030 2). A., vi si è riferito definendola il suo studio fiduciario (cfr. act. SK 7.731.004). B. C. SA (di seguito: C.) è una società anonima con sede a U., iscritta al registro di commercio dal 17 marzo 1998. Il suo scopo sociale è “l'assunzione di mandati fiduciari, con particolare riferimento alla consulenza ed assistenza aziendale amministrativa, commerciale e fiscale, alla revisione contabile, nonché all'accettazione di mandati di rappresentanza per conto terzi, in generale la prestazione di servizi in genere”. L’imputato ne era amministratore unico dal 6 luglio 2010 all’11 agosto 2020, mentre attualmente ricopre il ruolo di Presidente del Consiglio di amministrazione. A. e D. erano entrambi responsabili delle mansioni in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro (cfr. act. DFF 10 127, 145, 151; 030 4-5). L’imputato la ha qualificata di società di appoggio, utilizzata per la detenzione di beni fiduciari (cfr. act. SK 7.731.004). C. E. SA (di seguito: E.) è una società anonima con sede a U., iscritta al registro di commercio dal 31 ottobre 2011. Durante il periodo in cui si sono svolti i fatti contestati dal DFF, il suo scopo sociale era “l'amministrazione e la gestione di patrimoni, l'esecuzione e la mediazione di operazioni di finanziamento, la consulenza nel campo finanziario, aziendale e tecnologico per la clientela istituzionale e privata. Svolgere ogni attività di carattere fiduciario o di formazione ed assumere partecipazioni in società aventi scopi simili, svolgere attività di rappresentanza, nonché qualsiasi altra attività connessa con lo scopo sociale”. Fino al 1° ottobre 2019, il consiglio di amministrazione della società era composto da A., quale presidente e responsabile delle mansioni in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, e dai membri D. ed F., i quali occupavano anche la funzione di collaboratori in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro (cfr. act. DFF 10 65, 76, 85; 030 1). L’imputato ha parlato di E. come di una società riconducibile ad un cliente dello studio fiduciario, nello specifico F. (cfr. act. SK 7.731.005, 007).
- 3 - SK.2025.37 D. All’epoca dei fatti, E., B. e C. erano affiliate presso l’Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari del Canton Ticino (di seguito: OAD FCT; cfr. act. DFF 10 59-64, 67- 73, 77-82, 96, 113, 118, 123, 128, 132, 147; act. SK 7.731.003), associazione ai sensi degli art. 60 seg. CC avente per scopo il disciplinamento del rispetto, da parte dei suoi associati, delle norme sul riciclaggio e di quelle deontologiche (cfr. act. DFF 030 8, 21). E. Il 15 luglio 2015 l’Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC) ha avviato nei confronti di una terza persona un’inchiesta di diritto penale amministrativo per truffa in materia di tasse, poi estesa nei confronti dell’imputato per complicità in data 28 giugno 2016. L’imputato è stato informato dell’inchiesta dall’AFC tramite scritto del medesimo giorno, notificato il 1° luglio 2016 (cfr. act. DFF 10 10-11; 031 11-13). F. Il 30 agosto 2016, in occasione del controllo periodico, è stato allestito il rapporto di revisione per l’anno 2016 relativo ad B. Per l’affiliato erano presenti A. e G., mentre che, quale delegato per l’OAD FCT, era presente H., della società I. SA. Al punto 1 (descrizione dell’attività e verifica del rispetto delle condizioni), alla domanda “L’affiliato, suoi dipendenti attivi quali IF è oggetto di procedure penali e/o amministrative in Svizzera o all’estero?” è stata barrata la risposta “no”. Più avanti, al punto 9 (Dichiarazione di completezza da fare firmare all’affiliato”), sottoscritto da A., figura la dicitura “L’affiliato continua, al momento della firma della presente dichiarazione, ad adempiere a tutte le condizioni richieste per l’ottenimento e la conservazione dello statuto di appartenenza all’OAD FCT, in particolare l’affiliato conferma che non vi sono procedure penali e/o amministrative in corso – e non già note all’OAD FCT – in relazione con l’attività commerciale avverso una o più persone annunciate quali IF attivi in seno alla struttura. L’affiliato certifica parimenti che le persone attive non sono state oggetto di condanne penali e/o amministrative in relazione all’attività commerciale non già note all’OAD FCT. L’affiliato certifica di aver compilato questa dichiarazione in maniera completa e veritiera e di essere bene informato sulle sanzioni previste dagli statuti e dai regolamenti dell’OAD FCT in caso di attestazioni non corrispondenti al vero”. Il rapporto è stato ricevuto dall’OAD FCT il 26 settembre 2016 (cfr. act. DFF 10 96-106; act. SK 7.731.009, 015). G. Il 26 settembre 2016 E. ha trasmesso all’OAD FCT l’autocertificazione per l’anno 2016 firmata da D. Anche in questo caso, a pag. 4 di tale documento è indicato “L’affiliato continua, al momento della firma della presente dichiarazione, ad adempiere a tutte le condizioni richieste per l’ottenimento e la conservazione dello statuto di appartenenza all’OAD FCT, in particolare l’affiliato conferma che non vi sono procedure penali e/o amministrative in corso – e non già note all’OAD FCT – in relazione con l’attività commerciale avverso una o più persone
- 4 - SK.2025.37 annunciate quali IF attivi in seno alla struttura. L’affiliato certifica parimenti che le persone attive non sono state oggetto di condanne penali e/o amministrative in relazione all’attività commerciale non già note all’OAD FCT. L’affiliato certifica di aver compilato questa dichiarazione in maniera completa e veritiera e di essere bene informato sulle sanzioni previste dagli statuti e dai regolamenti dell’OAD FCT in caso di attestazioni non corrispondenti al vero”. L’autocertificazione è stata ricevuta dall’OAD FCT il 3 ottobre 2016 (cfr. act. DFF 10 59-62; act. SK 7.731.010). H. Il 29 settembre 2016 B. e C. hanno trasmesso all’OAD FCT le autocertificazioni per l’anno 2016 sottoscritte da A., nella medesima forma e con le stesse diciture di cui alla lett. G. Le autocertificazioni sono state ricevute dall’OAD FCT il 6 ottobre 2016 (cfr. act. DFF 10 108-111; 123-126; act. SK 7.731.010). I. Il 27 settembre 2017 (26 settembre secondo la decisione penale) E. ha trasmesso all’OAD FCT l’autocertificazione per l’anno 2017 firmata da D., nella medesima forma e con le stesse diciture di cui alla lett. G. L’autocertificazione è stata ricevuta dall’OAD FCT il 29 settembre 2017 (cfr. act. DFF 10 67-71; act. SK 7.731.010). J. Il 27 settembre 2017 B. ha trasmesso all’OAD FCT l’autocertificazione per l’anno 2017 sottoscritta da A., nella medesima forma e con le stesse diciture di cui alla lett. G. L’autocertificazione è stata ricevuta dall’OAD FCT il 5 ottobre 2017 (cfr. act. DFF 10 113-116; act. SK 7.731.010). K. Il 18 ottobre 2017 C. ha trasmesso all’OAD FCT l’autocertificazione per l’anno 2017 sottoscritta da A., nella medesima forma e con le stesse diciture di cui alla lett. G. L’autocertificazione è stata ricevuta dall’OAD FCT il 20 ottobre 2017 (cfr. act. DFF 10 128-131; act. SK 7.731.010). L. Il 21 dicembre 2017, l’AFC ha emesso un decreto penale, notificato ad A. il 3 gennaio 2018, con il quale lo ha riconosciuto colpevole di complicità in truffa in materia di tasse in relazione con la gestione della società J. e lo ha condannato ad una pena pecuniaria di 36 aliquote giornaliere di CHF 560.– per un totale di CHF 20'160.–, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, nonché a una multa complementare di CHF 5'040.– e al pagamento delle spese procedurali (cfr. act. DFF 10 10-24). M. A seguito dell’emissione del suddetto decreto penale da parte dell’AFC, A. ha consultato il proprio legale, il quale, in data 18 gennaio 2018, gli ha trasmesso un parere giuridico sui punti in sospeso. Al punto 3 di tale allegato, il consulente dell’imputato ha indicato: “Esiste un obbligo di segnalazione spontanea della
- 5 - SK.2025.37 condanna alla competente OAD e/o all’organismo di sorveglianza dei fiduciari? A mio parere un simile obbligo non esiste” (act. SK 7.721.009). N. Il 20 settembre 2018, in occasione del controllo periodico, è stato allestito il rapporto di revisione per l’anno 2018 relativo a C. Per l’affiliato erano presenti G. e, al telefono, A., mentre che, quale delegato per l’OAD FCT, era presente K., dello Studio di revisione omonimo. Al punto 1.2 (Verifica formale e materiale dei requisiti), alla domanda “L’affiliato, suoi dipendenti attivi quali IF è oggetto di procedure penali e/o amministrative in Svizzera o all’estero?” è stata barrata la risposta “no”. Più avanti, al punto 9 (Dichiarazione di completezza da fare firmare all’affiliato”), sottoscritto da A., figura la dicitura “L’affiliato continua, al momento della firma della presente dichiarazione, ad adempiere a tutte le condizioni richieste per l’ottenimento e la conservazione dello statuto di appartenenza all’OAD FCT, in particolare l’affiliato conferma che non vi sono procedure penali e/o amministrative in corso – e non già note all’OAD FCT – in relazione con l’attività commerciale avverso una o più persone annunciate quali IF attivi in seno alla struttura. L’affiliato certifica parimenti che le persone attive non sono state oggetto di condanne penali e/o amministrative in relazione all’attività commerciale non già note all’OAD FCT. L’affiliato certifica di aver compilato questa dichiarazione in maniera completa e veritiera e di essere bene informato sulle sanzioni previste dagli statuti e dai regolamenti dell’OAD FCT in caso di attestazioni non corrispondenti al vero”. Il rapporto è stato ricevuto dall’OAD FCT il 27 settembre 2018 (cfr. act. DFF 10 132-144; act. SK 7.731.010, 15). O. Il 20 settembre 2018 C. ha trasmesso all’OAD FCT l’autocertificazione per l’anno 2018 firmata da A., nella medesima forma e con le stesse diciture di cui alla lett. G. L’autocertificazione è stata ricevuta dall’OAD FCT il 25 ottobre 2018 (cfr. act. DFF 10 147-150; act. SK 7.731.011). P. Il 27 settembre 2018 B. ha trasmesso all’OAD FCT l’autocertificazione per l’anno 2018 firmata da A., nella medesima forma e con le stesse diciture di cui alla lett. G. L’autocertificazione è stata ricevuta dall’OAD FCT il 1° ottobre 2018 (cfr. act. DFF 10 118-121; act. SK 7.731.011). Q. Il 27 settembre 2018 E. ha trasmesso all’OAD FCT l’autocertificazione per l’anno 2018 firmata da D., nella medesima forma e con le stesse diciture di cui alla lett. G. L’autocertificazione è stata ricevuta dall’OAD FCT il 4 ottobre 2018 (cfr. act. DFF 10 77-82; act. SK 7.731.011). R. Nel corso del 2019, A. ha presentato all’OAD FCT una richiesta di affiliazione per conto di un’ulteriore società, L. Sagl (di seguito: L.), allegando all’istanza copia del suo casellario giudiziale, dal quale risultava la condanna di cui alla lett. L (cfr. act. DFF 10 2, 5, 7, 25). Il 23 luglio 2019, l’OAD FCT, alla luce dei nuovi
- 6 - SK.2025.37 elementi di cui sopra, ha informato A. dell’avvio di un procedimento sanzionatorio nei suoi confronti per aver omesso di comunicare di essere stato oggetto di un procedimento penale amministrativo; in tale sede, l’OAD FCT intendeva inoltre verificare se il reato di complicità in truffa in materia di tasse commesso fosse a tal punto grave tale da mettere in pericolo i requisiti di buona reputazione e di attività irreprensibile previsti per l’esercizio della sua attività (cfr. act. DFF 10 50- 51). S. Il 19 luglio 2019, l’imputato ha comunicato all’OAD FCT di aver preso conoscenza del procedimento di cui alla lett. E solamente nel mese di settembre 2016 e che, trattandosi di un procedimento e di una violazione di tipo amministrativo e non di una violazione del CP, egli avrebbe in buona fede ritenuto che non fosse necessario informarne l’OAD FCT, argomentazione ribadita anche il 19 agosto 2019 (cfr. act. DFF 10 2-3, 6, 27-28, 52-53). T. Il 6 settembre 2019, l’OAD FCT ha respinto la richiesta di affiliazione di L., emettendo nel contempo una decisione per i fatti avvenuti in seno alla società B., condannando A. al pagamento di un importo di CHF 3'000.– e ordinando la sua revoca dalla funzione di responsabile LRD per aver “volontariamente o per grave negligenza violato l’obbligo di comunicare l’esistenza della procedura penale per il periodo 28 giugno 2016 fino all’invio della richiesta di affiliazione di L. nel 2019” (cfr. act. DFF 10 8-9, 020 19-21). Sempre in tale data, l’organismo di autodisciplina ha emesso due ulteriori decisioni per i fatti riguardanti E. e C., nel cui contesto A. si è visto revocare dalla funzione di responsabile LRD, con conseguente possibilità di occupare solamente la funzione di collaboratore LRD, e limitare i poteri di rappresentare la società quale membro del consiglio di amministrazione tramite passaggio dal diritto di firma individuale a quello collettivo, senza che venissero comminate ulteriori sanzioni pecuniarie (cfr. act. DFF 10 5-7; 020 24-26). U. Il 6 settembre 2019, in occasione del controllo periodico, è stato allestito il rapporto di revisione per l’anno 2019 (rispettivamente 2018 se si fa fede a quanto aggiunto a mano sul documento) relativo a E. Per l’affiliato erano presenti M., in qualità di consulente esterno della società, e, quale delegato per l’OAD FCT, era presente N. Al punto 1.1, pag. 4, alla domanda “L’affiliato, suoi dipendenti attivi quali IF è oggetto di procedure penali e/o amministrative in Svizzera o all’estero?” è stata barrata la risposta “no”. Più avanti, al punto 9 (Dichiarazione di completezza da fare firmare all’affiliato”), sottoscritto da una persona la cui firma l’imputato non ha saputo riconoscere, figura la dicitura “L’affiliato continua, al momento della firma della presente dichiarazione, ad adempiere a tutte le condizioni richieste per l’ottenimento e la conservazione dello statuto di appartenenza all’OAD FCT, in particolare l’affiliato conferma che non vi sono procedure penali e/o amministrative in corso – e non già note all’OAD FCT – in relazione con l’attività
- 7 - SK.2025.37 commerciale avverso una o più persone annunciate quali IF attivi in seno alla struttura. L’affiliato certifica parimenti che le persone attive non sono state oggetto di condanne penali e/o amministrative in relazione all’attività commerciale non già note all’OAD FCT. L’affiliato certifica di aver compilato questa dichiarazione in maniera completa e veritiera e di essere bene informato sulle sanzioni previste dagli statuti e dai regolamenti dell’OAD FCT in caso di attestazioni non corrispondenti al vero”. Il rapporto è stato ricevuto dall’OAD FCT il 18 settembre 2019 (cfr. act. DFF 10 86-95; SK 7.731.011). V. Il 9 settembre 2019, A. ha interpellato il suo legale sul da farsi quanto alle sanzioni comminatagli dall’OAD FCT (cfr. act. SK 7.721.005). W. Il 24 settembre 2019, l’imputato ha presentato ricorso contro le decisioni emesse nei confronti di B. e C. (cfr. act. DFF 020 50-147; supra lett. T). La decisione relativa a E. non è stata oggetto di ricorso (cfr. act. DFF 020 15). X. Il 20 dicembre 2019, l’OAD FCT ha sporto denuncia presso il Dipartimento federale delle finanze (di seguito: DFF) contro A. per sospetta comunicazione d’informazioni false in violazione dell’art. 45 LFINMA (cfr. act. DFF 10 1-53). Y. Tramite sentenza del 28 ottobre 2020, il Tribunale arbitrale OAD FCT (di seguito: TA FCT) ha parzialmente accolto i due ricorsi, annullando le misure legate alla limitazione dell’operatività di A. in seno a B. e C., confermando invece la sanzione pecuniaria di CHF 3'000.– relativa ad B. (cfr. act. DFF 020 165-185). Z. Il 17 gennaio 2023, dopo aver ottenuto ulteriore documentazione dall’OAD FCT, il DFF ha aperto un procedimento di diritto penale amministrativo contro A. per sospetto di comunicazione d’informazioni false ai sensi dell’art. 45 cpv. 1 LFINMA (cfr. act. DFF 40 1). AA. Nel processo verbale finale notificato il 13 marzo 2024, il DFF è giunto alla conclusione che l’imputato andasse ritenuto colpevole del suddetto reato a tredici riprese dal 26 settembre 2016 al 18 settembre 2019 (cfr. act. DFF 080 1–19). BB. Con scritto del 28 marzo 2024, l’imputato si è espresso in merito al contenuto del suddetto processo verbale per il tramite del suo difensore, chiedendo l’abbandono del procedimento per intervenuta prescrizione dei fatti elencati al punto 2, numero marginale 14, punti 1, 2, 3 e 4, nonché l’abbandono del procedimento per le ulteriori fattispecie, rispettivamente, nel caso in cui si fosse ritenuto procedere, preliminarmente che l’imputato venisse interrogato personalmente per comprovare il lato soggettivo della negligenza, nel merito l’integrale proscioglimento e in via subordinata la derubricazione da reato intenzionale a reato per negligenza ai sensi dell’art. 45 cpv. 2 LFINMA (cfr. act. DFF 080 20–28).
- 8 - SK.2025.37 CC. Mediante decisione di rinvio del 19 settembre 2024, il DFF, dopo aver raccolto la documentazione fiscale e l’estratto del casellario giudiziale relativo ad A., ha respinto la richiesta di complemento istruttorio formulata dall’imputato, chiuso l’inchiesta e trasmesso gli atti procedurali alla Capogruppo del Servizio di diritto penale (cfr. act. DFF 80 29-32). DD. Il 3 ottobre 2024 il DFF ha emanato un decreto penale riconoscendo l’imputato colpevole di comunicazione di informazioni false per negligenza giusta l’art. 45 cpv. 2 LFINMA, commessa a cinque riprese il 27 settembre 2018, 1° ottobre 2018, 4 ottobre 2018, 25 ottobre 2018 e 18 settembre 2019, condannandolo per ognuna delle cinque infrazioni ad una multa di CHF 3'000, ed al pagamento delle spese procedurali per un ammontare di CHF 2'080. Per le altre otto comunicazioni di informazioni false, inizialmente considerate come realizzazione dei presupposti dell’art. 45 cpv. 1 LFINMA, il decreto penale ha qualificato la condotta come negligenza ai sensi dell’art. 45 cpv. 2 LFINMA. Di conseguenza, cinque di queste comunicazioni sono cadute in prescrizione, mentre per le tre restanti si è deciso, per ragioni di opportunità ai sensi dell’art. 52 CP, di non procedere con il perseguimento (cfr. act. DFF 90 1-11). EE. A seguito dell’opposizione di A., l’11 luglio 2025 il DFF ha emesso una decisione penale ai sensi dell’art. 70 DPA nei suoi confronti, riconoscendolo colpevole di comunicazione intenzionale d’informazioni false ai sensi dell’art. 45 cpv. 1 LFINMA (infrazione commessa ripetutamente il 30 agosto / 26 settembre 2016, 26 settembre / 3 ottobre 2016, 29 settembre / 6 ottobre 2016, 29 settembre / 6 ottobre 2016, 26 / 29 settembre 2017, 27 settembre / 5 ottobre 2017, 18 / 20 ottobre 2017, 20 / 27 settembre 2018, 20 settembre / 25 ottobre 2018, 27 settembre / 1° ottobre 2018, 27 settembre / 4 ottobre 2018, 6 / 18 settembre 2019 e, conto tenuto del divieto di reformatio in pejus, lo ha condannato alle medesime multe di cui al decreto penale del 3 ottobre 2024, nonché al pagamento delle spese procedurali per un ammontare di CHF 4'230 (cfr. act. DFF 100 22). Nella decisione penale, il DFF ha anche formulato un’imputazione sussidiaria per negligenza, per l’ipotesi in cui l'intenzionalità non fosse stata ammessa da un'eventuale ulteriore autorità giudicante (cfr. act. DFF 100 16). FF. La predetta decisione penale è stata notificata all’imputato il 14 luglio 2025 (cfr. act. DFF 100 27). GG. Mediante scritto del 22 luglio 2025 (cfr. act. DFF 100 25), A. ha chiesto di essere giudicato dal Tribunale penale federale (in seguito: TPF). HH. Il DFF, in data 15 agosto 2025, ha inoltrato l’incartamento al MPC, proponendo una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di CHF 590.– cadauna, senza la condizionale per la comunicazione falsa n° 1, di 5 aliquote giornaliere cadauna
- 9 - SK.2025.37 per le comunicazioni false n° 2a7e di 10 aliquote giornaliere cadauna per le comunicazioni false n° 8 a 12. Il tutto vista l’inapplicabilità del divieto di reformatio in pejus nel quadro della procedura giudiziaria (cfr. act. SK 1.100.001 seg.). II. Il 19 agosto 2025, il MPC ha quindi trasmesso il dossier per giudizio al TPF con copia alla patrocinatrice dell’imputato (cfr. act. SK 1.100.001 seg.). JJ. Il 22 agosto 2025, il Presidente della Corte penale del TPF ha comunicato alle parti l’avviso di entrata del caso e la composizione della Corte (cfr. act. SK 1.120.001 seg.). KK. Il 2 settembre 2025 questo Giudice ha invitato le parti a presentare, eventuali istanze probatorie (cfr. act. SK 4.400.001 e segg.), facoltà a cui le parti hanno rinunciato (cfr. act. SK 5.510.001; 5.511.001; 5.521.003). LL. Con decreto del 24 ottobre 2025, la Direzione della procedura ha deciso l’acquisizione agli atti dell’estratto del casellario giudiziale svizzero dell’imputato, dell’estratto dell’ufficio esecuzioni e fallimenti e della documentazione fiscale relativi all’imputato (cfr. act. SK 2.250.001-002). MM. In data 11 dicembre 2025, la Corte ha invitato le parti a preannunciare eventuali questioni pregiudiziali in vista dei dibattimenti (cfr. act. SK 4.400.002). NN. In data 6 gennaio 2026 il DFF ha comunicato di non avere questioni pregiudiziali da sollevare al dibattimento, chiedendo allo stesso tempo l’ammissione agli atti del regolamento dell’OAD FCT nella sua versione valida dal 1° gennaio 2016 (cfr. act. SK 5.511.004 seg.). Con scritto del giorno seguente, la difesa ha sollevato una violazione del divieto di reformatio in pejus (cfr. act. SK 5.521.004). Con separata missiva, la difesa ha anche contestato, in quanto tardiva e non motivata, l’ammissione agli atti del precitato regolamento (cfr. act. SK 5.521.005). OO. Il 12 gennaio 2026, la Corte ha ammesso agli atti il regolamento dell’OAD FCT nella sua versione valida dal 1° gennaio 2026, motivando succintamente la relativa decisione (cfr. act. SK 4.400.003). PP. I pubblici dibattimenti hanno avuto luogo il 21 gennaio 2026 a Bellinzona, presso la sede del TPF. L’imputato si è regolarmente presentato in aula. QQ. In esito al dibattimento, le parti hanno formulato le conclusioni seguenti. Il DFF, ha chiesto che (cfr. act. SK 7.720.007-008):
1. A. venga riconosciuto autore colpevole di comunicazione di informazioni false in violazione dell’art. 45 cpv. 1 LFINMA, infrazione commessa il:
- 10 - SK.2025.37
(1) 30 agosto / 26 settembre 2016; (2) 26 settembre / 3 ottobre 2016; (3) 29 settembre / 6 ottobre 2016: (4) 29 settembre / 6 ottobre 2016: (5) 26 / 29 settembre 2017; (6) 27 settembre / 5 ottobre 2017; (7) 18 / 20 ottobre2017; (8) 20 / 27 settembre 2018; (9) 20 settembre / 25 ottobre 2018; (10) 27 settembre / 10 ottobre 2018; (11) 27 settembre / 4 ottobre 2018; (12) 6 / 18 settembre 2019
2. e che venga condannato:
a. ad una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di CHF 590.– cadauna, senza sospensione condizionale dell’esecuzione della pena, per la prima comunicazione di informazioni false notificata all’OAD FCT il 26 settembre 2016 (n° 1);
b. ad una pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere di CHF 590.– cadauna, senza sospensione condizionale dell’esecuzione della pena, per ognuna delle comunicazioni di informazioni false notificate all’OAD FCT tra il 3 ottobre 2016 e il 20 ottobre 2017 (n° 2-7);
c. ad una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di CHF 590.– cadauna, senza sospensione condizionale dell’esecuzione della pena, per ognuna delle comunicazioni di informazioni false notificate all’OAD FCT tra il 27 settembre 2018 ed il 18 settembre 2019 (n° 8-12);
d. al pagamento delle spese procedurali del DFF per un totale di CHF 4’230.–, di cui alla decisione penale dell’11 luglio 2025, a cui si aggiungono le spese per sostenere l’accusa di CHF 1’500.–, nonché la tassa di giustizia della procedura giudiziaria dinnanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale.
3. Nella denegata ipotesi in cui l’imputato dovesse essere prosciolto, il DFF chiede che la richiesta d’indennizzo presentata in data odierna dall’imputato venga ridotta e che venga applicata una tariffa oraria di CHF 230/h, rispettivamente di CHF 200/h per le trasferte. La difesa, nelle sue conclusioni, ha invece postulato quanto segue (cfr. act. SK 7.720.008): 1. A. è assolto dalle accuse di violazione dell’art. 45 LFINMA per l’assenza dell’elemento oggettivo dell’infrazione.
2. In via subordinata, A. è condannato per violazione dell’art. 45 cpv. 2 LFINMA in relazione alle tre comunicazioni false trasmesse il 20 / 27 settembre 2018, il 20 settembre / 25 ottobre 2018,
- 11 - SK.2025.37 il 27 settembre / 1° ottobre 2018 al pagamento di una multa complessiva di CHF 1’500.– aumentata di CHF 500.– per il concorso.
3. In via ancor più subordinata, A. è condannato per violazione dell’art. 45 cpv. 1 LFINMA alla pena pecuniaria complessiva di 35 (rispettivamente 30 aliquote secondo quanto riportato a pag. 18 del memoriale della difesa) aliquote giornaliere da CHF 400.– cadauna aumentata di CHF 500.– (rispettivamente di 5 aliquote secondo quanto riportato a pag. 18 del memoriale della difesa e detto in aula) per il concorso, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni.
4. Ad A. è riconosciuta, in ordine ai reati per i quali è assolto, un’indennità ai sensi dell’art. 429 CPP per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali, nella misura risultante dalla nota d’onorario prodotta al dibattimento.
5. La tassa di giustizia e le spese del giudizio sono poste a carico dello Stato. RR. In applicazione dell’art. 79 cpv. 2 DPA, alle parti viene intimata la sentenza motivata, non essendo necessaria la comunicazione orale del dispositivo.
In diritto: 1. Questioni formali 1.1 Competenza federale 1.1.1 La Corte deve esaminare d’ufficio la propria competenza (TPF 2007 165 consid. 1). Secondo l’art. 50 cpv. 1 LFINMA, il DFF è l’autorità di perseguimento e di giudizio per le infrazioni alle disposizioni penali della LFINMA o delle leggi sui mercati finanziari (art. 1 cpv. 1 lett. f LFINMA). In questi casi è applicabile la legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0). Giusta l’art. 50 cpv. 2 LFINMA, se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il DFF ritiene adempiute le condizioni per una pena detentiva o per una misura privativa della libertà, il giudizio del reato compete alla giurisdizione federale. La competenza federale è data. 1.1.2 In applicazione degli art. 2 cpv. 2 e 35 cpv. 1 della Legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte penale è competente per statuire in primo grado sui casi che sottostanno alla giurisdizione federale. La DPA non regola la questione relativa alla composizione della corte chiamata a statuire su un caso di diritto penale amministrativo, ragione per cui è applicabile l’art. 19 cpv. 2 CPP, al quale rinvia l’art. 36 cpv. 2 LOAP. In concreto, l’accusa chiede che l’imputato venga condannato al pagamento di una
- 12 - SK.2025.37 pena pecuniaria. La causa è pertanto di competenza del giudice unico (art. 19 cpv. 2 lett. b CPP). 1.1.3 Alla procedura dinanzi alla Corte penale sono applicabili per analogia gli art. 73- 80 DPA (cfr. art. 81 DPA). Le pertinenti e non contraddittorie disposizioni del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0) sono applicabili a titolo sussidiario (art. 82 DPA). 1.2 Tempestività della richiesta di giudizio 1.2.1 Giusta l’art. 72 cpv. 1 DPA, chiunque è colpito da una decisione penale o di confisca può, entro dieci giorni dalla notificazione, chiedere di essere giudicato da un tribunale. Ai sensi dell’art. 75 cpv. 1 DPA, il tribunale esamina se il suo giudizio è stato chiesto in tempo utile. Al temine di 10 giorni di cui all’art. 72 DPA, si applicano le disposizioni della Legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; RYSER, Basler Kommentar Verwaltungsstrafrecht 2020, n. 1 in fine ad art. 72 DPA). 1.2.2 In concreto, la richiesta di essere giudicato dal Tribunale penale federale del 22 luglio 2025 risulta tempestiva. 1.3 Validità del rinvio a giudizio e contenuto della decisione penale 1.3.1 Se il giudizio del reato compete alla giurisdizione federale, allorquando è stato chiesto il giudizio di un tribunale, l’amministrazione in causa trasmette gli atti al Ministero pubblico della confederazione e all’attenzione del TPF (art. 73 cpv. 1 DPA; sentenza del Tribunale penale federale SK.2022.33 del 5 aprile 2024 consid. 1.2). Il rinvio a giudizio tien luogo d’accusa. Esso deve enunciare la fattispecie e le disposizioni penali applicabili, ovvero rimandare alla decisione penale (art. 73 cpv. 2 DPA). I fatti contestati all’imputato e i capi di accusa a lui imputati possono risultare sia dalla decisione penale sia dalla lettera di trasmissione, alternativamente; la DPA non richiede infatti che per l’accusa venga fatto capo ad un unico atto formale uniforme (sentenza del Tribunale penale federale SK.2019.51 del 5 dicembre 2019 consid. 1.5.2; CAPUS/BERETTA, Droit pénal administratif, Précis de droit suisse, 2021, n. 869). 1.3.2 Nel caso di specie, il rinvio a giudizio, come è ammissibile, rimanda alla decisione penale dell’11 luglio 2025. 1.3.2.1 In sede dibattimentale, la difesa ha sostenuto che la decisione penale dell’11 luglio 2025 sarebbe viziata poiché insufficientemente motivata e contraddittoria rispetto al decreto penale del 3 ottobre 2024 che prevedeva una commissione del reato per negligenza.
- 13 - SK.2025.37 1.3.2.2 Giusta l’art. 70 cpv. 2 DPA, la decisione penale dev’essere motivata; del rimanente si applicano per analogia i disposti dell’art. 64 DPA. Secondo tale norma il decreto penale dev’essere scritto e deve indicare l’imputato, la fattispecie, le disposizioni legali applicate, la pena, la responsabilità solidale e le misure speciali, le spese, la decisione circa gli oggetti sequestrati e i rimedi giuridici. La motivazione si avvicina a quella di una sentenza di primo grado, come prevista dall’art. 81 cpv. 3 lett. a CPP. Inoltre, è opportuno tenere conto anche degli ulteriori requisiti dell’art. 81 CPP, nella misura in cui non siano già contenuti nell’art. 64 DPA (al quale rinvia l’art. 70 cpv. 2 DPA), tanto più che dalla seconda norma pertinente del diritto penale amministrativo (art. 79 DPA, concernente il contenuto della sentenza di primo grado quando è richiesta una decisione giudiziaria sulla decisione penale o di confisca) non si ricavano ulteriori indicazioni (BURRI/EHMANN, Basler Kommentar Verwaltungsstrafrecht, 2020, n. 17 ad art. 70 DPA). 1.3.2.3 I vizi che riguardano la motivazione di una decisione possono essere di diverso tipo: assenza totale di motivazione, motivazione insufficiente oppure contraddizioni insanabili tra più motivi. Tali carenze sono sanzionate e possono portare all’annullamento del provvedimento oppure alla sua sostituzione, se l’autorità di ricorso dispone di pieno potere di esame sia sui fatti sia sul diritto. Diversa è però la situazione del tribunale di primo grado che decide dopo un’opposizione ad un decreto di accusa. In questo caso, l’opposizione non configura un appello, ma un mezzo di revoca. Se l’opposizione è ammissibile, il tribunale annulla il decreto di accusa, che cessa così di esistere come decisione giudiziaria e non viene quindi sanzionata per eventuali difetti di motivazione (MACALUSO/TOFFEL, Commentaire Romand Code de procédure pénale suisse, 2a ed. 2019, n. 18-19 ad art. 80 CPP). 1.3.2.4 In specie la decisione penale dell’11 luglio 2025, che consta di ben 23 pagine, contiene tutti gli elementi prescritti dai precitati disposti. La difformità di motivazione rispetto al decreto penale del 3 ottobre 2024 non costituisce una circostanza atta ad inficiarne la validità, in quanto non si tratta di una contraddizione tra i motivi che figurano in tale atto. La procedura in materia di diritto penale amministrativo prevede d’altro canto ex lege un riesame da parte dell'autorità a seguito dell’opposizione ad un decreto penale (art. 69 cpv. 1 DPA), riesame che non è vincolato dalle conclusioni proposte (art. 70 cpv. 1 DPA). Inoltre, in caso di richiesta di giudizio da parte di un tribunale, la decisione penale – la cui validità è subordinata all’esame giudiziario – si inserisce in una dinamica procedurale che presenta evidenti analogie con quella del decreto d’accusa. Pertanto, eventuali vizi di motivazione della decisione penale, che comunque non ricorrono nella presente fattispecie, non potrebbero essere sanzionati in quanto tali come nel caso di una sentenza di prima istanza esaminata in appello.
- 14 - SK.2025.37 1.3.3 Le condizioni per il rinvio a giudizio giusta la DPA e, a titolo suppletivo, il CPP sono adempiute. La decisione penale dell’11 luglio 2025, emanata nei confronti dell’imputato, che funge da atto d’accusa, enuncia la fattispecie e menziona le disposizioni penali applicabili (art. 73 cpv. 2 DPA). La stessa vincola pertanto questa Corte per quanto attiene ai fatti contestati ad A., ma non per quanto riguarda la pena erogata (EICKER/FRANK/ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, 2012, pag. 274). 1.4 Diritto applicabile 1.4.1 Le disposizioni generali del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) si applicano ai fatti cui la legislazione amministrativa federale commina una pena, salvo che non sia altrimenti disposto dalla DPA o dalle singole leggi amministrative (art. 2 DPA). Giusta l’art. 333 cpv. 1 CP le disposizioni generali del CP si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia. La DPA è silente quanto alle condizioni per determinare il diritto applicabile quando vi è un cambiamento di normativa; per tale aspetto trovano dunque applicazione le disposizioni del CP (sentenza del Tribunale penale federale SK.2018.47 del 26 aprile 2019 consid. 3). 1.4.2 L’art. 2 cpv. 1 CP prevede che il diritto penale materiale si applica alle infrazioni commesse dopo la sua entrata in vigore, consacrando il principio della non retroattività della norma penale; non sarebbe infatti solo iniquo, ma violerebbe altresì il principio nullum crimen sine lege contenuto nell’art. 1 CP, giudicare su crimini o delitti secondo una legge non ancora in vigore al momento della loro commissione (DTF 117 IV 369 consid. 4.d). Determinante è il momento in cui è stata compiuta l’azione (RIKLIN, Schweizerisches Strafrecht Allgemeiner Teil I, 4a ediz. 2013, §8 n. 5). 1.4.3 1.4.3.1 Per quanto concerne la comunicazione di informazioni false ai sensi dell’art. 45 LFINMA, che non è un reato continuato, l’infrazione è da considerarsi compiuta nel momento in cui ogni singola comunicazione è stata effettuata. Le comunicazioni a cui il DFF attribuisce rilevanza penale sono avvenute il: (1) 30 agosto / 26 settembre 2016, (2) 26 settembre / 3 ottobre 2016, (3) 29 settembre / 6 ottobre 2016, (4) 29 settembre / 6 ottobre 2016,
- 15 - SK.2025.37 (5) 26 / 29 settembre 2017, (6) 27 settembre / 5 ottobre 2017, (7) 18 / 20 ottobre 2017, (8) 20 / 27 settembre 2018, (9) 20 settembre / 25 ottobre 2018, (10) 27 settembre / 1° ottobre 2018, (11) 27 settembre / 4 ottobre 2018, (12) 6 / 18 settembre 2019. Dalla sua entrata in vigore, il 1° gennaio 2009, al 31 dicembre 2019, i cpv. 1 e 2 dell’art. 45 cpv. LFINMA non hanno subito modifiche. La modifica del 1° gennaio 2020, che ha introdotto anche gli organismi di vigilanza tra i destinatari delle informazioni, non è pertinente per la presente fattispecie e non configura dunque una lex mitior. 1.4.3.2 Determinante è dunque la versione dell’art. 45 LFINMA in vigore dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2019 (in seguito: art. 45 LFINMA-2009).
1.5 Violazione del divieto di reformatio in pejus 1.5.1 La difesa ha pregiudizialmente sollevato una violazione del divieto di reformatio in pejus. Secondo quanto eccepito, con il decreto penale del 2024 A. era stato riconosciuto colpevole del reato di comunicazione di informazioni false giusta l’art. 45 cpv. 2 LFINMA, mentre con la successiva decisione penale egli è stato riconosciuto colpevole del reato di comunicazione di informazioni false giusta l’art. 45 cpv. 1 LFINMA. Modificando l’accusa per il reato contravvenzionale colposo originariamente ritenuto nel decreto penale in un’accusa per il delitto intenzionale sancito nella decisiva decisione penale, il DFF avrebbe violato il divieto di reformatio in pejus. 1.5.2 Giusta l’art. 70 cpv. 1 DPA, l’amministrazione, nell’emanazione della decisione penale, non è vincolata dalle conclusioni proposte, ma può aggravare la pena risultante dal decreto penale soltanto se, nel procedimento previsto nell’articolo 63 cpv. 2, è stato riconosciuto un maggior obbligo di pagamento o restituzione. La dottrina ha già avuto modo di precisare che alla luce della chiara formulazione del disposto, il divieto di reformatio in pejus di cui all’art. 70 cpv. 1 DPA, si oppone solo a un inasprimento della sanzione (pena), ma non ad una qualificazione giuridica più severa del fatto. Il testo differisce infatti da quanto previsto all’art. 391 cpv. 2 CPP, che vieta dal canto suo ogni modifica a pregiudizio
- 16 - SK.2025.37 dell’imputato nel quadro di un’impugnativa. Ciò non nega l’applicabilità del divieto di reformatio in pejus, ma semplicemente ne definisce una portata più limitata, applicabile all’amministrazione inquirente nella procedura penale amministrativa, rispetto al principio generale valido in caso di impugnazione di una sentenza emessa sotto l’egida del CPP dinanzi ad un’autorità di ricorso (BURRI/EHMANN, Basler Kommentar Verwaltungsstrafrecht, 2020, n. 11 ad. art. 70 DPA). 1.5.3 In sede dibattimentale, la Corte ha constatato che la pena comminata dal DFF nel decreto penale del 2 ottobre 2024 non è stata inasprita nell’ambito della decisione penale dell’11 luglio 2025 (cfr. Fatti, lett. DD-EE). Anche in presenza di una parziale modifica della qualifica giuridica della fattispecie, dapprima colposa e poi dolosa, non si è dunque in presenza di una violazione dell’art. 70 cpv. 1 DPA. Per questi motivi l’eccezione pregiudiziale è stata respinta. 1.6 Prescrizione 1.6.1 Il termine di prescrizione per la comunicazione d’informazioni false ai sensi dell’art. 45 cpv. 1 LFINMA-2009 è di 10 anni (art. 97 cpv. 1 lett. c CP). In caso di commissione per negligenza (art. 45 cpv. 2 LFINMA-2009), reato per il quale è comminata una multa, il termine di prescrizione si attesta invece in 7 anni (art. 52 LFINMA; stessa soluzione secondo l’art. 97 cpv. 1 lett. d CP). 1.6.2 Ai sensi dell’art. 98 CP, la prescrizione decorre: dal giorno in cui l’autore ha commesso il reato (lett. a), dal giorno in cui è stato compiuto l’ultimo atto, se il reato è stato eseguito mediante atti successivi (lett. b), se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione (lett. c). La prescrizione si estingue se, prima della scadenza del termine di prescrizione, è stata pronunciata una sentenza di prima istanza (art. 97 cpv. 3 CP). 1.6.3 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per sentenza di prima istanza, a seguito della quale la prescrizione non decorre più, si intende un giudizio di condanna o di proscioglimento (DTF 142 IV 276 consid. 5.2; 139 IV 60 consid. 1.5). Nei casi di diritto penale amministrativo, la decisione penale ai sensi dell’art. 70 DPA costituisce, sotto il profilo della prescrizione, una sentenza di prima istanza ai sensi dell’art. 97 cpv. 3 CP, che pone fine alla prescrizione (DTF 133 IV 112 consid. 9.4.4). La prescrizione dell’azione penale si estingue nel momento in cui è reso il giudizio e non quando lo stesso è notificato alle parti (DTF 142 IV 276 consid. 5.2; 130 IV 101 consid. 2.3). 1.6.4 Per quanto riguarda la valutazione concreta, poiché la decisione penale è stata emessa l’11 luglio 2025, la prescrizione si considera estinta a partire da tale data.
- 17 - SK.2025.37 Per valutare se le singole comunicazioni cui il DFF attribuisce rilevanza penale fossero o meno prescritte a tale data, occorre prima determinare se l’imputato ha agito intenzionalmente o per negligenza, questione che potrà essere decisa solo nell’ambito della valutazione di merito (cfr. infra consid. 6). 2. Posizioni delle parti 2.1 DFF 2.1.1 Per il DFF, A. avrebbe compiuto a più riprese il reato di comunicazione di informazioni false ai sensi dell’art. 45 LFINMA. L’imputato, nonostante fosse al corrente dell’inchiesta avviata dall’AFC sin dal 1° luglio 2016, avrebbe sottoscritto diversi rapporti di revisione ed autocertificazioni in cui veniva confermata l’assenza di procedure penali e/o amministrative in corso riguardanti persone attive in seno alla società, rispettivamente non avrebbe reagito alla sottoscrizione degli stessi da parte di D. Anche dopo la presa di conoscenza della propria condanna penale, l’imputato avrebbe sottoscritto personalmente tre ulteriori formulari all’attenzione dell’OAD FCT, con i quali confermava che le persone attive in seno a B. e C. non erano state oggetto di condanne penali e amministrative in relazione all’attività commerciale. L’imputato non avrebbe inoltre impedito la trasmissione delle autocertificazioni per l’anno 2018 e 2019 firmate da D. ed F. a nome di E. In tutti questi casi, dall’inchiesta non sarebbe emerso che queste persone fossero a conoscenza della condanna dell’imputato. Tali persone andrebbero quindi considerate quali strumenti senza intenzione colpevole, indotti dall’imputato a comunicare il falso. La condotta di A. non configurerebbe un mero comportamento omissivo, in quanto i formulari sottoscritti contenevano una dichiarazione esplicita. 2.1.2 Sotto il profilo soggettivo, il DFF ritiene che l’imputato abbia agito intenzionalmente. Il contenuto nei formulari risultava chiaro e non poteva condurre ad equivoci. I formulari contenevano peraltro un avvertimento esplicito sulle sanzioni a cui si esponeva l’intermediario finanziario in caso di trasmissione di informazioni errate. L’imputato era al corrente del procedimento a suo carico a partire dal 1° luglio 2016 e sapeva, sulla base della chiara formulazione contenuta nei documenti sottoscritti, che avrebbe dovuto comunicarne l’esistenza all’OAD FCT. Il fatto che sia stato l’imputato stesso, in un secondo tempo, a trasmettere l’estratto del casellario giudiziale all’OAD FCT, dal quale risultava la condanna a suo carico, nulla muterebbe. Non si sarebbe infatti trattato di una scelta voluta dall’imputato, bensì di una necessità legata all’inoltro della richiesta di affiliazione di L. Egli non si sarebbe d’altro canto trovato in una situazione di errore, poiché, anche ammettendo che fosse convinto che il procedimento condotto dall’AFC fosse di natura amministrativa, avrebbe comunque dovuto comunicarne l’esistenza
- 18 - SK.2025.37 all’OAD FCT, visto che i formulari prevedevano esplicitamente tale obbligo. Anche l’argomento presentato dall’imputato secondo cui non avrebbe comunicato all’Organismo il procedimento dell’AFC, poiché non si immaginava che questo sarebbe sfociato in una condanna, dev’essere respinto. Infatti, i formulari prevedevano la comunicazione anche dei procedimenti penali e amministrativi in corso e non unicamente quelli già sfociati in condanne. Peraltro, se l’imputato fosse effettivamente stato convinto di quanto afferma, avrebbe provveduto ad informare l’OAD FCT subito dopo aver appreso della condanna emessa nei suoi confronti, ciò che invece non ha fatto. Circa il fatto, infine, che il suo allora avvocato gli avrebbe comunicato che, a suo parere, non sussisteva un obbligo di segnalare spontaneamente la condanna, per il DFF l’imputato non poteva ritenere che la questione fosse stata sufficientemente chiarita. Dagli atti non risulterebbe invero che l’imputato si sia lamentato con lo stesso legale dopo aver appreso che, in realtà, il procedimento dell’AFC andava comunicato. 2.2 Difesa 2.2.1 A mente della difesa, il fatto di non aver comunicato all’Organismo di vigilanza l’esistenza del procedimento penale‑amministrativo pendente nei suoi confronti, sarebbe una circostanza già sanzionata dall’OAD FCT, ma non costituisce un’omissione punibile ai sensi dell’art. 45 LFINMA. Secondo la dottrina più accreditata in materia, infatti, la mancata comunicazione d’informazioni non configura la fattispecie dell’art. 45 LFINMA, poiché tale disposizione si applica esclusivamente a chi fornisce informazioni false, non a chi non trasmette alcuna informazione. Nel caso di specie, si è effettivamente trattato dell’omessa comunicazione all’OAD FCT di un fatto e di una circostanza – dapprima l’avvio del procedimento e successivamente la condanna – rispetto ai quali l’imputato non era consapevole dell’obbligo di notifica, sia perché non li qualificava come procedimento penale, sia perché inizialmente convinto che la vicenda si sarebbe conclusa con un proscioglimento. Egli, in effetti, nel formulario di autocertificazione dell’OAD si è limitato a non riferire dell’esistenza della procedura, omettendo così di trasmettere la relativa informazione. A. dovrebbe pertanto essere prosciolto da ogni accusa. 2.2.2 Per la difesa, nell’ipotesi in cui si ritenesse dato l’elemento oggettivo del reato, comunque difetterebbe l’elemento soggettivo. In primo luogo, la motivazione del passaggio, o meglio, del ritorno all’infrazione dolosa risulterebbe totalmente insufficiente per una decisione di condanna. Mentre nel Decreto penale del 3 ottobre 2024 il DFF aveva motivato in modo articolato la ragione per cui riteneva che A. aveva commesso le infrazioni per negligenza colpevole, nella Decisione penale e nell’“atto d’accusa” si sarebbe limitato ad argomentare che prova della sussistenza del dolo si evince dalla formulazione contenuta nei moduli
- 19 - SK.2025.37 secondo cui anche i procedimenti amministrativi dovevano essere comunicati. La citata motivazione non adempirebbe ai requisiti minimi richiesti per una condanna penale iscritta al casellario giudiziale e che comporterebbe anche serie conseguenze sotto il profilo professionale. Il DFF aveva motivato all’epoca la scelta del reato colposo rispetto al reato intenzionale avendo ritenuto accertato che, fino al momento della sua condanna da parte delle autorità fiscali nel gennaio 2018, l’imputato non aveva né preso conoscenza del fatto che il procedimento penale amministrativo di cui era oggetto andasse notificato all’OAD FCT, né tantomeno aveva la certezza che tale procedimento sarebbe sfociato in una condanna nei suoi confronti. 3. Accertamento dei fatti 3.1 Secondo l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento. Così come precisato dalla dottrina, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del giudiceˮ o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 3a ediz. 2018, n. 4 e 5 ad art. 10 CPP; VERNIORY, Commentaire romand Code de procédure pénale suisse, 2a ed. 2019, n. 27 e segg. ad art. 10 CPP). Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove – di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (sentenza del Tribunale federale 6B_10/2010 del 10 maggio 2010 consid. 1.2) – il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; sentenza del Tribunale federale 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.4.1). 3.2 Il principio in dubio pro reo implica che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati proprio in quel modo. La massima non impone che l'amministrazione delle prove conduca a una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sempre possibili, né una certezza assoluta può essere pretesa: il principio è disatteso solo quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale ed oggettiva delle prove, rilevanti ed insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). A completamento di
- 20 - SK.2025.37 ciò, va anche ricordato che l’imputato che rilascia dichiarazioni contraddittorie, non può invocare la presunzione d'innocenza per contestare le conclusioni sfavorevoli che il giudice potrebbe trarre dalle sue dichiarazioni (sentenze Tribunale federale 6B_562/2010 del 28 ottobre 2010 consid. 2.1.1; 1P.428/2003 dell'8 aprile 2004 consid. 4.6). 4. Elementi costitutivi oggettivi 4.1 Quadro giuridico 4.1.1 Giusta l’art. 45 LFINMA-2009, chiunque, intenzionalmente, fornisce informazioni false alla FINMA, a una società di audit, a un organismo di autodisciplina o a una persona incaricata è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1). Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250’000.– franchi (cpv. 2). 4.1.2 Scopo dell’art. 45 LFINMA-2009 è quello di evitare che chi si occupa della vigilanza venga ostacolato nello svolgimento della propria attività e che con ciò si comprometta in tal modo il buon funzionamento del mercato finanziario. Tuttavia il principale bene giuridico protetto dalla norma non è il buon funzionamento del mercato finanziario (svizzero), bensì lo svolgimento dell’attività di vigilanza senza turbativa (sentenza del Tribunale penale federale CA.2021.20 del 9 agosto 2022 consid. 2.4.1). L’infrazione di cui all’art. 45 LFINMA-2009 è un delitto di messa in pericolo astratta (SCHWOB/WOHLERS, Basler Kommentar zum Börsengesetz und Finanzmarktaufsichtsgesetz, 3a ed. 2019, n. 2 ad art. 45 LFINMA), non richiede infatti che si sia verificata una concreta turbativa del funzionamento dei mercati. Ciò significa che un’informazione falsa è punibile in quanto tale, indipendentemente dal livello di conoscenza del destinatario (sentenze del Tribunale penale federale CA.2021.20 del 9 agosto 2022 consid. 2.4.1; SK.2020.2 del 25 ottobre 2021 consid. 7.2). 4.1.3 Trattandosi di un reato proprio, la fattispecie di cui all’art. 45 LFINMA-2009 può essere realizzata unicamente da una persona tenuta a fornire informazioni conformemente alla legislazione sui mercati finanziari. L’obbligo per i soggetti vigilati di fornire informazioni alla FINMA deriva dall’art. 29 cpv. 1 FINMA. Quello di fornire informazioni agli organismi di autoregolamentazione non è invece previsto espressamente dalla legislazione sui mercati finanziari. Tuttavia, lo si può considerare incluso nell’obbligo di vigilanza degli intermediari finanziari affiliati di cui all’art. 24 cpv. 1 lett. b LRD (SCHWOB/WOHLERS, Basler Kommentar zum Börsengesetz und Finanzmarktaufsichtsgesetz, n. 3 ad art. 45 LFINMA). Gli organismi di autodisciplina di norma riprendono questo obbligo nei loro regolamenti, che devono emanare per concretizzare i doveri di diligenza, poiché in essi vengono
- 21 - SK.2025.37 stabilite le modalità di controllo dell’osservanza degli obblighi da parte degli intermediari finanziari affiliati (art. 25 cpv. 3 lett. b LRD; SCHWOB/WOHLERS, op. cit. n. 3 ad art. 45 LFINMA; ZUFFEREY, Commentaire Romand Loi sur le blanchiment d'argent, 2022, n. 12 ad art. 25 LRD). 4.1.4 Da un punto di vista oggettivo, il reato presuppone che vengano fornite informazioni false. Un’informazione è considerata falsa allorquando la stessa non corrisponde alla verità, oppure quando i dati forniti, pur non essendo inveritieri, sono incompleti o rappresentati in maniera che diano un’impressione distorta della realtà (sentenza del Tribunale penale federale SK.2022.33 del 25 marzo 2024, consid.1.1.4; SCHWOB/WOHLERS, Basler Kommentar zum Börsengesetz und Finanzmarktaufsichtsgesetz, n. 5 ad art. 45 LFINMA). Una volta che sono state fornite informazioni false, le stesse non diventano obsolete se vengono corrette successivamente (cfr. sentenza del Tribunale penale federale SK.2020.2 del 13 ottobre 2021 consid. 7.2). L’infrazione è quindi realizzata anche in presenza di una loro successiva rettifica (sentenza del Tribunale penale federale SK.2017.22 del 14 giugno 2018 consid. 4.3). L’informazione è considerata come comunicata allorquando il destinatario della stessa ne ha preso conoscenza; tuttavia la soglia del tentativo viene superata quando il soggetto tenuto a fornire le informazioni, le fa uscire dalla sua sfera di influenza, ad esempio mediante invio nel caso di dichiarazioni scritte (sentenza del Tribunale penale federale SK.2020.2 del 25 ottobre 2021 consid. 7.2). Se l’informazione è data verbalmente, la realizzazione del reato coincide con la presa di conoscenza del destinatario della comunicazione orale (SCHWOB/WOHLERS, Basler Kommentar zum Börsengesetz und Finanzmarktaufsichtsgesetz, n. 6 ad art. 45 LFINMA). Da ciò si deduce che la comunicazione di informazioni ex art. 45 LFINMA-2009 non soggiace ad alcuna forma particolare. 4.1.5 Non è decisivo se una lettera, un questionario, un’e-mail, ecc. contenga una sola informazione falsa oppure più di una. Le informazioni sono o vere o false. L’entità della falsità non ha importanza ai fini della colpevolezza. Per questo motivo, chi ad esempio fornisce in una lettera più informazioni false o allega documenti non veritieri, non commette più reati, bensì un unico fatto. Ciò corrisponde alla categoria giuridica dell’unità d’azione, quando più atti distinti devono essere considerati come un’unica azione, in quanto fondati su un atto di volontà unitario e, per lo stretto nesso spazio-temporale, appaiono obiettivamente come un unico evento coerente. È invece autore di più reati chi risponde falsamente a più richieste di informazioni separate nel tempo, mentre deve essere assolto chi, in un caso concreto, ha fornito informazioni completamente veritiere (DTF 131 IV 83 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale SK.2017.22 del 14 giugno 2018 consid. 4.5).
- 22 - SK.2025.37 4.2 Applicazione al caso di specie 4.2.1 E., B. e C., in qualità di società affiliate all’OAD FCT, soggiacevano all’obbligo d’informazione e di cooperazione derivante dall’obbligo di vigilanza di cui all’art. 24 cpv. 1 lett. b LRD e nelle specifiche disposizioni di autoregolamentazione contenute nel Regolamento dell’OAD FCT in vigore dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019 (act. SK 5.511.006-022; di seguito: ROAD). In particolare, il ROAD prevedeva che al momento dell’inoltro della richiesta di affiliazione, l’intermediario finanziario, i suoi azionisti con una quota superiore al 10 % del capitale o dei diritti di voto e i suoi collaboratori che esercitavano attività ai sensi della LRD, dovevano godere di una buona reputazione e offrire la garanzia di un’attività irreprensibile. Era precisato che tale criterio, di regola, non era adempiuto nel caso di condanne penali per reati in relazione con l’attività esercitata dall’affiliato. Le condizioni di affiliazione dovevano essere rispettate e mantenute per tutti gli affiliati attivi e i loro collaboratori durante tutto il periodo di appartenenza all’associazione (art. 6 cpv. 2 e 3 ROAD). Conformemente all’art. 9 cpv. 4 ROAD, l’intermediario finanziario affiliato aveva l’obbligo di riconfermare, una volta all’anno, l’esattezza dei dati forniti all’Organismo. Le informazioni trasmesse all’OAD FCT mediante la sottoscrizione dei rapporti di revisione e dei formulari di autocertificazione rientrano nel campo di applicazione di tale obbligo di informazione e cooperazione, il cui adempimento apparteneva in concreto agli organi delle tre società, ossia, per quanto concerne E., A., D. e F., quali membri del consiglio di amministrazione e, per quanto concerne B. e C., A., in veste di amministratore unico. 4.2.2 Con la sottoscrizione dei dodici formulari per conto delle tre società precitate tra il 30 agosto 2016 e il 6 settembre 2019, è stato comunicato all’OAD che nessun soggetto operante al loro interno risultava sottoposto, in Svizzera o all’estero, a procedimenti penali e/o amministrativi in corso inerenti all’attività commerciale, né aveva riportato condanne nei medesimi ambiti (cfr. Fatti, F-K, M-P, T). A partire dal 28 giugno 2016, A. risultava imputato in un’inchiesta di diritto penale amministrativo per complicità in truffa in materia di tasse, inchiesta di cui ha preso conoscenza al più tardi il 1° luglio 2016 (cfr. Fatti, E) e che è sfociata in una condanna il 21 dicembre 2017 (cfr. Fatti, L). Tali informazioni non corrispondono dunque alla verità, costituendo delle dichiarazioni false ai sensi dell’art. 45 LFINMA. 4.2.3 Il 19 luglio 2019, A. ha comunicato all’OAD FCT, di aver preso conoscenza del procedimento penale amministrativo promosso dall’AFC a suo carico nel mese di settembre 2016 (cfr. Fatti, R), mentre è attestato che lo scritto dell’AFC del 28 giugno 2016, mediante il quale gli veniva comunicata l’estensione della procedura nei suoi confronti, gli è stato notificato il 1° luglio 2016. In sede
- 23 - SK.2025.37 dibattimentale l’imputato ha spiegato che tale informazione era da ricondurre al fatto che inizialmente egli sarebbe stato unicamente convocato dall’AFC per un interrogatorio, poi svoltosi l’8 settembre 2016 e nel cui contesto avrebbe appreso di essere effettivamente imputato. Per tale comunicazione, il DFF ha prescisso dalla condanna in applicazione dell’art. 52 CP, e per essa dal rinvio a giudizio dinanzi a questa Corte. Detta comunicazione non è quindi oggetto del presente procedimento. 5. Responsabilità e imputabilità 5.1 Giusta l’art. 6 cpv. 1 DPA, se l’infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell’esercizio di incombenze d’affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l’hanno commessa. Il cpv. 2 prevede che il padrone d’azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un’infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per l’autore che agisce intenzionalmente o per negligenza. Infine, se il padrone d’azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli (cpv. 3). 5.2 Nel periodo in cui sono state fornite le informazioni false esaminate sopra, A., quale membro del consiglio di amministrazione di E. ed amministratore unico di B. e C., era responsabile dell’adempimento dell’obbligo di informazione e pertanto, sotto il profilo del reato proprio di cui all’art. 45 LFINMA, era persona tenuta a fornire informazioni conformemente alla legislazione sui mercati finanziari. La violazione dell’art. 45 LFINMA gli è dunque imputabile ai sensi del diritto penale sulla base dell’art. 6 cpv. 1 DPA. 5.3 Pacifico che, per quanto concerne le informazioni che figurano nei formulari da lui sottoscritti, A. debba essere ritenuto autore diretto, quo ai moduli firmati da terze persone (cfr. Fatti, G, I, Q, U; punti 1[2]; 1[5], 1[11] e 1[12] del dispositivo della decisione penale) si pone la questione dell’imputabilità. In sede dibattimentale l’imputato ha dichiarato di avere costituito B. unitamente a D., che ricopriva quindi un ruolo di socio e non di dipendente. Egli ha altresì spiegato che la E. era una società riconducibile al cliente F., di cui si occupava D., che agiva quindi in completa autonomia. Infine, il prevenuto ha affermato che D. era a conoscenza
- 24 - SK.2025.37 del procedimento esteso nei suoi confronti per titolo di complicità in truffa in materia di tasse, dato che egli stesso era stato coinvolto nella vicenda. Ora, nella misura in cui l’istruttoria non è stata in grado di stabilire che D. ignorasse l’esistenza del procedimento a carico del socio A., i formulari sottoscritti per conto di E. da D., sebbene contengano informazioni false ai sensi dell’art. 45 LFINMA, non possono essere addebitati all’imputato. Per quanto concerne poi il rapporto di revisione 2019 relativo a E., a fronte del mancato riconoscimento, da parte dell’imputato, della firma su di essa apposta (cfr. Fatti, U) e dell’assenza di ulteriori elementi al riguardo agli atti, non è stato possibile riconoscere la paternità. Trattandosi di un documento non sottoscritto da A., detta informazione falsa non può essere addebitata a quest’ultimo. 6. Elemento soggettivo 6.1 Quadro giuridico 6.1.1 Giusta l’art. 12 cpv. 2 CP commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Per ammettere l’intenzionalità basta che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio: in questo caso il reato è commesso con dolo eventuale, nozione che è comune a tutto il diritto penale, incluse le leggi speciali (sentenza del Tribunale penale federale SK.2020.47 del 17 ottobre 2022 consid. 9.1). Colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto, agisce invece per negligenza, la quale è punibile solo se la legge lo prevede espressamente (art. 12 cpv. 1 CP). Vi è negligenza cosciente quando l'autore agisce presumendo che l'evento, che ritiene possibile, non si realizzi (DTF 133 IV 1 consid. 4.1; sentenza del Tribunale federale 6B_662/2011 del 19 luglio 2012, consid. 4.1). Quando, invece, l’autore non scorge le conseguenze pregiudizievoli del proprio comportamento, pur potendo e dovendo prevederle, agisce con negligenza incosciente (VILLARD/CORBOZ in: Commentaire Romand, Code pénal I, 2a ed. 2021, n. 109 ad art. 12 CP). 6.1.2 Sussiste il dolo eventuale, e dunque l’intenzione, laddove l'autore ritiene possibile che l'evento o il reato si produca, e, cionondimeno, agisce, quindi accettandolo pur non desiderandolo ovvero approvandolo (DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3, sentenza del Tribunale federale 6B_949/2014 del 6 marzo 2017 consid. 8.2; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU, in: Petit commentaire CP, 2a ed. 2017, n. 15 ad art. 12 CP). Può esservi dolo eventuale allorquando il risultato immaginato è semplicemente possibile, anche se, dal profilo statistico, questa possibilità si realizza solo raramente: sempre a condizione che le circostanze permettano di dedurre che l’autore aveva accettato tale risultato (DTF 133 IV 9 consid. 4.1; 131 IV 1 consid. 2.2; DTF 109 IV 137 consid. 2b; sentenza del
- 25 - SK.2025.37 Tribunale federale 6B_569/2025 del 9 ottobre 2025 consid. 3.2.2). In queste situazioni, l’accettazione dell’evento non può essere evinta unicamente dalla consapevolezza del rischio, bensì richiede la presenza di circostanze aggiuntive, quali ad esempio l’impossibilità di valutarlo o modularlo e l’assenza di mezzi di difesa da parte della vittima (DTF 131 IV 1 consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale 6B_1248/2017 del 21 febbraio 2019 consid. 5.3). 6.1.3 Per quanto concerne la prova del dolo (come pure del dolo eventuale) allorquando l’autore non è reo confesso, il giudice, può fondarsi unicamente su indizi che constata esternamente, nonché sull’esperienza, ossia su aspetti che permettono di trarre conclusioni sull’atteggiamento interiore dell’agente (DTF 130 IV 58 consid. 8.4; sentenze del Tribunale federale 6B_562/2024 del 18 dicembre 2025, consid. 2.3.4 e 6B_759/2025 del 15 dicembre 2025, consid. 2.3). Non si tratta quindi di una constatazione diretta, ma piuttosto di una deduzione che risulta da un esame complessivo delle circostanze (STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht - Allgemeiner Teil I: Die Straftat, 5a ed. 2024, §9 n. 64). Tra gli elementi esteriori da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito figurano, in particolare, la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio (DTF 135 IV 12 consid. 2.3; sentenze del Tribunale federale 6B_562/2024 del 18 dicembre 2025, consid. 2.3.4). Quanto più grave è tale violazione e quanto più grande è tale rischio, tanto più fondata risulterà la conclusione che l'agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l'ipotesi che l'evento considerato si realizzasse (DTF 121 IV 249 consid. 3aa; sentenza del Tribunale penale federale SK.2020.47 del 17 ottobre 2022, consid. 9.1). Anche i motivi e il modo di agire possono essere presi in considerazione (DTF 133 IV 9 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 6B_268/2020 del 6 maggio 2020 consid. 1.3). 6.1.4 Per ammettere la negligenza, al contrario, si necessita che l’autore violi i doveri di prudenza che gli incombevano secondo le circostanze, al fine di non eccedere i limiti di un rischio ammissibile (DTF 136 IV 76 consid. 2.3.1). La portata del dovere di diligenza viene esaminata in funzione della situazione personale dell’autore, e meglio delle sue conoscenze e capacità (DTF 145 IV 154 consid. 2.1). La prevedibilità soggettiva è quindi determinante perché se l’agente dispone di particolari conoscenze, esperienze o capacità, si può, a maggior ragione, esigere che egli rispetti i doveri di diligenza (sentenza del Tribunale penale federale SK.2020.47 del 17 ottobre 2022 consid. 9.2). Per determinare i limiti del dovere di prudenza, occorre domandarsi se una persona ragionevole, nella medesima situazione e con le stesse attitudini dell’autore, avrebbe potuto prevedere almeno nelle grandi linee il corso degli eventi – questione esaminata alla luce della teoria della causalità adeguata se l’autore non è un esperto dal quale ci si poteva aspettare di più – e, se del caso, quali misure poteva adottare per evitare la
- 26 - SK.2025.37 realizzazione dell’evento dannoso (DTF 145 IV 154 consid. 2.1; 129 IV 282 consid. 2.1). Inoltre, la violazione del dovere di prudenza deve essere colpevole, in altre parole, si deve poter rimproverare all’autore, considerate le sue condizioni personali, una mancata attenzione o una riprensibile mancanza di sforzi (DTF 134 IV 255 consid. 4.2.1). 6.1.5 Il discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi delicato poiché, in entrambi i casi, l'autore ritiene possibile che l'evento dannoso o il reato si produca (sentenze del Tribunale federale 6B_662/2011 del 19 luglio 2012 consid. 4.1; 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2). La conclusione per cui l’autore ha accettato il risultato non può, quindi, essere dedotta dal semplice fatto che egli ha agito sebbene fosse consapevole del rischio della sopravvenienza del risultato, in quanto si tratta di un elemento comune al dolo eventuale e alla negligenza cosciente (DTF 130 IV 58 consid. 8.4). La differenza si opera quindi al livello della volontà e non della coscienza (DTF 133 IV 1 consid. 4.1; 133 IV 9 consid. 4.1). La probabilità della realizzazione dell’evento deve essere di un grado elevato perché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5; sentenza del Tribunale federale 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008 consid. 3.1) e, nel dubbio, va ritenuta solo una negligenza in applicazione il principio in dubio pro reo (DTF 128 I 177 consid. 2.2; art. 10 cpv. 3 CPP). Altri elementi rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo nel quale egli ha agito (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3; 133 IV 1 consid. 4.6). 6.2 Applicazione al caso di specie 6.2.1 Nel caso di specie, come rettamente rilevato dal DFF, la chiarezza delle indicazioni contenute nei formulari sottoscritti da A. non lascia spazio a dubbi sotto il profilo della coscienza. Le domande formulate erano esplicite e prive di ambiguità, facendo riferimento sia a procedimenti penali sia a procedimenti amministrativi, tanto conclusi, quanto in corso. In simili circostanze, chiunque si sarebbe necessariamente interrogato sulla correttezza delle proprie dichiarazioni, essendo cosciente dell’esistenza di un procedimento a suo carico per truffa in materia di tasse, poi sfociato in una condanna. Ciò vale a maggior ragione per l’imputato, il quale dispone di una formazione specifica e una lunga esperienza professionale come esperto fiscale e contabile federale ed era quindi una persona particolarmente idonea a riconoscerne il significato e le implicazioni. D’altro canto, come da egli stesso affermato in aula, A. non si è limitato a una lettura superficiale dei formulari, ma ha effettivamente preso in considerazione la questione, al punto da consultare, seppur in un secondo momento, il proprio legale in merito alla rilevanza del procedimento nel quadro delle obbligazioni legate all’affiliazione con l’Organismo di autodisciplina (cfr. act. TPF 7.731.012). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_437%2F2008&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-255%3Ade&number_of_ranks=0#page255
- 27 - SK.2025.37 Ciò posto, resta da determinare se A. si sia limitato a confidare, in modo colpevolmente imprudente, nel fatto che tale rischio non si sarebbe concretizzato (negligenza cosciente), oppure se, pur rappresentandoselo, lo abbia accettato, decidendo nondimeno di procedere (dolo eventuale). 6.2.2 Di primo acchito, l’innegabile precisione del testo presente sui formulari, nonché il curriculum dell’imputato, depongono, anche sotto il profilo volitivo, in favore di una commissione per dolo eventuale. In effetti, tali elementi sembrano escludere che A. potesse seriamente confidare nella mancata realizzazione dell’infrazione. Tuttavia, dalla disamina delle prove agli atti e da quanto dichiarato dall’imputato al dibattimento, sono emersi elementi, di cui questo Giudice deve parimenti tenere conto, e che lasciano trasparire un ragionevole dubbio che quest’ultimo, pur rappresentandosi la possibilità che la propria condotta potesse risultare problematica, ha nondimeno confidato – in modo colpevolmente imprudente – nel fatto che la mancata dichiarazione non integrasse un’informazione falsa ai sensi dell’art. 45 LFINMA. 6.2.3 Già nel suo scritto del 19 agosto 2019, A. si era giustificato dinanzi all’OAD FCT precisando di aver preso conoscenza del contenuto dell’art. 6 ROAD, che giudicava fuorviante nella misura in cui, quale indicatore della mancanza del requisito di buona reputazione e attività irreprensibile, menzionava unicamente l’esistenza di condanne penali in relazione all’attività professionale, elencando una serie di casi di rigore corrispondenti a violazioni del Codice Penale, ma non del diritto accessorio (cfr. act. DFF 10 52). 6.2.4 In aula, A. ha ribadito di essere intimamente convinto che il procedimento esteso nei suoi confronti per titolo di complicità in truffa in materia di tasse, che egli riteneva di tipo amministrativo fiscale, si sarebbe risolto positivamente, come normalmente accade in casi simili (cfr. act. TPF 7.731.012: “quando è partita questa procedura [...] ero convinto si trattasse di una procedura amministrativa in materia di tasse […] che la cosa si risolvesse in tutt'altra maniera. Pensavo che non sarei stato incolpato di nulla”). La difesa ha specificato in merito pure che la funzione di A. nell’ambito della società coinvolta nella “truffa fiscale” era limitata, in sunto, alle chiusure contabili e alle dichiarazioni d’imposta, attività quindi “scollegate” dalla sua funzione di responsabile LRD. Dagli atti risulta inoltre che, una volta ricevuto il decreto di condanna dall’AFC, l’imputato ha sottoposto al legale di fiducia la questione a sapere se dovesse spontaneamente darne comunicazione all’OAD FCT, domanda alla quale il legale rispondeva che, a suo parere, un simile obbligo non esisteva. In virtù di tale risposta, l’accusato non avrebbe dunque indicato sui formulari ulteriormente inviati all’OAD FCT, l’esistenza della condanna a suo carico.
- 28 - SK.2025.37 6.2.5 L’intera vicenda ha preso inoltre avvio a seguito della richiesta di affiliazione di L., trasmessa all’OAD FCT durante l’estate 2019, corredata di casellario giudiziale, in cui era presente l’iscrizione relativa alla condanna comminata dall’AFC. La tesi di A., in base alla quale egli si era fidato del parere legale ricevuto e non aveva quindi esitato ad inviare il proprio casellario giudiziale, appare dunque legittima. A ciò aggiungasi che di principio, come sottolineato dalla difesa, tale condanna, di lì a qualche mese, non avrebbe più figurato nell’estratto del casellario giudiziale destinato ai privati (art. 371 cpv. 3bis vCP; cfr. anche art. 41 in combinato disposto con l’art. 40 cpv. 3 lett. b Legge sul casellario giudiziale). Se l’accusato avesse voluto celare l’esistenza della condanna a suo carico, non avrebbe dovuto far altro che attendere o, più semplicemente, indicare una terza persona, quale responsabile LRD. Il fatto che alla decisione sanzionatoria emessa dall’OAD FCT ha fatto seguito una nuova richiesta di consultazione rivolta al suo legale, contribuisce a sostenere la tesi circa la sua buona fede. 6.2.6 A questo Giudice, le spiegazioni date da A. durante il dibattimento su questi punti sono apparse genuine, sincere e risultano collimare con quanto da egli sostenuto durante le procedure sanzionatorie e penali. Dalla disamina degli atti, delle prove prodotte durante il dibattimento e di quanto addotto dall’accusato, questa Corte è giunta alla conclusione che non è possibile escludere che gli eventi si siano svolti così come da egli sostenuto. Sulla scorta di quanto precede, in assenza di maggiori e concrete prove relativamente ad un dolo eventuale, se ne deve dedurre, in virtù del principio in dubio pro reo, che la condotta di A. sia colposa. 6.2.7 Poiché, considerate le sue condizioni personali, ed in particolare la formazione e l’esperienza professionale, all’imputato può essere almeno contestata una mancata attenzione nella compilazione dei formulari, rispettivamente una reprensibile mancanza di sforzi nel chiarire in modo definitivo la questione, tale negligenza risulta colpevole. Ne consegue che A. non può essere assolto dall’accusa di violazione dell’art. 45 cpv. 2 LFINMA, come invece postulato dalla difesa. In presenza di un procedimento penale a suo carico, egli avrebbe infatti dovuto esaminare con particolare accuratezza il contenuto delle clausole riportate nei formulari di autocertificazione e revisione, giungendo alla conclusione che detto procedimento andava dichiarato. Nemmeno il parere del suo legale dell’epoca è idoneo a esonerarlo completamente da responsabilità. Tale parere si limitava infatti a escludere l’esistenza di un obbligo di comunicazione spontanea, senza però confrontarsi con la situazione concreta della compilazione di formulari contenenti indicazioni esplicite circa l’obbligo di dichiarare procedimenti in corso. Esso non poteva quindi essere inteso come una validazione generalizzata della sua condotta. È vero che tale riscontro può aver indotto l’imputato a ritenere – seppur
- 29 - SK.2025.37 erroneamente – che la fattispecie non rientrasse nell’ambito di applicazione della norma penale, ciò che, come visto, esclude il dolo. Tuttavia, una simile conclusione denota una sottovalutazione colpevolmente imprudente, tanto più che il parere ricevuto non si riferiva specificamente alle dichiarazioni richieste nei formulari. A fronte della chiarezza delle stesse, l’imputato avrebbe dovuto approfondire ulteriormente la questione; a titolo esemplificativo, sarebbe stato sufficiente sottoporre i formulari al proprio legale per ottenere, con verosimiglianza, una valutazione diversa. 6.2.8 Nella misura in cui è stata ritenuta una commissione per negligenza ai sensi dell’art. 45 cpv. 2 LFINMA, il termine di prescrizione è di 7 anni a decorrere dalle singole comunicazioni false contestate (cfr. supra consid. 1.6.1). La decisione penale è stata emessa l’11 luglio 2025, data a partire dalla quale la prescrizione è da considerarsi estinta (cfr. supra consid. 1.6.3). Solo le comunicazioni successive all’11 luglio 2018 possono dunque essere imputate ad A. L’abbandono dei capi d’accusa riguardanti le comunicazioni precedenti all’11 luglio 2018 può essere pronunciato insieme con la sentenza (art. 329 cpv. 5 CPP; cfr. JAGGI, in: STGB Annotierter Kommentar, 2025, n. 19 ad art. 97). 7. Conclusione sulla colpevolezza Conto tenuto dell’intervenuta prescrizione per i fatti anteriori all’11 luglio 2018 (cfr. supra consid. 6.2.8; punti 1[1], 1[3], 1[4], 1[6], 1[7] del dispositivo della decisione penale) e della mancata imputabilità ad A. dei moduli firmati per conto di E. da D. e da una terza persona non identificata (cfr. supra consid. 5.3; punti 1[2], 1[5], 1[11] e 1[12] del dispositivo della decisione penale), l’imputato è ritenuto colpevole ai sensi dell’art. 45 cpv. 2 LFINMA unicamente per le comunicazioni false del: - 20 settembre 2018 / 27 settembre 2018 (rapporto di revisione 2018 C.; cfr. Fatti N; punto 1[8] del dispositivo della decisione penale) - 20 settembre 2018 / 25 ottobre 2018 (autocertificazione C. 2018; cfr. Fatti O; punto 1[9] del dispositivo della decisione penale) - 27 settembre 2018 / 1° ottobre 2018 (autocertificazione B. 2018; cfr. Fatti P; punto 1[10] del dispositivo della decisione penale)
- 30 - SK.2025.37 8. Pena 8.1 Principi applicabili 8.1.1 Nel caso in cui venga richiesto il giudizio ai sensi dell’art. 72 DPA, il giudice non è vincolato dalla richiesta di pena dell’accusa (cfr. supra consid. 1.3.1). Il divieto di reformatio in pejus di cui all’art. 70 cpv. 1 DPA non si applica all’accertamento giudiziario (sentenza del Tribunale federale 6B_1304/2017 del 25 giugno 2018 consid. 5.4, BURRI/EHMANN, Basler Kommentar Verwaltungsstrafrecht, n. 10 ad. art. 70 DPA). 8.1.2 In ambito di diritto penale amministrativo l’art. 9 DPA prevede il principio del cumulo delle pene. Per questo motivo, ogni singolo illecito amministrativo comporta una sanzione separata, la cui valutazione non tiene conto di altri illeciti punibili (sentenze del Tribunale penale federale SK.2022.33 del 25 marzo 2024 consid. 2.2; SK.2017.22 del 14 giugno 2018 consid. 6.2.2) e la pronuncia di una pena complementare ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 CP in un contesto di concorso retrospettivo non entra in linea di conto (sentenza del Tribunale penale federale SK.2019.14 del 4 luglio 2019 consid. 3.4; ACHERMANN, Basler Kommentar Verwaltungsstrafrecht, n. 14 seg. ad art. 9 DPA). 8.1.3 Secondo l’art. 8 DPA, le multe fino a CHF 5'000.– vanno commisurate alla gravità dell'infrazione e della colpa; non occorre tener conto di altri elementi di commisurazione (DTF 149 IV 395 consid. 3.6.2). La soglia, che si applica non solo alle contravvenzioni, ma teoricamente anche ai crimini e ai delitti del diritto penale amministrativo per i quali permane la possibilità di irrogare pena pecuniaria di modesta entità (ACHERMANN, Basler Kommentar Verwaltungsstrafrecht, n. 24 seg. ad art. 8 DPA), va di principio intesa in senso concreto, ossia con riferimento alla pena effettivamente inflitta, anche se, in astratto, sarebbe possibile irrogare una sanzione più elevata (sentenza del Tribunale federale 6B_381/2008 del 30 settembre 2008 consid. 2.4; ACHERMANN, Basler Kommentar Verwaltungsstrafrecht, n. 29 ad art. 8 DPA). La disposizione ha natura facoltativa. Altri criteri di commisurazione della pena previsti dal diritto penale possono essere presi in considerazione anche per multe o pene pecuniarie inferiori a CHF 5'000.– qualora ciò sia richiesto dall’equità nel caso concreto (sentenza del Tribunale federale 6B_32/2025 del 1° ottobre 2025 consid. 5.1.2; ACHERMANN, Basler Kommentar Verwaltungsstrafrecht, n. 37 ad art. 8 DPA). 8.1.4 Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. Questa norma conferisce al giudice un ampio potere
- 31 - SK.2025.37 di apprezzamento (sentenza del Tribunale penale federale SK.2022.33 del 24 marzo 2024 consid. 4.1). In questo ambito, va considerato, sotto il profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell’offesa (“objektive Tatkomponentenˮ), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del diritto applicabile prima del 1° gennaio 2007 designava con le espressioni “risultato dell’attività illecitaˮ e “modo di esecuzioneˮ (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, vagliati sotto il profilo soggettivo (“Tatverschuldenˮ), i moventi e gli obiettivi perseguiti – che corrispondono ai motivi a delinquere del diritto vigente fino al 31 dicembre 2006 (art. 63 vCP) – e la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell’autore di decidersi a favore della legalità e contro l’illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (DTF 127 IV 101 consid. 2a; sentenze del Tribunale federale 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterneˮ, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione (sentenza del Tribunale federale 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; sentenza del Tribunale penale federale SK.2022.33 del 24 marzo 2024 consid. 4.2). 8.2 Applicazione in concreto 8.2.1 La pena prevista all’art. 45 cpv. 2 LFINMA è una multa sino a CHF 250’000.–. A differenza delle pene pecuniarie, la multa continua ad essere applicata secondo il sistema tradizionale delle somme, ossia si deve determinare in un unico passo un importo proporzionato alla colpa (SCHWOB/WOHLERS, Basler Kommentar zum Börsengesetz und Finanzmarktaufsichtsgesetz, n. 47 ad art. 44 e n. 12 ad art. 45). 8.2.2 Per quanto concerne le circostanze oggettive del reato, va osservato che l’imputato, ha comunicato personalmente delle informazioni false all’OAD FCT in tre occasioni, per mezzo della sottoscrizione di formulari prestampati. Le informazioni avrebbero potenzialmente potuto compromettere l’attività di vigilanza dell’OAD FCT. Dal punto di vista soggettivo, l’imputato ha agito per negligenza. Applicando la dovuta diligenza, egli avrebbe potuto fornire le informazioni corrette. La colpa dell’imputato appare globalmente lieve ed è pertanto adeguato fissare la pena nel quadro ampiamente inferiore del massimo della comminatoria di pena, ossia in CHF 1'500.– per ognuna delle tre comunicazioni false, che dal punto di vista della gravità dell’infrazione e della colpa sono da ritenersi equivalenti. La pena si attesta dunque in una multa di complessivi CHF 4'500.–.
- 32 - SK.2025.37 9. Spese 9.1 Diritto 9.1.1 Le spese del procedimento giudiziario e la loro ripartizione si determinano, salvo l’art. 78 cpv. 4 DPA, secondo gli art. 417-428 CPP (art. 97 cpv. 1 DPA). Le spese procedurali comprendono gli emolumenti a copertura delle spese e i disborsi nel caso concreto (art. 422 cpv. 1 CPP). Nella sentenza, le spese del procedimento amministrativo possono essere ripartite come quelle del procedimento giudiziario (art. 97 cpv. 2 DPA). 9.1.2 Giusta l’art. 94 DPA, le spese del procedimento amministrativo comprendono i disborsi, incluse le spese del carcere preventivo e quelle della difesa d’ufficio, la tassa di decisione e le tasse di stesura (cpv. 1). L’ammontare delle tasse di decisione e di stesura è determinato da una tariffa emanata dal Consiglio federale (cpv. 2). Ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 lett. c dell’ordinanza del 25 novembre 1974 sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa (RS 313.32), l’importo della tassa di decisione per la decisione penale varia da un minimo di CHF 100.– ad un massimo di CHF 10’000.–, mentre giusta l’art. 12 cpv. 1 lett. a della medesima ordinanza la tassa di stesura si compone di una tassa di CHF 10.– la pagina per la confezione dell’originale. 9.1.3 Ritenuto che nella procedura giudiziaria l’amministrazione agisce quale accusa unitamente al MPC, per la determinazione degli emolumenti del DFF si giustifica l’applicazione del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale del 31 ottobre 2010 (RSPPF; RS 173.713.162). Giusta l’art. 1 cpv. 2 RSPPF, gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale nella procedura dibattimentale di primo grado, dalla Corte d’appello nelle procedure d’appello e di revisione e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’articolo 37 LOAP. I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF). I disborsi sono fissati a seconda degli importi fatturati dalla Confederazione o pagati da quest’ultima; sono escluse le spese di detenzione (art. 9 RSPPF). Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell’onere di lavoro della cancelleria (art. 5 RSPPF). Giusta l’art. 6 cpv. 4 lett. c RSPPF, in caso di chiusura con un atto d’accusa l’emolumento
- 33 - SK.2025.37 relativo all’istruttoria oscilla tra CHF 1’000.– e CHF 100’000.–. Le spese sostenute dall’accusa sono già comprese nell’emolumento (sentenze del Tribunale penale federale SK.2015.25 del 19 novembre 2015 consid. 6.2.1; SK.2015.23 del 24 settembre 2015 consid. 6.2.1; SK.2011.6 del 22 luglio 2011 consid. 10.3) 9.1.4 In caso di condanna, l’imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d’ufficio; è fatto salvo l’art. 135 cpv. 4 CPP (art. 426 cpv. 1 CPP). In caso di abbandono del procedimento o di assoluzione, le spese procedurali possono essere addossate in tutto o in parte all’imputato se, in modo illecito e colpevole, ha provocato l’apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento (art. 426 cpv. 2 CPP). L’imputato non sostiene le spese procedurali causate dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati (art. 426 cpv. 3 lett. a CPP) o derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l’imputato parla una lingua straniera (art. 426 cpv. 3 lett. b CPP). 9.1.5 Quando la condanna è solo parziale, le spese sono poste a carico dell’imputato in misura proporzionale, considerando le spese legate all’istruzione dei reati per i quali è stata pronunciata una condanna. L’obiettivo è limitare le spese, altrimenti si rischierebbe di ledere la presunzione di innocenza, nel caso in cui la questione per la quale l’imputato è stato assolto abbia generato spese aggiuntive e l’imputato non abbia provocato in modo illecito e colpevole l’apertura del procedimento o reso più difficile la sua conduzione. Poiché è difficile determinare con precisione le spese attribuibili a ciascun fatto imputabile o non imputabile al condannato, permane un certo margine di discrezionalità (sentenza del Tribunale federale 6B-1240/2018 del 14 marzo 2019 consid. 1.1.1). Le spese del procedimento amministrativo possono essere ripartite come quelle del procedimento giudiziario (art. 97 cpv. 2 DPA). 9.2 In specie 9.2.1 Nella decisione penale dell’11 luglio 2025, il DFF ha fissato a CHF 4'230.– le spese procedurali. Al dibattimento, il DFF ha chiesto di aggiungere CHF 1'500.– quale emolumento per sostenere l’accusa, oltre ai disborsi. La Corte ritiene che un emolumento complessivo di CHF 5'000.– appaia adeguato al caso concreto. 9.2.2 Nelle cause giudicate dalla Corte penale davanti al giudice unico, l’emolumento di giustizia varia tra i CHF 200.– e i CHF 50’000.– (art. 7 lett. a RSPPF). Nel caso in esame l’emolumento legato all’attività di questo Tribunale è fissato a CHF 1’000.–, importo adeguato per cause come quella in esame.
- 34 - SK.2025.37 9.2.3 In considerazione del parziale proscioglimento dell’imputato, della derubricazione a reato colposo e degli abbandoni pronunciati, la Corte ritiene equo porre a carico di A. complessivi CHF 1'500.– a titolo di spese procedurali. Il saldo, pari a CHF 4'500.–, resta a carico della Confederazione. 10. Indennità 10.1 Diritto 10.1.1 Nella procedura giudiziaria, all’imputato che ha beneficiato dell’abbandono del procedimento o è stato punito soltanto per inosservanza di prescrizioni d’ordine è assegnata, qualora ne faccia richiesta, un’indennità per il carcere preventivo e gli altri pregiudizi sofferti, nei quali rientrano anche le spese necessarie per la difesa (art. 99 cpv. 1 DPA e art. 101 cpv. 1 DPA, applicabili per rinvio dell’art. 79 cpv. 1 DPA; DTF 115 IV 156 consid. 2c). In questo caso, l’indennità è a carico della Confederazione (art. 99 cpv. 3 DPA). Giusta l’art. 101 DPA, nel procedimento giudiziario il tribunale decide anche circa l’indennità dovuta per pregiudizi sofferti nel procedimento amministrativo. Prima di stabilire l’indennità, il tribunale deve dare all’amministrazione in causa la possibilità di esprimersi sul diritto all’indennità e l’ammontare della medesima, e di presentare proposte. 10.1.2 Ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a un’indennità, stabilita secondo la tariffa d’avvocatura, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali; la tariffa non opera distinzioni tra l’indennità riconosciuta e gli onorari per il difensore di fiducia (lett. a), a un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b) e a una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c). Se l’imputato ha affidato la propria difesa a un difensore di fiducia, l’indennità di cui alla lett. a spetta esclusivamente al difensore, fatto salvo un eventuale conguaglio nei confronti del cliente (art. 429 cpv. 3 CPP). 10.1.3 Le disposizioni previste per la difesa d’ufficio si applicano pure al calcolo dell’indennità degli imputati assolti totalmente o parzialmente, alla difesa privata, nonché all’accusatore privato che ha vinto una causa, del tutto o in parte, oppure a terzi ai sensi dell’articolo 434 CPP (art. 10 Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale [RSPPF]; RS 173.713.162). L’onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall’avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L’indennità oraria ammonta almeno a 200.– e al massimo a 300.– CHF (art. 12 cpv. 1 RSPPF). Il tempo di viaggio è
- 35 - SK.2025.37 compensato alla metà dell’indennità oraria in conformità al capoverso 1; il tempo di attesa è compensato per intero (art. 12 cpv. 3 RSPPF). 10.2 In specie 10.2.1 Al dibattimento, la difesa di A. ha presentato un’istanza di indennità per ingiusto procedimento, chiedendo il riconoscimento dell’importo di CHF 7'550.– per i costi sostenuti per il patrocinio legale dell’imputato. Le poste orarie indicate risultano corrette e causali alla sua difesa. 10.2.2 Per quanto concerne la tariffa oraria, come indicato nel foglio informativo trasmesso alla difesa in data 8 gennaio 2026, questa Corte riconosce CHF 230.– per le prestazioni precedenti al 1° gennaio 2026 e CHF 240.– per quelle successive. Il tempo di attesa e le trasferte erano coperte per CHF 200.– orari per le prestazioni sino al 31 dicembre 2025 e a partire da quest’anno sono indennizzate alla metà della tariffa oraria riconosciuta per le prestazioni legali, ossia a CHF 120.–. 10.2.3 Le tariffe oraria indicate dall’avv. Rosa Cappa, dove necessario, vanno quindi adeguate di conseguenza. Il totale dei costi per il patrocinio legale, leggermente arrotondato e comprensivo di forfait spese e IVA si attesta così in CHF 6'000.–. Conto tenuto dell’esito del procedimento (cfr. sentenza del Tribunale penale federale SK.2024.12 del 23 aprile 2025 consid. 7.3), l’indennità cui può pretendere A. si attesta in CHF 5'000.–.
- 36 - SK.2025.37 La Corte pronuncia: 1. Il procedimento nei confronti di A. è abbandonato in relazione alle imputazioni di cui ai punti 1(1), 1(3), 1(4), 1(6), 1(7) del dispositivo della decisione penale. 2. A. è prosciolto in relazione alle imputazioni di cui ai punti 1(2), 1(5), 1(11) e 1(12) del dispositivo della decisione penale. 3. A. è riconosciuto autore colpevole di comunicazione d’informazioni false per negligenza (art. 45 cpv. 2 LFINMA, nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2019) per le imputazioni di cui ai punti 1(8), 1(9) e 1(10) del dispositivo della decisione penale. 4. A. è condannato al pagamento di una multa di CHF 4'500.–. 5. Le spese procedurali, che si attestano in totali CHF 6'000.– (composte da CHF 5000.– quali emolumenti del DFF e da CHF 1’000.– per la presente procedura giudiziaria) sono poste a carico di A. in ragione di CHF 1'500.–. Il saldo, pari a CHF 4'500.–, resta a carico della Confederazione. 6. La confederazione verserà un’indennità di CHF 5'000.– (IVA compresa) all’avv. Rosa Cappa.
In nome della Corte penale del Tribunale penale federale
Il Giudice unico Il Cancelliere
- 37 - SK.2025.37 Intimazione a: − Ministero pubblico della Confederazione, Signor Stefan Tränkle, responsabile del servizio legale (atto giudiziale) − Dipartimento federale delle finanze, Signor Christian Heierli, Capo del Servizio di diritto penale (atto giudiziale) − Avv. Rosa Maria Cappa (atto giudiziale)
Ad avvenuta crescita in giudicato, comunicazione a:
− Dipartimento federale delle finanze (per l’esecuzione) − Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (in applicazione analogica dell’art. 3 n. 29 dell’ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali [RS 312.3])
- 38 - SK.2025.37 Informazione sui rimedi giuridici Appello alla Corte d’appello del Tribunale penale federale L’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento nonché c