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Tribunale penale federale 06.06.2023 SK.2022.2

June 6, 2023·Italiano·CH·penale federale·PDF·15,021 words·~1h 15min·2

Summary

Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione, infrazione alla Legge federale sugli stranieri, falsità in documenti, Rinvio da parte del Tribunale federale ;;Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione, infrazione alla Legge federale sugli stranieri, falsità in documenti, Rinvio da parte del Tribunale federale ;;Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione, infrazione alla Legge federale sugli stranieri, falsità in documenti, Rinvio da parte del Tribunale federale ;;Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione, infrazione alla Legge federale sugli stranieri, falsità in documenti, Rinvio da parte del Tribunale federale

Full text

Sentenza del 6 giugno 2023 Corte penale Composizione Giudici penali federali Fiorenza Bergomi, Presidente del Collegio giudicante, Monica Galliker e Alberto Fabbri, Cancelliera Aline Talleri Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappresentato dal Procuratore federale Stefano Herold,

contro A., difeso dall'avv. di fiducia Mario Postizzi,

Oggetto

Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione, infrazione alla Legge federale sugli stranieri, falsità in documenti, Rinvio da parte del Tribunale federale

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell ’ incarto: SK.2022.2

- 2 - SK.2022.2 Fatti: A. Con decisione del 17 dicembre 2014, il Mistero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha aperto un’istruzione penale nei confronti di B. per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP e riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP (act. MPC 1.1.1.). Il procedimento è stato condotto sub SV.14.1675-REZ. Lo stesso giorno, B. è stato arrestato dagli inquirenti della Polizia giudiziaria federale (in seguito: PGF) (act. MPC 6.1.2 e 6.1.15 e segg.), poi, posto in carcerazione preventiva (act. MPC 6.1.47 e 6.1.306 e segg.) e, il 19 maggio 2015, autorizzato a scontare anticipatamente la pena (act. MPC 6.1.384 e segg.). Il procedimento penale traeva origine dall’operazione denominata “C.” condotta dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di I-Milano, che aveva portato all’arresto, in data 16 dicembre 2014, di numerose persone in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di I-Milano il 5 dicembre 2014 (act. MPC 3.1.1). B. In data 28 aprile 2016, il procedimento penale è stato esteso anche nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis n. 2 CP, falsità in documenti giusta l’art. 251 n. 1 CP, nonché infrazione alla Legge federale sugli stranieri, nello specifico, inganno alle autorità ex art. 118 cpv. 1 LStr, come pure nei confronti di D. per falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) (act. MPC 1.1.2 e segg.). In seguito, il 28 dicembre 2016, il MPC ha esteso il procedimento penale nei confronti di B. pure per titolo di infrazione alla Legge federale sugli stranieri, in particolare per titolo di inganno nei confronti delle autorità giusta l’art. 118 cpv. 1 LStr (act. MPC 1.1.7 e seg.). C. Con atto d’accusa del 25 agosto 2017, il MPC ha promosso l’accusa dinanzi alla Corte penale del Tribunale federale (in seguito: TPF) nei confronti dei tre imputati per tutte le ipotesi di reato formulate a loro carico (act. SK.2017.44 p. 129.1.1 e segg.). In particolare, A. è stato rinviato a giudizio per riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 2 CP), falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) e infrazione alla Legge federale sugli stranieri, inganno nei confronti delle autorità (art. 118 cpv. 1 LStr).

- 3 - SK.2022.2 D. I pubblici dibattimenti sono stati indetti a partire dal 4 dicembre 2017. Gli imputati B. e A. si sono presentati all’apertura dei pubblici dibattimenti, contrariamente all’imputata D. (act. SK.2017.44 p. 129.920.2). La Corte, preso atto dell’assenza dell’imputata D., regolarmente citata ai dibattimenti di primo grado, ha disgiunto il procedimento condotto nei suoi confronti (act. SK.2017.44 p. 129.920.4), che ha quindi avuto un decorso separato. E. Durante i pubblici dibattimenti (SK.2017.44), la Corte ha informato le parti di riservarsi, ex art. 344 CPP, di considerare alcuni rimproveri di cui al capo d’accusa 1.2.1 (riciclaggio di denaro aggravato) e 1.2.2 (falsità in documenti) nei confronti di A., nell’ottica dell’ipotesi di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione ai sensi dell’art. 305ter CP (act. SK.2017.44 p. 129.920.1.14). F. Con sentenza SK.2017.44 del 29 dicembre 2017 (in seguito: sentenza SK.2017.44) la Corte penale del TPF ha riconosciuto A. autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato in relazione a 18 dei 28 relativi capi d’accusa (e meglio capi d’accusa da 1.2.1.2.6 a 12.1.2.16, da 1.2.1.2.18 a 1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.24, 1.2.1.2.25 e 1.2.1.2.27), di ripetuta falsità in documenti in relazione a 4 dei 7 relativi capi d’accusa (e meglio capi d’accusa da 1.2.2.1 a 1.2.2.3 e 1.2.2.7), e di ripetuto inganno nei confronti delle autorità ex art. 118 cpv. 1 LStr (capo d’accusa 1.2.3 e sottocapi 1.2.3.1 e 1.2.3.2). Lo ha, invece, prosciolto dai restanti capi d’imputazione. A. è stato condannato a una pena detentiva di tre anni, nonché a una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di fr. 420.– cadauna, entrambe parzialmente sospese condizionalmente in ragione, rispettivamente di 30 mesi e di 150 aliquote giornaliere, per un periodo di prova di due anni. Nei suoi confronti sono state pronunciate delle confische di valori patrimoniali. Egli è stato condannato a un risarcimento equivalente in favore della Confederazione di fr. 183'214.–, a garanzia del quale è stato mantenuto il sequestro del 30% di spettanza di A. dei valori presenti sulla relazione bancaria intestata a E. Sagl A. è stato infine condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 10'000.–, mentre le sue pretese di indennizzo sono state accolte in ragione di fr. 32'600.–. Con medesimo giudizio, il TPF ha riconosciuto B. autore colpevole di partecipazione a un’organizzazione criminale, di ripetuto riciclaggio di denaro, nonché di ripetuto inganno nei confronti delle autorità, condannandolo, tra l’altro a una pena detentiva di cinque anni e sei mesi (dedotto il carcere preventivo sofferto). B. non ha impugnato la sentenza emanata nei suoi confronti, che è quindi divenuta definitiva (act. SK.2017.44 p. 129.992.1 e seg.).

- 4 - SK.2022.2 G. Contro la decisione del TPF, A. ha interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale, impugnando i capi d’accusa per i quali era stato condannato. Con sentenza 6B_838/2018 del 13 gennaio 2022 (in seguito: sentenza 6B_838/2018) l’Alta Corte ha parzialmente accolto il gravame, annullando la sentenza impugnata e disponendo il rinvio della causa al TPF affinché venisse esaminato il capo d’accusa 1.2.1 (riciclaggio di denaro aggravato) sotto il profilo dell’ipotesi di reato di carente diligenza in operazioni finanziare e diritto di comunicazione (art. 305ter CP) e, inoltre, affinché venissero effettuati gli ulteriori necessari accertamenti in relazione ai capi d’imputazione 1.2.2.7 (falsità in documenti) e 1.2.3.1 (inganno nei confronti delle autorità) e venisse resa una nuova decisione. Parimenti, il Tribunale federale ha annullato anche i punti della sentenza impugnata concernenti le pene e le misure pronunciate, nonché quelli riferiti a spese e indennizzi. H. A seguito del rinvio da parte del Tribunale federale, la Corte penale del TPF ha aperto un nuovo procedimento, rubricato sub SK.2022.2. I. In occasione dell’udienza preliminare, tenutasi il 17 maggio 2022 (act. SK 131.710.1 e segg.), la Direzione del procedimento ha informato le parti in merito al perimetro oggetto del procedimento penale a seguito della sentenza di rinvio dell’Alta Corte. In particolare, la Presidente del Collegio ha chiesto alle parti se concordavano sul fatto che, con riferimento al capo d’accusa 1.2.1 (riciclaggio di denaro aggravato), l’oggetto del presente procedimento (ovvero esame dell’ipotesi di reato di cui all’art. 305ter CP) concerneva i capi d’accusa da 1.2.1.2.6 a 1.2.1.2.16, da 1.2.1.2.18 a 1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.24, 1.2.1.2.25 e 1.2.1.2.27. Per i reati di falsità in documenti e di inganno nei confronti delle autorità, i capi d’accusa interessati erano, rispettivamente, il n. 1.2.2.7 e 1.2.3.1, di cui all’atto d’accusa di data 25 agosto 2017.

Sia il MPC, sia il difensore di A. hanno concordato con quanto esposto dalla Presidente. J. Mediante missiva dell’8 giugno 2022, la Corte ha invitato le parti a presentare eventuali istanze probatorie, indicando nel contempo le prove che sarebbero state assunte d’ufficio (act. SK 131.400.6 e seg.). Né il MPC né il difensore di A. hanno formulato richieste di prova. La Direzione della procedura ha pertanto decretato l’acquisizione agli atti dell’incartamento delle cause SK.2017.44 e SK.2017.71, dell’estratto attuale del casellario giudiziale svizzero e italiano dell’imputato, di un estratto dell’ufficio esecuzioni e fallimenti aggiornato nonché della documentazione fiscale dal 2018 in avanti. È inoltre stato acquisito il formulario concernente la situazione personale di A.

- 5 - SK.2022.2 K. La Corte, con scritto del 31 gennaio 2023 (act. SK 131.400.17), ha invitato le parti a comunicarle eventuali questioni pregiudiziali ai sensi dell’art. 339 cpv. 2 CPP. In data 9 febbraio 2023, il MPC ha comunicato di non avere questioni pregiudiziali da sollevare al dibattimento (act. SK 131.510.25), mentre la difesa è rimasta silente. L. In data 8 febbraio 2023, la Direzione del procedimento ha informato le parti che, richiamato quanto ritenuto dal Tribunale federale nella sentenza di rinvio 6B_838/2018 del 13 gennaio 2022 al considerando 5.2.3, in applicazione dell’art. 344 CPP, la Corte, per quanto attiene al capo d’accusa 1.2.3.1 (infrazione alla Legge federale sugli stranieri, inganno nei confronti della autorità), laddove il pubblico ministero indicava il reato commesso in correità, avrebbe esaminato la fattispecie anche sotto il profilo della complicità ai sensi dell’art. 25 CP (act. SK 131.400.18). M. Il difensore di A., con lettera del 28 febbraio 2023 (act. SK 131.521.7 e seg.), ha chiesto l’audizione della signora F., in veste di testimone, in relazione al reato di cui all’art. 118 LStr. La richiesta è stata respinta dalla Corte con decreto ordinatorio del 2 marzo 2023, dopo avere dato la possibilità al MPC di prendere posizione (act. SK 131.255.1 e seg.). N. I dibattimenti hanno avuto luogo dal 7 all’8 marzo 2023; l’imputato si è regolarmente presentato in aula. O. In esito al dibattimento, le parti hanno formulato le seguenti conclusioni: O.1 Il MPC, dopo aver indicato che le condanne per i capi d’accusa da 1.2.2.1 a 1.2.2.3 (falsità in documenti) e per il capo d’accusa 1.2.3.2 (inganno nei confronti delle autorità) erano definitive, ha chiesto (act. SK 131.721.136 e segg.): − di riconoscere A. autore colpevole di • carente diligenza in operazioni finanziarie ex art. 305ter CP, con riferimento ai capi d’accusa da 1.2.1.2.6 a 1.2.1.2.16, da 1.2.1.2.18 a 1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.24, 1.2.1.2.25 e 1.2.1.2.27 dell’atto d’accusa 25 agosto 2017; • falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 CP con riferimento al capo d’accusa 1.2.2.7 dell’atto d’accusa 25 agosto 2017; • inganno nei confronti dell’autorità nella forma della complicità ai sensi dell’art. 118 cpv. 1 LStr in combinazione con l’art. 25 CP con riferimento al capo d’accusa 1.2.3.1 dell’atto d’accusa 25 agosto 2017;

- 6 - SK.2022.2 − di condannarlo, tenendo conto della violazione del principio di celerità e del tempo trascorso, a una pena detentiva di 12 mesi, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni;

− di porre a carico di A. le spese procedurali così come esposte nell’atto d’accusa;

− di non riconoscere ad A. alcun indennizzo.

O.2 La difesa di A. ha formulato le seguenti conclusioni (act. SK 131.721.260 e segg.): 1. È accertata la violazione del principio di celerità nel modo rappresentato dalla difesa di A. 2. È dato atto delle situazioni processuali di res iudicata nel modo delineato dal Tribunale federale, in particolare al consid. 6, pag. 27 della sentenza 13 gennaio 2022. 3. È accertata la violazione del principio accusatorio nel modo rappresentato dalla difesa di A. 4. Con esplicito riferimento all’atto d’accusa 4.1 In relazione all’art. 305ter CP 4.1.1 A. è prosciolto dal reato di carente diligenza in operazioni finanziarie (art. 305ter cpv. 1 CP) per difetto del principio accusatorio; segnatamente in ragione della mancanza nell’atto d’accusa dei presupposti essenziali e formali sulla descrizione dei fatti e sulla fattispecie oggettiva del reato. 4.1.2 Contestualmente o alternativamente, A. è prosciolto dal reato di carente diligenza in operazioni finanziarie (art. 305ter cpv. 1 CP) perché il fatto non sussiste, con esplicito riferimento alle imputazioni 1.2.1.2; 1.2.1.2.6; 1.2.1.2.7; 1.2.1.2.8; 1.2.1.2.10; 1.2.1.2.11; 1.2.1.2.12; 1.2.1.2.13; 1.2.1.2.24. 4.1.3 In via subordinata, nella misura in cui la Corte giudicante dovesse, per denegata ipotesi, ritenere che il reato riconducibile alla carente diligenza in operazioni finanziarie (art. 305ter cpv. 1 CP) fosse realizzato, postula il proscioglimento, quantomeno dall’imputazione 1.2.1.2.24, ritenuto che il fatto di chiudere la relazione bancaria della G. SA (rubrica B.) non rientra nella fattispecie oggettiva del reato. 4.2 In relazione all’art. 251 n. 1 CP

- 7 - SK.2022.2 4.2.1 A. è prosciolto dal reato di falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP), con riferimento alla sottoscrizione del formulario A perché il fatto non sussiste (imputazione 1.2.2.7). 4.3 In relazione all’art. 118 cpv. 1 LStr 4.3.1 Per effetto dell’intervenuta prescrizione riferita all’imputazione 1.2.3.1 (dati nella domanda di rilascio del permesso di dimora B sottoscritta unitamente a B. in data 15 febbraio 2011), l’azione penale è estinta. 4.3.2 In via subordinata, per difetto del principio accusatorio (mancanza dei presupposti essenziali e formali in ordine alla descrizione dei fatti la partecipazione di A. a titolo di complicità), l’imputazione 1.2.3.1 è respinta con conseguente proscioglimento di quest’ultimo. 4.3.3 In via ancor più subordinata, A. è prosciolto dal reato perché il fatto non sussiste. 4.4 Conferma di condanna (per effetto della sentenza del Tribunale federale) 4.4.1 A. viene condannato per titolo di falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP), con riferimento alle imputazioni 1.2.2.1; 1.2.2.2; 1.2.2.3 e 1.2.3.2. 5. Sulla pena 5.1 Per effetto della violazione del principio di celerità, delle attenuanti specifiche del lungo tempo trascorso, del sincero pentimento e dell’effetto della grave e duratura sofferenza mediatica subita da A., si fa luogo all’esenzione della pena per i reati dei quali fosse dichiarato colpevole. 6. Sulle confische – sequestri 6.1 Preso atto che il MPC non ha preso in considerazione una confisca con destinatario A., tutti i sequestri disposti contro quest’ultimo (o a società a lui riconducibili, o a partecipazioni a lui riconducibili) sono annullati. 6.2 Il TPF, in via diretta o tramite il MPC procederà senza indugio a comunicare il venir meno della misura coercitiva a chi di dovere. 6.3 Il risarcimento equivalente disposto dalla precedente Corte giudicante del Tribunale penale federale (dispositivo n. 2, pag. 111) è annullato, con conseguente immediato dissequestro di tutti i valori patrimoniali. 7. Sui risarcimenti, le spese e l’esecuzione

- 8 - SK.2022.2 7.1 I dispositivi della precedente Corte giudicante del Tribunale penale federale concernenti i risarcimenti, le spese e l’esecuzione sono annullati. 7.2 In riforma di quanto attribuito a titolo di indennizzo nell’ambito della sentenza della Corte giudicante del Tribunale penale federale (dispositivo 6, pag. 107), ad A. viene riconosciuta, in modo integrale, la sua pretesa fatta valere al dibattimento di prima istanza. 7.3 Ad A. vengono riconosciute le pretese di indennizzo riconducibili alla procedura di rinvio presso la nuova Corte giudicante del Tribunale penale federale, con richiamo del documento allegato prima della chiusura dell’istruzione dibattimentale. 7.4 Tutte le spese procedurali riferite alla procedura di rinvio, a seguito della sentenza del Tribunale federale, restano a carico dello Stato. 7.5 Il dispositivo n. 7, pag. 107 della precedente Corte giudicante del Tribunale penale federale, riferito alla competenza per esecuzione (art. 74 LOAP), viene stralciato. P. Il dispositivo della sentenza è stato letto in udienza pubblica in data 6 giugno 2023, con motivazione orale ai sensi dell’art. 84 cpv. 1 CPP, alla presenza dell’imputato. Q. Con scritto del 13 giugno 2023, il MPC ha chiesto la motivazione scritta della presente sentenza (act. SK 131.940.1). La difesa, in data 15 giugno 2023, ha presentato annuncio d’appello ai sensi dell’art. 399 cpv. 1 CPP contro la sentenza, chiedendo nel contempo la motivazione scritta della medesima (act. SK 131.940.2). R. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del necessario, nei considerandi che seguono.

- 9 - SK.2022.2 La Corte considera in diritto: I. Procedura a seguito del rinvio del Tribunale federale 1. Ai sensi dell’art. 105 LTF, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall’autorità inferiore (cpv. 1). Può rettificare o completare d’ufficio l’accertamento dei fatti dell’autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 (cpv. 2). Secondo l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. L'Alta Corte può esaminare unicamente i punti della sentenza impugnata espressamente contestati dal ricorrente (DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 4284 ad art. 107 LTF). In questo senso, l'eventuale annullamento può concernere unicamente quelle parti della sentenza per le quali il ricorso è stato accolto. Per tali parti, l'autorità che si occupa del nuovo giudizio giusta l'art. 107 cpv. 2 LTF è vincolata dalle considerazioni di diritto sviluppate dal Tribunale federale nella sua sentenza cassatoria, le quali devono essere riprese nella nuova decisione (DTF 135 III 334 consid. 2.1). A causa dell’effetto vincolante delle decisioni di rinvio, sia il tribunale destinatario del rinvio che le parti non possono ancorare il nuovo giudizio su fatti diversi da quelli già constatati o su opinioni giuridiche espressamente respinte mediante la sentenza di rinvio o addirittura non riportate nei considerandi (DTF 143 IV 214 consid. 5.3.3 con rinvii). Questa giurisprudenza si basa sul principio che, in linea di massima, il procedimento penale si conclude con la sentenza dell’istanza cantonale superiore (DTF 117 IV 97 consid. 4a con rinvii). Fatti nuovi possono essere presi in considerazione unicamente se riguardano aspetti oggetto della decisione di rinvio, i quali non possono tuttavia né essere estesi né ancorati su di un nuovo fondamento giuridico (sentenza del Tribunale federale 6B_534/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 1.2 con rinvii). Se l’Alta Corte accoglie il ricorso e rinvia la causa all’istanza inferiore per nuovo giudizio, in virtù del diritto federale, quest’ultima può trattare unicamente i punti della sentenza che sono stati cassati dal Tribunale federale. Le altre parti della sentenza permangono e devono essere riprese nella nuova decisione. A tal proposito, è decisiva la portata materiale della decisione dell’Alta Corte. La motivazione della sentenza di rinvio fissa il quadro della nuova fattispecie, come pure quello della nuova sussunzione giuridica (DTF 135 III 334 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_1347/2016 del 12 febbraio 2018 consid. 1).

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- 10 - SK.2022.2 La nuova decisione dell’istanza inferiore è quindi limitata a quella tematica che, secondo i considerandi dell’Alta Corte, necessita di nuovo giudizio. Per pronunciare il nuovo giudizio, non deve di conseguenza essere riavviato l'intero procedimento, ma unicamente quanto è necessario per ossequiare ai considerandi vincolanti della decisione del Tribunale federale (sentenze del Tribunale federale 6B_1431/2017 del 31 luglio 2018 consid. 1.3 e riferimenti citati; 6B_372/2011 del 12 luglio 2011 consid. 1.1.2). 2. In concreto, nell’atto d’accusa del 25 agosto 2017, ad A. sono stati rimproverati i reati di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis n. 2 CP, falsità in documenti ex art. 251 n. 1 CP e infrazione alla Legge federale sugli stranieri (inganno nei confronti delle autorità) ex art. 118 LStr. 2.1 Con riferimento al riciclaggio di denaro aggravato, con la sentenza SK.2017.44, A. è stato in parte assolto e in parte condannato, e meglio: ̶ prosciolto dai capi d’accusa 1.2.1.1, da 1.2.1.2.1 a 1.2.1.2.5, 1.2.1.2.17, 1.2.1.2.21, 1.2.1.2.23 e 1.2.1.2.26; ̶ condannato per i capi d’accusa da 1.2.1.2.6 a 1.2.1.2.16, da 1.2.1.2.18 a 1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.24, 1.2.1.2.25 e 1.2.1.2.27. Il Tribunale federale, con la sentenza 6B_838/2018, in punto al reato di riciclaggio di denaro aggravato, ha considerato che non vi fossero elementi sufficienti per ritenere che A. avesse agito per dolo eventuale e che la sua condanna violasse i combinati disposti di cui agli art. 12 e 305bis CP. L’Alta Corte ha così disposto il rinvio della causa al TPF, affinché il capo d’accusa 1.2.1 venisse esaminato sotto il profilo dell’art. 305ter CP, ipotesi di reato che, peraltro, era già stata prospettata in sede di dibattimento SK.2017.44 (cfr. sentenza 6B_838/2018 consid. 3.3.3 in fine e 7). L’Alta Corte ha quindi parzialmente accolto il ricorso dell’imputato, annullando la sentenza SK.2017.44 impugnata e rinviando la causa alla Corte penale del TPF per un nuovo giudizio. In applicazione del divieto della reformatio in peius (DTF 139 IV 282), l’Alta Corte può esaminare unicamente i punti della sentenza impugnata espressamente contestati dal ricorrente (DONZALLAZ, op. cit., n. 4284 ad art. 107 LTF). Ne deriva che l’esame dell’ipotesi di reato di cui all’art. 305ter CP è limitato agli atti per i quali A. è stato condannato nella sentenza SK.2017.44, ovvero i capi d’accusa da 1.2.1.2.6 a 1.2.1.2.16, da 1.2.1.2.18 a 1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.24, 1.2.1.2.25 e 1.2.1.2.27 e che l’imputato ha contestato nel suo ricorso al Tribunale federale (act. SK.2017.44 p. 129.982.5).

- 11 - SK.2022.2 2.2 Quanto all’ipotesi di falsità in documenti ripetuta, A. è stato in parte prosciolto (capi d’accusa da 1.2.2.4 a 1.2.2.6) e in parte condannato (capi d’accusa da 1.2.2.1 a 1.2.2.3 riferiti a tre fatture inveritiere e 1.2.2.7 concernente un formulario A) dalla precedente Corte del TPF (cfr. sentenza SK.2017.44, dispositivi II. 1 e II. 2). L’imputato ha impugnato davanti all’Alta Corte, i capi d’accusa per i quali è stato condannato (act. SK.2017.44 p. 129.982.6). Nella sentenza 6B_838/2018, l’Alta Corte ha confermato la condanna di A. per quanto attiene a tre fatture inveritiere (capi d’accusa da 1.2.2.1 a 1.2.2.3, sentenza 6B_838/2018 consid. 4.2.2), mentre ha accolto il ricorso dell’imputato in punto al falso documentale inerente ad un formulario A legato a B. (capo d’accusa 1.2.2.7), rinviando la causa al TPF affinché completasse gli accertamenti di fatto volti a stabilire se A. avesse agito con dolo (eventuale) oppure per negligenza. Il Tribunale federale ha rimproverato alla precedente Corte del TPF di non avere accertato nulla in relazione a cosa A. sapesse, volesse o prendesse in considerazione, compilando detto formulario A (sentenza 6B_838/2018 consid. 4.3). 2.3 Con riferimento all’infrazione alla Legge federale sugli stranieri (art. 118 cpv. 1 LStr) commessa in correità con B. (capi d’accusa 1.2.3.1 e 1.2.3.2), la precedente Corte, nella sentenza SK.2017.44, ha riconosciuto il qui imputato autore colpevole di entrambi gli episodi di inganno nei confronti delle autorità (sentenza SK.2017.44 dispositivo II. 2.3); condanne che egli ha impugnato davanti al Tribunale federale. Nella sentenza di rinvio 6B_838/2018, l’Alta Corte ha confermato la colpevolezza dell’imputato in punto al capo d’accusa 1.2.3.2, riferito al permesso di dimora B di H3. (sentenza 6B_838/2018 consid. 5.3.3), mentre ha rinviato la causa al TPF, per quanto attiene al capo d’accusa 1.2.3.1 (sentenza 6B_838/2018 consid. 5.2.3), ritenendo che A. non poteva essere considerato autore dell’inganno, invitando il TPF a chinarsi nuovamente sulla fattispecie, in particolare accertando, previa verifica del rispetto del principio accusatorio, se l’imputato potesse essere considerato un complice. 2.4 Il perimetro del presente giudizio è quindi limitato ai seguenti capi d’accusa: ̶ capi d’accusa da 1.2.1.2.6 a 1.2.1.2.16, da 1.2.1.2.18 a 1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.24, 1.2.1.2.25 e 1.2.1.2.27, da esaminare sotto il profilo dell’art. 305ter CP; ̶ capo d’accusa 1.2.2.7, falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP);

- 12 - SK.2022.2 ̶ capo d’accusa 1.2.3.1, infrazione alla Legge federale sugli stranieri, inganno nei confronti delle autorità (art. 118 cpv. 1 LStr). Le condanne per i capi d’accusa da 1.2.2.1 a 1.2.2.3 (falsità in documenti) e 1.2.3.2 (inganno nei confronti delle autorità), come pure i proscioglimenti sono, per contro, divenuti definitivi. Questa Corte si è pure dovuta chinare nuovamente su pene, misure, nonché su spese e indennizzi (cfr. sentenza 6B_838/2018 consid. 6). 3. Con riferimento al reato di carente diligenza in operazioni finanziarie, la difesa di A. – che, come si vedrà in seguito, ha innanzitutto invocato una violazione del principio accusatorio (cfr. infra consid. III) – in aula, ha sostenuto, per la prima volta, che l’esame di questo Collegio avrebbe dovuto essere limitato unicamente alle operazioni concernenti la G. SA, rubrica B. (cfr. verbale principale dei dibattimenti, act. SK 131.731.8 e seg.). L’avv. Postizzi ha allegato alla propria arringa un documento, da lui allestito, denominato “Atto d’accusa (rivisitato sulla scorta degli antecedenti processuali e procedurali)”, in cui ha configurato quello che egli riteneva fosse il “campo da gioco” del presente procedimento (cfr. arringa act. SK 131.721.205). Detto documento, per il reato di cui all’art. 305ter CP, contemplava unicamente il capo d’accusa 1.2.1.2 e i sotto capi da 1.2.1.2.6 a 1.2.1.2.8, da 1.2.1.2.10 a 1.2.1.2.13 e 1.2.1.2.24, riferiti alla rubrica B. in G. SA (act. SK 131.721.189 e segg.). Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, l’esame dei capi d’imputazione non è limitato alle operazioni concernenti la sola rubrica B. presso G. SA. Come visto, il Tribunale federale ha annullato la sentenza SK.2017.44 e rinviato la causa al TPF, affinché esaminasse l’intero capo d’accusa 1.2.1 (riciclaggio di denaro aggravato) sotto il profilo dell’art. 305ter CP e non solo una parte di esso (in specie quella legata alla G. SA e rubrica B.). Questo Collegio, in virtù del divieto della reformatio in peius, ha scandagliato tutte le imputazioni per le quali A. era stato condannato per riciclaggio di denaro; le stesse non sono però solo quelle riferite alla rubrica G. SA, come indicato dalla difesa. Si rammenta inoltre che lo stesso avv. Postizzi, in sede di udienza preliminare, ha concordato con il perimetro oggetto del procedimento esposto dalla Presidente del Collegio giudicante (che non era limitato solo alle operazioni riferite a G. SA), senza obbiettare alcunché (cfr. supra Fatti I). Solo in aula, per la prima volta, ha sostenuto che il “campo da gioco processuale” sarebbe stato legato allo specifico tema di G. SA

- 13 - SK.2022.2 4. Il perimetro del presente procedimento è pertanto quello riassunto al considerando I.2.4 supra, senza possibilità di statuire su quei punti della sentenza SK.2017.44 che non sono stati oggetto di rinvio da parte del Tribunale federale. Il dispositivo della sentenza SK.2017.44 deve essere nuovamente ripreso – per quel che concerne A. – ma quei punti che non sono stati annullati dalla pronuncia del Tribunale federale 6B_838/2018 e che non sono toccati dal rinvio devono essere riportati, evidentemente immutati, nella presente pronuncia. Per la motivazione di dette parti immutate si rimanda alla sentenza SK.2017.44. II. Sulle questioni formali 1. Competenza La Corte deve esaminare d’ufficio la propria competenza giurisdizionale (TPF 2005 142 consid. 2; 2007 165 consid. 1; sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.13 del 25 agosto 2014 consid. 1). Secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, considerati i principi dell’efficienza e della celerità della procedura penale, dopo la formulazione dell’atto di accusa, la Corte penale del TPF può negare l’esistenza della competenza giurisdizionale federale solo per motivi particolarmente validi (DTF 133 IV 235 consid. 7.1). Inoltre, se le autorità federali e cantonali responsabili del perseguimento penale si sono accordate sulla giurisdizione federale, quest’ultima può essere rimessa in discussione dalla Corte penale del TPF soltanto se l’accordo è frutto di un esercizio propriamente abusivo del potere di apprezzamento (DTF 132 IV 89 consid. 2).

Nel caso in esame, in forza della giurisprudenza del Tribunale federale sopra citata (DTF 133 IV 235 consid. 7.1), la Corte penale ammette la propria competenza, non intravvedendo motivi particolarmente validi per declinarla, ritenuto inoltre che non sono state sollevate eccezioni né per quanto riguarda la giurisdizione svizzera in quanto tale, né per quanto riguarda quella federale. 2. Diritto applicabile 2.1 L’art. 2 cpv. 1 CP prevede l’applicazione del Codice penale solo nei confronti di chi commetta un crimine o un delitto dopo la sua entrata in vigore, consacrando il principio della non retroattività della norma penale; non sarebbe infatti solo iniquo, ma violerebbe altresì il principio nullum crimen sine lege contenuto nell’art. 1 CP, giudicare su crimini o delitti secondo una legge non ancora in vigore al momento della loro commissione (DTF 117 IV 369 consid. 4d; POPP/BERKEMEIER, Basler Kommentar, 4a ediz. 2019, n. 5 ad art. 2 CP).

- 14 - SK.2022.2 2.2 Costituisce deroga a questo principio la regola della lex mitior di cui all’art. 2 cpv. 2 CP, la quale prevede che il diritto penale materiale si applichi alle infrazioni commesse prima della data della sua entrata in vigore se l’autore è giudicato posteriormente e il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al momento dell’infrazione. 2.3 La determinazione del diritto più favorevole si effettua paragonando il vecchio e il nuovo diritto, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel caso di specie (DTF 119 IV 145 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005 del 24 gennaio 2006 consid. 2; RIKLIN, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches – Fragen des Übergangsrechts, AJP/PJA 2006, pag. 1473). Qualora la condotta fosse punibile sia in virtù delle previgenti legislazioni che di quella in vigore, bisognerebbe comparare le differenti sanzioni contemplate nella vecchia e nella nuova legge, la pena massima comminabile essendo tuttavia di rilevanza decisiva (DTF 135 IV 113 consid. 2.2). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell’obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest’ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008 consid. 3.2). In ossequio al principio dell’alternatività, il vecchio ed il nuovo diritto non possono venire combinati (sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008 consid. 4.3). In questo senso, non si può ad esempio applicare per il medesimo fatto, da un lato, il vecchio diritto per determinare l’infrazione commessa e, dall’altro, quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta. Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_442/2012 dell’11 marzo 2013 consid. 3.1). Unicamente le disposizioni di diritto materiale seguono il principio della lex mitior, le norme di procedura essendo rette dal principio tempus regis actum, che le rende applicabili sin dalla loro entrata in vigore (DTF 117 IV 369 consid. 4d). 2.4 Nel caso di specie, la Corte è chiamata a statuire sui seguenti reati in capo ad A.: carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter CP), commessa, stando alle operazioni descritte nell’atto d’accusa, dal 6 agosto 2012 al 1° aprile 2014, falsità in documenti, commessa il 27 luglio 2012, nonché infrazione alla Legge federale sugli stranieri (inganno nei confronti delle autorità), commessa il 15 febbraio 2011. Avendo alcune disposizioni legali applicabili alla presente fattispecie subito delle modifiche dal momento in cui sarebbero avvenuti i fatti imputati ad A., occorre verificare il rispetto del principio della lex mitior, ossia quale sia il diritto più favorevole all’imputato.

- 15 - SK.2022.2 2.5 I presupposti dell’art. 305ter CP hanno subito, al cpv. 2, una modifica il 1° gennaio 2016. In casu, applicabile è tuttavia unicamente il primo capoverso dell’art. 305ter CP, rimasto immutato con la revisione summenzionata. Sia il diritto previgente che quello attuale portano al medesimo risultato. Siccome il diritto attualmente in vigore non risulta più favorevole all’imputato rispetto a quello previgente, si giustifica l’applicazione di quest’ultimo, ossia del diritto in vigore al momento dei fatti. Per l’applicazione dell’art. 305ter CP risulta in concreto di rilievo, come si vedrà in seguito (cfr. consid. V. infra), anche l’art. 2 cpv. 3 della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0). 2.5.1 L’art. 2 cpv. 3 LRD in vigore all’epoca dei fatti ha subito, con effetto al 1° gennaio 2020, l’abrogazione della sua lett. e (gestori patrimoniali), a seguito dell’entrata in vigore della Legge federale sugli istituti finanziari (LisFi; RS 954.1). Con la nuova LisFi, i gestori patrimoniali sono considerati degli istituti finanziari e, in quanto tali, necessitano di un’autorizzazione della FINMA (art. 2 cpv. 1 e 5 LisFi). Sotto l’egida dell’art. 2 cpv. 3 lett. e LRD, i gestori patrimoniali erano considerati intermediari finanziari e quindi, necessitavano di un’autorizzazione della FINMA per l’esercizio delle loro attività, nel caso non fossero affiliati ad un organismo riconosciuto di autodisciplina (art. 14 LRD). Il diritto attualmente in vigore non risulta, pertanto, più favorevole e, anche sotto questo profilo, applicabile risulta il diritto previgente. 2.5.2 Da considerare, nel caso di specie, è pure l’art. 7 cpv. 1 lett. b dell’Ordinanza del 18 novembre 2009 concernente l’esercizio a titolo professionale dell’attività di intermediazione finanziaria (OAIF; RS 955.071), abrogata il 31 dicembre 2015 e sostituta, a far tempo dal 1° gennaio 2016, dall’Ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro; ORD; RS 955.01), in specie dall’art. 7 cpv. 1 lett. b ORD. Il tenore della disposizione, per quanto di rilievo nel presente procedimento, non ha subito modifiche. 2.6 Anche la Legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20) ha subito delle modifiche. In particolare, a far tempo dal 1° gennaio 2019, il titolo della legge è divenuto “Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione” (LStrl; RU 2017 6521). L’art. 118 LStr(l), che interessa la presente fattispecie, è però rimasto immutato. Come per la carente diligenza in operazioni finanziarie (cfr. supra consid. II.2.5), in concreto, va applicato il diritto vigente al momento dei fatti (LStr), non essendo la nuova normativa più favorevole all’imputato.

- 16 - SK.2022.2 2.7 Per quanto attiene al termine di prescrizione, l’attuale art. 97 cpv. 1 CP prevede che l’azione penale si prescrive in quindici anni se la pena massima è una pena detentiva superiore a tre anni; in dieci anni se per il reato è comminata una pena detentiva sino a tre anni; e in sette anni se la pena massima comminata è un’altra pena. La novella legislativa, tendente al prolungamento dei termini di prescrizione, è in vigore dal 1° gennaio 2014. Secondo il diritto previgente, in vigore fino al 31 dicembre 2013, l’azione penale si prescriveva in quindici anni, se per il reato era comminata una pena detentiva superiore a tre anni; in sette anni, se per il reato era comminata un’altra pena (vart. 97 cpv. 1 lett. b, c CP). Non essendo la nuova normativa più favorevole all’imputato, nel caso di specie trova applicazione quella vigente fino al 31 dicembre 2013. L’esame della prescrizione sarà oggetto del considerando II.3 infra. 2.8 La questione del principio della lex mitior si pone anche con riguardo al diritto sanzionatorio. Il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la revisione del diritto sanzionatorio del Codice penale (RU 2016 1249; FF 2012 4181). Tale normativa si prefiggeva, da un lato, di ridurre la molteplicità delle sanzioni possibili – il lavoro di pubblica utilità ha cessato infatti di essere considerato una pena a sé stante divenendo una forma di esecuzione – e, dall’altro, di ripristinare in parte le pene detentive di breve durata (FF 2012 4181, 4193). Nella presente fattispecie, occorrerà dunque determinare quale sia il diritto più favorevole all’imputato, analisi concreta che potrà avvenire unicamente nell’ambito della commisurazione della pena (cfr. infra consid. VIII.). 3. Prescrizione 3.1 Il reato di falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) è un crimine ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CP. Il termine di prescrizione è di 15 anni (art. 97 cpv. 1 lett. b CP). Il reato di carente diligenza in operazioni finanziarie (art. 305ter CP) e l’infrazione alla Legge federale sugli stranieri, inganno nei confronti delle autorità (art. 118 LStr) sono dei delitti ex art. 10 cpv. 3 CP; in applicazione dell’art. 97 cpv. 1 lett. c CP (in vigore fino al 31 dicembre 2013), a valere quale lex mitior (cfr. supra consid. II.2.7), questi prescrivono quindi in sette anni. 3.2 Ai sensi dell’art. 97 cpv. 3 CP, se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di primo grado, la prescrizione si estingue. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per sentenza di prima istanza, a seguito della quale la prescrizione non decorre più, si intende un giudizio di condanna o di proscioglimento (DTF 142 IV 276 consid. 5.2; 139 IV 60 consid. 1.5). La prescrizione dell’azione penale si estingue nel momento in cui è reso il

- 17 - SK.2022.2 giudizio e non quando lo stesso è notificato alle parti (DTF 142 IV 276 consid. 5.2; 130 IV 101 consid. 2.3). La sentenza SK.2017.44 del 29 dicembre 2017 costituisce un giudizio di primo grado a seguito del quale non può più intervenire la prescrizione (art. 97 cpv. 3 CP). 3.3 In merito alla carente diligenza in operazioni finanziarie (art. 305ter CP), si osserva che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tale reato è considerato continuato: l’infrazione comincia con l’inizio del rapporto d’affari e termina, al più tardi, alla fine dello stesso o nel momento in cui l’intermediario finanziario assolve al proprio dovere di identificazione (DTF 134 IV 307 consid. 2.4). Il termine di prescrizione settennale (art. 97 cpv. 1 lett. c CP, in vigore fino al 31 dicembre 2013) comincia a decorrere dal giorno in cui è cessata la relazione d'affari (PIETH, Basler Kommentar, op. cit., n. 35 ad art. 305ter CP) e con essa il relativo dovere di identificazione o dal giorno in cui l'operatore finanziario ha posto un termine alla situazione illecita creatasi accertando l'identità dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali gestiti (DTF 134 IV 307 consid. 2.4). Sempre secondo quanto indicato nella citata sentenza del Tribunale federale: "La questione di sapere se si tratta di un'infrazione istantanea o permanente dev'essere quindi risolta alla luce dell'atto di gestione che l'intermediario finanziario è chiamato a fornire. La legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (legge sul riciclaggio di denaro, LRD; RS 955.0), che disciplina la diligenza richiesta in materia di operazioni finanziarie (cfr. art. 1 LRD), opera un distinguo tra relazioni e operazioni. Nella prima ipotesi, essa impone all'intermediario finanziario di procedere all'identificazione della controparte e dell'avente economicamente diritto al momento dell'avvio della relazione d'affari (art. 3 unitamente all'art. 4 LRD). Se nel corso della relazione d'affari sorgono dubbi in merito all'identità della controparte o dell'avente economicamente diritto, egli deve procedere nuovamente a un'identificazione o un accertamento conformemente agli art. 3 e 4 LRD (art. 5 cpv. 1 LRD). L'obbligo di identificazione sorge dunque con la conclusione di una relazione d'affari e perdura fino al termine della stessa. Se la prestazione dell'operatore finanziario dura nel tempo (come ad esempio la presa in custodia), la carente diligenza in operazioni finanziarie si configura reato permanente in quanto l'obbligo di accertare l'identità dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali sussiste fino al termine della relazione contrattuale. Per contro, se la prestazione fornita è "istantanea" anche il reato di cui all'art. 305ter CP è tale." 3.3.1 In concreto, i fatti contestati ad A. risalgono al periodo tra il 6 agosto 2012 e il 1° aprile 2014. Egli, a mente di questo Collegio, ha agito nell’ambito di una duratura relazione d’affari avuta, in particolare, con D., B. e H3. (cfr. infra consid. V.7.1 e 7.2); la carente diligenza in operazioni finanziarie, come visto, è un reato continuato (Dauerdelikt). Considerato che l’ultima operazione che viene

- 18 - SK.2022.2 rimproverata all’imputato risale al 1° aprile 2014, la prescrizione sarebbe intervenuta al più presto nell’aprile 2021. Di conseguenza, al momento della pronuncia della sentenza SK.2017.44, ossia il 29 dicembre 2017, l’azione penale non era ancora prescritta. 3.3.2 Di transenna si osserva che, quand’anche il reato di cui all’art. 305ter CP non fosse un Dauerdelikt, bensì un reato istantaneo e che un termine di prescrizione settennale abbia iniziato a decorrere per ognuna delle operazioni finanziarie rimproverate ad A. – quindi al più presto al 6 agosto 2012 – lo stesso non sarebbe, comunque, ancora decorso al momento della pronuncia del giudizio SK.2017.44 (29 dicembre 2017). Se non fosse un reato continuato, la prescrizione sarebbe intervenuta al più presto nell’agosto 2019, quindi, posteriormente all’emanazione della sentenza. Il giudizio di primo grado ha estinto l’azione penale e, a partire da quel momento, ossia dal 29 dicembre 2017, la prescrizione non decorre più. 3.4 Con riferimento all’art. 118 LStr, il difensore ha sostenuto, tra le altre cose, l’estinzione dell’azione penale per effetto dell’intervenuta prescrizione (act. SK 131.721.261). A mente della difesa, dalla lettura della giurisprudenza del TPF e della Corte d’appello del TPF, non sarebbe così scontato se la prescrizione si estingua con la pronuncia del dispositivo o con la motivazione della sentenza. Il difensore di A., in aula, ha addotto che, interpretando un passaggio di una non meglio precisata giurisprudenza, la prescrizione potrebbe perfino estinguersi al momento del ricorso presentato dal difensore. In tal caso, secondo la difesa, il reato, commesso il 15 febbraio 2011, per effetto della lex mitior (termine di prescrizione di 7 anni) sarebbe prescritto, dal momento che il ricorso al Tribunale federale è stato presentato il 29 agosto 2018 (verbale principale dei dibattimenti, act. SK 131.720.12).

Come detto, la sentenza SK.2017.44 costituisce un giudizio di primo grado che ha estinto l’azione penale (DTF 142 IV 276 consid. 5.2; 139 IV 60 consid. 1.5 e cfr. supra consid. II.3.2); ciò nel momento in cui la stessa è stata emanata, ossia il 29 dicembre 2017, e non quando è stata notificata alle parti (cfr. DTF 142 IV 276 consid. 5.2; 130 IV 101 consid. 2.3), né tantomeno quando A. ha presentato il ricorso al Tribunale federale. La giurisprudenza dell’Alta Corte al riguardo è chiara. L’argomentazione difensiva, che fonda su una non meglio precisata giurisprudenza del TPF, non può, pertanto, essere seguita. Nella misura in cui il difensore di A. si riferisse alle sentenze del TPF SK.2020.2 del 13 ottobre 2021 consid. 3.4 e SK.2018.53 del 23 maggio 2019 consid. 3.4, si rileva che le stesse riguardano una fattispecie tipica del diritto penale amministrativo (ossia l’inizio della sospensione del termine di prescrizione durante i procedimenti d’opposizione, di reclamo o giudiziari ex art. 11 cpv. 3 DPA) e non sono pertinenti per il caso che ci occupa.

- 19 - SK.2022.2 Di conseguenza, per il reato di infrazione alla Legge federale sugli stranieri ex art. 118 LStr, commesso il 15 febbraio 2011, la prescrizione settennale non era ancora intervenuta al momento dell’emanazione della sentenza SK.2017.44 del 29 dicembre 2017, che l’ha estinta. 3.5 Stesso dicasi per la falsità in documenti, commessa il 27 luglio 2012, la cui prescrizione di 15 anni verrebbe a scadere nel luglio del 2027. 3.6 Visto tutto quanto precede, i reati di cui deve rispondere A. in questa sede, e meglio la carente diligenza in operazioni finanziarie, la falsità in documenti e l’infrazione alla Legge federale sugli stranieri, non sono prescritti. III. Sul ne bis in idem ed il principio accusatorio 1. 1.1 Delimitato il perimetro del presente procedimento, la Corte si è chiesta se la valutazione dei capi di accusa elencati (cfr. supra consid. I.2.4) sia conforme ai principi del ne bis in idem e accusatorio. 1.2 A questo riguardo, la difesa, al dibattimento, ha sottolineato che l’ipotesi di reato di riciclaggio aggravato descritta nell’atto di accusa del 25 agosto 2017 (che non prevedeva imputazioni alternative) non è stata adattata dal MPC dopo la riserva giuridica formulata dalla Corte nel procedimento SK.2017.44. Poiché A. ha impugnato la condanna dinanzi al Tribunale federale, mentre che il MPC non ha interposto ricorso, il primo risultato intermedio sarebbe che tutti i fatti di rilevanza penale precedenti al 24 luglio 2012 sono cresciuti in giudicato e non potrebbero essere considerati di nuovo, rispettivamente utilizzati in altri contesti processuali (ne bis in idem), in particolare nell’ottica di un giudizio ex art. 305ter CP. Nella procedura di rinvio, il TPF ha provveduto a stilare un “inventario” di ciò che è e di ciò che non è più oggetto del procedimento, “raccogliendo i resti” dell’atto di accusa originario in uno nuovo. Sempre secondo il difensore di A., atteso che in occasione dell’udienza preliminare, la Presidente del Collegio non ha ritenuto di rinviare il fascicolo al MPC in forza alla giurisprudenza (cfr. TPF 2020 8) ed in considerazione del principio di celerità e parità delle armi, e che la procura ha dichiarato in modo vincolante (principio della buona fede processuale) di non modificare i “resti dell’atto di accusa”, convalidandone l’immutabilità, nessun fatto potrebbe emigrare da quest’ultimo al “nuovo” atto di accusa per effetto della res iudicata e del ne bis in idem.

- 20 - SK.2022.2 Il TPF dovrebbe quindi valutare con riserva il rispetto del principio accusatorio. Sempre a questo riguardo, la difesa ha fatto notare che l’imputazione “decapitata” e di cui al punto 1.2.1.1 menziona unicamente la I. SA, mentre che il capo di accusa 1.2.1.2 si riconduce a G. SA. Trattandosi di soggetti diversi, anche volendo fare “emigrare un passaggio” dalla prima imputazione non si risolverebbe certamente il problema. Inoltre, il proscioglimento da parte del Tribunale federale sull’imputazione 1.2.1.1 impedisce di riaffrontare la tematica della posizione di garanzia; da un punto di vista tecnico non siamo in ogni caso di fronte ad una situazione di ne bis in idem. Per la difesa, l’accuratezza della valutazione circa il rispetto del principio accusatorio si impone anche in virtù del fatto che la condotta rimproverata è di natura commissiva e non omissiva, versante quest’ultimo, venuto definitivamente a cadere con la sentenza del Tribunale federale. Sennonché, secondo il difensore, l’elemento omissivo risulta determinante nel contesto dell’art. 305ter CP, poiché è il mancato accertamento dell’avente diritto economico a determinare la violazione del dovere di diligenza rendendo applicabile tale norma. Nell’atto di accusa mancherebbe quindi l’elemento tipico caratterizzante la “Tatbestandmässigkeit” e vi sarebbe dunque un irrimediabile deficit sotto il profilo del principio accusatorio. L’assoluto silenzio sul disvalore del fatto, che accende l’ipotesi commissiva di reato, non permetterebbe nemmeno di sapere se il rimprovero riguardi la mancata identificazione dell’avente diritto economico o la mancata verifica del retroscena economico (act. SK 131.721.202 e segg.). 2. Ne bis in idem 2.1 L'art. 11 CPP codifica il principio ne bis in idem, corollario della res iudicata, e prevede che chi è stato condannato o assolto in Svizzera con decisione passata in giudicato non può essere nuovamente perseguito per lo stesso reato (cpv. 1). Sono fatte salve la riapertura dei procedimenti per cui è stato deciso l'abbandono oppure il non luogo, nonché la revisione (cpv. 2). Il principio ne bis in idem è anche garantito dall'articolo 4 par. 1 del Protocollo addizionale n. 7 alla CEDU del 22 novembre 1984 (in seguito: Protocollo n. 7; RS 0.101.07), come pure dall'articolo 14 par. 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, concluso a New York il 16 dicembre 1966 (Patto ONU II; RS 0.103.2). La regola del ne bis in idem si ritrova anche implicitamente nella Costituzione federale (DTF 137 I 363 consid. 2.1). Si tratta di un impedimento al procedimento penale che dev'essere considerato d'ufficio in ogni stadio della procedura (DTF 144 IV 362 consid. 1.3.2 e 1.4.4; sentenza del Tribunale federale 1B_280/2020 del 19 febbraio 2021 consid. 2.4). La res iudicata e il principio ne bis in idem presuppongono l'identità della persona interessata e dei fatti in questione (DTF 125 II 402 consid. 1b; 120 IV 10 consid. 2b; sentenze del Tribunale federale 6B_1053/2017 del 17 maggio

- 21 - SK.2022.2 2018 consid. 4.1; 6B_1269/2016 del 21 agosto 2017 consid. 3.3; 6B_857/2013 del 7 marzo 2014 consid. 5.5; 2C_508/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 6), così come la presenza di due procedimenti: un primo, in cui l'interessato è stato condannato o assolto con una decisione definitiva che è cresciuta in giudicato e che non può più essere impugnata tramite mezzi giuridici ordinari, e un secondo, successivo, in cui egli sarebbe stato nuovamente perseguito o punito (sentenza del Tribunale federale 6B_279/2018 del 27 luglio 2018 consid. 1.1 e rinvii; sentenza del Tribunale penale federale CA.2020.16 del 23 agosto 2021 consid. 2.2.2). 2.2 Per quanto concerne le operazioni finanziarie descritte ai capi di accusa da 1.2.1.2.6 a 1.2.1.2.16, da 1.2.1.2.18 a 1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.24, 1.2.1.2.25 e 1.2.1.2.27, non siamo in presenza di un primo procedimento in cui A. è stato condannato o assolto con una decisione definitiva che è cresciuta in giudicato. Infatti, la sentenza del TPF del 29 dicembre 2017, sfociata nella condanna dell’imputato per i capi di accusa di cui sopra, è stata annullata dal Tribunale federale, il quale ha rinviato gli atti a questa Corte per nuovo giudizio. A questo riguardo, non vi è dunque pacificamente alcun impedimento a procedere riconducibile al principio del ne bis in idem. È altrettanto pacifico che le imputazioni per le quali l’imputato è stato prosciolto dalla precedente Corte non sono oggetto del presente procedimento. 3. Principio accusatorio 3.1 3.1.1 Secondo l'art. 9 cpv. 1 CPP, che sancisce il principio accusatorio, un reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita, il pubblico ministero ha promosso l'accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice competente. Il principio accusatorio è pure espressione del diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., e può inoltre essere dedotto dagli art. 32 cpv. 2 Cost. e 6 n. 3 CEDU, i quali non hanno portata distinta. Esso è concretizzato dall'atto d'accusa e assolve una doppia funzione: da un lato circoscrive l'oggetto del processo e del giudizio, dall'altro salvaguarda i diritti dell'imputato, consentendogli un'adeguata difesa. Il principio accusatorio implica che il prevenuto sappia con la necessaria precisione quali fatti gli sono rimproverati e a quali pene e misure rischia di essere condannato, affinché possa adeguatamente far valere le sue ragioni e preparare efficacemente la sua difesa (DTF 144 I 234 consid. 5.6.1; 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Nella misura in cui è chiaro per l'imputato quali sono i fatti rimproveratigli, una formulazione imprecisa o erronea dell'atto di accusa non può di per sé condurre all'esclusione di un giudizio di colpevolezza.

- 22 - SK.2022.2 Non possono essere poste esigenze troppo severe alla motivazione di ogni singolo aspetto dell'accusa, spettando al tribunale eseguire gli accertamenti di fatto vincolanti per il giudizio (DTF 145 IV 407 consid. 3.3.2; 143 IV 63 consid. 2.2). Se l’imputato è condannato per un’infrazione diversa rispetto a quella descritta nell’atto di accusa o nella decisione di rinvio, occorre quindi esaminare se egli poteva, sulla base delle circostanze di insieme, attendersi tale nuova qualificazione giuridica; in tal caso non vi è alcuna violazione dei diritti della difesa (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb; sentenza del Tribunale federale 6B_731/2009 del 9 novembre 2010 consid. 3.3; sentenza della CJ-GE AARP/406/2018 del 3 dicembre 2018 consid. 2.2.1.1) 3.1.2 L'art. 350 cpv. 1 CPP, che è corollario del principio accusatorio, prevede l'immutabilità dell'atto d'accusa, stabilendo che il giudice è vincolato ai fatti descritti nell'atto, ma non alla relativa qualificazione. Giusta l'art. 344 CPP, se intende scostarsi dall'apprezzamento giuridico dei fatti formulato dal pubblico ministero nell'atto d'accusa, il giudice lo comunica alle parti presenti dando loro l'opportunità di pronunciarsi. La riserva di un diverso apprezzamento giuridico dei fatti nella procedura orale può eventualmente ancora avvenire nell'ambito della deliberazione. È al riguardo rilevante che sia rispettato il diritto di essere sentito dell'interessato, fatta salva la possibilità di un'eventuale sanatoria nel caso di una violazione non particolarmente grave di questa garanzia (sentenze del Tribunale federale 6B_977/2020 del 27 gennaio 2022 consid. 3.2; 6B_941/2018 del 6 marzo 2019 consid. 1.2.2). 3.1.3 Dal canto suo, il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost. e art. 3 cpv. 2 lett. a CPP), quale principio del diritto processuale penale ed esigenza costituzionale dell'azione dello Stato di diritto, impone sia alle autorità sia alle parti un comportamento leale e affidabile e privo di contraddittorietà (DTF 146 IV 297 consid. 2.2.6). In questo senso, le eccezioni giuridicamente rilevanti note (“bekannte rechtserhebliche Einwände”), devono essere sollevate alla prima opportunità utile e non riservate ad uno stadio successivo del procedimento per il caso di una decisione sfavorevole (DTF 143 IV 397 consid. 3.4.2; sentenze del Tribunale federale 6B_1051/2017 del 23 marzo 2018 consid. 1.3; 6B_672/2012 del 19 marzo 2013 consid. 4). 3.2 3.2.1 La descrizione dei fatti contenuta nell’atto di accusa del 25 agosto 2017, come noto, era finalizzata a sussumere il reato di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP. Già nell’ambito dei pubblici dibattimenti relativi al procedimento SK.2017.44, la Corte aveva però informato le parti di riservarsi, ex art. 344 CPP, di considerare alcuni rimproveri di cui al capo d’accusa 1.2.1 (riciclaggio di denaro

- 23 - SK.2022.2 aggravato) e 1.2.2 (falsità in documenti) nei confronti di A., nell’ottica dell’ipotesi di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione ai sensi dell’art. 305ter CP (act. SK.2017.44 p. 129.920.1.14). La difesa, nella persona dell’avv. Postizzi, nulla aveva eccepito in quella sede dibattimentale. Tale ipotesi di reato non era poi stata ritenuta dalla Corte nella sentenza del 29 dicembre 2017, contro la quale il difensore di A. è insorto dinanzi al Tribunale federale. In questo contesto, egli aveva sostenuto che “un’eventuale negligenza di A. in riferimento al credito vantato da B. potrebbe semmai fare ipotizzare una violazione dell’art. art. 305ter CP. Tale ipotesi subordinata era d’altronde prospettata dallo stesso TPF […]. In questo senso è fondata la richiesta subordinata del ricorrente, con la quale chiede di essere, semmai, condannato per titolo di carente diligenza in operazioni finanziarie ex art. 305ter CP”, ed aveva postulato in subordine la riforma del dispositivo II/2.1 (act. SK.2017.44 129.982.48 e seg.). 3.2.2 Nella sentenza del 13 gennaio 2022, il Tribunale federale ha rinviato la causa al TPF affinché avesse ad esaminare il capo d’accusa 1.2.1 “sotto il profilo dell'art. 305ter CP, come dallo stesso già prospettato in sede dibattimentale” (cfr. sentenza del Tribunale federale 6B_838/2018 consid. 3.3.3). Tale motivazione vincola questa Corte sia per quanto concerne il nuovo stato di fatto che la nuova qualificazione giuridica (DTF 135 III 334 consid. 2). In tale contesto, l’Alta Corte non ha fatto alcuna riserva né riferimento al principio accusatorio, come lo ha invece espressamente fatto per un altro aspetto oggetto del rinvio, ossia la valutazione di una diversa forma di partecipazione per l’infrazione di cui all’art. 118 LStr (cfr. sentenza del Tribunale federale 6B_838/2018 consid. 5.2.3). 3.2.3 Per quanto concerne il presente procedimento, il 9 maggio 2022 la Presidente del Collegio giudicante ha citato le parti ad un’udienza preliminare, preannunciando quello che sarebbe stato oggetto di discussione, segnatamente il perimetro della causa, ossia l’esame dei capi di accusa 1.2.1.2.6 a 1.2.1.2.16, da 1.2.1.2.18 a 1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.24, 1.2.1.2.25 e 1.2.1.2.27 nell’ottica dell’art. 305ter CP (act. SK 131.310.1 e segg.). In occasione di tale udienza, tenutasi il 17 maggio 2022, la Presidente del Collegio giudicante ha poi chiesto alle parti se concordavano con il fatto che, per quanto concerne il capo d’accusa 1.2.1 (riciclaggio di denaro aggravato), il perimetro oggetto del presente procedimento (esame dell’art. 305ter CP), avrebbe riguardato tali capi d’accusa, rispettivamente, se avessero qualcosa da aggiungere al riguardo. Qui la difesa si era limitata a confermare che i capi d’accusa corrispondevano e aveva fatto notare che il Tribunale federale aveva sottolineato l’importanza, per il TPF, di tenere conto della violazione del principio di celerità. Nulla aveva invece eccepito

- 24 - SK.2022.2 sotto il profilo del principio accusatorio (act. SK 131.710.1 e segg.). Solo nell’arringa rivolta alla Corte l’8 marzo 2023, è stata sollevata per la prima volta la questione della conformità dell’atto di accusa con il principio accusatorio da parte del difensore di A. (act. SK 131.721.182 e segg.). Nel presente procedimento, la Corte ha valutato i fatti descritti nell’ottica di un’ipotesi di reato differente rispetto a quella prevista nell’atto di accusa del 25 agosto 2017. Ancorché la descrizione non fosse inizialmente finalizzata al reato di carente diligenza in operazioni finanziarie, la questione non pone però problemi rispetto al principio accusatorio. 3.2.4 Da quanto precede discende infatti che, per l'imputato non poteva sussistere alcun dubbio quanto al fatto che le condotte rimproveratigli, indipendentemente dalla formulazione contenuta nell’atto di accusa, nel presente procedimento avrebbero riguardato il reato di cui all’art. 305ter CP. Tale eventualità, già espressamente riservata nel corso del primo dibattimento (SK.2017.44), era stata postulata in subordine quale giudizio riformatorio da parte della difesa stessa dinanzi al Tribunale federale. Inoltre, nelle considerazioni in diritto sviluppate nella sentenza di rinvio (6B_838/2018), ed a cui questa Corte è vincolata (cfr. supra consid. I.1), l’Alta Corte ha indicato al TPF di esaminare il capo di imputazione in tale ottica senza porre riserve relative al principio accusatorio. Mesi prima dei dibattimenti, l’oggetto della presente causa è poi stato discusso in sede di udienza preliminare in presenza della difesa di A., la quale nulla ha eccepito al riguardo. Questo Collegio giudicante ritiene dunque che l’imputato abbia potuto far valere le sue ragioni e preparare efficacemente la sua difesa per il presente dibattimento in piena cognizione delle contestazioni mossegli, come peraltro dimostrato dalle concludenti argomentazioni di merito proposte. 3.2.5 Ci si potrebbe finanche chiedere se, alla luce della cronistoria descritta (prospettazione nel primo dibattimento del reato di carente diligenza in operazioni finanziarie e nessuna eccezione da parte della difesa, subordinata della difesa dinanzi al Tribunale federale, nessuna eccezione nemmeno all’udienza preliminare), sollevare una tale eccezione solamente nella sede dibattimentale, risulti, oltre che pretestuoso, anche al limite da un punto di vista della buona fede processuale. La questione può nondimeno essere lasciata aperta (cfr. in questo senso la sentenza del Tribunale federale 6B_38/2021 del 14 febbraio 2022 consid. 2.3, in cui l’Alta Corte, posta di fronte ad una censura sulla violazione del principio accusatorio sollevata solo in tale sede, ha lasciato aperta la questione circa la buona fede processuale). 3.2.6 Nulla osta dunque ad una valutazione dei capi di accusa da 1.2.1.2.6 a 1.2.1.2.16, da 1.2.1.2.18 a 1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.24, 1.2.1.2.25 e 1.2.1.2.27 da un punto di vista dell’art. 305ter CP.

- 25 - SK.2022.2 4. Alla luce di quanto esposto ai considerandi che precedono, le eccezioni della difesa non risultano d’acchito fondate. 4.1 Per quanto riguarda in particolare la descrizione della componente omissiva, va osservato che l'art. 305ter CP reprime un reato per commissione, nel quale il fulcro del comportamento incriminato consiste nel concludere affari, attività il cui esercizio a titolo professionale permette di qualificare colui che agisce come autore dell'infrazione, omettendo di accertare l'identità dell'avente economicamente diritto con la diligenza richiesta dalle circostanze (DTF 134 IV 307 consid. 2.1). Così, la componente omissiva relazionata alla mancata identificazione dell’avente diritto economico, pur nel contesto di un reato per commissione, si evince già chiaramente dal testo dell’art. 305ter CP; la norma non reprime invece la violazione di altri doveri che incombono all’intermediario finanziario, quali, ad esempio, la verifica del retroscena economico (CASSANI, Commentaire romand, 2017, n. 22 ad art. 305ter). Trattandosi dipoi di un “Sonderdelikt”, applicabile ad intermediari finanziari che svolgono tale attività a titolo professionale, è implicito che l’autore deve conoscere i doveri di diligenza relativi all’identificazione dell’avente diritto economico contenuti nella LRD. La puntuale descrizione delle modalità di una loro violazione nell’atto di accusa risulta quindi superflua. L’imputato ha dunque certamente compreso i rimproveri mossigli, quanto all’aspetto riguardante la mancata identificazione dell’avente diritto economico, nel contesto delle operazioni finanziarie descritte ai capi di accusa di cui sopra. 4.2 Circa la citata sentenza TPF 2020 8 ed il susseguente richiamo all’imperativo di celerità ed alla parità delle armi, si rileva che in tale caso, la Corte era vincolata alla fattispecie descritta nell’atto di accusa alla luce dell’accertata violazione del principio accusatorio da parte del Tribunale federale e non poteva così scostarvisi. Pertanto, non si tratta di una fattispecie apparentabile alla presente, laddove il rinvio non fa seguito ad alcuna violazione del principio accusatorio. 4.3 Quanto alla contestazione circa l’inutilizzabilità dei fatti precedenti il 24 luglio 2012 nell’ottica riconducibile all’art. 305ter CP, come visto, è pacifico che i reati per i quali l’imputato è stato prosciolto non possono e non devono più essere scandagliati da questa Corte. Ciò non di meno, l’attività di A. (ruolo societario, conti a lui riconducibili, movimentazioni da lui ordinate, incontri da lui avuti, ecc.) può essere presa in considerazione onde inquadrare i fatti e per valutare l’illiceità delle operazioni contenute nei capi d’accusa oggetto del perimetro stabilito dal Tribunale federale (sentenze del Tribunale federale 6B_993/2017 del 20 agosto 2019 consid. 41; 6B_461/2018 del 24 gennaio 2019 consid. 7.2, che riguardano un altro impedimento a procedere [prescrizione]; cfr. VERNIORY, Commentaire romand, 2a ediz. 2019, n. 21 ad art. 10 CPP che indica che è possibile prendere in considerazione fatti anteriori alla causa da giudicare e che non sono sfociati in una condanna).

- 26 - SK.2022.2 IV. Contesto fattuale 1. Alla luce di quanto sopra esposto e, sebbene quanto accaduto prima del 6 agosto 2012 non concerne ciò che questa Corte è chiamata a giudicare, è indispensabile contestualizzare la situazione precedente a tale data prima di esaminare i capi di accusa. 1.1 A., classe 1975, ha frequentato l’Università di Basilea dal 1994 al 1998, dove ha conseguito una laurea in economia politica. Dal 1999 al 2003 è stato attivo in seno ad un istituto bancario internazionale, svolgendo la sua attività in vari luoghi. Nel 2003 ha fatto rientro in Ticino e ha iniziato a lavorare alle dipendenze di G. SA, Chiasso, società che si occupava di gestione patrimoniale riconducibile al compagno della madre dell’imputato e di cui A., dal 2005 al 2007, è stato presidente del consiglio di amministrazione mentre, dal 2007 al 2014, membro con firma individuale. Nel 2006, ha poi costituito la società I. SA (poi divenuta J. SA), Chiasso, società a lui riconducibile e attiva nell’ambito di gestione patrimoniale, nonché di servizi di contabilità e di dichiarazioni fiscali. Sia la G. SA, sia la I. SA erano iscritte all’Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino (OAD FCT) e A., iscritto personalmente nell’albo dei fiduciari dal 2003, ne era il responsabile LRD (verbale d’interrogatorio dibattimentale act. SK. 131.731.2 e seg. e 9) e frequentava regolarmente (almeno uno ogni semestre) dei corsi in materia di LRD (verbale d’interrogatorio dibattimentale act. SK 131.731.8). La I. SA si è poi divisa in I. SA e in K. SA (già L. Sagl e ora M. SA), allo scopo di suddividere l’attività di gestione patrimoniale da quella contabile e fiscale (act. SK.2017.44 p. 129.930.38). Per quanto qui d’interesse, A. deteneva, inoltre, il 50% del pacchetto azionario della AA. Ltd, Nassau, società che disponeva di una licenza come gestore patrimoniale presso la Securities Commission delle Bahamas (act. SK 2017.44 p. 129.930.48 e verbale d’interrogatorio dibattimentale act. SK 131.731.8 e seg.). L’imputato era pure titolare di un’altra società, la N. SA, che si occupava di operazioni di interposizione (verbale d’interrogatorio dibattimentale act. SK 131.731.8) e che veniva utilizzata dalla I. SA per operazioni fiduciarie per conto di suoi clienti (act. MPC 7.5.5.3.2). Vi era poi la O. Ltd., Dubai, società offshore che è stata messa a disposizione da P., intermediario finanziario svizzero operante negli Emirati Arabi e contatto di A., per le operazioni finanziare (act. MPC 12.1.10). 1.2 Il conto Q. era stato aperto il 17 gennaio 1995 da D., moglie di H3., presso l’allora Banca di R. SA di Mendrisio, poi divenuta Banca S. D. aveva sottoscritto il formulario A, dichiarandosi avente diritto economico degli averi in conto (act. MPC 7.3.1.3.35). Una procura sul conto era stata conferita a T. (act. MPC 7.3.1.3.32), moglie di H2. (cognato D. e fratello di H3. e H1.).

- 27 - SK.2022.2 Dalla documentazione di apertura del conto Q., allestita presso l’allora Banca di R. SA nel 1995, è indicato che l’intento del cliente (cioè D.) era quello di arrivare ad un patrimonio di 1 miliardo di vecchie Lire e che era proprietario (il cliente) di un garage e autolavaggio a Milano (act. MPC 7.3.1.3.2). CC., che era consulente del conto Q. già presso la Banca di R. SA (e poi anche in S.) ha affermato di avere allestito il verbale d’apertura del conto, sulla base di quanto gli aveva riferito il cliente. Egli ha precisato di presumere che i fondi che avevano alimentato il conto Q. provenissero dall’attività dell’autolavaggio di cui D. e il di lei marito erano proprietari (act. MPC 12.11.10 e seg.). Il 31 maggio 2012, la Banca S. risulta avere fatto sottoscrivere a D. il formulario A relativo al conto Q. (act. MPC e 7.3.1.3.12 e 7.3.1.3.60), documento che A. ha affermato di non avere mai visto prima dell’inchiesta (act. SK.2017.44 p. 129.930.46). La relazione risulta essere stata alimentata tra gennaio e agosto 1995 per complessive ITL 1'664'312'750.– (di cui ITL 1'044'332'750.– in contanti), oltre a fr. 5'263.15 (di cui fr. 4'997.– in contanti) (act. MPC 11.1.8 e seg.). Sul deposito titoli di Q. erano inoltre confluiti, nel febbraio 1995, titoli per un valore di circa ITL 140'000'000.–, provenienti da una relazione bancaria presso DD., il cifrato OO., accesa il 30 novembre 1994 dalla stessa D., sempre con procura conferita a T. (act. MPC 11.1.9). Tra il 1995 e il 2012, dal conto Q. sono stati, inoltre, pagati i premi di due polizze assicurative stipulate da H2. e H1. presso EE. (in seguito: EE., cfr. infra consid. IV.1.5), per complessivi fr. 129'566.20 ed EUR 23'314.23 (act. MPC 11.1.9-12). 1.3 1.3.1 A. ha iniziato ad occuparsi del conto Q. nella primavera del 2012, più precisamente il 21 marzo 2012, allorquando, presso gli uffici della sua società, I. SA, si sono presentati la formale titolare della relazione D., accompagnata dal marito H3., da H1. e da B. che li aveva introdotti ad A. Scopo dell’incontro era quello di ritrovare la relazione bancaria Q., di cui la formale titolare aveva perso le tracce. Stando all’imputato, in tale occasione, gli fu detto che i fondi depositati sul conto Q. originavano dall’attività del padre di D. di distribuzione del caffè di marca FF. (act. SK.2017.44 p. 129.930.42). A comprova di questo, D. e il marito (suoi principali interlocutori) diedero ad A. una brochure e un chilogrammo di caffè FF. A detta dell’imputato, si sarebbe trattato di una donazione da parte del padre alla figlia; egli ha però negato di avere visto dei documenti concernenti una tale donazione (act. MPC 13.2.26). Si osserva che, in Italia, la forma della donazione (anche quella manuale), è quella dell’atto pubblico. In aula, A. ha precisato che, unico tema al primo incontro (che durò relativamente poco, meno di un’ora) era quello di capire come ritrovare questo conto, presso una banca che, apparentemente, non esisteva più (verbale d’interrogatorio dibattimentale act. SK 131.731.11).

- 28 - SK.2022.2 Dopo questo primo incontro, in data 21 marzo 2012, A. ha inoltrato una richiesta all’Ombudsman delle banche (act. MPC 7.21.1.3.22 e segg.), la quale ha avuto un esito negativo il 21 maggio 2012 (act. MPC 7.21.1.3.8). Agli atti vi è una procura, datata 1° marzo 2012, firmata da D., con cui essa autorizzava la I. SA a richiedere e ricevere informazioni relativamente al conto Q. (act. MPC 7.21.1.3.24). Nell’incarto risulta pure una ricerca in World-Check (sempre datata 21 marzo 2012), riferita a D., con esito negativo (act. MPC 7.21.1.3.6). A. ha affermato di avere fatto tale ricerca per D. (tramite le sue segretarie), ma di non avere fatto nessun’altra ricerca in questo senso per le altre persone che la accompagnavano agli incontri, in quanto non sarebbero mai state clienti della sua società, né direttamente, né indirettamente (verbale d’interrogatorio dibattimentale act. SK 131.731.30). L’imputato non avrebbe mai chiesto a D. e a H3. per quali ragioni cercassero il conto proprio in quel momento, rispettivamente da quanto tempo non lo trovavano più e i motivi per i quali avessero atteso così tanto tempo prima di cercarlo (act. SK.2017.44 p. 129.930.45 e 56). In sede di dibattimento, A. ha affermato che, il fatto che una persona (in casu D.) non trovasse più una relazione bancaria a lei intestata e che aveva in deposito circa fr. 1 milione, non era, in effetti, “la situazione più normale” e che, per lui, questa era una “situazione particolare” (verbale d’interrogatorio dibattimentale act. SK 131.731.12). Sempre al dibattimento, A. ha pure riferito di non sapere le ragioni per le quali gli venne consegnato il caffè, supponendo che forse lo scopo dei clienti era quello di mostrargli cosa facevano. Questo non costituiva però nulla di particolare, in quanto gli era già capitato in passato. Egli ha inoltre precisato che, nel caso di specie, fintanto che non fosse stato ritrovato il conto, le sue prestazioni si sarebbero limitate al minimo indispensabile; se fosse riuscito a trovare la relazione, avrebbe avuto la possibilità di acquisire un nuovo cliente (verbale d’interrogatorio dibattimentale act. SK 131.731.12). Infine, ha dichiarato che, per lui, non era affatto eccezionale che D. si fosse presentata al primo incontro accompagnata da altre persone (e meglio B., il marito H3. e il cognato H1.), per discutere di un conto sul quale era depositato del denaro del di lei padre, non dichiarato al fisco italiano. Nell’ambito della sua attività professionale, accadeva regolarmente che più persone partecipassero agli incontri e, se andava bene ai clienti, andava bene anche per lui (verbale d’interrogatorio dibattimentale act. SK 131.731.13). 1.3.2 Nei primi di maggio 2012, anche H1., accompagnato da D., B. e H3., si è rivolto ad A. per la ricerca di una polizza vita che egli aveva presso la EE. Stando all’imputato, l’incontro era volto a comprendere cosa prevedesse la polizza (verbale d’interrogatorio dibattimentale act. SK 131.731.15 e 17). Egli

- 29 - SK.2022.2 avrebbe quindi fatto sottoscrivere a H1. una procura in favore della I. SA per la ricerca della polizza (act. MPC 7.4.1.2.8, si trattava di una “procura generale per visione e rappresentanza”) ed effettuato una richiesta presso l’assicurazione, inviando una e-mail al funzionario GG.; ricerca che non avrebbe dato alcun esito, in quanto A. avrebbe commesso un errore nel digitare l’indirizzo e-mail del destinatario, scrivendo […].ch invece di […].ch (act. SK.2017.44 p. 129.930.43 e seg.). Per quanto riguarda la persona di H1., l’imputato non risulta avere effettuato alcuna verifica in World-Check (act. SK.2017.44 p. 129.930.66), perché, a suo dire, questi non era suo cliente. Inoltre, a detta dell’imputato, il fatto di effettuare la ricerca di una polizza presso un intermediario finanziario (in casu, la EE.), non implicava nessun obbligo in tal senso. Egli ha precisato che, per effettuare le ricerche in World-Check (di cui, peraltro, si occupava la sua assistente), il database doveva essere collegato al gestionale della I. SA e, per poter essere nel gestionale, occorreva essere clienti della società con un mandato di gestione patrimoniale. A suo parere, medesima verifica avrebbe potuto farla la EE., istituto che aveva standard di regolamentazione molto superiori a quelli che, a suo tempo, aveva la I. SA (verbale d’interrogatorio dibattimentale act. SK 131.731.18). 1.3.3 Il 22 maggio 2012 (il giorno dopo la ricezione da parte di A. della risposta negativa dall’Ombudsman, cfr. act. MPC 7.21.1.3.8), D. e i suoi accompagnatori si sono ripresentati negli uffici dell’imputato, indicandogli di avere ritrovato, autonomamente, il conto Q. e due polizze vita. Durante quell’incontro, stando all’imputato, non si parlò più di ricercare la relazione bancaria, ma, trattandosi di denaro non dichiarato al fisco italiano, il focus di A. era divenuto quello di trovare una soluzione fiscale per la cliente D. (formale titolare del conto), data la possibile entrata in vigore, a quel momento, dei cosiddetti “accordi Rubik” – che prevedevano per gli Stati contraenti il versamento di un'imposta alla fonte, prelevata sui redditi depositati in banche in Svizzera da clienti domiciliati nel loro paese. A detta dell’imputato, si trattava di far riemergere fiscalmente in Svizzera il patrimonio del conto Q., senza dichiararlo all’erario italiano. Al dibattimento, A. ha riferito di non essersi stupito del fatto che D. non trovasse più il conto, ma piuttosto che la banca non avesse fatto una segnalazione per “nachrichtenlose Werte”, rispettivamente che l’Ombudsman delle banche gli avesse dato una risposta negativa in merito alla ricerca del conto Q., mentre, il giorno successivo, D., B., H3. e H1. si sarebbero ripresentati da lui dicendogli di avere ritrovato la relazione bancaria (verbale d’interrogatorio dibattimentale act. SK 131.731.12). 1.3.4 Da qui lo schema ideato e strutturato da A. (cfr. verbale d’interrogatorio dibattimentale act. SK 131.731.11 e 13), che prevedeva il trasferimento degli averi dalla Svizzera (banca S. e EE.) a Dubai (paese che, stando all’imputato, la compliance delle banche considerava white list) e, in seguito, il successivo

- 30 - SK.2022.2 passaggio dei fondi alle Bahamas (paese che, sempre a detta di A., non era “raggiungibile” fiscalmente nell’ambito dello scambio di informazioni tre le autorità fiscali, in particolare con quelle italiane) (act. SK. 129.930.45). Infine, come meglio verrà descritto in seguito (cfr. infra consid. V.8.4.1.1), sempre secondo lo schema ideato dall’imputato, H3., si sarebbe trasferito in Svizzera, separandosi (fittiziamente) dalla moglie. I valori patrimoniali sarebbero quindi stati ritrasferiti in Svizzera a H3. (e resi così fiscalmente trasparenti) e investiti nell’acquisto di un immobile (cfr. act. SK129.930.45 e seg. e 52). Il conto Q. è quindi stato chiuso e liquidato tra il 12 e il 25 luglio 2012 (act. MPC 7.3.1.10.13 e seg. e 7.3.1.7.1); sono state altresì riscattate due polizze assicurative di H1. e H2. presso la EE., i cui premi erano stati finanziati con fondi provenienti dal conto Q. Questi attivi sono stati fatti dapprima confluire su un conto intestato alla società di servizi di Dubai, O. Ltd. (act. MPC 15.2.4). Successivamente, i fondi sono stati trasferiti in parte sul conto n. 1 cifrato HH. (in seguito: HH.) alle Bahamas, anch’esso formalmente intestato a D. e, in parte, su una rubrica denominata “Rubrica B.” di un conto intestato a G. SA presso II. SA (act. MPC 15.2.17 e 20). 1.4 Con riferimento alla liquidazione del conto Q., vi è un ordine di data 28 giugno 2012 firmato da D. e indirizzato alla banca S., in cui è stata chiesta la chiusura del conto Q. e il trasferimento del saldo sul conto intestato a O. Ltd., presso la Banca JJ. a Dubai (act. MPC 7.3.1.7.1). In data 12 luglio 2012, è avvenuto il bonifico verso O. Ltd. di fr. 1'556'000.– e la conseguente chiusura del conto Q. A. ha riferito di essere stato lui ad avere identificato la O. Ltd. Dubai quale “location” dove far confluire i fondi (verbale d’interrogatorio dibattimentale act. SK 131.731.16) e di avere assistito D. nel trasferimento degli averi (act. MPC 13.2.355), specificando di avere discusso tale operazione con CC., consulente di D. in Banca S. L’imputato ha affermato di avere incontrato CC. il 28 giugno 2012, il quale gli avrebbe confermato che la signora era la titolare e l’avente economicamente diritto del conto Q. (act. SK.2017.44 p. 129.930.46), ma la discussione tra i due si sarebbe fermata lì e non sarebbe stata approfondita oltre (verbale d’interrogatorio dibattimentale act. SK 131.731.14). Con CC., l’imputato avrebbe poi discusso dei servizi offerti dalla sua società, in vista dell’incombente entrata in vigore del modello Rubik (act. MPC 13.6.23). Il medesimo giorno è poi stato allestito, dall’imputato, l’ordine di trasferimento dei fondi verso O. Ltd. (act. MPC 7.3.1.7.1), trasferimento che, a detta di A., sarebbe stato approvato dalla compliance della banca (cfr. act. MPC 13.2.354). 1.5 Con riferimento alle polizze vita presso la EE. di cui H1. e H2. erano titolari, si rileva quanto qui di seguito.

- 31 - SK.2022.2 1.5.1 La polizza assicurativa n.19 era stata stipulata da H2. il 27 gennaio 1995 (act. MPC 7.4.2.2.7 e seg.). Si trattava di una polizza mista con scadenza, in caso di vita, al 1° febbraio 2015. Il riscatto (anticipato) è stato ordinato il 21 giugno 2012. In tale data vi è infatti un ordine per il riscatto anticipato della polizza mediante il quale è stato chiesto il pagamento della prestazione assicurata sul conto intestato a O. Ltd., con causale di riferimento: n° 10 e con la dicitura “A copertura prestito presso la società” (act. MPC 7.4.2.3.16). Con valuta 21 luglio 2012 è avvenuto il trasferimento di fr. 89'990.– (corrispondente al valore di riscatto della polizza) a favore del conto intestato a O. Ltd. (act. MPC 15.2.4). La Polizza assicurativa n.2 era stata stipulata da H1. il 27 gennaio 1995 (act. MPC 7.4.1.3.1 e seg.). Si trattava di una polizza mista con scadenza, in caso di vita, al 1° febbraio 2015. Il riscatto (anticipato) è stato ordinato il 31 maggio 2012. In tale data vi è infatti un ordine per il riscatto anticipato della polizza mediante il quale è stato chiesto il pagamento della prestazione assicurata sul conto intestato a O. Ltd., con causale di riferimento: n° 10 e con la dicitura “Debito verso ditta/società” (act. MPC 7.4.1.3.16). Con valuta 21 luglio 2012 è avvenuto il trasferimento di fr. 89'992.70 (corrispondente al valore di riscatto della polizza) a favore del conto intestato a O. Ltd. (act. MPC 15.2.4). Prima di effettuare il pagamento del valore di riscatto della polizza di H1., KK. di EE. ha inviato una e-mail in data 4 giugno 2012 ad A. In detto scritto, KK. chiedeva all’imputato delle “precisazioni sulla causale da inserire nel pagamento”, nonché “un documento che certifichi la relazione tra il nostro cliente [in casu H1.] e la O. Ltd.”. KK. comunicava altresì che per la pratica di H2. (fratello), che sarebbe stata liquidata dal funzionario GG., l’assicurazione avrebbe necessitato dello stesso giustificativo (act. MPC 13.2.49). Con risposta del 6 giugno 2012, A. ha indicato a KK. che “nel merito del bonifico la causale che il suo cliente deve mettere è n° 10” e che nel merito della pratica di compliance, si trattava del rimborso di un prestito che H1. aveva contratto con la O. Ltd., società che in passato aveva finanziato la famiglia H. (act. MPC 13.02.48). 1.5.2 A. ha affermato di non avere mai visto le due polizze, ma di sapere che i premi venivano pagati da D., tramite il conto Q. (act. MPC 12.1.57, act. SK.2017.44 p. 129.930.44 e act. SK 131.731.15). Quanto alla causale di pagamento n° 10, indicata su entrambi gli ordini di chiusura delle polizze, l’imputato ha dichiarato di avere consegnato a D. un foglio contenente le coordinate bancarie di O. Ltd. nonché i riferimenti di detta società. Su tale foglio era pure indicata la causale n° 10, codice, che l’imputato aveva ricevuto già nel 2004 dal suo informatico e che avrebbe permesso a O. Ltd. di attribuire a D. i fondi che provenivano dal conto Q. e da EE. (act. MPC 13.2.34 e 36 e verbale d’interrogatorio dibattimentale act. SK 131.731.16).

- 32 - SK.2022.2 In punto alla richiesta di precisazioni e giustificativi di KK. del 4 giugno 2012, A. ha riferito che la causale da lui indicata a KK., cioè “rimborso di un prestito” che H1. aveva contratto con la O. Ltd., società che in passato aveva finanziato la famiglia H., era inventata. Egli ha riferito di avere dato una causale plausibile e che, in generale, l’indicazione “rimborso prestito” era spesso utilizzata in caso di trasferimento di fondi all’estero, in quanto era una causale che veniva accettata dalla compliance (act. MPC 13.2.37). Al dibattimento SK.2017.44, ha confermato che non vi era mai stato alcun prestito tra O. Ltd. e, nello specifico, H1. (act. SK 2017.44 129.930.74). Al presente dibattimento, l’imputato ha precisato di avere indicato a KK., nella e-mail del 6 giugno 2012, che non aveva ulteriori elementi da fornire in merito all’operazione, in quanto non faceva capo né a lui, né alla sua struttura. Egli si aspettava, pertanto, che la EE., a cui incombeva la gebotene Sorgfalt, qualora avesse avuto ulteriori domande, facesse il proprio lavoro, contattando direttamente i clienti e non lui. L’imputato ha altresì addotto che la seconda polizza, quella di H2. era stata riscattata senza il suo intervento; questa circostanza avrebbe rafforzato il suo convincimento che fosse stata D. ad avere dato le necessarie disposizioni alla EE. (verbale d’interrogatorio dibattimentale act. SK 131.731.16 e seg.). A. ha riferito di non avere chiesto a D. per quali ragioni pagasse dei premi assicurativi dei cognati con dei fondi ricevuti da suo padre, ma di averlo chiesto al consulente CC., il quale gli avrebbe risposto che “ai tempi si faceva così” (act. SK. 2017.44 p. 129.930.47). A detta dell’imputato, non disponendo della documentazione assicurativa, egli avrebbe sempre pensato che H1. fosse il beneficiario in caso di morte e che la contraente e beneficiaria in caso di vita fosse D.; questo perché, a suo dire, le polizze per i cittadini europei, generalmente, erano strutturate in questo modo (act. MPC 13.2.98 e verbale d’interrogatorio dibattimentale act. SK 131.731.16 e seg.). Per l’imputato era normale che all’estinzione della polizza in vita, i fondi tornassero a chi la polizza l’aveva pagata (act. MPC 13.2.35 e verbale d’interrogatorio dibattimentale act. SK 131.731.17). L’imputato ha pure dichiarato di non essersi neppure chiesto per quali ragioni tre persone diverse (D., formale titolare del conto Q., H1. e H2., beneficiari delle due polizze) avessero deciso, ad un dato momento, di fare convogliare dei valori patrimoniali su un unico conto, quello intestato a O. Ltd. A suo dire, la situazione era chiara: il denaro che era finito sulle polizze vita era di pertinenza di D., che aveva pagato i premi attingendo ai fondi dal conto Q. Vi erano pertanto degli averi che erano stati depositati su delle polizze e che tornavano nelle mani di D. (act. SK. 2017.44 129.930.46). Quanto appena indicato è stato ribadito anche in aula (cfr. verbale d’interrogatorio dibattimentale act. SK 131.731.17). Per A. non si trattava di una situazione sospetta, dal momento che i soldi provenivano da un’assicurazione (EE.) che aveva, in materia di norme antiriciclaggio, obblighi similari ai suoi. Dall’altra parte vi era una banca (la S.), il cui funzionario gli aveva

- 33 - SK.2022.2 confermato la titolarità degli averi (act. SK.2017.44 129.930.47). Il fatto poi che D. avesse deciso di effettuare dei pagamenti per i cognati con del denaro donatole dal padre, non gli era sembrato qualcosa di eccezionale e fuori dall’ordinario, perché non si trattava di pagamenti a favore di terzi (verbale d’interrogatorio dibattimentale act. SK 131.731.25). 1.6 In data 19 luglio 2012, sul conto cifrato HH., aperto in data 26 giugno 2012 presso la Banca LL., Bahamas, sono confluiti fr. 1'199'981.37 provenienti dal conto intestato alla O. Ltd., Dubai. I documenti di apertura portano la firma di D., la quale è indicata quale avente diritto economico degli averi (act. MPC 7.16.1.3.1 e segg.). Tra la documentazione figura un mandato di amministrazione dei fondi alla AA. (act. MPC 7.16.1.3.8-9). Il bonifico a favore di HH. fa seguito all’istruzione di data 26 giugno 2012 data alla I. SA e firmata da D. (act. MPC 8.8.2174). A. ha affermato di avere assistito D. nel trasferimento dei fondi a favore del conto HH., indicando però di essersi limitato a inoltrare a O. Ltd. l’istruzione data da D., di cui all’ordine scritto del 26 giugno 2012 (act. MPC 8.8.2174 e 13.2.355). L’imputato ha dichiarato che i documenti di apertura del conto HH., di cui D. era titolare e beneficiaria economica, erano stati allestiti e firmati nei suoi uffici e sotto la sua supervisione (act. MPC 13.2.86 e verbale dibattimento SK.2017.44 act. 129.930.48). 1.7 Come meglio si vedrà in seguito, perché oggetto del presente procedimento, il denaro presente sul conto HH. è poi confluito su un conto intestato a H3. (marito di D.) presso la Banca MM. e poi investito per l’acquisto da parte di quest’ultimo di un immobile a Chiasso (cfr. infra consid. V.8.4 e segg.). Il resto degli averi trasferiti dal conto Q./dalle polizze vita al conto O. Ltd., e meglio fr. 518’521.29, è confluito dapprima su un conto intestato alla G. SA, rubrica B., presso II. SA (cfr. infra consid. V.8.1) e, in seguito, è stato in parte prelevato a contanti e in parte trasferito su un conto personale di B. presso NN. SA (e da lì, ulteriormente movimentato). 1.8 Si rileva, per completezza di informazione, che nella sentenza SK.2017.44 del 29 dicembre 2017, la precedente Corte del TPF aveva ritenuto che gli averi depositati sul conto Q. non fossero di pertinenza di D. (e neppure del di lei marito H3.), bensì di H1. e H2. e che avessero un’origine criminale. Il Tribunale federale, nella sentenza di rinvio 6B_838/2017, non ha ravvisato elementi per scostarsi dagli accertamenti fattuali effettuati dal TPF nel giudizio annullato, i quali, vincolano, pertanto, anche questo Collegio (DFT 143 IV 214 consid. 5.2.1; cfr. supra consid. I.1).

- 34 - SK.2022.2 V. Sull’accusa di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione 1. A seguito della sentenza di rinvio 6B_838/2018 del 13 gennaio 2022, questa Corte ha esaminato le operazioni finanziarie sottoelencate nell’ottica del reato di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (cfr. supra consid. I.2.1). Si tratta delle operazioni finanziarie contenute nei capi da 1.2.1.2.6 a 1.2.1.2.16, da 1.2.1.2.18 a 1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.24, 1.2.1.2.25 e 1.2.1.2.27 dell’atto d’accusa del 25 agosto 2017. 2. 2.1 Il reato di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione ai sensi dell’art. 305ter cpv. 1 CP (nella versione in vigore fino al 31.12.2014) prevede che chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell’identità dell’avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria. 2.2 L’art. 305ter CP costituisce un Sonderdelikt (PIETH, op. cit., n. 7 ad art. 305ter CP). Tale norma obbliga chi opera professionalmente nel settore finanziario ad accertare l'identità del suo vero cliente. La carente diligenza in operazioni finanziarie è un reato di messa in pericolo astratta dell'amministrazione della giustizia. Il comportamento incriminato consiste nell'effettuare operazioni finanziarie senza accertarsi dell'identità dell'avente economicamente diritto, malgrado particolari indizi inducano a ritenere che la controparte non corrisponde all'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali. La violazione dell'obbligo di identificazione è sufficiente (DTF 136 IV 127 consid. 3.1.1 e 134 IV 307 consid. 2.1). L’art. 305ter CP si limita, dunque, a sanzionare le carenze all’obbligo di identificazione in senso stretto. La questione a sapere se l'avente economicamente diritto ha acquisito i valori patrimoniali in modo penalmente riprensibile non è di rilievo ai sensi della norma in questione (sentenza del Tribunale federale 6B_729/2010 dell’8 dicembre 2011, consid. 3.1 non pubblicato nella DTF 138 IV 1; DTF 134 IV 307 consid. 2.1; DTF 129 IV 329 consid. 2.5.3; cfr. anche Messaggio del 12 giugno 1989 a sostegno di una modifica del Codice penale svizzero, Legislazione sul riciclaggio di denaro sporco e sulla carente diligenza in operazioni finanziarie, FF 1989 II 837, 865). L'oggetto del dovere di diligenza previsto dalla norma è quindi l'identificazione dell'avente diritto economico, ovvero della persona fisica o giuridica che ha di fatto la possibilità di disporre dei valori patrimoniali e dunque colei a cui tali valori appartengono sotto

- 35 - SK.2022.2 il profilo economico (DTF 136 IV 127 consid. 3.1.1; sentenza del Tribunale federale 6B_501/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2.1.1), a prescindere dai semplici poteri di disposizione apparenti o formali (MINI, Manuale di diritto finanziario, 2a ediz aggiornata e ampliata 2020, n. 98, pag. 522). 2.3 Deve dunque trattarsi di un autore che sia attivo nel settore finanziario: la definizione dell'autore è strettamente legata a quella dell'attività e tende ad inglobare, in quanto branca, gli operatori del settore finanziario. Oltre alle banche e agli istituti finanziari (inclusi gli enti parabancari) vi rientrano per esempio i fiduciari, i consulenti in materia di investimenti, gli amministratori finanziari, gli agenti di cambio (“money changers”), i commercianti in metalli preziosi e gli avvocati commercialisti (cfr. Messaggio a sostegno di una modifica del Codice penale svizzero [legislazione sul riciclaggio di denaro sporco e sulla carente diligenza in operazioni finanziarie] del 12 giugno 1989, FF 1989 II 837, 864; PIETH, op. cit., n. 8 ad art. 305ter CP). PIETH reputa giustificato avvalersi dell’art. 2 LRD per interpretare l’art. 305ter CP in quanto ai possibili autori, anche se, a suo parere, l’art. 2 LRD non risponde a tutti i dubbi con la necessaria chiarezza. L’art. 2 cpv. 2 LRD si concentra sulle attività tipicamente attribuibili al settore finanziario, l’art. 2 cpv. 3 tratta di un elenco di ulteriori “intermediari finanziari”, la cui lista non è comunque esaustiva. La nozione di intermediario finanziario presuppone che vengano gestiti o tenuti in deposito averi per conto di terzi; l’art. 2 cpv. 3 lett. e, g LRD stabilisce comunque che intermediari finanziari sono anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che gestiscono patrimoni (lett. e) o custodiscono o gestiscono valori mobiliari (lett. g) (PIETH, op. cit., n. 9 e segg. ad art. 305ter CP). 2.4 La carente diligenza in operazioni finanziarie di cui all’art. 305ter CP va esaminata, stando al testo di legge, nell’attività dell’accettare, prendere in custodia, aiutare a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui. Questo elenco non contribuisce tuttavia a contenere ulteriormente la cerchia dei possibili autori (PIETH, op. cit., n. 13 ad art. 305ter CP). L’attività dell’autore del reato consiste in un atto di gestione su valori patrimoniali appartenenti a terzi (MINI, op. cit. n. 92, pag. 524). 2.5 L’autore deve agire a titolo professionale: s'intende esercitata a titolo professionale l'attività intesa a procurare una fonte d'entrate regolare e pertanto non limitata a un singolo caso. Non si richiede che questa sia l'unica fonte con cui l'interessato cerca di provvedere al proprio sostentamento, ma non può nemmeno trattarsi di un cespite d'entrate accessorio e del tutto insignificante (FF 1989 II 837, 864). 2.6 L’autore è punibile se omette di accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell’identità dell’avente economicamente diritto. L'autore deve adempiere il dovere di identificazione con la diligenza richiesta dalle circostanze.

- 36 - SK.2022.2 Quest'ultima va valutata tenendo conto del principio della proporzionalità che fissa i limiti delle verifiche ragionevolmente esigibili. Il dovere di identificazione dell’avente economicamente diritto di cui all’art. 305ter CP deve essere Kongruent con gli obblighi di identificazione di cui alla LRD: tale normativa – nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2015 – disciplina la diligenza richiesta in materia di operazioni finanziarie (art. 1 in fine LRD). L’accertamento dell’avente diritto economico non deve essere solo formale, ma sostanziale (MINI, op. cit. n. 103, pag. 526). Se nel corso della relazione sorgono dubbi in merito all'identità dell'avente economicamente diritto, si deve procedere nuovamente all'accertamento conformemente all'art. 4 LRD (art. 5 cpv. 1 LRD) (sentenza del Tribunale federale 6B_501/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2.1.2; sentenza n. 17.2013.104-126 del 10 luglio 2014 della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino consid. 9; Messaggio concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria [GAFI] rivedute nel 2012 del 13 dicembre 2013 [FF 2014 563 e segg., 565, 577, 639]). Un nuovo accertamento si impone, segnatamente (a) se dopo la prima identificazione del cliente, i rapporti sono sempre passati tramite un terzo; (b) se i pagamenti in uscita dalla relazione indicano un terzo quale beneficiario; (c) se i bonifici sono fatti da persone autorizzate dal cliente, ma che non hanno una relazione plausibile con lo stesso (cfr. Mini, op. cit. n.

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