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Tribunale penale federale 09.11.2021 SK.2021.24

November 9, 2021·Italiano·CH·penale federale·PDF·4,249 words·~21 min·4

Summary

Pericoli cagionati in navigazione (art. 90 LNA) Sospensione e rinvio dell'accusa (art. 329 CPP) ;;Pericoli cagionati in navigazione (art. 90 LNA) Sospensione e rinvio dell'accusa (art. 329 CPP) ;;Pericoli cagionati in navigazione (art. 90 LNA) Sospensione e rinvio dell'accusa (art. 329 CPP) ;;Pericoli cagionati in navigazione (art. 90 LNA) Sospensione e rinvio dell'accusa (art. 329 CPP)

Full text

Decreto del 9 novembre 2021 Corte penale Composizione Giudice penale federale Fiorenza Bergomi, Giudice unico, Cancelliera Susy Pedrinis Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappresentato dal Procuratore federale Sergio Mastroianni,

e

accusatore privato:

Parrocchia di F. di U., rappresentato dall’avv. Hugo Haab,

contro

A., difeso dall’avv. di fiducia Luca Cattaneo, Oggetto

Pericoli cagionati in navigazione (art. 90 LNA) Sospensione e rinvio dell’accusa (art. 329 CPP) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell ’ incarto: SK.2021.24

- 2 - Fatti: A. In data 20 dicembre 2019, il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha aperto l’istruzione penale n. SV.19.339-MAS per titolo di perturbamento della circolazione pubblica ex art. 237 del Codice penale svizzero del 2 dicembre 1937 (CP; RS 311.0) nei confronti del pilota dell’elicottero n. 1 immatricolato n. 2, il cui esercente e proprietario era la B. SA, in riferimento all’incidente in volo del 12 marzo 2019 avvenuto sopra il Comune di U. (act. MPC 01.00.0001). B. Nel contempo, in merito al medesimo incidente, il 14 marzo 2019 la Polizia cantonale del Canton Ticino ha sentito in qualità di persona informata sui fatti C., operaio della ditta di costruzioni presente sul posto a fianco dell’assistente di volo addetto al carico del materiale da trasportare (act. MPC 05.00.0014 segg.). Il 15 marzo 2019 la Polizia cantonale del Canton Ticino ha pure interrogato A., in qualità di imputato, per titolo di pericoli cagionati durante la navigazione ex art. 90 della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0) (act. MPC 05.00.0006 segg.). Il 25 aprile 2019 la Polizia giudiziaria del Canton Ticino ha quindi trasmesso al Ministero pubblico del Canton Ticino (di seguito: MP-TI) il proprio rapporto d’inchiesta finale (act. MPC 05.00.0001 segg.). C. Il 13 gennaio 2020/26 febbraio 2020 il MP-TI ha inoltrato il proprio incarto al MPC, chiedendo a quest’ultima autorità l’assunzione del procedimento in quanto sottoposto alla giurisdizione federale. Il 3 marzo 2020 il MPC ha confermato l’assunzione del procedimento penale relativo all'incidente aviatorio (act. MPC 02.00.0001-0004). D. A seguito della trasmissione dell’incarto cantonale, il MPC ha identificato “ignoti pilota dell’elicottero n. 1 immatricolato n. 2” in A. e, il 23 aprile 2020, ha esteso a A. il procedimento penale n. SV.19.339-MAS condotto per titolo di perturbamento della circolazione pubblica ex art. 90 LNA (act. MPC 01.00.0002). E. Il 31 agosto 2020 A. è stato interrogato dal MPC per titolo di perturbamento della circolazione pubblica ex art. 90 LNA (act. MPC 13.01.0003). Il 20 novembre 2020 il MPC ha sentito D. in qualità di persona informata sui fatti, assistente di volo addetto al carico del materiale da trasportare nel piazzale adiacente la chiesa di F. a U. (act. MPC 12.01.0011 e segg.). F. Il 7 aprile 2021, il MPC ha emesso un decreto d’accusa ex art. 352 e segg. del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP; RS 312.0) nei confronti di A. per titolo di pericoli cagionati

- 3 in navigazione (art. 90 LNA) in relazione l’art. 98 LNA (act. MPC 03.00.0001 segg.). G. Avverso tale decreto d’accusa, il 28 aprile 2021 A. ha interposto tempestivamente opposizione (act. MPC 03.00.0004). H. In data 3 giugno 2021, il MPC - senza effettuare ulteriori approfondimenti - ha confermato il citato decreto d’accusa ed ha trasmesso l’incarto alla Corte penale del Tribunale penale federale (di seguito: TPF) in vista del dibattimento sulla base dell’art. 355 cpv. 3 lett. a CPP in relazione con l’art. 356 cpv. 1 CPP, per titolo di perturbamento della circolazione pubblica giusta l’art. 90 LNA (act. SK 2.100.001-008). I. Il 9 giugno 2021 il Presidente della Corte penale ha comunicato alle parti la composizione della Corte (act. SK 2.120.001-002). J. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del necessario, nei considerandi che seguono.

- 4 - La Corte considera in diritto: 1. 1.1 Giusta l’art. 329 cpv. 1 CPP, chi dirige il procedimento esamina se l’atto d’accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente (lett. a), se i presupposti processuali sono adempiuti (lett. b) e se vi sono impedimenti a procedere (lett. c). L’esame dell’accusa non viene svolto nell’ambito di una procedura formale conclusa con una decisione sull’ammissibilità o meno dell’accusa. La direzione del procedimento deve in particolare esaminare sommariamente se il comportamento contestato all’imputato è punibile penalmente e se sussistono sufficienti elementi a sostegno dell’accusa (sentenze del Tribunale federale 1B_121/2013 del 3 maggio 2013 consid. 3.2 con riferimenti; 1B_304/2011 del 26 luglio 2011 consid. 3.2.2; 1B_302/2011 del 26 luglio 2011 consid. 2.2.2). Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l’accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi (art. 329 cpv. 2 CPP). Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa (art. 329 cpv. 3 CPP). 1.2 Giusta l’art. 352 cpv. 1 CPP, se nell’ambito della procedura preliminare i fatti sono stati ammessi dall’imputato oppure sono stati sufficientemente chiariti, il pubblico ministero emette un decreto d’accusa qualora, tenuto conto di un’eventuale revoca della sospensione condizionale di una pena o di un’eventuale revoca della liberazione condizionale, ritenga sufficiente una delle seguenti pene: una multa (lett. a), una pena pecuniaria non superiore a 180 aliquote giornaliere (lett. b), una pena detentiva non superiore a sei mesi (lett. d). L’art. 354 CPP prevede che il decreto d’accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero dall’imputato, da altri diretti interessati o dal pubblico ministero superiore o generale della Confederazione e del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale (cpv. 1); ad eccezione di quella dell’imputato, l’opposizione va motivata (cpv. 2). Se è fatta opposizione, il pubblico ministero assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull’opposizione medesima (art. 355 cpv. 1 CPP). Assunte le prove, il pubblico ministero decide se confermare il decreto d’accusa, abbandonare il procedi-

- 5 mento, emettere un nuovo decreto d’accusa o promuovere l’accusa presso il tribunale di primo grado (art. 355 cpv. 3 lett. a-d CPP). Giusta l’art. 356 cpv. 1 CPP, se decide di confermare il decreto d’accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura ordinaria giusta l’art. 328 segg. CPP, nel rispetto delle particolarità di cui all’art. 356 CPP (SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3a ediz. 2018, n. 1 ad art. 356 CPP; RIKLIN, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 1 ad art. 356 CPP; GIL- LIÉRON/KILLIAS, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 1 ad art. 356 CPP). In tal caso, il decreto d’accusa è considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP). Il tribunale di primo grado statuisce sulla validità del decreto d’accusa e dell’opposizione (art. 356 cpv. 2 CPP). Se il decreto d’accusa non è valido, il giudice lo annulla e rinvia la causa al pubblico ministero affinché svolga una nuova procedura preliminare (art. 356 cpv. 5 CPP). Fra le cause che possono invalidare un decreto d’accusa rientrano: il mancato rispetto dei limiti di pena previsti all’art. 352 cpv. 1 lett. a-d CPP, la mancanza di una chiara ammissione dei fatti da parte dell’imputato e la mancanza di un sufficiente chiarimento dei fatti (art. 352 cpv. 1 CPP) (BERNASCONI, in: Bernasconi et al. [curatori], Codice svizzero di procedura penale [CPP] - Commentario, 2010, n. 13 ad art. 356 CPP). 2. 2.1 Sulla scorta della sistematica del codice di diritto processuale penale svizzero, è anzitutto al pubblico ministero che incombe l’amministrazione dei mezzi di prova. Giusta l’art. 308 cpv. 1 CPP, nell’ambito dell’istruzione il pubblico ministero accerta i fatti e ne determina le conseguenze giuridiche in modo tale da poter chiudere la procedura preliminare. In caso di promozione dell’accusa, l’istruzione deve fornire al giudice gli elementi essenziali per poter statuire sulla colpevolezza e sulla pena (art. 308 cpv. 3 CPP). Incombe alle autorità di perseguimento penale stabilire, prima della promozione dell’accusa ed in previsione dei pubblici dibattimenti, se sussistono prove sufficienti per sostenere un’accusa; affinché la causa possa essere giudicata l’istruttoria deve mettere sul tappeto tutti gli elementi essenziali sia di fatto che di diritto (v. sentenze del Tribunale federale 1B_304/2011 del 26 luglio 2011 consid. 3.2.2 e 1B_302/2011 del 26 luglio 2011 consid. 2.2.2; GRODECKI/CORNU, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 1-6a ad art. 308 CPP; OMLIN, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 9-11 ad art. 308 CPP; HAURI, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 12 ad

- 6 art. 343 CPP). Ciò, a maggior ragione, poiché la procedura probatoria dibattimentale limita fortemente le possibilità di delega, da parte del giudice al pubblico ministero, dell’assunzione delle prove. Il pubblico ministero è in effetti meglio attrezzato del tribunale per lo svolgimento dell’istruzione, che costituisce peraltro uno dei suoi compiti primordiali (v. art. 16 e 308 CPP). Anche se il tribunale è libero di procedere a complementi di prova, è compito del pubblico ministero condurre una procedura preliminare corretta e completa, come pure effettuare le corrispondenti assunzioni e raccolte di prove (art. 299 cpv. 1 e 2 CPP). Ciò risulta anche dal principio della separazione delle funzioni, che costituisce un aspetto del principio accusatorio. Esso determina l’incompatibilità delle funzioni di accusatore e giudice (v. anche: NIGGLI/HEIMGART- NER, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 2 e 17 ad art. 9 CPP). Il Tribunale non è la lunga mano dell’autorità inquirente. Esso può invero procedere a complementi di prova o completare le prove, ma non dovrebbe assumere autonomamente prove essenziali, svolgendo perlomeno parzialmente una funzione che incombe al pubblico ministero (v. anche: NIGGLI/HEIMGARTNER, op. cit., n. 28 ad art. 9 CPP). Dal deposito dell’atto d’accusa, la causa è pendente dinanzi al giudice; da tale istante, i poteri concernenti il procedimento passano al giudice (art. 328 CPP). Se egli ritiene che l’istruzione non sia stata sufficiente, egli può procedere all’assunzione di prove nuove e a complementi di prova durante i dibattimenti (art. 343 e 349 CPP), o rinviare l’accusa il pubblico ministero affinché la completi “se necessario”, se risulta, in occasione dell’esame dell’atto d’accusa o successivamente nel procedimento, che non può ancora essere pronunciata una sentenza (art. 329 cpv. 2 CPP; sentenza del Tribunale federale 1B_302/2011 del 26 luglio 2011 consid. 2.2.1). 3. Nel caso concreto, emerge dagli atti che il 12 marzo 2019 alle ore 08:00/08:15 a U., A. pilotava un elicottero per trasportare del materiale di carpenteria dal parcheggio della chiesa di F. (piazza di carico) al centro del nucleo del paese (piazza di scarico), sorvolando l’area. Al gancio baricentrico dell’elicottero era sospesa una longline di 50 metri a cui, anche durante i voli a vuoto di rientro al punto di carico, erano attaccate delle cinghie per legare il carico che pendevano per ulteriori 3-4 metri dal gancio della longline. La traiettoria dell’elicottero era 30 metri ad Ovest rispetto al campanile della chiesa e il corpo dell’elicottero sorvolava il tetto della chiesa. Dopo aver trasportato il secondo di cinque carichi totali, durante il secondo viaggio di ritorno, che è stato quello più a Est e quindi il più vicino

- 7 al campanile della chiesa, una cinghia è rimasta impigliata nella croce del campanile (cuspide), strappandola e causando la caduta di un masso posto immediatamente sotto la medesima; il masso è così rotolato sul tetto della chiesa danneggiandolo. A., avendo percepito una resistenza, si è subito fermato in volo stazionario e ha depositato la croce sul piazzale di carico adiacente alla chiesa. La croce è stata staccata da D., dopodiché il pilota è ripartito per W., dove ha spento l’elicottero per accertarsi che non ci fossero danni. Una volta appurato, ha avvisato la centrale di E., che ha poi informato le autorità comunali dell’accaduto. Il pilota è quindi ripartito alla volta di U. per concludere il lavoro, senza ulteriori incidenti. 3.1 In merito all’incidente verificatosi, nei propri interrogatori A. ha negato gli addebiti per messa in pericolo di beni a terra di notevole valore per negligenza formulati dalle autorità di perseguimento penale, asserendo in sostanza che il disassamento fosse dovuto a una raffica di vento imprevedibile e che fosse impossibile per l’assistente di volo D. controllare il volo a causa della posizione dell’area di carico, che tuttavia era l’unica possibile. 3.2 Ora, l’incartamento del MPC comprende il rapporto sommario del Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (di seguito: SISI) del 6 settembre 2019 relativo alle dinamiche che hanno condotto all’incidente oggetto del presente procedimento (act. MPC 05.00.0025 e segg.). Tale rapporto giunge alla conclusione che: “l’inconveniente grave, in cui durante un volo di trasporto con l’elicottero le cinghie attaccate al gancio di carico della longline si sono impigliate nella croce di un campanile, è dovuto al fatto che durante il volo di ritorno al punto di carico al pilota è sfuggito il movimento pendolare della longline e delle cinghie trasversalmente alla direzione di volo, tanto che si sono avvicinati troppo alla croce del campanile. Anche questa situazione è passata inosservata all’assistente di volo al punto di carico. Un’organizzazione inappropriata del lavoro, rispettivamente una scelta sfavorevole della posizione di carico, ha fatto sì che l’ordine doveva essere eseguito in un’area limitata dalle varie vie di comunicazione, che ha contribuito all’inconveniente grave” (acct. MPC 05.00.0030). 3.2.1 Occorre rilevare che le indagini del SISI relative alla sicurezza e i loro risultati devono essere presi in considerazione nell’istruzione penale parallela, senza tuttavia sostituirla. Infatti, il chiarimento di un possibile reato non è compito del SISI. Il SISI è una commissione extraparlamentare ai sensi degli art. 57a-57g della

- 8 legge federale del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010) (cfr. art. 6 dell’ordinanza federale del 17 dicembre 2014 concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti [OIET; RS 742.161]). Tra le altre cose, il SISI indaga sugli incidenti aerei secondo le disposizioni dell’OIET. Le sue indagini chiarificano in maniera indipendente le circostanze, operazionali e umane che hanno portato a un evento, incidente o inconveniente. L’obiettivo delle indagini del SISI è quello di migliorare la sicurezza nei trasporti, così come di prevenire incidenti simili in futuro. La colpevolezza e la responsabilità non sono oggetto di indagini del SISI (art. 24 cpv. 2 LNA). I suoi rapporti si indirizzano ai professionisti del settore in questione così come al pubblico interessato, e non sono esplicitamente sottomessi alle autorità penali o amministrative (decreto del Tribunale penale federale SK.2016.7 del 25 febbraio 2019 consid. 1.2.2; v. anche https://www.sust.admin.ch/it/il-sisi/organizzazione). 3.2.2 Dall’esame del rapporto sommario del SISI summenzionato, si evince che non sono stati effettuati gli accertamenti necessari circa gli avvenimenti che hanno portato all’incidente verificatosi. In particolare, non è stata sufficientemente approfondita la questione del vento, le cui folate intense e irregolari, a detta di A., avrebbero disassato il cavo. Nel rapporto vengono fornite unicamente delle indicazioni relative alla forza del vento e delle raffiche a X., all’aeroporto di Y. e a Z., con l’indicazione che “le condizioni a U. sono simili a quelle di X. e Z. L‘unica differenza è probabilmente l’orografia del terreno, che a U. è diversa di quella di X. e di Z. a causa dell’area aperta del lago. È quindi possibile che il vento medio e le raffiche di vento a U. siano stati superiori a quelli di X.”, ma non risulta se le condizioni meteorologiche fossero ottimali per un volo o meno (act. MPC 05.00.0028). Inoltre, il rapporto sommario del SISI evidenzia nella propria analisi che il disassamento della longline e delle cinghie rispetto all’elicottero, queste ultime rimaste poi impigliate nella cuspide della chiesa di F., potrebbe essere dovuto al movimento pendolare a seguito della dinamica del volo o alle raffiche di vento, tant’è che le indagini meteorologiche mostrano che erano presenti raffiche di vento (act. MPC 05.00.0029-30). Considerata altresì la particolarità della zona dell’incidente, con numerose vie di comunicazione, non risulta nel fascicolo del MPC un approfondimento circa l’esistenza di alternative al tipo di trasporto scelto, alla rotta/altezza del volo seguite, al luogo di carico, o altre verifiche utili per l’indagine, né vi è l’esame specialistico in merito all’opportunità o meno di effettuare i voli di trasporto di materiale a U. con le condizioni meteorologiche di quel giorno. Purtroppo, neppure da altri atti presenti nell’incartamento emergono elementi sufficienti relativamente a tali tematiche, fondamentali per una decisione nel merito

- 9 della causa. Non si tratta dunque di un caso di incompletezza selettiva, ma piuttosto di un’assenza delle indagini necessarie e rientranti in un campo specialistico, che deve essere approfondito da periti cogniti e/o esperti del ramo. 4. 4.1 Come visto poco sopra (supra 1 e 2), le possibilità per porre rimedio alla carenza di determinati mezzi di prova sono due: la sospensione del procedimento e il rinvio dell’accusa al pubblico ministero (art. 329 cpv. 2 e 3 CPP) oppure l’assunzione delle prove ex art. 343 cpv. 2 CPP da parte del giudice del merito. Nella fase di esame dell’atto di accusa, che precede quella della preparazione del dibattimento, né l’art. 343 né l’art. 349 CPP (complementi di prova) risultano applicabili (sentenze del Tribunale federale 1B_304/2011 del 26 luglio 2011 consid. 3.2 e 1B_450/2011 del 16 settembre 2011 consid. 3). 4.2 Fermo restando l’obbligo di tutte le autorità penali (poco importa se inquirenti, requirenti o giudicanti) di contribuire alla ricerca della verità materiale (v. art. 6 CPP), come già visto (supra 2.1), è indubbio che è anzitutto al pubblico ministero che incombe l’amministrazione dei mezzi di prova. È infatti al pubblico ministero che il legislatore ha voluto affidare la responsabilità principale dell’accertamento dei fatti, alla luce della circostanza che il sistema stesso dell’immediatezza limitata conferisce all’istruzione durante la procedura preliminare un’importanza particolare. È vero che l’esame dell’atto di accusa ai sensi dell’art. 329 cpv. 2 CPP è di natura assai sommaria e che non permette di valutare completamente le prove assunte dal pubblico ministero e di determinare quelle che ancora dovrebbero esserlo. Nondimeno, se da una prima valutazione nel quadro dell’esame dell’atto d’accusa, o successivamente nella preparazione del dibattimento, risulta che un mezzo di prova indispensabile non è stato assunto, il tribunale può rinviare la causa al pubblico ministero senza attendere oltre. Lo scopo dell’esame previsto dall’art. 329 CPP è in effetti quello di evitare che una promozione dell’accusa palesemente insufficiente conduca a inutili dibattimenti, circostanza pure contraria ai principi dell’economia procedurale e di celerità (sentenza del Tribunale federale 1B_302/2011 del 26 luglio 2011 consid. 2.2 e 2.2.2). Si aggiunga che non occorre in alcun caso perdere di vista la volontà del legislatore che ha concepito la procedura probatoria dibattimentale all’insegna del principio dell’immediatezza limitata. Ne discende che le prove devono essere assunte prioritariamente dal pubblico ministero e che non è che a titolo eccezionale che tale incombenza spetta al tribunale, alle condizioni di cui agli art. 343 e 349 CPP.

- 10 - 4.3 Allorquando risulta d’acchito dalla procedura prevista dall’art. 329 CPP che un mezzo di prova non è stato amministrato, non si giustifica di attendere l’istruttoria probatoria dibattimentale per porvi rimedio. In tal caso, il tribunale può di riflesso sospendere il procedimento e rinviare l’accusa al pubblico ministero, giusta l’art. 329 cpv. 2 CPP, affinché completi l’amministrazione delle prove. Pur tuttavia, il tribunale non deve eccedere nell’esercizio di questa facoltà concessagli dall’art. 329 cpv. 2 CPP, ritenuto che tale istituto non persegue certo lo scopo di risparmiare al giudice ogni e qualsivoglia istruttoria probatoria dibattimentale, segnatamente allorquando essa non dia luogo che ad operazioni poco complicate. Inoltre, al tribunale è preclusa la facoltà di far capo all’art. 329 cpv. 2 CPP nei casi in cui ritiene semplicemente che l’assunzione supplementare di prove sarebbe auspicabile; un rinvio dell’accusa giusta tale disposto è possibile solo in assenza di un mezzo di prova indispensabile che preclude al giudice la decisione di merito (sentenza del Tribunale federale 1B_302/2011 del 26 luglio 2011 consid. 2.2.2). In virtù di detti principi il Tribunale federale ha tutelato il rinvio dell’accusa al pubblico ministero anche solo per assumere una perizia mancante, giudicando tale atto istruttorio sufficientemente complesso da giustificare un complemento istruttorio da parte dell’autorità inquirente (sentenza del Tribunale federale 1B_302/2011 del 26 luglio 2011 consid. 2.2.3). In questo senso, si tratta della stessa misura istruttoria che entra in considerazione nel presente procedimento per l’assunzione della quale è ovvio che il MPC risulti meglio attrezzato di un tribunale giudicante. 4.4 La Corte rileva che, in concreto, la lacuna appare estesa al punto che non sarebbe possibile pronunciare una sentenza. Non si tratterebbe infatti di porre puntuale rimedio ad alcuni mezzi di prova per permettere agli stessi, attraverso la sanatoria dell’art. 343 cpv. 2 CPP, di assurgere al rango di mezzi di prova utilizzabili dal giudice nel quadro degli elementi essenziali necessari per la pronuncia. Si tratterebbe, invece, di fare, rispettivamente di rifare, una parte rilevante dell’istruzione, occupata dal rapporto sommario del SISI come precedentemente illustrato, che avrebbe dovuto e potuto già essere esperita validamente prima della promozione dell’accusa da parte del MPC prima di chiudere la sua istruttoria. Cercare di sanare una porzione così rilevante dell’istruzione nella sede dibattimentale, oltre a dar origine a una procedura probatoria dibattimentale sproporzionata rispetto a quelli che risultano i chiari intendimenti del legislatore elvetico e alle tradizioni processuali del nostro Paese, potrebbe altresì ingenerare un’istruttoria dibattimentale che andrebbe ben al di là della sanatoria dell’inutilizzabilità di singoli mezzi di prova, e comportare così la necessità per il giudice del merito di condurre un’istruzione simile a quella prevista agli art. 311 e segg. CPP, per cui il tribunale non è invero attrezzato, e col pericolo ivi insito di sostituirsi al pubblico ministero.

- 11 - 4.5 Alla luce di tutto quanto sopra, in concreto non può essere pronunciata una sentenza; si impone dunque la sospensione del procedimento secondo l’art. 329 cpv. 1 e 2 CPP ed il rinvio del medesimo al pubblico ministero affinché completi o rettifichi l’accusa. La causa non viene mantenuta pendente presso la Corte penale del Tribunale penale federale (cfr. art. 329 cpv. 3 CPP) e il fascicolo procedurale prodotto va retrocesso al MPC. 5. Oltre a quanto precedentemente constatato, questa Corte rileva un’imprecisione relativa all’identificazione della norma penale applicabile, imprecisione che sarebbe opportuno chiarire. Infatti, la prima imputazione per la quale l’istruzione penale è stata aperta è stata il perturbamento della circolazione pubblica ex art. 237 CP (act. MPC 01.00.0001). Nel decreto d’estensione a A. del 23 aprile 2020 il MPC ha indicato l’ipotesi di reato di perturbamento della circolazione pubblica ex art. 90 LNA. In seguito, nel decreto d’accusa, il MPC ha proposto la condanna di A. per titolo di pericoli cagionati in navigazione giusta l’art. 90 LNA, per poi nuovamente menzionare, nella trasmissione atti al TPF, il reato di “perturbamento della circolazione pubblica” ex art. 90 LNA. 6. Per la presente procedura dinanzi a questa Corte non vengono percepite spese. La decisione sulle spese della procedura preliminare interverrà in sede di un eventuale giudizio di merito.

- 12 - Per questi motivi, la Corte ordina: 1. Il procedimento SK.2021.24 è sospeso. 2. L’accusa è rinviata al Ministero pubblico della Confederazione affinché la completi o la rettifichi. 3. La causa sospesa non viene mantenuta pendente presso la Corte penale del Tribunale penale federale e il fascicolo procedurale prodotto viene retrocesso al Ministero pubblico della Confederazione. 4. Non vengono percepite spese.

In nome della Corte penale del Tribunale penale federale

Il Giudice unico La Cancelliera

Intimazione a: - Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Sergio Mastroianni; (l’incarto cartaceo verrà ritornato dopo la crescita in giudicato) - Avv. Hugo Haab; - Avv. Luca Cattaneo.

- 13 - Informazione sui rimedi giuridici Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Mediante il reclamo si possono censurare: la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP). Le memorie e istanze presentate per fax o e-mail non hanno validità giuridica e non influiscono sul decorso dei termini. Rispetto dei termini Le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l’ultimo giorno del termine presso l’autorità penale oppure, all’indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento (art. 91 cpv. 2 CPP).

Spedizione: 9 novembre 2021

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