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Tribunale penale federale 06.08.2018 SK.2018.27

August 6, 2018·Italiano·CH·penale federale·PDF·2,006 words·~10 min·8

Summary

Ripetuta truffa di poca entità (combinati artt. 146 e 172ter CP), ripetuta messa in circolazione di monete false (combinati artt. 242 cpv. 1 e 250 CP), ripetuta importazione di monete false (combinati artt. 244 cpv. 1 e 250 CP), falsità in certificati (combinati artt. 252 e 255 CP);;Ripetuta truffa di poca entità (combinati artt. 146 e 172ter CP), ripetuta messa in circolazione di monete false (combinati artt. 242 cpv. 1 e 250 CP), ripetuta importazione di monete false (combinati artt. 244 cpv. 1 e 250 CP), falsità in certificati (combinati artt. 252 e 255 CP);;Ripetuta truffa di poca entità (combinati artt. 146 e 172ter CP), ripetuta messa in circolazione di monete false (combinati artt. 242 cpv. 1 e 250 CP), ripetuta importazione di monete false (combinati artt. 244 cpv. 1 e 250 CP), falsità in certificati (combinati artt. 252 e 255 CP);;Ripetuta truffa di poca entità (combinati artt. 146 e 172ter CP), ripetuta messa in circolazione di monete false (combinati artt. 242 cpv. 1 e 250 CP), ripetuta importazione di monete false (combinati artt. 244 cpv. 1 e 250 CP), falsità in certificati (combinati artt. 252 e 255 CP)

Full text

Sentenza del 6 agosto 2018 Corte penale Composizione Giudice penale federale supplente Claudia Solcà, Giudice unico, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappresentato dal Procuratore federale Sergio Mastroianni,

e in qualità di accusatrici private:

1. C., 2. D. AG, 3. E., 4. F. AG, 5. G. AG, 6. H. AG, 7. I. AG, 8. J.,

contro

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell ’ incarto : SK.2018.27

- 2 -

1. A., cittadino italiano,

attualmente detenuto presso il Penitenziario cantonale “La Stampa”, 6965 Cadro, in carcerazione preventiva dal 15 dicembre 2017 e in carcerazione di sicurezza dal 31 maggio 2018,

patrocinato dal difensore d'ufficio avv. Valentina Zeli,

2. B., cittadino italiano,

attualmente detenuto presso il Penitenziario cantonale “La Stampa”, 6965 Cadro, in carcerazione preventiva dal 15 dicembre 2017 e in carcerazione di sicurezza dal 31 maggio 2018,

patrocinato dal difensore d'ufficio avv. Walter Zandrini. Oggetto

Ripetuta truffa di poca entità, ripetuta messa in circolazione di monete false, ripetuta importazione di monete false, falsità in certificati

- 3 - La Corte pronuncia: I. A. 1. A. è riconosciuto autore colpevole di: 1.1. ripetuta importazione di monete false (combinati artt. 244 cpv. 1 e 250 CP); 1.2. ripetuta messa in circolazione di monete false (combinati artt. 242 cpv. 1 e 250 CP); 1.3. ripetuta truffa di poca entità (combinati artt. 146 e 172ter CP); 1.4. falsità in certificati (combinati artt. 252 e 255 CP). 2. A. è condannato a una pena detentiva di 16 (sedici) mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto (art. 51 CP). 2.1. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa parzialmente. La parte da espiare è di 6 (sei) mesi. L’esecuzione della parte restante è sospesa condizionalmente e al condannato è impartito un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art. 42 e segg. CP). 3. A. è condannato al pagamento di una multa di fr. 1'500.00, corrispondente, in caso di mancato pagamento, a 15 (quindici) giorni di pena detentiva sostitutiva (art. 106 cpv. 3 CP). 4. È ordinata l’espulsione dal territorio svizzero di A. per un periodo di 3 (tre) anni (art. 66abis CP). 5. A. è condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 8’638.00. 6. La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Valentina Zeli è fissata in fr. 24'359.18 (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione. A. è condannato al rimborso alla Confederazione di fr. 24'359.18 non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP).

- 4 - 7. Il Cantone Ticino è designato Cantone cui compete l’esecuzione (art. 74 LOAP).

II. B. 8. B. è riconosciuto autore colpevole di: 8.1. ripetuta importazione di monete false (combinati artt. 244 e 250 CP); 8.2. ripetuta messa in circolazione di monete false (combinati artt. 242 cpv. 1 e 250 CP); 8.3. ripetuta truffa di poca entità (combinati artt. 146 e 172ter CP). 9. B. è condannato a una pena detentiva di 15 (quindici) mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto (art. 51 CP). 9.1. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa parzialmente. La parte da espiare è di 6 (sei) mesi. L’esecuzione della parte restante è sospesa condizionalmente e al condannato è impartito un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art. 42 e segg. CP). 10. B. è condannato al pagamento di una multa di fr. 1'500.00, corrispondente, in caso di mancato pagamento, a 15 (quindici) giorni di pena detentiva sostitutiva (art. 106 cpv. 3 CP). 11. È ordinata l’espulsione dal territorio svizzero di B. per un periodo di 3 (tre) anni (art. 66abis CP). 12. B. è condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 8’638.00. 13. La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Walter Zandrini è fissata in fr. 16'446.70 (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione.

- 5 - B. è condannato al rimborso alla Confederazione di fr. 16'446.70 non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP). 14. Il Cantone Ticino è designato Cantone cui compete l’esecuzione (art. 74 LOAP).

III. Azioni civili 15. La pretesa civile di C. è accolta in ragione di fr. 700.00. 16. La pretesa civile di D. AG è accolta in ragione di fr. 112.00. 17. La pretesa civile di F. AG è accolta in ragione di fr. 50.00. 18. La pretesa civile di E. è accolta in ragione di fr. 200.00.

IV. Confische 19. Viene ordinata la confisca e la distruzione dei seguenti oggetti (art. 69 CP): 19.1. 2 sacchetti di plastica giallo con disegno blu e rosso (rep. n. 01.01.0030); 19.2. 1 sacchetto contenente svariati documenti cartacei (rep. n. 01.01.0031); 19.3. 1 busta in carta in cui era contenuto il denaro (rep. n. 01.02.0004); 19.4. 1 carta d’identità lituana falsa a nome di K. (rep. n. 01.02.0005); 19.5. 1 souvenir campana in metallo Svizzera (rep. n. 01.01.0001); 19.6. 1 deodorante Borotalco, 1 Bodylotion Nivea, 1 deodorante Dove (rep. n. 01.02.0001); 19.7. 1 paio di calze bianche Fila, 4 paia di calze nere Sport (rep. n. 01.02.0002);

- 6 - 19.8. 1 paio di pantofole arancione e bordeaux con pelo bianco all’interno (rep. n. 01.01.0001); 19.9. 1 paio di pantofole grigie interno bordeaux con scritto “I love coffee” (rep. n. 01.01.0002). 20. Viene ordinata la confisca e la distruzione di tutte le banconote false sequestrate (art. 249 cpv. 1 CP), in particolare di: 20.1. 17 banconote false da EUR 50.00 n. serie 1 (rep. n. 01.01.0001); 20.2. 16 banconote false da EUR 50.00 n. serie 2 (rep. n. 01.01.0002); 20.3. 17 banconote false da EUR 50.00 n. serie 3 (rep. n. 01.01.0003); 20.4. 24 banconote false da EUR 50.00 n. serie 4 (rep. n. 01.01.0005); 20.5. 1 banconota falsa da EUR 50.00 n. serie 5 (rep. n. 01.01.0005); 20.6. 10 banconote false da EUR 50.00 n. serie 6 (rep. n. 01.01.0006); 20.7. 11 banconote false da EUR 50.00 n. serie 7 (rep. n. 01.01.0007); 20.8. 44 banconote false da EUR 50.00 n. serie 8 (rep. n. 01.01.0008); 20.9. 4 banconote false da EUR 50.00 n. serie 9 (rep. n. 01.01.0009); 20.10. 5 banconote false da EUR 50.00 n. serie 10 (rep. n. 01.01.0010); 20.11. 4 banconote false da EUR 50.00 n. serie 11 (rep. n. 01.01.0011); 20.12. 11 banconote false da EUR 50.00 n. serie 12 (rep. n. 01.01.0012); 20.13. 64 banconote false da EUR 50.00 n. serie 13 (rep. n. 01.01.0013); 20.14. 14 banconote false da EUR 50.00 n. serie 14 (rep. n. 01.01.0014); 20.15. 1 banconota falsa da EUR 50.00 n. serie 15 (rep. n. 01.01.0015); 20.16. 27 banconote false da EUR 50.00 n. serie 16 (rep. n. 01.01.0016); 20.17. 9 banconote false da EUR 50.00 n. serie 17 (rep. n. 01.01.0017); 20.18. 6 banconote false da EUR 50.00 n. serie 18 (rep. n. 01.01.0018);

- 7 - 20.19. 13 banconote false da EUR 50.00 n. serie 18 (rep. n. 01.01.0019); 20.20. 1 banconota falsa da EUR 50.00 n. serie 19 (rep. n. 01.01.0020); 20.21. 1 banconota falsa da EUR 50.00 n. serie 20 (rep. n. 01.01.0021); 20.22. 62 banconote false da EUR 50.00 relative ai 43 casi di messa in circolazione accertati. 21. Alle accusatrici private di cui al punto III. del presente dispositivo vengono restituiti i seguenti valori patrimoniali sino a concorrenza della loro rispettiva pretesa, per complessivi fr. 1'062.00, per l’importo eccedente le pretese civili viene ordinata la confisca di (art. 70 CP e 267 cpv. 3 CPP): 21.1. 63 monete da fr. 5.00 (rep. n. 01.01.0022); 21.2. 63 monete da fr. 2.00 (rep. n. 01.01.0023); 21.3. 58 monete da fr. 1.00 (rep. n. 01.01.0024); 21.4. 58 monete da fr. 0.50 (rep. n. 01.01.0025); 21.5. 87 monete da fr. 0.20 (rep. n. 01.01.0026); 21.6. 58 monete da fr. 0.10 (rep. n. 01.01.0027); 21.7. 26 monete da fr. 0.05 (rep. n. 01.01.0028); 21.8. 1 banconota da fr. 50.00 (rep. n. 01.02.0001); 21.9. 67 banconote da fr. 20.00 (rep. n. 01.02.0002); 21.10. 17 banconote da fr. 10.00 (rep. n. 01.02.0003); 21.11. 3 x fr. 100.00; 2 x fr. 20.00 (totale fr. 340.00); 1x EUR 50.00; 2 x EUR 5.00; 1 x EUR 2.00 (totale EUR 62.00) (rep. N. 01.01.0002); sacco di sicurezza n. 205409075-4. 22. È disposto il dissequestro dei restanti oggetti sequestrati.

- 8 - Il Giudice unico notifica verbalmente la sentenza alle parti in seduta pubblica comunicandone i considerandi essenziali. Il dispositivo viene consegnato brevi manu alle parti presenti al termine della sua lettura.

In nome della Corte penale del Tribunale penale federale

Il Giudice unico La Cancelliera

Comunicazione a:  Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Sergio Mastroianni (brevi manu)  Avv. Valentina Zeli, Studio legale Marcellini-Galliani, per essa alla praticante legale L. (brevi manu)  Avv. Walter Zandrini, Studio legale Zandrini & Partners (brevi manu)  C.  D. AG  E.  F. AG  G. AG  H. AG  I. AG  J.

Un estratto del dispositivo della sentenza viene consegnato a:  Direzione delle Strutture carcerarie cantonali (anticipato per fax e brevi manu per il tramite degli agenti di polizia/custodia presenti alla lettura del dispositivo)  Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi

- 9 - Dopo la crescita in giudicato la sentenza sarà comunicata a:  Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità d’esecuzione (testo integrale)

Informazione sui rimedi giuridici Il Tribunale rinuncia a una motivazione scritta se motiva oralmente la sentenza e non pronuncia una pena detentiva superiore a due anni, un internamento secondo l'articolo 64 CP, un trattamento secondo l'articolo 59 capoverso 3 CP oppure una privazione di libertà di oltre due anni conseguente alla revoca simultanea della sospensione condizionale di sanzioni (art. 82 cpv. 1 CPP). Il Tribunale notifica successivamente alle parti una sentenza motivata se una parte lo domanda entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo (art. 82 cpv. 2 CPP). Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti; c. l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP). Ricorso al Tribunale federale Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 lett. a e b LTF). Egli può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).

Spedizione: 6 agosto 2018

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