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Tribunale penale federale 28.10.2014 SK.2014.31

October 28, 2014·Italiano·CH·penale federale·PDF·3,863 words·~19 min·4

Summary

Rapina (art. 140 n. 1 CP), furto d'uso (art. 94 LCStr), guida senza licenza di circolazione, senza autorizzazione o senza assicurazione per la responsabilità civile (art. 96 cpv. 2 LCStr), infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1, 2 lett. b e 4 LStup), tentata infrazione alla legge federale sulle armi (artt. 33 e segg. LArm e art. 22 cpv. 1 CP), ricettazione (art. 160 CP).;;Rapina (art. 140 n. 1 CP), furto d'uso (art. 94 LCStr), guida senza licenza di circolazione, senza autorizzazione o senza assicurazione per la responsabilità civile (art. 96 cpv. 2 LCStr), infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1, 2 lett. b e 4 LStup), tentata infrazione alla legge federale sulle armi (artt. 33 e segg. LArm e art. 22 cpv. 1 CP), ricettazione (art. 160 CP).;;Rapina (art. 140 n. 1 CP), furto d'uso (art. 94 LCStr), guida senza licenza di circolazione, senza autorizzazione o senza assicurazione per la responsabilità civile (art. 96 cpv. 2 LCStr), infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1, 2 lett. b e 4 LStup), tentata infrazione alla legge federale sulle armi (artt. 33 e segg. LArm e art. 22 cpv. 1 CP), ricettazione (art. 160 CP).;;Rapina (art. 140 n. 1 CP), furto d'uso (art. 94 LCStr), guida senza licenza di circolazione, senza autorizzazione o senza assicurazione per la responsabilità civile (art. 96 cpv. 2 LCStr), infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1, 2 lett. b e 4 LStup), tentata infrazione alla legge federale sulle armi (artt. 33 e segg. LArm e art. 22 cpv. 1 CP), ricettazione (art. 160 CP).

Full text

Sentenza del 28 ottobre 2014 Corte penale Composizione Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente, Giorgio Bomio e Giuseppe Muschietti Cancelliere Davide Francesconi

Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappresentato dal Sostituto procuratore federale Raffaello Caccese

contro

A., patrocinato dal difensore d'ufficio avv. Maurizio Pagliuca,

Oggetto Rapina, furto d'uso di un veicolo, guida senza licenza di circolazione, senza autorizzazione o senza assicurazione per la responsabilità civile, infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, tentata infrazione alla legge federale sulle armi, ricettazione Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell ’ incarto: SK.2014.31

- 2 - Considerato che: - con scritto del 10 luglio 2014 il qui imputato, per il tramite del suo difensore, ha chiesto al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) che si proceda nei suoi confronti con rito abbreviato ai sensi degli art. 358 e segg. CPP; - ciò posto, in data 8 settembre 2014 il MPC ha deciso sull’attuazione della procedura abbreviata, accogliendo la richiesta di A.; - il 7 ottobre il MPC ha comunicato all’imputato l’atto d’accusa ex art. 360 CPP, assegnandogli un termine per determinarsi in merito; - l’atto di accusa del 7 ottobre 2014 recita in particolare quanto segue:

"Atto d’accusa (procedura abbreviata) Art. 360 CPP [omissis]

1. Fatti contestati (art. 360 cpv. 1 Iett. a CPP in combinazione con l'art. 325 cpv. 1 Iett. f CPP)

1.1. Rapina ai sensi dell’art. 140 CP (art. 140 n. 1 CP):

per avere commesso un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, e meglio:

per avere, il 30 luglio 2013, a Stabio, in correità con B., C., D. ed E., commesso, a danno della società F. SAGL, un furto, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottraendo al fine di appropriarsene cose mobili altrui (refurtiva costituita da denaro contante per un importo di EUR 1'634.30 e CHF 2400.00, 22 stecche e 10 pacchetti di sigarette per un valore di CHF 1'802.00, 9 accendini e un mazzo di chiavi), usando A. e B. violenza contro G., socio e gerente della predetta società, presente in quel momento nel locale adibito a negozio annesso al distributore di benzina, rispettivamente minacciandolo di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale e rendendolo incapace di opporre resistenza, e precisamente:

- essendo l’obiettivo stato scelto in base ad informazioni ricevute, circa 15/20 giorni prima della rapina da B., da parte di una terza persona allo stato rimasta sconosciuta, secondo cui il gerente del distributore di benzina F. SAGL a Stabio, deteneva nel locale adibito a negozio un’ingente somma di denaro contante (circostanza rivelatasi vera), nell’ordine di 150'000.00 / 200'000.00 in Franchi Svizzeri ed Euro;

- 3 - - avendo dapprima, A., tentato di “vendere” l’informazione sull’ingente somma di denaro contante presente nel distributore di benzina a Stabio, a H., sospettato di essere un esponente di un’organizzazione criminale di stampo ‘ndranghetistico operante nel Nord Italia, in cambio di una percentuale (almeno il 20%) sul provento della rapina;

- avendo A., B. e C. effettuato più sopralluoghi sull’obiettivo della rapina e deciso, in base alle informazioni raccolte, di non utilizzare armi per commettere la rapina, essendo sufficiente, per sopraffare il gerente del distributore di benzina, l’uso della sola forza fisica;

- nella notte fra il 29 e il 30 luglio 2013, avendo dormito B., C. ed E. come ospiti nell’appartamento in uso a D. e ad A. a Locarno, ciò con il fine di partire tutti insieme per recarsi a Stabio l’indomani per commettere la rapina;

- il 30 luglio 2013, previa coordinazione, in partenza da Locarno verso le ore 04:30, C. ed E. accompagnando (in questa fase quali passeggeri del veicolo), B. con l’autovettura Nissan Micra targata 1 (I) (intestata a I. e in uso ad E.), per commettere la rapina al distributore F. SAGL a Stabio; ciò in accordo con A. che procedeva sull’obiettivo della rapina a Stabio unitamente a D. (in questa fase quale passeggera del veicolo) con l’autovettura Opel Corsa targata 2 (I) (intestata a J. e in uso a B.);

- il 30 luglio 2013, dopo essere giunti a Stabio verso le ore 05:30, scendendo separatamente prima C. e dopo B., dall’autovettura Nissan Micra targata 1 (I), sulla quale si era messa alla guida E. nelle vicinanze del distributore di benzina F. SAGL; ciò in coordinazione con D., che si era messa al volante dell’autovettura Opel Corsa targata 2 (I), facendo scendere nella vicinanze dell’obiettivo della rapina A.;

- il 30 luglio 2013, a Stabio, verso le ore 06:25, guadagnando A. e B., muniti di guanti e di passamontagna, l’interno del distributore di benzina F. SAGL, senza essere visti dal gerente G. che era uscito per spostare, come da sua abitudine, il proprio veicolo Mazda MX5, posto dinnanzi all’entrata del negozio, ciò grazie alle informazioni sui movimenti di quest’ultimo, segnalati telefonicamente da C. che fungeva da “palo”, avendo in seguito A. e B. aggredito G., colpendolo al viso e gettandolo a terra in quanto tentava di difendersi, tappandogli la bocca in quanto gridava “aiuto” con del nastro adesivo, immobilizzandogli mani e piedi con del nastro adesivo, successivamente slegandogli i piedi per permettergli di spostarsi autonomamente verso la cassaforte murata, che si trovava nel retro del negozio e costringendolo ad aprirla digitando la combinazione, minacciandolo più volte dicendogli di dar loro i soldi e di aprire la cassaforte, altrimenti lo avrebbero ucciso, cagionandogli quanto descritto nel certificato medico e nella lettera del Pronto Soccorso dell’Ospedale regionale di Mendrisio del 30 luglio 2013, immobilizzandolo nuovamente con del nastro adesivo e buttandogli sul volto una giacca a vento trovata nel locale prima di fuggire (in questa fase) a bordo della sua auto Mazda MX5;

- il 30 luglio 2013 a Stabio, trasportando B., con il veicolo Mazda MX5 di G., A. fino al parcheggio in cui E. e D. stazionavano con le autovetture Nissan Micra targata 1 (I) e Opel Corsa targata 2 (I), prima di ripartire A. con la Mazda MX5, per andare a recuperare C., che aveva a sua volta abbandonato il luogo della rapina a piedi;

- 4 -

- il 30 luglio 2013 a Stabio, A., caricando a bordo del veicolo marca Nissan Micra con targhe 1 la refurtiva e mettendosi alla guida dello stesso veicolo;

- il 30 luglio 2013 a Stabio, poco dopo le ore 07:00, venendo arrestato dalla Polizia Cantonale, unitamente a tutti gli altri partecipanti alla rapina;

- la refurtiva, essendo integralmente recuperata e restituita in data 23 agosto 2013, rispettivamente il 16 ottobre 2013 alla società F. SAGL per il tramite di G.

1.2. Furto d’uso ai sensi dell’art. 94 LCStr

per avere,

il 30 luglio 2013 a Stabio, in correità con B., per farne uso, sottratto l’autovettura Mazda MX5 targata 3 di proprietà di G.

1.3. Guida senza licenza di circolazione, senza autorizzazione o senza assicurazione per la responsabilità civile ai sensi dell’art. 96 cpv. 2 LCStr

per avere,

dall’11 luglio 2013 e fino al 29 luglio 2013, a Lugano, Locarno, Stabio e in altre e imprecisate località della Svizzera, ripetutamente condotto l’autovettura Opel Corsa targata 4 di sua proprietà, sapendo o dovendo sapere, che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile in quanto scaduta il 22 novembre 2011.

1.4. Infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, ai sensi dell’art. 19 cpv. 1, 2 lett. b e 4 LStup

tra il mese di maggio/giugno 2013 e il 30 luglio 2013, a I-Cucciago, in non meglio precisate località in Italia e in diverse località della Svizzera, in correità con C., in più occasioni, senza essere autorizzato, acquistato sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un quantitativo compreso da un minimo di grammi 3'000 e un massimo di grammi 4'000 e sostanza stupefacente del tipo hashish per il quantitativo di grammi 1'500, sostanza stupefacente successivamente in parte trasportata e importata in Svizzera per essere in parte venduta in Svizzera e in parte destinata al consumo personale di C., agendo, unitamente a C., come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti,

- 5 nonché

tra il mese di maggio/giugno 2013 e il 30 luglio 2013, in diverse località del Cantone Ticino, prevalentemente nel locarnese e nel luganese, in correità con C., in più occasioni, senza essere autorizzato, venduto complessivamente un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish compreso da un minimo di grammi 1’655 e un massimo di grammi 2'210, per la somma di CHF 600.00 all’ettogrammo,

e

in una non meglio precisata località in Italia, in correità con C., senza essere autorizzato, venduto sostanza stupefacente del tipo marijuana per il quantitativo di grammi 1'000, per la somma di EUR 4'000.00.

agendo, unitamente a C., come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti,

e meglio:

1.4.1. tra il mese di maggio/giugno 2013 e il 30 luglio 2013, a I-Cucciago e in diverse località della Svizzera, in correità con C., in più occasioni, senza essere autorizzato, acquistato da H. sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un quantitativo compreso da un minimo di grammi 3'000 e un massimo di grammi 4'000 e sostanza stupefacente del tipo hashish per il quantitativo di grammi 1'500 per la somma di CHF 3'000.00 al chilogrammo, sostanza stupefacente successivamente in parte trasportata e importata in Svizzera per essere in parte venduta in Svizzera e in parte destinata al consumo personale di C.,

1.4.2. tra il mese di maggio/giugno 2013 e il 30 luglio 2013, in una non meglio precisata località in Italia, in correità con C., senza essere autorizzato, venduto a K. sostanza stupefacente del tipo marijuana, per il quantitativo di grammi 1'000 per la somma di EUR 4'000.00, sostanza stupefacente precedentemente acquistata da H.,

1.4.3. tra il mese di maggio/giugno 2013 e il 30 luglio 2013, in diverse località del Cantone Ticino, prevalentemente nel locarnese e nel luganese, in correità con C., in più occasioni,

- 6 senza essere autorizzato, venduto complessivamente un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish compreso da un minimo di grammi 1’665 e un massimo di grammi 2'210, per la somma di CHF 600.00 all’ettogrammo, sostanza stupefacente precedentemente acquistata da H., e precisamente:

- a L., venduto da un minimo di 300 fino ad un massimo di grammi 400 di marijuana,

- a M., venduto da un minimo di 250 fino ad un massimo di grammi 300 tra marijuana e hashish,

- a N., venduto da un minimo di 200 fino ad un massimo di grammi 300 di marijuana e da un minimo di ca. 200 fino ad un massimo di grammi 300 di hashish,

- a O., venduto almeno ca. grammi 400,

- a P., venduto da un minimo di ca. 200 fino ad un massimo di grammi 300 di hashish,

- a Q., venduto da un minimo di ca. 100 fino ad un massimo di grammi 200 tra marijuana e hashish,

- a R., venduto da un minimo di ca. 5 fino ad un massimo di grammi 10 di marijuana,

agendo, unitamente a C., come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti relativamente alle condotte di cui ai punti 1.4.1., 1.4.2. e 1.4.3.

1.5. Infrazione alla legge federale sulle armi tentata ai sensi degli artt. 33 e segg. LArm e art. 22 cpv. 1 CP

1.5.1. per avere,

senza diritto, nel periodo dal giugno 2013 e fino al 18 luglio 2013, a Barbengo, unitamente a H., intenzionalmente tentato di acquistare un imprecisato numero di pistole, ma almeno 20 da S., il quale a sua volta si era rivolto a dei cittadini albanesi non meglio identificati,

1.5.2. per avere,

senza diritto, nel periodo dal giugno 2013 e fino al 18 luglio 2013, a Barbengo e Paradiso, unitamente a H., intenzionalmente tentato di acquistare da S. per la somma di CHF 3'600.00 una pistola Mauser, calibro 7.65 n. 1, con inserito caricatore, un fucile marca Remington mod. Nylon 66, n. asportato, con silenziatore, calibro 22, con montato un cannocchiale vega sport 1.5 / 4.5 x 20 ed un fucile marca Anschütz, mod. 1415, n. 6, calibro 22, con cannocchiale Savage 4x100, consegnando a S. un acconto di CHF 500.00.

- 7 -

1.6. Ricettazione ai sensi dell’art. 160 CP

per avere,

nel corso dell’anno 2010, a I-Fino Mornasco (CO) e Locarno, ricevuto a I-Fino Mornasco (CO) da T. della carta filigrana per la stampa di banconote da EUR 20.00, precisamente, l’equivalente di due banconote da EUR 20.00 attaccate orizzontalmente allo scopo di proporla a qualcuno interessato, filigrana successivamente trasportata e occultata presso l’appartamento in uso a D. a Locarno fino al 30 luglio 2013, sapendo o dovendo presumere, viste le circostanze, essere stata ottenuta da T. e/o da terzi non meglio identificati mediante un reato contro il patrimonio [omissis]

4. Oggetti e valori patrimoniali sequestrati (art. 326 cpv. 1 lett. c CPP)

Oggetti sequestrati a Locarno Documento numero Tessere per carte SIM 08-02-0020 – 08-02-0022 e 16-04-0002 – 16-04-0006 Diverse schede telefoniche Lebara Carta SIM Lebara Foglietto con filigrana da 20 euro

[omissis]

7. Entità della pena (art. 360 cpv. 1 lett. b e d CPP)

7.1. A. è riconosciuto autore colpevole di:

- rapina ai sensi dell’art. 140 n. 1 CP - infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell’art. 19 cpv. 1, 2 lett. b e 4 LStup - furto d’uso di un veicolo ai sensi dell’art. 94 LCStr - guida senza licenza di circolazione, senza autorizzazione o senza assicurazione per la responsabilità civile ai sensi dell’art. 96 cpv. 2 LCStr - infrazione alla legge federale sulle armi tentata ai sensi degli artt. 33 e segg. LArm e 22 cpv. 1 CP - ricettazione ai sensi dell’art. 160 CP

7.2. A. è condannato alla pena detentiva di anni 4.

È computata nella pena la detenzione sofferta (art. 51 CP, art. 236 CPP).

- 8 - 7.3. A. è condannato alla pena della multa di CHF 500.00. In caso di mancato pagamento della multa, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

7.4. È ordinata la confisca e la distruzione delle tessere per carte SIM, delle schede telefoniche Lebara e della carta SIM Lebara sequestrate (art. 69 CP).

7.5. È ordinata la confisca del foglietto con filigrana da 20 euro indicato al punto 4.

7.6. L’esecuzione compete al Canton Ticino (art. 74 LOAP)

[omissis]

10. Conseguenze in materia di spese e indennità (art. 360 cpv. 1 Iett. g CPP)

A. è condannato al pagamento delle spese procedurali per un importo complessivo di CHF 72’563.70, di cui CHF 3'000.00 quali emolumenti e CHF 69’563.70 quali disborsi.

[omissis]"

- in data 7 ottobre 2014 A. ha accettato l’atto di accusa così come proposto dal pubblico ministero, firmando di proprio pugno la dichiarazione di accettazione ex art. 360 cpv. 2 CPP che recita: “Accetto irrevocabilmente l’atto d’accusa del 7 ottobre 2014 nell’ambito della procedura abbreviata e rinuncio esplicitamente ai mezzi di ricorso"; - l’atto d’accusa datato 7 ottobre 2014 essendo stato accettato dalle parti, in applicazione dei combinati art. 360 cpv. 4 e art. 19 cpv. 1 CPP nonché art. 35 cpv. 1 e 36 cpv. 1 LOAP, in data 8 ottobre 2014 il pubblico ministero lo ha trasmesso con il fascicolo alla Corte penale del Tribunale penale federale, postulando che essa statuisca nella composizione di tre giudici; - il 9 ottobre 2014 la scrivente Corte penale ha ricevuto l’atto d’accusa in questione; - il medesimo giorno il Presidente della Corte adita ne ha disposto la composizione, comunicandola alle parti; - la pena detentiva proposta dal MPC è inferiore a cinque anni, così come richiesto nell’art. 358 cpv. 2 CPP; - l’atto di accusa rispecchia per il resto i requisiti dell’art. 360 cpv. 1 CPP;

- 9 - - la direzione della procedura ha di seguito staccato le citazioni di rito nonché disposto l’acquisizione degli estratti dei casellari giudiziali italiano ed elvetico relativi all'imputato; - in applicazione dell’art. 361 cpv. 1 CPP, in data odierna la Corte penale del Tribunale penale federale ha svolto il pubblico dibattimento alla presenza delle parti; - come disposto nell’art. 361 cpv. 4 CPP, la Corte non ha esperito alcuna procedura probatoria; - in casu, la procedura abbreviata risulta conforme al diritto e opportuna, segnatamente nell’ottica dell’economia procedurale; - interrogato nel quadro dell’odierno dibattimento, l’imputato ha ammesso i fatti in misura concordante con gli atti di causa, come richiesto dall’art. 361 cpv. 2 CPP, e da un esame sommario del fascicolo processuale l'accusa non pare essere in contrasto con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa; - anche in occasione del pubblico dibattimento, il MPC e la difesa di A. hanno concluso per l'adeguatezza della pena da irrogare, così come proposta dalle parti; - con riferimento all’adeguatezza della sanzione proposta, il tribunale verifica se la pena impartita è adeguata alla luce degli art. 47 e segg. CP, le pene richieste dovendo in effetti, giusta l'art. 362 cpv. 1 lett. c CPP, ossequiare le normative relative alla commisurazione della pena; - in casu, le sanzioni proposte con l’atto di accusa in parola sono adeguate alla gravità delle infrazioni e tengono parimenti in considerazione il ruolo di primo piano ricoperto da A. nel quadro della fattispecie dedotta in accusa, specie per quanto attiene al reato principale di rapina, avendo egli partecipato attivamente a tutta la fase organizzativa, segnatamente effettuando diversi sopralluoghi e, infine, circostanza ancor più grave, avendo egli aggredito fisicamente il gerente colpendolo al volto, avendolo immobilizzato e altresì minacciato di morte; - nella fattispecie, assumono inoltre particolare rilevanza l'infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti e la tentata infrazione alla legge federale sulle armi, che denotano, in capo al qui imputato, una non trascurabile propensione a delinquere;

- 10 - - del resto, l'estratto aggiornato del casellario giudiziale svizzero relativo all’imputato fa stato di un procedimento condotto dal Ministero pubblico del Cantone Ticino per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, mentre il casellario giudiziale italiano riporta numerosi precedenti penali, alcuni dei quali specifici, in particolare in materia di possesso e detenzione di armi e munizioni, nonché di rapina; - come evidenziato supra, le condizioni per l’applicazione della procedura abbreviata sono di riflesso adempiute, come sono pure rispettati i presupposti di cui agli art. 358 e segg. CPP; - le fattispecie penali e le sanzioni figuranti nell’atto d’accusa vengono di seguito recepite nella sentenza (art. 362 cpv. 2 CPP); - in applicazione dell’art. 74 LOAP, l’esecuzione viene affidata alle autorità del Cantone Ticino; - il Tribunale decide liberamente sulle ulteriori conseguenze giuridiche, tra cui i costi procedurali ed eventuali indennizzi (art. 362 cpv. 2 CPP e contrario in relazione con l’art. 424 cpv. 1 CPP); - che, nel caso in esame, le spese elencate nell’atto di accusa, così come emendate nel corso dell'odierno dibattimento, paiono conformi agli art. 1 e segg. RSPPF, anche per quanto attiene ai costi relativi all'intervento della Polizia cantonale, i quali possono ancora ritenersi ricadenti nell'art. 422 cpv. 2 lett. d CPP; - gli emolumenti nella presente procedura di primo grado vengono fissati nel minimo edittale di fr. 1000.-- (art. 5 e 7 lett. a RSPPF); - i costi della difesa d'ufficio si cifrano in fr. 19'879.20, così come alle note d'onorario prodotte dall'avv. Maurizio Pagliuca e dall'avv. Patrick Untersee; - in occasione dei pubblici dibattimenti, alle parti è stato rammentato che, tramite la loro accettazione dell’atto d’accusa, esse rinunciano sia allo svolgimento della procedura ordinaria sia all’interposizione di eventuali rimedi giuridici; - pertanto nulla osta a che la Corte adita possa recepire l’atto di accusa ai sensi dell’art. 362 cpv. 2 CPP, con le modifiche accettate dalle parti in occasione dei pubblici dibattimenti.

- 11 - La Corte pronuncia: 1. A. è riconosciuto autore colpevole di: 1.1. rapina (art. 140 n. 1 CP); 1.2. furto d'uso di un veicolo (art. 94 LCStr); 1.3. guida senza licenza di circolazione, senza autorizzazione o senza assicurazione per la responsabilità civile (art. 96 cpv. 2 LCStr); 1.4. infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1, 2 lett. b, e 4 LStup); 1.5. tentata infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33 cpv. 1 LArm e art. 22 cpv. 1 CP); 1.6. ricettazione (art. 160 n. 1 CP). 2. A. è condannato ad una pena detentiva di 4 anni, a cui va dedotto il carcere preventivo sofferto pari a 456 giorni (art. 51 CP). A. è inoltre condannato al pagamento di una multa di fr. 500.--. In caso di mancato pagamento della multa, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 giorni (art. 106 cpv. 2 CP). 3. È ordinata la confisca e la distruzione degli oggetti indicati al punto 4 dell'atto di accusa (art. 69 CP). 4. A. è condannato al pagamento delle spese procedurali per complessivi fr. 16'477.--. 5. La retribuzione per la difesa d'ufficio, a carico della Confederazione, è fissata: 5.1. in fr. 16'479.20 (IVA inclusa) per l'avv. Maurizio Pagliuca; 5.2. in fr. 3'400.-- (IVA inclusa) per l'avv. Patrick Untersee; 5.3. A. è condannato al rimborso alla Confederazione di complessivi fr. 19'879.20 non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno. 6. Il Cantone Ticino è designato quale Cantone d'esecuzione (art. 74 LOAP).

- 12 - Il Presidente notifica verbalmente la sentenza alle parti in seduta pubblica e la motiva per sommi capi.

La motivazione scritta completa della sentenza è consegnata seduta stante brevi manu a: - Ministero pubblico della Confederazione, Sostituto procuratore federale Raffaello Caccese, via Sorengo 3, 6900 Lugano - Avv. Maurizio Pagliuca, viale Carlo Cattaneo 1, casella postale 5770, 6901 Lugano (per sé e per A.)

In nome della Corte penale del Tribunale penale federale

Il Presidente del collegio giudicante Il Cancelliere Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorrente può far valere, in applicazione per analogia dell’art. 362 cpv. 5 CPP, soltanto di non avere accettato l’atto d’accusa o che la sentenza non corrisponde allo stesso.

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