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Tribunale penale federale 22.02.2010 SK.2009.10

February 22, 2010·Italiano·CH·penale federale·PDF·15,463 words·~1h 17min·4

Summary

Riciclaggio di denaro (art. 305bis CP).;;Riciclaggio di denaro (art. 305bis CP).;;Riciclaggio di denaro (art. 305bis CP).;;Riciclaggio di denaro (art. 305bis CP).

Full text

Sentenza del 22 febbraio e del 18 marzo 2010 Corte penale Composizione Giudici penali federali Giorgio Bomio, Presidente, Roy Garré e Giuseppe Muschietti, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO- NE, rappresentato dal Procuratore federale Pierluigi Pasi e dalla Sostituta Procuratrice federale Rosa Cappa, e in qualità di parti civili: 1. Enel Produzione S.p.A., rappresentata dall’Avv. Rossano Pinna 2. Enel S.p.A., rappresentata dall’Avv. Rossano Pinna 3. Enelpower S.p.A., rappresentata dall’Avv. Rossano Pinna contro Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell ’incar to: SK.2009.10

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1. A., difeso d’ufficio dall'avv. Carlo Borradori 2. B., difeso dall'avv. Michele Rusca 3. C., difesa dall'avv. Manuele Bianchi 4. D., difeso dall'avv. Diego Della Casa 5. E., difeso dall'avv. Roberto Macconi 6. F., difesa dall'avv. Luciano Giudici 7. G., difeso dall'avv. Mario Postizzi Oggetto

Riciclaggio di denaro (art. 305bis CP)

- 3 - Fatti: A. Nel gennaio 2003 la Procura della Repubblica Italiana presso il Tribunale ordinario di Milano ha avviato un’inchiesta penale nei confronti di D., B., E., H. e I., tutte persone ricoprenti ruoli direttivi in seno ad alcune società del gruppo Enel, in quanto sospettati di corruzione aggravata, riciclaggio di denaro, partecipazione ad associazione per delinquere, appropriazione indebita aggravata ed altri delitti ai danni del suddetto gruppo. Prima di esporre gli accadimenti inerenti alla presente procedura, per ragioni di sintesi e di chiarezza espositiva occorre anzitutto illustrare i fatti essenziali riguardanti la procedura italiana che, come si vedrà, ha segnato anche l’inizio della procedura elvetica. B. In generale, dalle risultanze dell’inchiesta italiana scaturiva che B. (Vice Presidente di Enelpower S.p.A.), D. (Amministratore delegato di Enelpower S.p.A.), E. (Amministratore delegato di Enel Produzione S.p.A.), H. (Direttore commerciale di Enelpower S.p.A.), I. (Responsabile operativo di Enelpower S.p.A. in Sudamerica) ed altri dirigenti di Enelpower S.p.A. (in seguito: EPW), tra il 1999 ed il 2002, si sarebbero appropriati in modo illecito di parte del patrimonio sociale di EPW mediante la stipulazione di contratti di consulenza e di fornitura di manodopera specializzata con società di comodo da loro controllate e/o messe a disposizione da persone compiacenti, come sarebbe il caso di A., per attività in tutto o in parte inesistenti. I predetti avrebbero pure corrotto funzionari di Stato italiani e stranieri per l’aggiudicazione di appalti nel settore dell’impiantistica per energia elettrica e per opere di desalinizzazione, facendosi poi retrocedere parte delle somme illecitamente pagate. Il denaro provento dell’attività illecita sarebbe poi stato trasferito su conti presso banche in Svizzera riferibili agli stessi o a loro familiari, come nel caso di C., J. (rispettivamente moglie e figlio di B.) e K. (moglie di H.), oppure su conti messi a disposizione da terze persone, come L. e M. Dall’indagine italiana risulta che nell’arco di un anno e mezzo i dirigenti di EPW e di Enel Produzione S.p.A. (di seguito: Enel Produzione) avrebbero lucrato più di USD 12 milioni. C. Più nel dettaglio l’inchiesta italiana avrebbe inoltre permesso di stabilire i seguenti fatti: - A fine 1999/inizio 2000 B., nella sua qualità di dirigente di EPW, avrebbe chiesto a A., libero professionista che operava nel campo del management aziendale svolgendo consulenze esterne per conto di terzi, di continuare a offrire il servizio di prestazione d’opera per il tramite della N. Ltd., con sede a Balzan (Malta), società di consulenza e gestione di manodopera che A. aveva costi-

- 4 tuito nel 1993/1994 per eseguire dei servizi di subappalto per la O. (società del gruppo P., che forniva alla Q. la manutenzione degli impianti petroliferi in Libia), prendendo in carico dei consulenti esterni (cl. 60 p. 18.1.37). A. avrebbe dunque dovuto mettere a disposizione una società estera al fine di stipulare con EPW dei contratti di consulenza e gestione di manodopera in outsourcing per opere idroelettriche in Brasile, Emirati Arabi Uniti e Albania. Con la N. Ltd., EPW ha sottoscritto un accordo il 13 ottobre 2000, modificato il 10 dicembre 2001, per un valore massimo di USD 619'000.--, pagabile in base a fatturazioni regolari della società off shore (cl. 63 p. 18.1.1761 e segg.). Da gennaio 2002, la N. Ltd. è stata sostituita dalla R. LLP, messa a disposizione di A. dalla S. SA di Lugano in forza di un mandato fiduciario (cl. 2 p. 4.1.47 e segg.). Con R. LLP, il 18 febbraio 2002 EPW ha sottoscritto un contratto del valore massimo di USD 600'000.--, pagabile anche in questo caso sulla base di una fatturazione mensile (cl. 63 p. 18.1.1756 e segg.). Nell’ambito di tali contratti, B. indicava a A. i tecnici che dette società dovevano assumere per EPW, i conti bancari esteri sui quali effettuare i pagamenti ai consulenti esterni e le somme da pagare mensilmente (cl. 60 p. 18.1.35 e segg.). Per l’assistenza tecnica, la supervisione e il controllo di qualità, il 2 aprile 2001 e il 3 ottobre 2001 EPW ha poi sottoscritto due contratti con la Società T., con sede a Opatija (Croazia), sempre riferibile a A., per l’importo forfetario di USD 133'000.-- il primo e di EUR 31'000.-- il secondo (cl. 63 p. 18.1.1746 e segg. e 18.1.1751 e segg.; cl. 60 p. 18.1.40). Sotto il profilo finanziario, EPW ha effettuato bonifici a favore delle società N. Ltd., R. LLP e della Società T.; una parte del valore di questi contratti era in seguito riversato da A. a B., su indicazione di quest’ultimo, facendolo transitare dai conti della N. Ltd. e della R. LLP, relazioni dalle quali A. eseguiva i pagamenti EPW verso il suo conto n. 1 presso la Banca AA. di Lugano e verso i suoi conti n. 2 e n. 3 presso la Banca BB. di Lugano; poi, dopo aver fatto valicare il confine al denaro, ne avrebbe consegnata parte in Italia a B., girandone parte sul conto di un terzo, il quale avrebbe poi messo a disposizione in Italia l’equivalente accreditatogli in Svizzera (operazioni di compensazione); per un’altra parte del denaro, A. ha effettuato dei bonifici dai conti delle società N. Ltd. e R. LLP al conto cifrato n. 4 presso la Banca CC. di Chiasso intestato a B. e a sua moglie C. Per il contratto stipulato da EPW con la Società T., A. ha veicolato le somme pagate da EPW sul conto n. 4 e sul conto n. 5 presso la Banca DD. di Chiasso di H. (allora direttore operativo di EPW), quale retribuzione supplementare. A., per le sue prestazioni a mezzo di N. Ltd. e R. LLP, ha incassato il 4-5% sull’importo delle singole fatture (cl. 60 p. 18.1.42). - Nell’ottica dell’espansione dell’attività di EPW all’estero, D., nella sua veste di amministratore delegato, nell’ottobre 1999 ha stipulato per EPW un contratto

- 5 di sponsorship con la società EE. (contratto la cui estensione territoriale è stata estesa agli Emirati Arabi Uniti, all’Oman e al Qatar nel giugno 2000), società riferibile al local agent M., figura richiesta dalla legislazione dei Paesi del Golfo per fare da tramite con le autorità governative per l’assegnazione delle commesse. Dal 1999 al 2002 EPW è quindi riuscita a stipulare diversi accordi – per valori nell’ordine di miliardi di franchi svizzeri – relativi all’appalto di grandi opere idroelettriche nei Paesi dell’Area mediorientale. Più precisamente, ha sottoscritto nel luglio/novembre 2000 il contratto relativo alla commessa di Jebel Alì, negli Emirati Arabi Uniti (costruzione di una centrale a ciclo combinato) (cl. 93 p. 910.895 e segg.), successivamente il contratto per la commessa di Ras Laffan in Qatar (realizzazione di una centrale elettrica da 750 MW) e l’accordo relativo alla commessa di Barka in Oman (costruzione di un impianto da 450 MW). Per quest’ultimo progetto, EPW ha dovuto stipulare un ulteriore contratto relativo all’attività di sponsorship, con la società FF. di GG., non potendo M. fungere a pieno titolo da local agent in Oman in quanto non residente di quel Paese; per regolare le commissioni già ricevute da M. e versate da EPW, ma che in realtà erano dovute a GG., è pure stato stipulato un accordo tra la società HH. LCC, Abu Dhabi, riferibile ad M., e FF. Per la commessa di Jebel Alì, EPW ha versato ad EE. il corrispondente di USD 7'076'649.--; EE. ha bonificato a D. USD 2'229'477.-- (di cui USD 1'114'725.90 poi riversati a B., di modo che a D. sono rimasti USD 1'114'751.10) e a B. USD 955'680.--. Per la commessa Barka, EPW ha pagato a EE. USD 4'858'650.--; quest’ultima ha bonificato USD 494'862.50 a D. e USD 179'951.-- a B. Per la commessa di Ras Laffan, EPW ha accreditato il conto della EE. di USD 6'737'500.--, società che ha versato USD 750’000.-ciascuno a D. e a B. - Le risultanze dell’inchiesta italiana avrebbero inoltre permesso di stabilire delle irregolarità perpetrate segnatamente da D. e da E. tra il 1999 e il 2001 nell’attribuzione di commesse. Più in particolare si tratta delle commesse denominate “La Casella” a Castel San Giovanni (fornitura di 7 turbine a gas) e “Repowering” (5 macchine turbogas) nonché “Sulcis power plant sez. 2” in Sardegna (in appresso: Sulcis), che concerneva la fornitura di un boiler del valore di ITL 115'638'103'669.--. Le prime due commesse sarebbero state attribuite al gruppo Siemens previa ricompensa promessa da II., JJ. e OO., dirigenti di Siemens AG, Offenbach (D) (in appresso: Siemens) e in seguito versata a D. e E. Per l’attribuzione di queste commesse D. e E. avrebbero ricevuto EUR 2'649’962.-- (EUR 1'324'981.-- ciascuno) nonché EUR 3'229’000.-- e USD 484'000.-- (EUR 1'614’500.-- e USD 242'000.-- ciascuno). Per la commessa del Sulcis, PP., uno dei dirigenti di Alstom Power Group, Vélizy (F) (in appresso: Alstom), avrebbe fatto versare EUR 436’740.-- a D. a titolo di ri-

- 6 compensa per l’aggiudicazione della gara a Alstom. D. avrebbe in seguito retrocesso EUR 100'000.-- a E. Sempre secondo l’inchiesta italiana, gli importi versati da Siemens e da Alstom a D. e E. sarebbero transitati su conti delle società EE. e/o HH. LCC per poi giungere nelle disponibilità di D. - sul conto n. 8 presso la Banca DD. SA di Lugano - e di E. - sul conto n. 9 presso la Banca QQ. (Monaco) S.A., Monaco (MC), riconducibile a F., moglie di E. D. Sul versante italiano della procedura vanno rilevati segnatamente i seguenti atti: D.1 Il 20 febbraio 2003, il nucleo provinciale di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Milano, gruppo servizi di polizia giudiziaria, ha effettuato perquisizioni domiciliari presso il domicilio dei coniugi B.-C. e di D. (cl. 93 p. 910.1536 e segg., 910.1550 e segg.), nonché presso la sede di EPW e di Enel S.p.A. (di seguito: Enel), mentre la perquisizione presso la sede di Enel Produzione avveniva qualche giorno più tardi. D.2 Dal 5/6 giugno al 31 luglio 2003 B. e D. sono stati sottoposti in Italia al regime della carcerazione preventiva a seguito dell’ordinanza del 5 giugno 2003 (cl. 62 p. 18.1.892 e segg.) con l’accusa di appropriazione indebita e falso in bilancio nonché di corruzione nei confronti del solo D. D.3 Il 4 ottobre 2006 l’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano (di seguito: GIP) ha pronunciato nei confronti di M. una sentenza di patteggiamento per essersi associato con, tra gli altri, E., D., B. e A., al fine di appropriarsi indebitamente di fondi di EPW, come pure per avere partecipato ad un disegno criminoso volto a favorire Siemens e Alstom nell’aggiudicazione di commesse ed avere di seguito concordato con i dirigenti di Siemens e di Alstom erogazioni illecite. M. è stato condannato alla pena di 1 anno e 4 mesi sospesa condizionalmente (cl. 65 p. 18.1.2460 e segg.). D.4 Il 27 luglio 2007 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio, tra gli altri, di A., D., B., E., H. e I. (cl. 69 p. 18.1.3577 e segg.). D.5 Il 27 aprile 2009 il GIP, all’esito dell’udienza preliminare, ha emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti, tra gli altri, di D., B. e E. (cl. 93 p. 910.232 e segg.), confermando in tal senso la relativa richiesta del 27 luglio 2007 presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

- 7 - D.6 Con sentenza di patteggiamento del GIP del 27 aprile 2009, A. è stato condannato per i fatti di cui ai capi d’accusa A e B del succitato decreto che dispone il giudizio, alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione – pena interamente estinta – e ha deciso la confisca di EUR 5'000.--, oltre alla condanna al pagamento di spese ed onorari sostenuti dalla parte civile (cl. 93 p. 910.376 e segg.). D.7 Dinanzi al tribunale del merito, ossia il Tribunale di Milano, Sezione IV penale, il dibattimento è stato aperto il 9 febbraio 2010 (cl. 93 p. 910.918 e segg.). D.8 Per quanto concerne la fattispecie relativa alla commessa “La Casella”: - il 28 aprile 2004 il GIP ha emesso l’ordinanza di applicazione di misura interdittiva nei confronti di Siemens, imponendole il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione per il periodo di un anno (cl. 93 p. 910.470 e segg.); - il 5 maggio 2004 il GIP ha emesso l’ordinanza di integrazione di misura interdittiva, con cui è stato specificato che il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione per un periodo di un anno andava limitato alla sola attività di fornitura di turbine a gas (cl. 93 p. 910.531 e segg.). Il 24 ottobre 2004 il Tribunale del riesame, adito tramite un appello di Siemens, ha confermato la sentenza del GIP del 28 aprile 2004, con l’integrazione del 5 maggio 2004 (cl. 93 p. 910.535 e segg.); - il 25 luglio 2006 il GIP ha condannato JJ. e OO. per il reato di corruzione alla pena della reclusione sospesa condizionalmente di 1 anno e 11 mesi, in relazione ai pagamenti erogati, per il tramite di HH. LCC, a favore di E. e D.; contestualmente Siemens è stata condannata ad una sanzione pecuniaria di 500 quote da EUR 1'000.-- cadauna, alla sanzione interdittiva del divieto di contrarre per un anno con la pubblica amministrazione italiana, sanzioni affiancate dalla confisca dell’importo corrispondente al profitto tratto dal reato per un importo pari a EUR 6'121'000.-- (cl. 93 p. 910.497 e segg.). A tal proposito, v’è inoltre da rilevare che il 14 maggio 2007 il Landsgericht di Darmstadt (cl. 72 p. 18.9.8) ha condannato i dirigenti di Siemens KK. e II., il primo per infedeltà patrimoniale (Untreue) nei confronti di Siemens, con riferimento ai pagamenti effettuati per conto della medesima Siemens a favore di E. e D., e per attività corruttive (Bestechung im geschäftlichen Verkehr) nell’ambito delle vicende relative all’aggiudicazione degli appalti “La Casella” e “Repowering”, il secondo per complicità nell’attività corruttiva posta in essere dal primo; Siemens è stata condannata a pagare EUR 38 mio. Con sentenza del 29 agosto 2009, il Bundesgerichtshof tedesco ha parzialmente riformato la citata sentenza del Landsgericht (cl. 72 p. 18.9.82).

- 8 - D.9 In merito all’aggiudicazione della commessa del Sulcis, il 28 marzo 2008 il GIP ha condannato, tra gli altri, i dirigenti di Alstom LL. alla pena di 11 mesi di reclusione, PP., MM. e NN. ognuno alla pena di 9 mesi di reclusione, nonché Alstom Power Inc. e Alstom Prom Ltd. entrambe ad una sanzione pecuniaria di EUR 240'000.-- (pene tutte sospese condizionalmente), per i pagamenti a favore di E. e D. È pure stata disposta la confisca di EUR 597'220.-- sia a carico di Alstom Power Inc. che di Alstom Prom Ltd. (cl. 93 p. 910.551 e segg.). E. Per quanto concerne il versante elvetico della procedura, venuta a conoscenza dell’avvio dell’inchiesta italiana tramite la stampa (“Il Giornale” del 21 febbraio 2003), la S. SA di Lugano, sospettando un collegamento tra le operazioni da lei svolte per conto del suo cliente A. e le accuse mosse dalle autorità italiane contro quest’ultimo, ha inoltrato all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), in data 7 marzo 2003, una segnalazione (cl. 2 p. 4.1.5 e segg.) conformemente all'art. 9 della Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (LRD; RS 955.0). F. Il 12 marzo 2003 il MROS ha dato comunicazione della segnalazione del 7 marzo 2003 al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) conformemente all'art. 23 cpv. 4 LRD (cl. 2 p. 4.1.1 e segg.). Allo stesso modo le segnalazioni di sospetto di riciclaggio di denaro da parte della Banca CC. di Lugano (cl. 2 p. 4.1.111 e segg.) e della Banca CC., Zurigo, succursale di Lugano (cl. 2 p. 4.1.194 e segg.), inerenti i clienti C., B., J., RR. Inc., Panama, e YY. Trust, Guernsey, sono sfociate nelle comunicazioni del MROS al MPC del 20 giugno, rispettivamente del 24 giugno 2003 (cl. 2 p. 4.1.105 e segg. e 192 e segg.). G. Con decisione del 13 marzo 2003 il MPC ha aperto un'indagine preliminare di polizia giudiziaria nei confronti di A. e ignoti per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP (cl. 1 p. 1.1.1 e segg.). Il giorno seguente il MPC ha disposto la perquisizione ed il sequestro presso la S. SA della documentazione relativa alla società R. LLP, rispettivamente a A. nonché dei beni, valori patrimoniali e di qualsiasi relazione aperta presso la S. SA stessa o da essa gestita a qualsiasi titolo, riconducibili a A. H. Il 19 giugno 2003 il MPC ha ordinato la perquisizione e il sequestro del conto n. 8 e della relazione cifrata n. 4, cointestato a B. e C., presso la Banca CC. di Chias-

- 9 so (cl. 82 p. 3.1.1 e segg.), nonché della relazione RR. Inc. in data 24 giugno 2003 (cl. 9 p. 7.2.1 e segg.). I. Il 24 giugno 2003, a seguito delle denunce del MROS del 20 e 24 giugno 2003 e di altre informazioni, il MPC ha aperto un’indagine preliminare di polizia giudiziaria per titolo di riciclaggio di denaro nei confronti di C., B., J. ed ignoti (cl. 1 p. 1.1.3), indagine poi congiunta a quella relativa a A. J. Il 10 giugno 2005 l'inchiesta svizzera è stata estesa, per la medesima ipotesi di reato, nei confronti di D., E., F., H., K., I., L. e ignoti (cl. 1 p. 1.1.5 e seg.), il 29 novembre successivo nei confronti di SS. (cl. 1 p. 1.1.7 e seg.) e il 6 dicembre 2005 nei confronti di G. per titolo di carente diligenza in operazioni finanziarie ai sensi dell’art. 305ter CP (cl. 1 p. 1.1.9 e seg.). K. Il 23 dicembre 2005 il MPC ha sospeso le indagini preliminari nei confronti di J. (cl. 1 p. 1.1.11 e segg.) e di K. (cl. 1 p. 1.1.17 e segg.). L. Il 27 dicembre 2005 il MPC ha ordinato l’apertura dell’istruzione preparatoria nei confronti di A., B., C., D., E., F., H., I., L., SS. ed ignoti per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP e nei confronti di G. per titolo di carente diligenza in operazioni finanziarie ai sensi dell’art. 305ter CP (cl. 1 p. 1.1.17 e segg.). Il 28 marzo 2006 il Giudice istruttore federale ha aperto l’istruzione preparatoria (cl. 1 p. 1.1.47 e segg.). M. Il 1° maggio 2006 il Giudice istruttore federale ha richiesto alle autorità di Singapore di sequestrare il conto n. 7 presso la Banca TT. Ltd. – allora Banca UU. (Singapore) Ltd. – (cl. 71 p. 18.3.11 e segg.), sequestro la cui esecuzione è stata confermata il 2 febbraio 2007 (cl. 71 p. 18.3.120 e seg.). N. Il 30 dicembre 2008 il Giudice istruttore federale ha rassegnato il rapporto finale (cl. 1 p. 1.1.76 e segg.). O. Con atto d'accusa inoltrato al Tribunale penale federale il 15 giugno 2009, il MPC ha chiesto il rinvio a giudizio di A., B., C., D., E. e F. per titolo di riciclaggio di denaro sia semplice che aggravato ai sensi degli art. 305bis e 305bis n. 2 lett. b e c CP, e di G. per riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis n. 1 CP. Secondo la

- 10 pubblica accusa, i predetti, agendo in banda e per mestiere (fatto salvo il caso di G.), avrebbero compiuto in Svizzera atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali provento dell’attività criminale che sarebbe stata commessa, anche in Italia, ai danni di società del gruppo Enel, e segnatamente a seguito di diversi contratti stipulati con la controllata EPW, per i quali era stata concordata con alcuni degli organi di EPW e di Enel Produzione – indagati in Italia – l’erogazione di tangenti da corrispondere perlopiù estero su estero. La pubblica accusa rimprovera pure la stipulazione di contratti fittizi di consulenza e di outsourcing. P. L’attività di riciclaggio si estende temporalmente, stando all’impianto accusatorio, dall’estate 2000 alla primavera 2003. In tale periodo, A. avrebbe tratto un guadagno pari ad un controvalore di CHF 234'297.62 ed avrebbe dissimulato somme per un controvalore di CHF 1'967'753.43; B. avrebbe tratto un guadagno pari ad un controvalore di CHF 6'336'787.58 ed avrebbe dissimulato somme per un controvalore di CHF 6'548'722.40; C. avrebbe tratto un guadagno pari ad un controvalore di CHF 6'336'787.58 ed avrebbe dissimulato somme per un controvalore di CHF 6'548'722.40; D. avrebbe tratto un guadagno pari ad un controvalore di CHF 9'569'406.-- ed avrebbe dissimulato somme per un controvalore di CHF 11'875'953.--; E. avrebbe tratto un guadagno pari ad un controvalore di CHF 1'769'810.50 ed avrebbe dissimulato somme per egual controvalore; F. avrebbe tratto un guadagno pari ad un controvalore di CHF 1'769'810.50 ed avrebbe dissimulato somme per egual controvalore; G. avrebbe riciclato somme per un controvalore di CHF 13’905’205.90. Q. Il dibattimento ha avuto luogo dal 22 febbraio al 10 marzo 2010. Gli accusati si sono regolarmente presentati in aula, ad eccezione di A. Preso atto di questa assenza, la Corte ha deciso di dare seguito al procedimento in applicazione dell'art. 148 cpv. 1 PP in quanto gli atti di causa, comprese le pregresse dichiarazioni dell'accusato contumace, permettevano comunque di arrivare a un giudizio. La sentenza, in capo all'accusato A., sarebbe pertanto stata pronunciata nelle forme e secondo le garanzie previste all'art. 148 PP (verbale principale, cl. 93 p. 910.5). R. In merito all’interpretazione dei fatti suscettibili di determinare il crimine a monte in capo a tutti gli accusati, il Presidente ha poi informato le parti che la Corte si riservava di prendere in considerazione che tale crimine potesse essere stato commesso dai dipendenti di Siemens o di Alstom. L’avv. Macconi e l’avv. Della Casa hanno contestato la compatibilità di una simile estensione con i diritti della difesa (verbale principale, cl. 93 p. 910.7).

- 11 - La Corte ha pure segnalato alle parti la sentenza della Corte di Cassazione italiana, Sezioni Unite, depositata in cancelleria il 19 dicembre 2009 nella causa 26806/09, reperibile in internet sul sito www.amcorteconti.it/giurisp/cassazione, decisione che ha accertato il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti italiana ad esprimersi sulla quantificazione del danno patrimoniale subito dalle società e cagionato dai dirigenti del gruppo Enel qui accusati (cl. 93 p. 910.66 e segg.). S. Al fine di essere coadiuvato nella difesa di E., l’avv. Macconi ha chiesto l’ammissione ai pubblici dibattimenti del suo praticante lic. iur. Davide Pedrotti e dell’avv. Stefano Goldstein, quest’ultimo patrocinatore in Italia di E. e di F. ed abilitato all’esercizio della rappresentanza in giudizio (cl. 93 p. 910.52). L’avv. Pinna ha anch’egli auspicato di poter essere assistito per la rappresentanza delle parti civili dall’avvocato italiano Enrico De Castiglione. Il MPC ha per contro contestato la necessità della presenza in aula di ulteriori legali. Alla luce dell’art. 35 PP, che permette, in via eccezionale, ad un imputato di essere assistito da due difensori (cpv. 2) e, sempre in via eccezionale, di essere patrocinato da un avvocato straniero (cpv. 4), questa Corte ha ritenuto di accogliere l’istanza dell’avv. Macconi limitatamente alla presenza del praticante lic. iur. Pedrotti. La richiesta di accreditamento dell’avvocato italiano risultando invece tardiva ed insufficientemente motivata ai sensi della normativa summenzionata, è stata respinta. Per gli stessi motivi la Corte ha deciso di non ammettere l’analoga istanza formulata dall’avv. Pinna. T. In sede di apertura del dibattimento, C. e B. hanno chiesto di poter essere dispensati durante tutto il corso del processo per motivi familiari. A norma dell’art. 147 cpv. 2 PP, che permette alla Corte, in via eccezionale, di dispensare l’accusato dall’obbligo di comparire, la Corte ha dispensato C., previo consenso di tutte le parti e sua anticipata rinuncia formale al diritto all’ultima parola, da una parte del processo, e meglio i giorni 23 febbraio, 24 febbraio dalle ore 15.00, 8, 9 e 10 marzo 2010. Per contro, considerato che B. occupa una posizione centrale nell’intera vicenda contemplata dall’atto d’accusa, la sua presenza durante l’intero processo è stata ritenuta necessaria, fatta eccezione per il pomeriggio del 24 febbraio dalle 15.00. U. Le parti hanno presentato le seguenti conclusioni: U.1 Il MPC ha chiesto al Tribunale penale federale di dichiarare: http://www.amcorteconti.it/giurisp/cassazione

- 12 - 1. colpevole l’accusato A. per ripetuto riciclaggio di denaro aggravato, e di condannare A. a una pena di 3 mesi di detenzione e cumulativamente ad una pena pecuniaria di CHF 6’000.--, a valere quale pena complementare alla pena di 2 anni e 3 mesi di reclusione inflitta mediante sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata il 27.04.2003 dal Tribunale di Milano; l’accusa non si è opposta alla sospensione condizionale per il periodo di prova minimo prescritto dall’art. 42 CP. Inoltre, ha chiesto la condanna al pagamento equo delle spese del procedimento; 2. colpevole l’accusato B. per ripetuto riciclaggio di denaro aggravato, e di condannare B. a una pena detentiva di 2 anni di detenzione e cumulativamente ad una pena pecuniaria di CHF 39’000.--, corrispondenti a 26 aliquote giornaliere di CHF 1'500.--; l’accusa non si è opposta alla sospensione condizionale per il periodo di prova minimo prescritto dall’art. 42 CP. Inoltre, ha chiesto la condanna al pagamento equo delle spese del procedimento; 3. colpevole l’accusata C. per ripetuto riciclaggio di denaro aggravato, e di condannare C. a una pena detentiva di 1 anno e 3 mesi di detenzione e cumulativamente ad una pena pecuniaria di CHF 21’500.--, corrispondenti a 14 aliquote giornaliere di CHF 1'500.--; l’accusa non si è opposta alla sospensione condizionale per il periodo di prova minimo prescritto dall’art. 42 CP. Inoltre, ha chiesto la condanna al pagamento equo delle spese del procedimento; 4. colpevole l’accusato D. per ripetuto riciclaggio di denaro aggravato, e di condannare D. a una pena detentiva di 2 anni e 2 mesi di detenzione e cumulativamente ad una pena pecuniaria di CHF 40'500.-- corrispondenti a 27 aliquote giornaliere di CHF 1'500.--. Inoltre, ha chiesto la condanna al pagamento equo delle spese del procedimento; 5. colpevole l’accusato E. per ripetuto riciclaggio di denaro aggravato, e di condannare E. a una pena detentiva di 1 anno e 2 mesi di detenzione e cumulativamente ad una pena pecuniaria di CHF 19'500.-- corrispondenti a 13 aliquote giornaliere di CHF 1'500.--; l’accusa non si è opposta alla sospensione condizionale per il periodo di prova minimo prescritto dall’art. 42 CP. Inoltre, ha chiesto la condanna al pagamento equo delle spese del procedimento; 6. colpevole l’accusata F. per ripetuto riciclaggio di denaro aggravato, e di condannare F. a una pena detentiva di 1 anno e 2 mesi di detenzione e cumulativamente ad una pena pecuniaria di CHF 19'500.-- corrispondenti a 13 aliquote giornaliere di CHF 1'500.--; l’accusa non si è opposta alla sospensione condizionale per il periodo di prova minimo prescritto dall’art. 42 CP. Inoltre, ha chiesto la condanna al pagamento equo delle spese del procedimento; 7. colpevole l’accusato G. per ripetuto riciclaggio di denaro, e di condannare G. a una pena detentiva di 1 anno e 2 mesi di detenzione; l’accusa non si è opposta alla sospensione condizionale per il periodo di prova minimo prescritto dall’art. 42 CP. Inoltre, ha chiesto la condanna al pagamento equo delle spese del procedimento.

- 13 - U.2 Enel, EPW e Enel Produzione hanno postulato che gli accusati venissero condannati a rifondere loro i seguenti importi:

1. Nei confronti di A. ha richiesto che venga accertata la responsabilità di A., sia per il risarcimento del vantaggio considerevole conseguito in proprio attraverso il singolo atto di riciclaggio, sia del risarcimento del vantaggio, il cui conseguimento, grazie al suo intervento, è stato consentito in particolare a B. Con riferimento ai singoli punti dell’atto d’accusa ne consegue che:

atto d’accusa Causale Per un controvalore in CHF pari a Data in correità con 1.1 USD 118’875 Accredito su Banca AA. CHF 207'765.10 05.12.2000 1.2 EUR 44'118.34 USD 25'183.99 Prelievo e trasporto in Italia per consegna a B. CHF 111'220.03 26.03.2001 Solidalmente con B. 1.3 EUR 25'822.84 “Compensazione” – pagamento commissione a proprio favore CHF 39'108.70 21.11.2000 1.4 EUR 36'151.98 “Compensazione” – pagamento commissione a proprio favore CHF 54'815.80 07.12.2000 1.5 Ricezione 18 bonifici – pagamento commissione a proprio favore CHF 242'076.75 19.02.2002 1.6 23 prelievi destinata a B. CHF 208'518.15 25.02.2002 Solidalmente con B. 1.7 Commissione a proprio favore CHF 17'552.30 03.07.2001 1.8 Commissione a proprio favore CHF 29'200.00 09.01.2003 1.9 Commissione a proprio favore CHF 7'137.40 03.01.2003 1.10 USD 13'715.50 Commissione a proprio favore CHF 22'429.84 25.02.2002 1.11 Commissione a proprio favore CHF 92'038.12 09.01.2003 1.12 USD 7'976.89 Commissione a proprio favore CHF 13'316.42 19.03.2002

- 14 - 1.13 USD 56'216.26 Commissione a proprio favore CHF 86'842.52 03.01.2003 1.14 USD 18'816.15 Commissione a proprio favore CHF 30'782.70 15.05.2002 1.15 EUR 39'218.12 USD 93'090.00 Trasferimento a favore del conto n. 4 CHF 211'754.20 09.03.2001 B. e C. 1.16 USD 448'839.00 Trasferimento a favore del conto n. 4 CHF 762'343.10 19.02.2002 B. e C. 1.17 USD 45'000.00 Trasferimento a favore del conto n. 4 CHF 75'419.80 14.02.2002 B. e C. 1.18 USD 180'892.11 Trasferimento a favore del conto n. 4 CHF 282'753.90 16.09.2002 B. C. e G. 1.19 USD 35'723.48 Trasferimento a favore del conto n. 4 CHF 55'914.40 06.06.2002 B. e C.

2. Nei confronti di B. ha richiesto che venga accertata la responsabilità con riferimento agli episodi seguenti e quindi condannato al risarcimento degli importi seguenti: Danno/arricchimento originario da riciclaggio

Atto d’accusa Causale Per un controvalore in CHF pari a Data commissione atto In correità con 2.1 USD 636'885.92 Accredito sul conto n. 4 da parte di D. (Jebel Alì) CHF 1'146'904.00 20.11.2000 C. e D. 2.2 EUR 39'218.12 USD 93’090 Accredito sul conto n. 4 da A. CHF 211'754.20 09.03.2001 A. e C. 2.3 USD 35'723.48 Accredito sul conto n. 4 da A. CHF 55'914.40 06.06.2002 A. e C. 2.8 USD 448'839.00 Accredito sul CHF 762'343.10 19.02.2002 A. e C.

- 15 conto n. 4 da A. 2.9 USD 100'000.00 Accredito sul conto n. 4 CHF 170'384.00 21.04.2001 C. 2.10 USD 477'840.00 Accredito sul conto n. 4 da D. CHF 833'998.00 16.05.2001 C. e D. 2.11 USD 45'000.00 Accredito sul conto n. 4 da A. CHF 75'419.80 14.02.2002 A. e C. 2.12 USD 1'135'631.00 Accredito sul conto n. 4 da EE. CHF 1’897'526.00 13.11.2001 C. 2.13 USD 330'014.95 Dal conto n. 4 al conto n. 8 (D.) CHF 531'673.00 11.01.2002 C. e D. 2.14 USD 180'892.11 Accredito sul conto n. 4 da A. CHF 282'753.90 16.09.2002 A., C. e G. 2.15 USD 750'000.00 Accredito sul conto n. 4 da EE. CHF 1'111'725.00 09.07.2002 C. e G.

Danno reiterato/arricchimento ulteriormente perseguito mediante la commissione dei seguenti ulteriori atti di riciclaggio:

2.4 EUR 12'095.73 Dal conto n. 4 all’assicurazione WW. CHF 17'662.20 17.01.2003 C. e G. 2.5 EUR 507'550.00 Dal conto n. 4 in Italia CHF 753'010.70 21.03.2003 C. e G. 2.6 EUR 224'900.07 Dal conto n. 4 all’assicurazione WW. CHF 334'202.00 03.04.2003 C. e G. 2.7 EUR 759'285.19 USD 204'846.69 Dal conto n. 4 a RR. Inc. CHF 1'425'284.32 05.05.2003 C. e G. 2.16 EUR 961'886.11 USD 2'068'865.86 Dal conto n. 4 a RR. Inc. CHF 4'289'302.16 05.05.2003 C. e G. 2.17 USD 2'273’380 Dal conto n. 4 a RR. Inc. CHF 3'245'065.55 C. e G.

- 16 - 3. Nei confronti di C. ha richiesto che venga accertata la responsabilità con riferimento agli episodi seguenti e quindi condannata al risarcimento degli importi seguenti: Danno/arricchimento originario da riciclaggio

atto d’accusa Causale Per un controvalore in CHF pari a Data commissione atto In correità con 3.1 USD 636'885.92 Accredito sul conto n. 4 da parte di D. (Jebel Alì) CHF 1'146'904.00 20.11.2000 B. e D. 3.2 EUR 39'218.12 USD 93’090 Accredito sul conto n. 4 da A. CHF 211'754.20 09.03.2001 A. e B. 3.3 USD 35'723.48 Accredito sul conto n. 4 da A. CHF 55'914.40 06.06.2002 A. e B. 3.8 USD 448'839.00 Accredito sul conto n. 4 da A. CHF 762'343.10 19.02.2002 A. e B. 3.9 USD 100'000.00 Accredito sul conto n. 4 CHF 170'384.00 21.04.2001 B. 3.10 USD 477'840.00 Accredito sul conto n. 4 da D. CHF 833'998.00 16.05.2001 B. e D. 3.11 USD 45'000.00 Accredito sul conto n. 4 da A. CHF 75'419.80 14.02.2002 A. e B. 3.12 USD 1'135'631.00 Accredito sul conto n. 4 da EE. CHF 1’897'526.00 13.11.2001 B. 3.13 USD 330'014.95 Dal conto n. 4 al conto n. 8 (D.) CHF 531'673.00 11.01.2002 B. e D. 3.14 USD 180'892.11 Accredito sul conto n. 4 da A. CHF 282'753.90 16.09.2002 A., B. e G. 3.15 USD 750'000.00 Accredito sul conto n. 4 da EE. CHF 1'111'725.00 09.07.2002 B. e G.

Danno reiterato/arricchimento ulteriormente perseguito mediante la commissione dei seguenti ulteriori atti di riciclaggio:

3.4 EUR 12'095.73 CHF 17'662.20 17.01.2003 B. e G.

- 17 - Dal conto n. 4 all’assicurazione WW. 3.5 EUR 507'550.00 Dal conto n. 4 in Italia CHF 753'010.70 21.03.2003 B. e G. 3.6 EUR 224'900.07 Dal conto n. 4 all’assicurazione WW. CHF 334'202.00 03.04.2003 B. e G. 3.7 EUR 759'285.19 USD 204'846.69 Dal conto n. 4 a RR. Inc. CHF 1'425'284.32 05.05.2003 B. e G. 3.16 EUR 961'886.11 USD 2'068'865.86 Dal conto n. 4 a RR. Inc. CHF 4'289'302.16 05.05.2003 B. e G. 3.17 USD 2'273’380 Dal conto n. 4 a RR. Inc.

4. Nei confronti di D. ha richiesto che venga accertata la responsabilità con riferimento agli episodi seguenti e quindi condannato al risarcimento degli importi seguenti:

atto d’accusa Causale Per un controvalore in CHF pari a Data commissione atto In correità con 4.1 EUR 1'324'981.00 Accredito su conto Banca DD. (da HH. LCC) CHF 2'059'829.00 27.07.2000 4.2 EUR 1'330'161.63 Prelievo da conto Banca DD. CHF 2'057'360.99 08.09.2000 4.3 EUR 1'330'000.00 Apertura e Accredito del prelievo 4.2 CHF 2'057'230.70 11.09.2000

4.4 USD 1'273'797.00 Accredito sul conto n. 8 da EE. (Jebel Alì) CHF 2'250'634.00

18.10.2000 4.5 EUR 242'000.00 Accredito sul conto n. 8 da HH. LCC CHF 367'158.00 4.6 EUR 125'808.90 Prelievo a scopo trasferimento in Italia CHF 184'272.00 25.09.2001 4.7 EUR 1'372'500.00 Accredito sul conto CHF 2'012'429.00 25.04.2002

- 18 n. 8 (da Siemens) 4.8 EUR 436'740.00 Accredito sul conto n. 8 (da Alstom) CHF 639'678.00 06.05.2002 4.9 EUR 100'000.00 Prelievo ai fini di trasferimento in Italia CHF 147'490.00 07.03.2002 4.13 USD 636'885.92 Trasferimento a favore del conto n. 4 CHF 1'146'904.00 20.11.2000 B. e C. 4.14 USD 955'680.00 Accredito sul conto n. 8 (separato) Da EE. CHF 1'634'891.00 16.03.2001 4.15 USD 477'840.00 Trasferimento a favore del conto n. 4 CHF 833'998.00 16.05.2001 D. e C. 4.16 USD 494'862.50 Accredito sul conto n. 8 (separato) Da EE. CHF 841'104.00 11.09.2001 4.17 USD 242'000.00 Accredito sul conto n. 8 da HH. LCC CHF 386'982.00 24.09.2001 4.18 USD 320'000.00 Accredito sul conto n. 8 dal conto n. 4 CHF 531'648.00 11.01.2002 B. e C. 4.19 USD 750'000.00 Accredito sul conto n. 8 (separato) Da EE. CHF 1'150'700.00 09.07.2002

Danno reiterato/arricchimento ulteriormente perseguito mediante la commissione dei seguenti ulteriori atti di riciclaggio:

4.10 EUR 587'450.00 Trasferimento in Italia CHF 886'744.00 08.05.2003 4.11 EUR 3'098'872.79 Trasferimento DDDD. SA CHF 4'692'933.00 12.05.2003 4.12 Trasferimento DDDD. SA CHF 134'456.84 12.05.2003 4.20 USD 3'126'478.49 Trasferimento a DDDD. SA CHF 3'126'478.49 12.05.2003 4.21 EUR 3'097'800.00 CHF 8’308’019.00 27.05.2003

- 19 - USD 3'126'400.00 CHF 134'400.00 Trasferimento a DDDD. SA 4.22 Apertura conto n. 7 c/o Banca UU. Singapore (ora Banca TT.)

5. Per quanto riguarda E. ha richiesto che venga accertata la responsabilità con riferimento agli episodi seguenti e quindi condannato al risarcimento degli importi seguenti

5.1 EUR 60'033.57 ITL 43'999’993 CHF 93'440.30 CHF 34'552.20 11.02.2003 F. 5.2 EUR 306'582.76 CHF 574'900.00 05.02.2003 F. 5.3 EUR 131’000 CHF 198'751.00 10.09.2001 F. 5.4 EUR 25’823 CHF 37'822.90 25.09.2001 F. 5.5 EUR 52’150 CHF 76'420.60 16.11.2001 F. 5.6 EUR 100’000 CHF 146'710.00 19.11.2002 F. 5.7 EUR 114’000 CHF 166'759.20 16.01.2003 F.

6. Per quanto riguarda F. ha richiesto che venga accertata la responsabilità con riferimento agli episodi seguenti e quindi condannata al risarcimento degli importi seguenti:

6.1 EUR 60'033.57 ITL 43'999’993 CHF 93'440.30 CHF 34'552.20 11.01.2002 E. 6.2 EUR 306'582.76 CHF 574'900.00 05.02.2003 E. 6.3 EUR 131’000 CHF 198'751.00 10.09.2001 E. 6.4 EUR 25’823 CHF 37'822.90 25.09.2001 E. 6.5 EUR 52’150 CHF 76'420.60 16.11.2001 E. 6.6 EUR 100’000 CHF 146'710.00 19.11.2002 E. 6.7 EUR 114’000 CHF 166'759.20 16.01.2003 E.

7. La posizione di G.

- 20 in considerazione dell’assistenza fornita ai clienti in violazione degli obblighi di legge al cui rispetto era tenuto ha postulato la sua condanna al risarcimento di

Atto d’accusa Causale Per un controvalore in CHF pari a Data commissione atto In correità con 7.1 EUR 12'095.73 Trasferimento all’assicurazione WW. CHF 17'662.20 17.01.2003 B. e C. 7.2 EUR 507'550.00 Prelievi trasferiti in Italia CHF 753'010.70 14.04.2003 B. e C. 7.3 EUR 224'900.07 Pagamento a favore dell’assicurazione WW. CHF 334'202.00 03.04.2003 B. e C. 7.4 EUR 759'285.19 USD 204'846.69 Prelievo a contanti CHF 1'425'284.32 05.05.2003 B. e C. 7.7 EUR 961'886.11 USD 2'068'865.86 Prelievi a contanti dal conto n. 4 CHF 4'289'302.16 05.05.2003 B. e C. 7.8 USD 2'273'380.79 EUR 1'720'990.45 Trasferimento conto RR. Inc. CHF 3’245’066.55 CHF 2’593’532.60 05.05.2003 B. C.

8. Richiesta di confisca A concorrenza delle pretese fatte valere nei confronti dei singoli accusati ha postulato la contestuale confisca a favore delle parti civili delle somme poste sotto sequestro da parte delle autorità svizzere nell’ambito del presente procedimento penale degli averi seguenti:

Istituto Intestatario

a.d.e. N° di riferimento Banca TT., Singapore VV. D. conto n. 7 Banca CC. RR. Inc. C. e J. quali beneficiari del YY. Trust conto n. 6 Assicurazione WW. Polizza dell’assicurazione WW. Contestualmente al conto Banca CC., Chiasso conto n. 4 Beneficiario J. n. 15

- 21 - U.3 A. ha chiesto: I. In via principale, di essere assolto dal reato di riciclaggio ai sensi dell’art. 305bis CP, in quanto d’un lato non è stata dimostrata la commissione del reato a monte; non è stato inoltre dimostrato l’adempimento della condizione soggettiva dell’intenzionalità, nemmeno dal punto di vista del dolo eventuale. II. In via subordinata, nel caso in cui questa Corte dovesse concludere per la commissione del reato a monte e per l’adempimento della condizione soggettiva dell’intenzionalità, che venga constatata l’avvenuta prescrizione ai sensi dell’art. 97 CP, non essendo realizzata l’aggravante della banda e/o del mestiere ai sensi dell’art. 305bis cpv. 2 CP. U.4 B. ha chiesto: 1. di essere assolto da tutti i capi d’accusa; 2. che la richiesta di risarcimento delle parti civili venga respinta; 3. per quanto a lui riferibili, che i suoi beni vengano dissequestrati; 4. protestate spese e ripetibili (fino alla concessione del gratuito patrocinio, di cui chiede la conferma anche per il presente dibattimento). U.5 C. ha chiesto: I. In via principale 1. di essere assolta da tutti i capi di imputazione di cui all’atto di accusa; 2. di respingere la richiesta di risarcimento di parte civile; 3. di ordinare il dissequestro di tutti gli averi sequestrati ed in particolare degli averi della spettabile RR. Inc., Panama, presso la Banca XX. Ltd e la Banca CC. di Chiasso. Il dissequestro di tutti gli averi di pertinenza del YY. Trust presso la Banca XX. Ltd. e la Banca CC. di Chiasso. Il dissequestro e la messa a disposizione della polizza assicurativa dell’assicurazione WW., polizza n. 11. 4. Tasse e spese di giustizia a carico della Confederazione, ammissione al beneficio del gratuito patrocinio e all’assistenza giudiziaria. II. In via subordinata quo al punto 3: Di ordinare il dissequestro degli averi della spettabile RR. Inc., Panama, presso la Banca XX. Ltd. e la Banca CC. di Chiasso, di tutti gli averi di pertinenza del YY. Trust presso la Banca XX. Ltd. e la Banca CC. di Chiasso. Il dissequestro e la messa a disposizione della polizza assicurativa dell’assicurazione WW., polizza n. 11, fino a concorrere alla cifra di CHF 3'187'650.--, in quanto averi estranei alle fattispecie penali qui in oggetto. III. In via ancor più subordinata quo al punto 3: di ordinare il dissequestro degli averi della spettabile RR. Inc., Panama, presso la Banca XX. Ltd. e la Banca CC. di Chiasso, di tutti gli averi di pertinenza del YY. Trust presso la Banca XX. Ltd. e la Banca CC. di Chiasso. Il disse-

- 22 questro e la messa a disposizione della polizza assicurativa dell’assicurazione WW., polizza n. 11, fino a concorrere alla cifra di CHF 1'909'000.--, in quanto averi estranei alle fattispecie penali qui in oggetto. IV. In ultima analisi, quo al punto 3: di ordinare lo sblocco del 7% di tutti gli averi in deposito sotto la condizione che il medesimo importo sia utilizzato per il pagamento dell’aliquota relativa al procedimento di rimpatrio dei capitali, cosiddetto scudo fiscale. U.6 D. ha chiesto di essere prosciolto da tutti i capi d’accusa. In particolare, in quanto: 1. non si ritengono realizzate le ipotesi di crimini pregressi citati nell’atto d’accusa; 2. inoltre, e comunque, non si ritiene che ai momenti dei fatti imputati a D. fosse adempiuto il presupposto della doppia punibilità, ovvero della punibilità in Svizzera, del reato di corruzione di pubblico ufficiale straniero (art. 322septies CP); 3. inoltre, e comunque, non si ritiene che i fatti costituiscano altro reato secondo il diritto svizzero, difettando l’elemento oggettivo del pubblico ufficiale (D.) e del danno patito dalle società costituitesi parti civili o da altri; 4. inoltre, e comunque, non si ritengono adempiuti i presupposti del reato di riciclaggio di denaro nella forma aggravata (art. 305bis cpv. 2 CP) e quindi gran parte dei fatti di cui all’atto d’accusa risultano prescritti; 5. inoltre, e comunque, non si ritengono adempiuti neppure i presupposti per una condanna relativa ai fatti del maggio 2003, per titolo di reato di riciclaggio di denaro nella forma aggravata (art. 305bis cpv. 2 CP).

Di conseguenza ha chiesto: - che non venga disposta alcuna confisca; - di non accogliere le richieste delle parti civili, rilevando, in ogni caso, l’incompetenza del Tribunale penale federale a seguito della litispendenza in Italia della stessa azione; - ai sensi dell’art. 175 cpv. 2 PP, la condanna delle parti civili al rimborso delle spese assunte da D., per un importo da determinarsi dalla Corte secondo il suo prudente giudizio; - infine, che ogni spesa sia assunta dallo Stato, con assegnazione di un risarcimento delle spese incorse da D. per la sua difesa (così come al conteggio degli onorari e delle spese presentato alla Corte). U.7 E. ha chiesto: 1. di essere prosciolto da tutte le accuse; 2. che gli venga assegnata un’indennità per le spese di patrocinio come alla nota 8 marzo 2010 del difensore;

- 23 - 3. che le pretese di parte civile, in quanto rivolte nei confronti di E., vengano respinte, con l’assegnazione di un’adeguata indennità. U.8 F. ha chiesto: 1. di essere assolta dal reato imputato per non avere commesso riciclaggio ai sensi dell’art. 305bis CP; 2. subordinatamente, non ammesse le aggravanti del mestiere e della banda, di essere prosciolta da ogni accusa per intervenuta prescrizione dell’azione penale; 3. che le pretese di risarcimento della parte civile vengano respinte; 4. che onorari e spese di patrocinio vengano assunti dallo Stato. U.9 G. ha chiesto: 1. di essere prosciolto da ogni imputazione e rigetta pertanto la posizione e le conclusioni del Procuratore federale espresse nell’atto d’accusa 15 giugno 2009 e nella requisitoria; 2. che sia da un profilo fattuale, sia da un profilo giuridico, non venga ritenuta ipotizzabile l’applicazione dell’art. 305bis CP, e nemmeno di altre norme penali, nei confronti della parte processuale G.; 3. che ogni e qualsiasi spesa processuale o tassa di giustizia venga ascritta all’autorità penale, con integrale liberazione della parte processuale G.; 4. che la nota professionale, emessa dall’avv. Mario Postizzi in data 5 marzo 2010, venga pagata da parte dello Stato. V. Il dispositivo della presente sentenza è stato letto in udienza pubblica il 18 marzo 2010. W. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate in quanto necessarie nei considerandi che seguono.

- 24 - La Corte considera in diritto: Sulle questioni pregiudiziali ed incidentali 1. Le parti non hanno evocato eccezioni che ostacolerebbero il giudizio nel merito della causa. Ciononostante, la Corte deve esaminare d'ufficio la propria competenza giurisdizionale (TPF 2005 142 consid. 2; 2007 165 consid. 1). Secondo l'art. 26 lett. a LTPF e 337 cpv. 1 lett. a CP, la Corte penale è competente per statuire sull'infrazione prevista e punita dall'art. 305bis CP, se gli atti punibili sono stati commessi prevalentemente all'estero (lett. a), oppure in più Cantoni e non abbiano riferimento prevalente in uno di essi (lett. b). In materia di riciclaggio di denaro, non sono i crimini pregressi, ma gli atti di riciclaggio medesimi che devono essere stati commessi prevalentemente all'estero (sentenza del Tribunale federale 8G.5/2004 del 23 marzo 2004, consid. 2.4 non pubblicato in DTF 130 IV 68 ma tradotto in SJ 2004 I pag. 381 e seg.; TPF 2007 165 consid. 1.1). Nella fattispecie, le operazioni bancarie e le operazioni a contanti e di compensazione incriminate, susseguenti ai versamenti e alle elargizioni in parola, sarebbero state effettuate tra Italia, più Cantoni svizzeri (Ticino, Zurigo, Ginevra e Vallese), Singapore, Monte Carlo, Malta, Gran Bretagna, Slovenia, Liechtenstein e Emirati Arabi Uniti. In assenza di contestazione del foro, la questione di sapere se gli atti sono stati prevalentemente commessi all'estero non necessita di essere approfondita, ritenuto che lo stato dell'incarto, unitamente ad esigenze d'efficacia e di celerità non permetterebbero comunque un eventuale rinvio ad un'autorità cantonale (DTF 133 IV 235 consid. 7.1). Non vi è comunque ragione di dubitare che, tenuto conto del fatto che secondo la giurisprudenza occorre esaminare la questione in base a criteri qualitativi e non quantitativi, la componente estera, rispettivamente intercantonale, degli atti in questione raggiunge una massa critica tale da giustificare l’attivazione delle autorità federali di perseguimento penale (v. DTF 130 IV 68 consid. 2.2). La competenza del Tribunale penale federale è pertanto data. 2. La questione della prescrizione dei capi di accusa 7.1, 7.5 e 7.6 a carico di G. è stata anch’essa trattata d’ufficio da questa Corte all’inizio del dibattimento. Per chiarezza espositiva si rinvia qui semplicemente ai considerandi sulle accuse a carico di G. in quanto tali (v. infra consid. 11.2).

3.

- 25 - 3.1 Un’ulteriore questione esaminata d’ufficio dalla Corte riguarda l’utilizzabilità delle audizioni di ZZ. (responsabile dell'audit interno Enel), di AAA. (auditor interno), di BBB. (direttore delle risorse umane Enel fino al 2000), di CCC. (direttore delle risorse umane Enel dal 2000) e di DDD. (capo delle risorse umane della divisione ingegneria di Enel, poi divenuta EPW) (verbali cl. 79 p. 24.16.1.26 e segg.), prove assunte dal Giudice istruttore federale andando oltre a quanto sanzionato dalla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle sentenze del 24 settembre 2008 e del 12 dicembre 2008. Nel corso del procedimento, nessuna delle parti ha sollevato obiezioni in merito alla validità di questi elementi di prova acquisiti agli atti durante l’istruzione preparatoria del Giudice istruttore federale. Questa Corte ha ritenuto che, nonostante quanto sopra, le testimonianze in questione non erano comunque state assunte illegalmente. Pertanto, non ravvisando nell’acquisizione di queste prove né violazioni della legge svizzera né del diritto internazionale in materia di assistenza penale, questa Corte ha deciso che le medesime vanno considerate parte degli elementi probatori dell’incarto. 3.2 L’avv. Rusca, per conto di B., ha presentato un’istanza probatoria basata sull’art. 138 cpv. 2 PP, postulando – come già aveva fatto sia dinanzi al Giudice istruttore federale che nell’istanza dell’11 settembre 2009 rivolta al Presidente di questa Corte – l’audizione di alcuni ex dipendenti e funzionari del gruppo Enel, onde poter dimostrare le prestazioni da essi effettuate ed il loro pagamento; l’avv. Rusca ha pure chiesto che venisse riconosciuto pieno valore probatorio ai verbali degli interrogatori degli ex dipendenti e funzionari del gruppo Enel che il Giudice istruttore federale aveva iniziato ad effettuare. Il MPC si è opposto all’istanza, non intravvedendo novità di fatti rispetto al momento in cui era stata resa l’ordinanza presidenziale del 10 dicembre 2009, la quale aveva accolto unicamente l’audizione di alcuni dei testimoni offerti da B. Anche le parti civili si sono opposte all’istanza di B. riservandosi tuttavia, nell’eventualità in cui la medesima venisse comunque ammessa, di richiedere l’audizione di ZZ. Quest’ultima richiesta è stata condivisa anche dal MPC. Questa Corte ha reputato, per ragioni di economia processuale, di respingere l’istanza, considerato comunque che, non spettando alla difesa di assumere l’onere di produrre lei stessa prove a sua discolpa, eventuali lacune nell’impianto probatorio verrebbero comunque interpretate a favore dell’accusato. Conseguentemente, anche l’istanza presentata dalle parti civili, subordinata a quella di B., è stata respinta.

- 26 - La medesima istanza delle parti civili, ripresentata nel corso del dibattimento, è pure stata reietta in quanto non sostanziava sufficientemente il motivo dell’amministrazione di questa prova. 3.3 A seguito delle audizioni del 24 febbraio 2010, e meglio di EEE., FFF. e GGG., il MPC ha presentato due istanze di assunzione suppletoria di prove: la prima, volta a sentire in qualità di testimone LLL., persona che lavorava presso la MMM. SA, Chiasso, e che avrebbe partecipato ad una riunione per non meglio precisati problemi nella consegna del denaro oggetto dei capi di accusa 7.2, 2.5 e 3.5, consegna di cui non si ha la certezza che sia andata a buon fine; la seconda, intesa ad ottenere l’edizione documentale del conto della MMM. SA presso la Banca CC. dal 1° marzo al 30 giugno 2003, onde verificare se la predetta società aveva effettuato tali consegne. La Corte ha respinto le richieste del MPC sia in virtù del principio della celerità che in ragione delle ammissioni degli accusati, che avevano confermato la ricezione del denaro oggetto delle consegne summenzionate. 3.4 In calce all’audizione del testimone NNN., le parti civili hanno chiesto di poter citare OOO. e PPP., persone che hanno lavorato per il gruppo Enel in Albania. Questa Corte ha rilevato che la testimonianza di OOO., assunto da EPW per contratti ad hoc di breve durata dopo il periodo oggetto della presente causa, non era rilevante; l’istanza probatoria è stata respinta anche in merito alla citazione di PPP., non essendo sufficientemente motivata in modo da permettere alla Corte di determinarne l’utilità potenziale, considerato pure che tale testimonianza non era stata richiesta né dal MPC, né dal Giudice istruttore federale e neppure dalla difesa nella fase predibattimentale. Sui reati contestati agli accusati 4. 4.1 Si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine (art. 305bis n. 1 CP). Il reato di riciclaggio può configurarsi sia in forma semplice che in forma aggravata nelle situazioni descritte all’art. 305bis n. 2 CP (v. infra consid. 4.6). L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto (art. 305bis n. 3 CP).

- 27 - 4.2 Qualsiasi atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un crimine ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CP (risp. art. 9 vCP) costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio (DTF 119 IV 59 consid. 2, 242 consid. 1e). Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto, il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche laddove l'atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e). Il riciclaggio di denaro non richiede operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come il fatto di nascondere il bottino, possono essere adeguati (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). Sono in particolare considerati atti di riciclaggio l'occultamento di valori patrimoniali (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e), il loro investimento (DTF 119 IV 242 consid. 1d), il versamento degli stessi su di un conto bancario aperto a proprio nome, senza menzionare l'identità del reale avente diritto economico (DTF 119 IV 242 consid. 1d), il trasferimento di valori su conti all'estero di pertinenza di terzi (DTF 128 IV 117 consid. 7b; 127 IV 24 consid. 2b/cc e 3b; URSULA CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, Code pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9, Berna 1996, pag. 75 n. 41; JÜRG-BEAT ACKERMANN, in Schmid (editore), Einziehung Organisiertes Verbrechen Geldwäscherei, vol. I, Zurigo 1998, n. 315 ad art. 305bis CP), le operazioni di cambio in contante (DTF 122 IV 211 consid. 2c; TPF 2009 25 consid. 7.2.3 pag. 29), così come le attività di spallonaggio (TPF 2009 25 consid. 7.2.4). Non è viceversa stato riconosciuto come tale il semplice versamento su un conto bancario personale (DTF 124 IV 274 consid. 4), la mera presa in consegna, il solo possesso o la custodia di valori (DTF 128 IV 117 consid. 7a; sentenza del Tribunale federale 6S.595/1999 del 24 gennaio 2000, consid. 2d/aa). Analogo discorso va fatto, secondo parte della dottrina, per i meri trasferimenti di fondi da un conto svizzero ad un altro conto svizzero che lasciano una traccia documentale (MARIA GALLIANI/LUCA MARCELLINI, Il riciclaggio di denaro nel codice penale, in Compliance management, a cura di Tamara Erez e Flavia Giorgetti Nasciutti, Vezia/Basilea 2010, pag. 235; più differenziati MARK PIETH, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2007, n. 35 ad art. 305bis CP e STEFAN TRECHSEL/HEIDI AFFOLTER-EIJSTEN, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zurigo/San Gallo 2008, n. 18 ad art. 305bis CP). Secondo il Tribunale federale ed una parte della dottrina il reato di cui all'art. 305bis CP può essere commesso anche da colui che ricicla valori patrimoniali provenienti da un crimine da lui stesso perpetrato (DTF 126 IV 255 consid. 3a; 124 IV 274 consid. 3; 120 IV 323 consid. 3; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, n. 19 ad art. 305bis CP; GÜNTER STRATENWERTH/FELIX BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 6a ediz., Berna 2008, § 55 n. 43; MARTIN SCHUBARTH, Geldwäscherei - Neuland für das traditionelle kontinentale Strafrechtsdenken, in Festschrift für Günter Bemmann, a cura di Joachim Schulz/Thomas Vormbaum, Baden-Baden 1997, pag. 432-435; d’altra opinione

- 28 invece una ragguardevole corrente dottrinale, segnatamente ACKERMANN, op. cit., n. 117 ad art. 305bis CP; GUNTHER ARZT, Geldwäscherei: komplexe Fragen, in recht 13 (1995), pag. 131; CASSANI, op. cit., n. 47 e segg. ad art. 305bis CP; CHRISTOPH GRABER, Der Vortäter als Geldwäscher, AJP/PJA 1995, pag. 517; MARK PIETH, op. cit., n. 2 e seg. ad art. 305bis CP; HANS SCHULTZ, Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1994, in ZBJV 131 (1995) pag. 846; per un riassunto della discussione v. anche DTF 122 IV 211 consid. 3a, nonché ANDREAS DONATSCH/ WOLFGANG WOHLERS, Strafrecht IV, 3a ediz., Zurigo 2004, pag. 396 e JÜRG-BEAT ACKERMANN, forumpoenale 2009, n. 31, pag. 160 e seg.). Se il reato presupposto è commesso all’estero, la questione di sapere se l'infrazione all'origine dei valori riciclati costituisce un crimine deve essere valutata in applicazione del diritto svizzero (DTF 126 IV 255 consid. 3b/aa), mentre alla luce del diritto estero è sufficiente assodare che si tratti di un reato penale (v. art. 305bis n. 3 CP). La sussistenza in quanto tale del crimine a monte può essere ammessa a fronte di una decisione di condanna passata in giudicato oppure, in assenza di una tale decisione, mediante accertamenti indipendenti del giudice svizzero del riciclaggio. In quest’ultimo caso è sufficiente che il giudice raggiunga la certezza dell’origine criminosa dei fondi, senza che sia necessario definire in maniera dettagliata le circostanze del crimine o identificarne l’autore (DTF 120 IV 323 consid. 3d; GALLIANI/MARCELLINI, op. cit., pag. 234 con altri riferimenti giurisprudenziali). 4.3 L'infrazione prevista e punita dall'art. 305bis CP è un'infrazione intenzionale. Il dolo eventuale è sufficiente (v. art. 12 CP). L’intenzione non deve riferirsi solo all’atto vanificatorio in sé, quindi al fatto che l’operazione in questione è idonea a rompere la traccia documentaria, ma anche all’origine criminale dei valori riciclati: l'autore sa o deve presumere che i valori che ricicla provengono da un crimine (DTF 122 IV 211 consid. 2e; sulla formulazione “sa o deve presumere” si veda già PAOLO BERNASCONI, Finanzunterwelt. Gegen Wirtschaftskriminalität und organisiertes Verbrechen, Zurigo 1988, pag. 52 e seg., così come la giurisprudenza relativa all’art. 160 CP e all’art. 19 n. 2 lett. a LStup, segnatamente DTF 105 IV 303 consid. 3b; 104 IV 211 consid. 2; 69 IV 67 consid. 3). Non è necessario che l'autore conosca con precisione l'infrazione da cui provengono i valori: basta ch'egli sappia oppure, date le circostanze, non possa ragionevolmente ignorare che gli stessi sono il frutto di un comportamento illecito sanzionato da una pena severa, senza forzatamente sapere in cosa consista precisamente tale reato (DTF 119 IV 242 consid. 2b; sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.24 del 10 ottobre 2008, consid. 3.2.4; TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., n. 21 ad art. 305bis CP; CORBOZ, op. cit., n. 42 ad art. 305bis CP; DONATSCH/WOHLERS, op. cit., pag. 402; CASSANI, op. cit., n. 51 ad art. 305bis CP; PIETH, op. cit., n. 46 ad

- 29 art. 305bis CP; ACKERMANN, op. cit., n. 398 ad art. 305bis CP; STRATEN- WERTH/BOMMER, op. cit., § 55 n. 32). Analogamente all’ambito della ricettazione, “deve presumere” l’origine criminale, ed è quindi in malafede, chi è consapevole degli elementi di sospetto esistenti e in questo senso ritiene possibile il nesso con un grave reato a monte, ma ciò nonostante decide di agire, accettando così il rischio di riciclare valori di origine criminale; chi invece, seppur per imprevidenza colpevole, non si accorge degli elementi di sospetto esistenti, agisce per negligenza e non si rende quindi colpevole del reato di cui all’art. 305bis CP (v. già mutatis mutandis DTF 69 IV 67 consid. 3, nonché ERNST HAFTER, Schweizerisches Strafrecht, BT I, Berlino 1937, pag. 326 e EMIL ZÜRCHER, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Erläuterungen zum Vorentwurf vom April 1908, Berna 1914, pag. 150). Esclusa è altresì la responsabilità penale di colui che, sempre per imprevidenza colpevole, agisce ritenendo che il risultato che considera come possibile non si realizzerà (negligenza cosciente; v. DTF 130 IV 58 consid. 8.2). La formulazione “deve presumere” dell'art. 305bis n. 1 CP non va in ogni caso interpretata come alleggerimento del principio “in dubio pro reo”: in questo senso se sussistono insopprimibili dubbi sul fatto che l’accusato sapesse o dovesse presumere che i valori provenivano da un reato di questo tipo, si impone il suo proscioglimento (v. sentenza A 93/050 del 29 giugno 1993 del Tribunale superiore del Canton Basilea Campagna, consid. 5b, citato in Plädoyer 5/1993 pag. 60 e seg.). 4.4 La delimitazione tra dolo eventuale e negligenza cosciente può spesso rivelarsi delicata (in generale sul piano teorico si veda JOCHEN BUNG, Wissen und Wollen im Strafrecht, Francoforte s.M. 2009, passim ed in part. pag. 265 e segg. e SAL- VATORE PROSDOCIMI, Dolus eventualis. Il dolo eventuale nella struttura delle fattispecie penali, Milano 1993, pag. 19 e segg., 75 e segg.). Le due forme di fattispecie soggettiva presuppongono che l'autore conosca la possibilità o il rischio che l’evento si realizzi. In assenza di una confessione, il giudice può, di regola, dedurre la volontà interna dell'autore fondandosi unicamente su indizi esteriori e su regole d'esperienza. Secondo la giurisprudenza, si può dedurre l’esistenza della volontà partendo dalla sfera della conoscenza, se per il reo la realizzazione del rischio appariva talmente probabile da concludere che la disponibilità ad accettarlo come conseguenza del proprio agire non possa interpretarsi se non come accettazione dell’evento (DTF 133 IV 222 consid. 5.3; 131 IV 1 consid. 2.2; 130 IV 58 consid. 8.4 e rinvii). Tra le circostanze esteriori dalle quali è possibile dedurre che l'autore ha accettato il risultato il Tribunale federale ritiene in particolare l'importanza del rischio conosciuto dall'autore e la gravità della violazione del dovere di diligenza. Si dovrà concludere più facilmente che l'autore ha accettato il risultato allorquando la realizzazione del rischio appare più probabile e la violazione del dovere di diligenza è più grave (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2; 130 IV 58 consid. 8.4 e rispettivi rinvii). È pure possibile tener conto dei moventi e della maniera di procedere dell'autore. Tuttavia, la conclusione che l'autore abbia accetta-

- 30 to il risultato non può in ogni caso essere dedotta dal solo fatto che abbia agito sebbene avesse conoscenza del rischio di realizzazione del risultato, in quanto tale circostanza costituisce un elemento comune con la negligenza cosciente (DTF 130 IV 58 consid. 8.4). Più concretamente, in materia di riciclaggio, la conoscenza del rischio che il proprio atto sia suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali può essere di principio dedotta, quindi data, allorquando l'autore ritiene possibile l’origine criminale dei valori in questione e ciò nonostante per indifferenza si accomoda con questa eventualità (sentenza del Tribunale federale 6B_835/2008 del 20 aprile 2009, consid. 3.1 con rinvii). È fatto salvo il caso in cui al momento di agire, o immediatamente dopo, un intermediario finanziario, ad esempio, ha preso delle misure atte ad evitare la realizzazione del rischio (ACKERMANN, op. cit., n. 421 ad art. 305bis CP). 4.5 Secondo costante giurisprudenza, è correo di un'infrazione chi collabora con altri compartecipi intenzionalmente e in modo determinante alla decisione, pianificazione o esecuzione di un reato, così da apparirne come uno dei protagonisti; in questo senso il suo contributo deve risultare essenziale, in base alle circostanze del caso, alla perpetrazione del reato (DTF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 120 IV 17 consid. 2d; 118 IV 397 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 6B_911/2009 del 15 marzo 2010, consid. 2.3.3). Affinché sussista correità non occorre tuttavia che il reato sia eseguito materialmente da tutti i correi; basta invece che il singolo correo abbia prestato il proprio concorso alla decisione o alla pianificazione, in occasione della quale erano stati accettati consapevolmente e volontariamente, perlomeno nel senso del dolo eventuale, anche gli elementi risultanti dagli ulteriori atti commessi (DTF 120 IV 17 consid. 2d; 115 IV 161 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_890/2008 del 6 aprile 2009, consid. 3.1). Alla luce di ciò, dato che il reato appare come l’espressione di una volontà comune, ogni singolo correo è penalmente responsabile per il tutto (DTF 109 IV 161 consid. 4b e rinvii). Non è comunque necessario che il correo partecipi sin dall’inizio alla decisione di delinquere, ma è sufficiente che aderisca al piano (anche già in corso di esecuzione), facendo così sua l’intenzionalità altrui (cosiddetta correità successiva; v. DTF 125 IV 134 consid. 3a; 120 IV 265 2c/aa pag. 272; sentenze del Tribunale federale 6B_911/2009 del 15 marzo 2010, consid. 2.3.3 e 6B_1091/2009 del 29 aprile 2010, consid. 3.3). 4.6 Nei casi gravi di riciclaggio di denaro, di cui all’art. 305bis n. 2 CP, è comminata una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere. Vi è caso grave segnatamente se l'autore: agisce come membro di un'organizzazione criminale (lett. a); agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare si-

- 31 stematicamente il riciclaggio (lett. b); realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio (lett. c). 4.6.1 Per quanto attiene alla possibile ricorrenza di una o più aggravanti nei casi di cosiddetto autoriciclaggio, vale a dire nelle fattispecie per cui l’autore del crimine a monte è indicato quale autore di riciclaggio di denaro qualificato, è anzitutto d’uopo rilevare che il Tribunale federale ha già avuto modo di chinarsi su tale problematica, almeno per quanto riguarda l’aggravante del mestiere. Nelle sue pronunce 6S.225/2006 dell’8 agosto 2006 e 6S.387/2006 dell’8 novembre 2006, l’Alta Corte, prendendo posizione sulla puntuale censura sollevata dalla parte ricorrente, secondo cui la qualifica del mestiere sarebbe risultata inapplicabile per l’autore del riciclaggio di denaro interessante fondi originanti dal crimine a monte da lui stesso perpetrato, ha statuito che il fatto che i fondi ripetutamente riciclati provengano da un unico atto criminale, indipendentemente dal suo autore, non esclude a priori la qualifica del mestiere, che è data se ricorrono gli usuali requisiti giurisprudenziali che contraddistinguono tale aggravante (sentenze del Tribunale federale 6S.225/2006 dell’8 agosto 2006, consid. 4.2 e 6S.387/2006 dell’8 novembre 2006, consid. 4.2). Ciò posto, è d’uopo rilevare che le considerazioni espresse dall’Alta Corte per l’aggravante del mestiere ben si prestano ad un apprezzamento e ad una portata più ampi, che vanno oltre la specifica qualifica analizzata nelle suddette pronunce. In altre parole, tali considerazioni possono essere estese anche alle restanti aggravanti, nella misura in cui siano beninteso ravvisabili i presupposti che la giurisprudenza ha sviluppato per le nozioni di appartenenza ad un’organizzazione criminale, rispettivamente ad una banda. Ne segue che, alla luce della citata giurisprudenza del Tribunale federale, l’autoriciclatore può rendersi colpevole di riciclaggio di denaro aggravato. 4.6.2 Nel contesto del reato di riciclaggio di denaro, la realizzazione della qualifica di banda presuppone che le condizioni sviluppate dalla giurisprudenza per la nozione di banda siano riunite (PIETH, op. cit., n. 49 ad art. 305bis CP; TRE- CHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., n. 25 ad art. 305bis CP; GÜNTHER STRATEN- WERTH/WOLFANG WOHLERS, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2a ediz., Berna 2009, n. 8 ad art. 305bis CP). Secondo costante giurisprudenza, l’affiliazione ad una banda è realizzata allorquando due o più autori manifestano espressamente, o per atti concludenti, la volontà di associarsi in vista di commettere insieme diverse (più di due) infrazioni indipendenti, anche se non dispongono di alcun piano e se le infrazioni future non sono ancora determinate (sentenze del Tribunale federale 6B_861/2009 del 18 febbraio 2010, consid. 3.1 e 6B_1047/2008 del 20 marzo 2009, consid. 4.1; DTF 135 IV 158 consid. 2 e 3; DTF 135 IV 158 parzialmente pubblicata in: forumpoenale 3/2010 con il commento di JUANA SCHMIDT). L’associazione si caratterizza nell’opera di rinsaldare fisi-

- 32 camente e psichicamente ciascun componente, circostanza che la rende particolarmente pericolosa e lascia intravvedere la commissione futura di altre infrazioni della medesima tipologia (DTF 124 IV 286 consid. 2a). Dal punto di vista soggettivo, è sufficiente che l’autore conosca e voglia le circostanze di fatto che corrispondono alla definizione di banda (DTF 124 IV 286 consid. 2a). Tale qualificazione presuppone nondimeno un minimo di organizzazione (per esempio una ripartizione delle mansioni o dei ruoli) e implica nel contempo che la cooperazione degli interessati sia sufficientemente intensa per intravvedervi un gruppo stabile quantunque effimero (DTF 132 IV 132 consid. 5.2). Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che allorché sussistono importanti indizi contrari, è arbitrario e contrario al principio “in dubio pro reo” ammettere l'intenzione di commettere infrazioni come membro di una banda in base alla mera circostanza che due autori hanno compiuto insieme più reati (DTF 124 IV 86 consid. 2c). Ovviamente, per ciò che attiene al riciclaggio di denaro, la nozione di banda deve interessare una banda di riciclatori (FF 1989 II 862). 4.6.3 Nel quadro del riciclaggio di denaro, l’aggravante del mestiere è adempiuta allorquando l’autore realizza una cifra d’affari o un guadagno considerevoli esercitando il mestiere del riciclatore. La qualifica aggravante del mestiere presuppone anzitutto la ricorrenza di una grossa cifra d’affari oppure di un guadagno considerevole. L’esigenza della cifra d’affari o del guadagno importanti riveste carattere alternativo: è pertanto sufficiente che uno dei due requisiti sia adempiuto. Al riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di indicare in fr. 100'000.-- la soglia inferiore affinché la cifra d’affari possa essere ritenuta importante ai sensi dell’art. 305bis n. 2 lett. c CP (DTF 129 IV 188 consid. 3.1) nonché in fr. 10'000.-- il guadagno minimo affinché esso possa essere considerato considerevole (DTF 129 IV 253 consid. 2.2), precisando che la durata dell’attività delittuosa ingenerante la cifra d’affari o il guadagno non è decisiva (DTF 129 IV 188 consid. 3.2; 129 IV 253 consid. 2.2; PIETH, op. cit., n. 50 ad art. 305bis CP; CASSANI, op. cit., pag. 81 e seg. n. 60 e seg.; ACKERMANN, op. cit., n. 435 e segg. ad art. 305bis CP; GALLIANI/MARCELLINI, op. cit., pag. 238; TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., n. 28 ad art. 305bis CP; DO- NATSCH/WOHLERS, op. cit., pag. 403 e seg.; CORBOZ, op. cit., n. 50 e segg. ad art. 305bis CP; STRATENWERTH/BOMMER, op. cit., § 55 n. 38 e seg.; STRATEN- WERTH/WOHLERS, op. cit., n. 8 ad art. 305bis CP). La giurisprudenza ha altresì avuto modo di precisare che il requisito alternativo della grossa cifra d’affari è di per sé già adempiuto se si è in presenza di operazioni di riciclaggio portanti sul provento del crimine a monte nella misura in cui superi la soglia critica di fr. 100'000.-- (sentenza del Tribunale federale 6S.225/2006 dell’8 agosto 2006, consid. 4.1). La realizzazione della qualifica del mestiere presuppone inoltre che le restanti condizioni sviluppate dalla giurisprudenza per la nozione di mestiere siano pari-

- 33 menti riunite (sentenza del Tribunale federale 6S.399/2005 del 23 gennaio 2006, consid. 12.2). L’autore agisce segnatamente per mestiere quando si evince dal tempo e dai mezzi che egli consacra al suo agire delittuoso, dalla frequenza degli atti in un determinato periodo, così come dal guadagno previsto o ottenuto, che esercita la sua attività criminale alla stregua di una professione, foss’anche accessoria. È necessario che l’autore aspiri ad ottenere dei guadagni relativamente regolari, che rappresentino un apporto notevole al finanziamento del suo tenore di vita, di maniera che egli si sia, in qualche modo, installato nella delinquenza (DTF 129 IV 253 consid. 2.1). L’autore deve aver agito a più riprese, aver avuto l’intenzione di ottenere un reddito ed essere pronto a reiterare il suo comportamento delittuoso (DTF 119 IV 129 consid. 3). Non è per contro necessario che tali comportamenti costituiscano per l’autore la sua principale attività professionale o che egli li abbia perpetrati nel quadro della sua professione o della sua attività commerciale lecita; è sufficiente al riguardo che l’attività illecita sia esercitata a titolo accessorio (DTF 116 IV 319 consid. 4b). La definizione astratta di mestiere abbisogna di una concretizzazione in ogni singolo caso, prendendo in considerazione l’insieme delle circostanze e il tipo d’infrazione, segnatamente l’importanza della pena edittale minima (DTF 116 IV 319 consid. 4a). Il fatto che i fondi riciclati attraverso atti ripetuti provengano da un solo atto criminale, indipendentemente da chi ne sia l’autore, non esclude il mestiere, che presuppone tuttavia degli atti di riciclaggio che procurino o dovrebbero comportare al loro autore un guadagno relativamente regolare (sentenza del Tribunale federale 6S.387/2006 dell’8 novembre 2006, consid. 4.2). Giova altresì rilevare che la nozione di mestiere, così come apprezzata nell’ambito del riciclaggio di denaro, non presuppone destrezza o finezza particolari (sentenza del Tribunale federale 6S.293/2005 del 24 febbraio 2006, consid. 5). Come risulta dal tenore stesso dell’art. 305bis n. 2 lett. c CP, la qualifica in parola risulta applicabile unicamente a chi esercita il mestiere del riciclatore, e non è ovviamente influenzata da eventuali aggravanti adempiute in capo al crimine a monte (FF 1989 II 862). 5. 5.1 Poiché tutti gli accusati sono chiamati a rispondere di accuse di riciclaggio ai sensi dell’art. 305bis CP, e i reati pregressi si sarebbero svolti in Italia, la Corte si è dapprima chinata sulla questione della punibilità dei reati pregressi nel luogo di compimento. 5.1.1 Risulta dagli atti acquisiti all’incarto mediante richieste di assistenza all’Italia che le autorità giudiziarie di questo Paese hanno avviato nel gennaio 2003 un’inchiesta penale nei confronti di più imputati tra i quali A., D., B. e E. Nell’ambito di tale inchiesta, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha emesso la richiesta di rinvio a giudizio del 27 luglio 2007 (in appresso: ri-

- 34 chiesta di rinvio a giudizio) nei confronti di vari imputati tra i quali figurano anche le persone precitate (cl. 69 p. 18.1.3577-3591). Ai fini della determinazione del crimine a monte l’atto d’accusa elvetico rinvia ai capi pertinenti della richiesta di rinvio a giudizio. Nel prosieguo dell’inchiesta italiana, in data 29 aprile 2009, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Milano ha emesso il decreto che dispone il giudizio (in appresso: decreto di rinvio a giudizio) (cl. 93 p. 910.232-375) nei confronti di vari imputati già colpiti nella richiesta di rinvio a giudizio. Dal decreto di rinvio a giudizio, il quale conferma in ogni punto gli addebiti penali precedentemente mossi in capo a tutti gli imputati nella precedente richiesta di rinvio, si desume segnatamente che D., approfittando della carica di amministratore delegato di EPW, B., abusando della sua carica di “vice president” di EPW, e A. sono rinviati a giudizio per appropriazione indebita (art. 646 del Codice penale italiano, in appresso: CPI). Essi avrebbero, a Milano sino al luglio 2002, in concorso tra di loro ed in esecuzione di un unico disegno criminoso, stipulato con le società N. Ltd., R. LLP e la Società T., riferibili a A., contratti per prestazioni inesistenti od in parte inesistenti e, in seguito, si sarebbero accordati per la retrocessione estero su estero ovvero con consegne in contanti in Italia di una percentuale variabile dal 50% al 100% delle somme erogate da EPW. In tal modo si sarebbero appropriati indebitamente di circa USD 1'000'000.-- che A. avrebbe consegnato a ragione di ITL 400 mio a B. a Milano bonificando la restante parte sulla relazione bancaria n. 4 riconducibile a B. (v. capo B del decreto di rinvio a giudizio, cl. 93 p. 910.242). D. e B., sempre nelle qualità di amministratore delegato rispettivamente di vice presidente di EPW, sono altresì rinviati a giudizio per appropriazione indebita in quanto avrebbero, a Milano, sino al 2002, in concorso tra di loro, stipulato con I. un contratto di consulenza in tutto o in parte fittizio e concordato con il predetto la retrocessione di USD 100'000.-- sul conto n. 4 (v. capo D del decreto di rinvio a giudizio, cl. 93 p. 910.243). B. e D. sono inoltre rinviati a giudizio sempre per appropriazione indebita, per avere stipulato, approfittando delle loro cariche, in concorso tra di loro e con M., a Milano sino al luglio 2002, diversi contratti di sponsorship per un importo complessivo di USD 22'119'431.-- con la società EE. di M., dopo aver pattuito con quest’ultimo la retrocessione delle seguenti percentuali in relazione ai seguenti contratti: commessa Jebel Alì, fee 2%, percentuale di retrocessione 0,9%; commessa Oman, fee 3%, di cui 0,5% retrocesso; commessa Barka, fee 2,5%, percentuale di retrocessione 0,5%. B. e D. si sarebbero appropriati la somma complessiva di USD 5'359'345.-- versata estero su estero sul conto n. 4 riconducibile a B. e sul conto n. 8 presso la Banca DD. SA, Lugano, riconducibile a D. (v. capo C del decreto di rinvio a giudizio, cl. 93 p. 910.243). E. e D. sono inoltre rinviati a giudizio per violazione degli articoli 110, 81 cpv. 319, 319-bis, 321 CPI per avere, in concorso tra loro e con JJ., direttore commerciale di Siemens, e M., favorito Siemens nell’aggiudicazione di una serie di turbine a gas per il programma di riconversione delle centrali di Enel Produzione, e ciò a seguito di gare in-

- 35 dette da EPW su commissione della stessa Enel Produzione. E. e D. avrebbero concordato, a Milano, sino al 2002, con i dirigenti di Siemens, II. e OO., illecite erogazioni, versate a partire da relazioni bancarie riconducibili a Siemens accese nel Liechtenstein su conti controllati o detenuti da E. e D., dopo essere transitate sui conti di HH. LCC, società di M. (v. capo F del decreto di rinvio a giudizio, cl. 93 p. 910.244 e seg.). D. e E. sono da ultimo rinviati a giudizio per infrazione agli articoli 110, 321, 319, 319bis CPI per avere, il primo approfittando della sua carica di amministratore delegato di EPW, il secondo della carica di amministratore delegato di Enel Produzione, a Milano, nel maggio 2002, in concorso tra di loro e con M. quale intermediario, e con LL., quale successore di NN. e con PP., presidente di Alstom, concordato erogazioni illecite a favore di D. e E. per favorire Alstom nell’aggiudicazione della fornitura di un boiler per la commessa “Sulcis”. La somma di EUR 545'926,10 sarebbe stata dapprima versata da Alstom sul conto della società HH. LCC ad Abu Dhabi a fronte di una consulenza fittizia concordata fra M. e NN., e successivamente bonificata dalla HH. LCC sul conto n. 8 presso la Banca DD. SA, Lugano, riconducibile a D. (v. capo G del decreto di rinvio a giudizio, cl. 69 p. 910.246). 5.1.2 Alla luce delle cariche ricoperte dagli accusati D. e B. in seno a EPW e da E. in seno a Enel Produzione, cariche del resto confermate dagli accusati stessi anche in sede dibattimentale (verbale D., cl. 93 p. 910.1710 e verbale principale, cl. 93 p. 910.027; verbale B., cl. 93 p. 910.1661 e verbale principale cl. 93 p. 910.027; verbale E., cl. 93 p. 910.1741), è opportuno in primis determinare se agli accusati va riconosciuto lo statuto di pubblici funzionari nell’ambito della legislazione italiana. La questione della determinazione di questo loro eventuale statuto è del resto opportuna, come si vedrà in seguito, anche nell’ottica della qualifica del crimine pregresso secondo l’ordinamento elvetico. Per quanto concerne il diritto italiano, la trattazione di questa problematica implica preliminarmente alcune considerazioni generali inerenti alla natura pubblicistica o privatistica di EPW e di Enel Produzione. Storicamente, l’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica (ENEL) è stato concepito come ente pubblico economico ossia come ente attraverso cui potesse esplicarsi l’attività imprenditoriale dello Stato. L’ENEL è stato costituito con la legge 6-12- 1963 n. 1463 nella quale si prevedeva in suo favore una riserva, in regime di monopolio, dell’attività di produzione e di fornitura di energia elettrica (EUGENIO GRIPPO/FILIPPO MONICA, Manuale breve di diritto dell’energia, Padova 2008, pag. 33 e 71; v. anche cl. 62 p. 18.1.916). Con la legge 9-1-1991 n. 9, tale riserva è stata eliminata e l’attività di produzione e di fornitura di energia elettrica è stata trasferita allo Stato, con attribuzione all’ente di una concessione non esclusiva. Con successivo decreto legge (d.l. 11-7-1992 n. 333), nella stagione delle privatizzazioni iniziata nella seconda metà degli anni ‘90 (cfr. EMILIO BAROC-

- 36 - CI/FEDERICO PIEROBON, Le privatizzazioni in Italia, Roma 2007, pag. 41 segg.; v. anche cl. 62 p. 18.1.916), ENEL, come del resto altri enti pubblici economici, è stato trasformato in società per azioni, attuando inizialmente un regime di “privatizzazione formale”, derivante appunto dalla conversione dell’ente in società per azioni, in vista poi, di passare ad una “privatizzazione sostanziale”, attraverso l’entrata del capitale privato (per uno studio normativo e della graduale privatizzazione degli enti pubblici italiani si rinvia a SERGIO DE NARDIS, Le privatizzazioni italiane, Bologna 2000). Da questo primo passo nacque il gruppo Enel (la holding, Enel S.p.A., e le operative: Enel Distribuzione S.p.A., Enel Produzione S.p.A.; cfr. EUGENIO GRIPPO/FILIPPO MONICA, op. cit., pag. 67 e seg.). Dopo una fase iniziale in cui il capitale sociale era interamente in mano pubblica, ha preso avvio con il d.l. 31 marzo 1997, n. 332 (convertito in l. 30 luglio 1994 n. 474) il graduale processo di privatizzazione diretto alla dismissione delle azioni detenute dallo Stato (cfr. EUGENIO GRIPPO/FILIPPO MONICA, op. cit., pag. 68; v. anche cl. 62 p. 18.1.916.). Nella sua forma di società per azioni, Enel S.p.A. ha di seguito collocato sul mercato, con offerta pubblica di vendita, circa un terzo delle azioni. Il rimanente portafoglio azionario restava in mano allo Stato tramite il Ministero del Tesoro. Di fatto, a causa del lento e graduale processo di privatizzazione dell’ente, lo stesso ha praticamente conservato la posizione di monopolista (ancora pubblico) sino al 2003 (SERGIO DE NARDIS, op. cit., pag. 26). Anche dopo una prima cessione nell’ottobre 1999 del 32,4 % del capitale azionario al privato, il Ministero del Tesoro deteneva la maggioranza del capitale sociale con una quota del 67,6%. Tale situazione doveva perdurare all’indomani della seconda cessione del 6,6% del capitale sociale al privato, avvenuta nel novembre del 2003, poiché il Ministero del Tesoro deteneva comunque la quota residua del 61% del capitale sociale (EMILIO BAROCCI/FEDERICO PIEROBON, op. cit., pag. 31 e 32, cl. 62 p. 18.1.916). Ne deriva che, nel periodo qui pertinente (sino al 2002), il Ministero del Tesoro controllava, quale azionista di maggioranza, Enel S.p.A., società che, come si è visto, a sua volta controllava le società del gruppo quali Enelpower S.p.A. e Enel Produzione S.p.A. La peculiarità di una simile organizzazione trovava la sua giustificazione nella sensibilità del settore con riferimento alla holding Enel S.p.A. e, di riflesso, alle società da essa controllate, focalizzata nella produzione e nella distribuzione di energia elettrica: settore determinante per la politica energetica del Paese (v. NI- NO LONGOBARDI, La società “pubblica” tra diritto privato e diritto amministrativo, a cura di VITTORIO DOMENICHELLI, Padova 2008, pag. 182). Per quanto concerne l’indirizzo giusdottrinale riguardante la materia, dopo una fase di difficoltà iniziale marcata dal contrasto in seno alla giurisprudenza e alla dottrina italiane tra i sostenitori della tesi privatistica delle società per azioni a partecipazione pubblica (Cass., Sez. Unite, n. 4989/95) e quella della tesi pubblicistica (Cons. Stato, VI, n. 498/95), la giurisprudenza e la dottrina si sono poi

- 37 orientate nel senso di escludere che la semplice veste formale di S.p.A. basti, di per sé, a trasformare la natura pubblicistica di soggetti che, in mano al controllo maggioritario dell’azionista pubblico, continuano ad essere affidatari di rilevanti interessi pubblici (sui diversi orientamenti e l’evoluzione della dottrina e della giurisprudenza verso la natura pubblicistica dell’ente pubblico economico in Italia, si rinvia a PAOLO PIZZA, Le società per azioni di diritto singolare tra partecipazioni pubbliche e nuovi modelli organizzativi, Milano 2007, specialmente pag. 376 e segg.). Analogo orientamento è stato peraltro confermato anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, la quale ha ricordato come la dicotomia tra ente pubblico e società di diritto privato sia andata recentemente - tanto in sede normativa che giurisprudenziale - sempre più stemperandosi, in relazione, da un lato, all’impegno crescente dello strumento della società per azioni per il perseguimento di finalità di interesse pubblico e, dall’altro lato, agli indirizzi emersi in sede di normativa comunitaria, favorevoli all’adozione di una nozione sostanziale di soggetto pubblico (cfr. Corte Cost., n. 466/93). La decisione della Corte costituzionale è stata pure condivisa dalla Corte suprema di Cassazione, che ha, a sua volta, affermato che “in tema di qualificazione soggettiva degli addetti ai servizi postali, la trasformazione dell’amministrazione postale in ente pubblico economico, attuata con il d.l. 12-1993 n. 487 e la successiva adozione della forma della società per azioni di cui alla legge 23-12- 1996, n. 662, non fanno venir meno la natura pubblicistica dei servizi postali” (Cass., 14-12-1999, Ferrara, CED 215589; Cass., 13-1-1999, Mascia, CED 213910, anche citate in, cl. 62 p. 18.1.917). Questa giurisprudenza, in vigore al momento dei fatti è del resto stata consolidata posteriormente dalla Corte (cfr. Cass., 15-06-2004, Perrone, CED 606104). Particolarmente illuminanti al riguardo sono anche le considerazioni espresse dal già citato Consiglio di Stato italiano, nella sentenza del 4 giugno 2002 (n. 2724/2002), che rileva come, pur assumendo la forma societaria, Enel S.p.A. abbia continuato ad essere sottoposta ad una disciplina derogatoria a quella codicistica e sintomatica della strumentalità rispetto al conseguimento di finalità pubblicistiche, non da ultimo alla luce del fatto che l’azionista di maggioranza, pubblico (Ministero del Tesoro), esercitasse i propri diritti non in modo autonomo, ma, in alcuni casi, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri. ll Consiglio di Stato, in tale sua pronuncia, evidenziava di riflesso come il titolare della maggioranza sulle azioni di Enel S.p.A. fosse in parte condizionato nell’esercizio dei propri diritti di azionista da regole di funzionamento che costituivano allora un’alterazione del modello societario tipico, rivelando la completa attrazione nell’orbita pubblicistica della S.p.A. La massima istanza giudiziaria amministrativa italiana completava il proprio ragionamento osservando come alla capogruppo Enel incombesse l’assunzione delle funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento dell’assetto industriale e

- 38 delle attività esercitate dalle società da essa controllate, il fine ultimo del gruppo permanendo il soddisfacimento - anche attraverso le controllate - di bisogni generali della collettività. In aggiunta a tali premesse di ordine generale, occorre rilevare come D. e E., benché formalmente amministratori delegati di due controllate appena costituite, abbiano anche in seguito mantenuto invariato il loro rapporto di lavoro con la capogruppo Enel S.p.A., rivestendo, dietro incarico di questa e non a seguito di elezione da parte degli organi societari delle rispettive controllate, la carica di amministratore delegato di EPW rispettivamente di Enel Produzione (verbale principale, cl. 93 p. 910.27 e seg.). Quanto a B., formalmente impiegato da EPW, la natura pubblicistica di quest’ultima si evince dalle considerazioni testé sviluppate, ma anche dal fatto che i proventi ingenerati in EPW a ridosso della sua creazione derivassero forzatamente, come è emerso nel corso dei pubblici dibattimenti, da commesse risalenti principalmente alla pregressa attività della capo gruppo, con un portafoglio di commesse in essere prima dello spinoff societario (verbale principale, cl. 93 p. 910.28). Visto quanto precede, gli accusati D., B. e E., nel periodo in questione, sono da qualificarsi pubblici ufficiali, in quanto hanno agito nell’esercizio di una pubblica funzione. Questo vale in specie con riferimento agli atti inerenti all’aggiudicazione di appalti di lavori, forniture e servizi. Quanto detto vale altresì per gli atti commessi nell’esercizio di una pubblica funzione in relazione alla gestione del patrimonio. La Corte costituzionale italiana ha, in effetti, stabilito che la Corte dei conti mantiene le proprie funzioni di controllo contabile su tutti gli enti economici, anche se trasformati in società per azioni, nella misura in cui lo Stato conservi nella propria disponibilità la gestione delle nuove società mediante una partecipazione esclusiva o prevalente al capitale azionario delle stesse. Nella fattispecie, è indubbio che Enel, alla quale sono riconducibili EPW e Enel Produzione quali membri della holding (Enel S.p.A.), era al momento dei fatti prevalentemente partecipata da capitale dello Stato (come si è visto, quasi il 68% del capitale azionario in mano al Ministero del Tesoro). La sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, del 27 ottobre 2009, n. 26806, acquisita agli atti nel corso del dibattimento (cl. 93 p. 910.66-95), non inficia questa argomentazione. Dapprima occorre rilevare che tale pronuncia attiene alla questione di sapere se la Corte dei conti sia o meno competente per statuire in merito al danno erariale. La Corte di Cassazione ha sostanzialmente concluso che, nella fattispecie, per i danni subiti da investitori in società con partecipazione statale è competente il giudice ordinario e non quello contabile. In tal senso, essendo le società della holding Enel S.p.A. delle società partecipate dallo Stato e da privati, lo Stato, come qualsiasi altro azionista, deve adire i tribunali ordinari per far valere eventuali pretese civilistiche (risarcimenti).

- 39 - Questa tematica è tuttavia ininfluente sulla qualifica penale di “pubblici ufficiali” dei dirigenti di EPW e di Enel Produzione né, tanto meno, inficia la natura pubblicistica delle stesse, la quale deve peraltro essere valutata con mente alla situazione in essere al momento dei fatti e non oggi. Quest’ultima natura è, al contrario, confermata anche da questa sentenza nella misura in cui la stessa autorità afferma la competenza della Corte dei conti per il danno all’immagine. Ne consegue che D., B. e E. sono da considerarsi pubblici ufficiali ai sensi del diritto italiano. 5.1.3 Per quanto concerne il diritto svizzero, va rilevato che anche nel diritto nazionale gli organi di imprese controllate o sorvegliate dallo Stato sono inclusi nella cerchia delle persone che esercitano una funzione pubblica, fermo restando che la qualifica di “pubblico funzionario” non deve essere riconosciuta unicamente ai funzionari istituzionali (funzionari stictu senso) ma anche a persone che esercitano funzioni statali (FF 1999 p. 4763 e 4749). Nei casi di privatizzazioni di attività infrastrutturali statali (utilities), anche secondo la dottrina lo statuto di pubblico ufficiale permane qualora la privatizzazione non è totale (BERTRAND PERRIN, La répression de la corruption d’agent public étrangers en droit pénal suisse, Basilea 2008, specialmente pag. 138 e seg.), questo in special modo qualora la maggioranza delle azioni della società resta in mano allo Stato (MARK PIETH, op. cit., n. 11 ad art. 322septies). Un tale approccio è del resto conforme all’art. 1 cpv. 4 lett. a della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri del 17 dicembre 1997 ratificata sia dall’Italia che dalla Svizzera. Ai sensi della Convenzione deve essere considerato pubblico ufficiale straniero qualsiasi persona che esercita una funzione pubblica in un’impresa pubblica di un paese straniero e, come sottolinea Ingeborg Zerbes del suo commentario alla Convenzione, “per quanto attiene alle utilities in mano a privati, fintanto che lo Stato non ha dismesso completamente la sua posizione dominante, gli impiegati di tali imprese mantengono il loro statuto di “pubblici ufficiali” (“If the state continues to exercise dominant control over an undertaking after privatisation, the status as public official and as public enterprise is not lost”: INGEBORG ZERBES, The OECD Convention on Bribery, Cambridge 2007, pag. 65). In conclusione, anche sotto il profilo del diritto svizzero, gli accusati D., B. e E. adempiono la qualifica di pubblici funzionari (art. 110 n. 3 CP).

5.1.4 Sulla base delle dichiarazioni di E. e di D. essenzialmente concordanti e, come si vedrà di seguito, suffragate da riscontri probatori inequivocabili, risulta che, dal 1999, Enel aveva deciso di avviare un programma di riconversione dei cicli combinati per un investimento complessivo di EUR 1,2 miliardi (cl. 60 p. 18.1.171). La riconversione prevedeva l’acquisto di turbine a gas per diverse centrali termoelet-

- 40 triche. La prima centrale per la quale venne bandita una gara fu quella di “La Casella” sita a Castel San Giovanni (I) per la fornitura di 7 macchine turbogas. In questo contesto E. ha svolto un ruolo preponderante nelle relazioni con il gruppo tedesco Siemens beneficiando della conoscenza ventennale di II., ex dirigente Siemens pensionato ma rimasto consulente della società tedesca. Sulla scorta di questa relazione, E. ha dichiarato di aver incontrato nel gennaio del 2000 in un ristorante di Milano, i rappresentanti della Siemens II. e JJ. (direttore commerciale di Siemens) (cl. 60 p. 18.1.171). Le dichiarazioni di E. in merito a questo incontro sono confermate da D. il quale ha ammesso la sua presenza all’incontro (cl. 60 p. 18.1.146). La partecipazione di D. era necessaria poiché all’interno di EPW la gestione della gara era responsabilità di D. (verbale E., cl. 93 p. 910.1742 e segg.). Più precisamente, dal punto di vista delle ripartizioni delle competenze tra EPW e Enel Produzione, nella presente fattispecie va rilevato che, da un lato, quest’ultima, rappresentata da E., era l’entità che stabiliva i finanziamenti, gli investimenti ed era la committente, mentre, dall’altro lato, EPW, rappresentata da D., si occupava del processo di gestione dell’offerta, sia negli atti formali che sostanziali (verbale E., cl. 93 p. 910.1743; verbale D., cl. 93 p. 910.1743, p. 910.1712 e seg.). Nel corso della cena, i rappresentanti della Siemens hanno riferito di essere disposti ad elargire a D. e a E. una somma di EUR 2'600'000.-- per il buon esito della gara e nella speranza di condizionare le loro scelte anche per le gare successive (cl. 60 p. 18.1.172). Durante ulteriori incontri tra II. e JJ., da un lato, e D. e E., dall’altro lato, i rappresentanti della Siemens si sono impegnati al versamento a questi ultimi di ulteriori EUR 3'400'000.-- circa per la fornitura di altre 5 turbine a Enel Produzione nell’ambito del programma Repowering. Al fine di assicurarsi che l’attribuzione delle commesse andasse a buon fine, D. e E. hanno istaurato una collaborazione operativa in base alla quale D. definiva nel dettaglio, raccordandosi con i rappresentanti della Siemens, gli elementi utili per l’esito positivo dell’assegnazione, mentre E. vegliava in via generale a che l’aggiudicazione finale non venisse compromessa (cl. 60 p. 18.1.183, verbale D., cl. 93 p. 910.1743, p. 910.1712). Le modalità mediante le quali le dazioni di denaro dovevano essere versate da Siemens a E. e a D. sono state discusse, secondo le dichiara

SK.2009.10 — Tribunale penale federale 22.02.2010 SK.2009.10 — Swissrulings