Skip to content

Tribunale penale federale 23.03.2022 RR.2021.293

March 23, 2022·Italiano·CH·penale federale·PDF·3,750 words·~19 min·3

Summary

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP); durata del sequestro (art. 33a OAIMP);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP); durata del sequestro (art. 33a OAIMP);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP); durata del sequestro (art. 33a OAIMP);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP); durata del sequestro (art. 33a OAIMP)

Full text

Sentenza del 23 marzo 2022 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., rappresentato dall'avv. Edy Salmina,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) Durata del sequestro (art. 33a OAIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2021.293

- 2 -

Fatti: A. Il 22 gennaio 2021, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazionale nell’ambito di un procedimento penale a carico di B. S.p.A., C., D. e E. per il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 CP/I). In sostanza, l’autorità estera, basandosi sull’esame di documentazione bancaria già acquisita, afferma che B. S.p.A., avvalendosi di fatture per prestazioni inesistenti emesse dalla società ceca F. S.r.o., avrebbe trasferito, tra il 2014 e il 2020, la somma complessiva di EUR 17'965'585.52 su conti di quest’ultima in Repubblica Ceca, per poi far transitare tale denaro su conti esteri intestati a società con sede a Dubai. Le somme sarebbero state successivamente riversate su conti svizzeri. Il denaro trasferito all’estero costituirebbe materia imponibile sottratta in modo fraudolento all’erario in Italia da parte di B. S.p.A. (v. rubrica 1 incarto del Ministero pubblico della Confederazione, in seguito: MPC). Con la rogatoria, l’autorità estera ha chiesto l’acquisizione della documentazione concernente il conto n. 1 denominato “G.” presso H. SA, Lugano, intestato ad A., unitamente al blocco dei valori ivi depositati (v. ibidem, pag. 6 e seg.).

B. Mediante decisione del 19 febbraio 2021, il MPC, al quale l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria (v. act. 1.1, pag. 3), è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana e, con decisione del 4 marzo 2021, ha ordinato l’edizione della documentazione nonché il blocco dei valori concernenti la relazione bancaria n. 1 “G.” presso H. SA. Avendo tale società, nel gennaio 2018, trasferito la relazione in questione alla banca I., il MPC, in data 15 marzo 2021, ha emesso un nuovo ordine di edizione e di sequestro indirizzato alla banca I., al quale quest’ultima ha dato seguito il 26 aprile seguente (v. act. 1.1, pag. 3).

C. Con decisione di chiusura del 15 novembre 2021, il MPC ha ordinato la trasmissione alle autorità italiane di svariata documentazione riguardante la relazione bancaria di cui sopra, ottenuta sia da H. SA che dalla banca I., nonché confermato il blocco degli averi ivi depositati (v. act. 1.1, pag. 9 e seg.).

D. Il 15 dicembre 2021, A. ha interposto ricorso dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale contro la summenzionata decisione di chiusura, postulando l’annullamento della stessa. In via subordinata, egli chiede che la decisione venga annullata parzialmente, nel senso che “si dà

- 3 seguito alla domanda rogatoriale 22 gennaio 2021 […] limitatamente ai documenti di cui il ricorrente ha chiesto l’espunzione il 21 ottobre 2021”. In via ulteriormente subordinata, egli chiede che la decisione in questione venga annullata parzialmente, nel senso che “si dà seguito alla domanda rogatoriale 22 gennaio 2021 […] provvedendo a cancellare dai documenti di cui il ricorrente ha chiesto l’espunzione il 21 ottobre 2021 ogni riferimento alle generalità della signora J.” (act. 1, pag. 8).

E. Con risposte del 10 e 13 gennaio 2022, il MPC risp. l’UFG ha postulato la reiezione del gravame (v. act. 8 e 10).

F. Con replica del 7 febbraio 2022, trasmessa al MPC e all’UFG per conoscenza (v. act. 14), il ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 13).

Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto: 1. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell’8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l’Italia e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italosvizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione

- 4 europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicata nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie sono anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

1.4 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura dell’8 novembre 2021, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata, il ricorrente è legittimato a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP, art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

1.5 Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 80i cpv. 1 lett. a AIMP); l’applicazione inammissibile o manifestamente inesatta del diritto straniero nei casi di cui all’art. 65 AIMP (art. 80i cpv. 1 lett. b AIMP). La Corte dei reclami penali sindaca inoltre l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l’adeguatezza della decisione impugnata giusta l’art. 49 lett. b e c PA (TPF 2007 57 consid. 3.2). In questo senso il fatto che, come si vedrà nei seguenti considerandi, le sue censure siano in parte sollevate (anche) nell’interesse della moglie non tocca la ricevibilità in quanto tale del gravame, visto che non vi è dubbio che sia toccato personalmente e direttamente dalla misura d’assistenza giudiziaria qui in esame e che abbia un interesse degno di protezione

- 5 all’annullamento o alla modifica della stessa giusta l’art. 80h lett. b AIMP. La ricevibilità del gravame non è del resto messa in discussione né dall’opponente né dall’UFG. È vero che il Tribunale federale parla nella sentenza 1C_42/2022 del 25 febbraio 2022 al consid. 4 di difetto di legittimazione ai sensi dell’art. 89 cpv. 1 lett. b-c della legge federale del Tribunale federale (LTF; RS 173.110), nei casi in cui il ricorrente fa valere interessi giuridici di terzi, ma ciò nella prospettiva di un ricorso, quello di diritto pubblico giusta gli art. 82 e segg. LTF, di altra natura rispetto a quello giusta l’art. 80e e segg. AIMP. Il fatto che alcune censure siano materialmente inoperanti per determinati ricorrenti, segnatamente quelle sulla base dell’art. 2 AIMP (v. art. 130 II 217 consid. 8.2) qui comunque non in discussione, a fronte di un rimedio di diritto completo, non inficia l’entrata in materia in quanto tale.

2. Il ricorrente censura la violazione del principio della proporzionalità, nella misura in cui il MPC avrebbe negato l’estromissione di quegli atti, a suo dire inutili per l’inchiesta estera, che esporrebbero sua moglie, beneficiaria economica con procura del conto litigioso, a un procedimento fiscale italiano. In via subordinata, egli chiede che ogni riferimento alle generalità della predetta venga cancellato dai documenti in parola.

2.1 2.1.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la documentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).

Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di

- 6 regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti coinvolti. L’autorità richiedente ha un interesse ad essere informata di qualsiasi transazione che possa far parte del meccanismo delittuoso messo in atto dalle persone sotto inchiesta (sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2). Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti o riciclare fondi, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo presente che l’assistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale gioca un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 722, pag. 798 e seg.).

- 7 -

2.1.2 In concreto, l’utilità potenziale della documentazione litigiosa è certamente data, nella misura in cui il nome del ricorrente, titolare della relazione litigiosa, è espressamente menzionato nella rogatoria in quanto coinvolto nei fatti oggetto dell’inchiesta estera (v. rogatoria del 22 gennaio 2021, pag. 5 e seg., in rubrica 1 incarto MPC). Il MPC ha del resto indicato svariate operazioni intervenute sul conto in questione che hanno toccato relazioni intestate ad altre entità toccate dai fatti in esame che necessitano di approfondimenti che l’autorità rogante deve potere effettuare, vista la natura dei reati, con l’ausilio di tutta la documentazione bancaria disponibile, al fine di ricostruire tutti i flussi patrimoniali intervenuti tra le entità coinvolte nelle indagini (v. act. 1.1, pag. 6 e seg.). In questa ottica, non può nemmeno essere accolta la richiesta subordinata di espungere ogni riferimento alle generalità della moglie del ricorrente, nella misura in cui l’autorità inquirente estera deve potere verificare se la medesima, beneficiaria economica, assieme al marito, del conto litigioso nonché titolare di una procura sullo stesso, sia coinvolta nei fatti oggetto d’inchiesta. Il fatto che la predetta non sia menzionata nella rogatoria non è rilevante, dato che la documentazione litigiosa deve poter servire anche a scoprire l’esistenza di altre soggettività eventualmente implicate nella vicenda.

Spetterà infine al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Italia e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è potenzialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità.

2.2 2.2.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria internazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto all’oggetto di quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.3). Lo Stato richiedente deve comunque apportare elementi che dimostrino, almeno a prima vista, che i conti per i quali si chiede il sequestro siano effettivamente stati utilizzati per trasferire fondi di cui si sospetta l’origine delittuosa (DTF 130 II 329 consid. 5.1 e riferimenti ivi citati).

2.2.2 Ebbene, visto quanto esposto in precedenza (v. supra consid. 2.1) nonché l’importo complessivo di EUR 17'965'585.52 che l’autorità rogante ha indicato essere stato versato, tra il 2014 e il 2020, da B. S.p.A. su conti di F. S.r.o. in Repubblica Ceca, valori poi trasferiti su conti esteri intestati a società con sede a Dubai e poi su conti svizzeri, importo decisamente superiore ai valori qui sequestrati (saldo al 22 marzo 2021: EUR 245'221.40; v. act. 1.1, pag. 7), è senz'altro

- 8 possibile concludere che esistono elementi sufficienti per confermare il sequestro della relazione intestata al ricorrente. Il potenziale nesso fra il denaro sequestrato e i reati contestati a B. S.p.A. è dato: toccherà poi all'autorità estera accertare se il denaro in questione è effettivamente di origine illecita. In caso affermativo, esso potrebbe fare l'oggetto di una decisione di confisca o di restituzione all'avente diritto nello Stato richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP nonché DTF 123 II 134 consid. 5c; 123 II 268 consid. 4; 123 II 595 consid. 3). In definitiva, il sequestro litigioso deve essere mantenuto di principio sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii), ferma restando la necessità che la procedura all'estero progredisca (DTF 126 II 462 consid. 5e). Il ricorrente non ha peraltro sostanziato nessuno sproporzionato pregiudizio economico cagionato dal sequestro, per cui anche da questo punto di vista la misura in questione non presenta sostanziali criticità. Ne consegue che il sequestro va confermato e la relativa censura respinta.

3. L’insorgente teme che la riserva della specialità possa essere ritenuta dalle autorità italiane operante solo a tutela sua e non a quella della moglie. A suo dire, urgerebbe che si ricordi a dette autorità la portata (ergo l’estensione) del principio della specialità.

3.1 L’art. 67 cpv. 1 AIMP prevede che le informazioni e i documenti ottenuti mercé l’assistenza non possono essere usati nello Stato richiedente né a scopo d’indagine né come mezzi di prova in procedimenti vertenti su fatti per cui l’assistenza è inammissibile. Giusta il cpv. 2 della medesima disposizione, qualsiasi altro uso sottostà al consenso dell’Ufficio federale. Tale consenso non è necessario se: il fatto cui si riferisce la domanda costituisce un’altra fattispecie penale per la quale l’assistenza è ammissibile (lett. a), o il procedimento penale estero è diretto contro un’altra persona che ha partecipato al reato (lett. b).

3.2 In concreto, il MPC ha chiaramente indicato nella decisione di chiusura che l’utilizzo della documentazione inviata sottostà alla riserva della specialità, precisando la portata di quest’ultima (v. act. 1.1, pag. 11). In sede di risposta, esso ha rettamente affermato che “il principio di specialità si applica al concetto generale dell’utilizzazione della documentazione per altri procedimenti e in modo generale ai reati, senza riferimento alla qualità delle eventuali persone interessate. L’aggiunta di una qualsiasi precisazione nel suddetto allegato non si rivela pertanto necessaria” (act. 8, pag. 4). Ora, non essendovi elementi nell'incarto che possano far credere che l'Italia non rispetterà tale principio, anche tale censura va disattesa.

- 9 -

4. In conclusione, il ricorso va integralmente respinto e la decisione impugnata confermata.

5. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.–, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.

- 10 -

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico del ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 23 marzo 2022 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Edy Salmina - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

RR.2021.293 — Tribunale penale federale 23.03.2022 RR.2021.293 — Swissrulings