Sentenza dell’11 novembre 2020 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Stephan Blättler, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A., rappresentato dagli avv. Pascal Cattaneo e MLaw Jessica Carvalho França,
Ricorrente
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Principato di Monaco Decisione di estradizione (art. 55 AIMP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2020.251
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Fatti: A. Il 30 giugno 2020, il Giudice istruttore del Principato di Monaco ha spiccato un mandato d'arresto internazionale nei confronti di A., cittadino italiano e serbo, nato il 29 dicembre 1991, accusato dalle autorità inquirenti monegasche di ripetuti furti con scasso e tentativi di furto con scasso avvenuti a Monaco tra luglio e ottobre 2014 (act. 5.1a).
B. L’8 luglio 2020, Interpol Monaco ha chiesto alle competenti autorità svizzere l'arresto provvisorio in vista di estradizione di A. (act. 5.1b).
C. Il medesimo giorno, l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha emesso contro il predetto, già in detenzione preventiva nel Cantone Ticino ai fini di un procedimento penale ivi condotto a suo carico, un ordine di arresto provvisorio trasmesso alla Procura ticinese (v. act. 5.1). Nel suo interrogatorio del 13 luglio 2020 davanti al Procuratore pubblico ticinese, A. ha confermato di essere la persona ricercata, opponendosi tuttavia alla sua estradizione semplificata al Principato di Monaco (v. act. 5.2). Il 14 luglio 2020 l'UFG ha emanato l'ordine di arresto ai fini di estradizione, notificato il 28 luglio seguente, non impugnato dall'estradando (v. act. 5.3 e 5.4).
D. Con scritto del 21 luglio 2020, la Direzione dei servizi giudiziari del Principato di Monaco ha presentato all'UFG la richiesta formale di estradizione di A. (v. act. 5.5 e 5.5a).
E. Il 2 settembre 2020, l'UFG ha concesso l'estradizione di A. al Principato di Monaco (v. act. 1.1), decisione contro la quale l'estradando, in data 7 ottobre 2020, ha interposto ricorso dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. act. 1). Nel suo gravame egli postula, in via principale, la concessione dell’effetto sospensivo e l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento della decisione impugnata e reiezione della domanda di estradizione. In via subordinata, egli chiede che venga concesso l’effetto sospensivo, che il ricorso sia accolto e che, di conseguenza, l’estradizione sia sospesa sin tanto che l’emergenza sanitaria Covid-19 in essere nel Principato di Monaco non verrà revocata e la situazione epidemiologica in quel Paese e negli Stati direttamente confinanti non migliori in maniera significativa (v. ibidem, pag. 4 e seg.)
F. Con osservazioni del 16 ottobre 2020, l’UFG propone di respingere il ricorso. Nella sua replica del 2 novembre seguente, trasmessa per conoscenza all'UFG
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(v. act. 10), il ricorrente ribadisce le conclusioni presentate in sede di ricorso (v. act. 9).
Diritto: 1. In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1 PA, applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).
1.1 L'estradizione fra il Principato di Monaco e la Confederazione Svizzera è retta dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 1° maggio 2009 per Monaco e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, nonché dal Primo e dal Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr (RS 0.353.11-12), rispettivamente del 15 ottobre 1975 e del 17 marzo 1978, entrambi entrati in vigore per Monaco il 1° maggio 2009 e per la Svizzera il 9 giugno 1985.
1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
2. Il ricorrente sostiene che nel periodo in cui sono stati commessi i reati non si trovava a Monaco. Il fatto che sino ad ora non abbia potuto presentare della documentazione attestante l’alibi sarebbe dovuto alle difficoltà derivanti dallo stato di emergenza sanitaria Covid-19. Egli contesta in ogni caso i fatti che gli sono addebitati, affermando che dalla documentazione trasmessa in via rogatoriale non emergerebbe nessuna prova o indizio ch’egli si trovasse a Monaco o nei luoghi dei reati.
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2.1 Secondo l'art. 53 AIMP, se la persona perseguita afferma di poter provare che, al momento del fatto, non si trovava nel luogo di commissione, l'Ufficio federale procede ai chiarimenti necessari (cpv. 1). Nei casi palesi, l'estradizione è negata. Negli altri casi, le prove a discarico sono comunicate allo Stato richiedente invitandolo a dichiarare entro breve termine se intende mantenere la domanda (cpv. 2). A tal proposito, giova ricordare che non è compito del giudice dell'estradizione ma del giudice estero del merito pronunciarsi sulla colpevolezza della persona oggetto di una domanda d'estradizione (DTF 122 II 373 consid. 1c; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a). L'eccezione a tale principio è appunto data allorquando la persona perseguita è in grado di fornire un alibi ai sensi dell'art. 53 AIMP, ossia la prova evidente ch'ella non si trovava sul luogo del crimine al momento della sua commissione (DTF 113 Ib 276 consid. 3b; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 317 consid. 11b); una versione dei fatti differente da quella descritta nella richiesta estera o semplici argomenti a discarico non possono essere presi in considerazione a tale titolo (JdT 2012 IV 5 n. 140). In altre parole, è necessario che il fatto invocato come alibi conduca ineluttabilmente ad un giudizio d'innocenza nello Stato richiedente e alla messa in libertà, ciò che giustifica la reiezione della domanda d'estradizione (v. sentenze del Tribunale federale 1A.199/2006 del 2 novembre 2006 consid. 2.6; 1A.174/2006 del 2 ottobre 2006 consid. 4; 1A.159/2006 del 17 agosto 2006 consid. 5; 1A.43/2006 del 6 aprile 2006 consid. 2). La facoltà prevista all'art. 53 cpv. 2 AIMP non implica per l'UFG l'apertura di una procedura speciale e complessa destinata a determinare la realtà dell'alibi invocato (DTF 112 Ib 215 consid. 5b; 92 I 108 consid. 1). In particolare, l'interrogatorio di persone residenti all'estero non rientra nella sua missione (sentenza 1A.174/2006 consid. 4.5; 1A.79/1994 del 7 giugno 1994 consid. 3c; 1A.206/1989 del 17 gennaio 1990 consid. 3c). L’alibi deve essere fornito senza indugio; la semplice invocazione di un alibi e l’annuncio di prove future non soddisfano tale condizione (v. DTF 109 IV 174 consid. 2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2020.172 del 28 agosto 2020 consid. 4; RR.2011.180+214 del 29 novembre 2011 consid. 7.1).
2.2 In concreto, l’estradando non ha fornito nessuna prova evidente del fatto ch’egli non si sarebbe trovato nei luoghi dei reati contestatigli. Come indicato dalla giurisprudenza, l’annuncio di prove future non permette di ritenere la presenza di un alibi ostante l’estradizione. A tale conclusione nulla muta l’attuale emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Egli si è infatti limitato ad invocare in maniera generica la problematica del Covid-19, senza specificare quali prove la pandemia gli avrebbe impedito di produrre o far amministrare. Non essendovi elementi che permettano di confermare in modo indubbio la sussistenza di un alibi, la censura relativa alla pretesa violazione dell'art. 53 AIMP va respinta.
3. L’insorgente afferma che autorizzare la sua estradizione oggi, tenuto conto del grave stato di trasmissione del virus Covid-19 nel Principato di Monaco, signifi-
- 5 cherebbe mettere in pericolo la sua salute e la sua vita. Egli chiede che la procedura di estradizione venga sospesa sino a che la situazione epidemiologica nel Principato di Monaco e negli Stati direttamente confinanti non migliori in maniera significativa.
3.1 Nelle sue osservazioni del 16 ottobre 2020, l’UFG, facendo riferimento alla CEEstr, rammenta l’obbligo della Svizzera di estradare gli individui perseguiti negli Stati Parte alla convenzione. Esso afferma che l’attuale situazione pandemica dovuta al Covid-19 non rappresenta un motivo di rifiuto dell’estradizione. Dopo aver menzionato alcune disposizioni destinate a facilitare l’esecuzione di una decisione d’estradizione (v. art. 18 e 61 CEEstr), anche in caso d’impedimenti dovuti a cause di forza maggiore (v. art. 18 n. 5 CEEstr), l’UFG ricorda che l’ordine di carcerazione in vista d’estradizione non è eseguibile fintanto che la persona perseguita si trova in carcere preventivo ed espiatorio (v. art. 49 cpv. 2 AIMP), e che l’esecuzione dell’estradizione può essere sospesa fintanto che I’estradando è perseguito in Svizzera per un altro reato o deve scontare una pena privativa di libertà (v. art. 58 cpv. 1 AIMP). Esso rinvia parimenti all’art. 4 cpv. 1 lett. b n. 2 dell’ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (Covid-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori del 2 luglio 2020 (RS 818.101.27), attualmente in vigore, il quale prevede che possono essere esentate dall’obbligo di quarantena, secondo l’art. 2 della stessa ordinanza, le persone che svolgono un’attività assolutamente necessaria per mantenere l’ordine e la sicurezza pubblici. L’UFG afferma che, in applicazione delle norme di cui sopra, esso “ha potuto continuare ad estradare persone ricercate a livello internazionale sia in Europa che al di fuori, anche durante il periodo da marzo a giugno 2020, quando differenti Stati avevano introdotto un rigido sistema di confinamento, con conseguenti limitazioni degli spostamenti. Sia la Svizzera che gli Stati richiedenti, per poter adempiere all’obbligo sancito dall’art. 1 CEEstr, hanno sempre preso e continueranno a prendere tutte le misure necessarie per salvaguardare la salute delle persone detenute nonché del personale addetto alla loro sorveglianza e trasporto” (act. 5, pag. 3). L’UFG aggiunge che il ricorrente “si trova attualmente in regime di detenzione preventiva, ormai da alcuni mesi, nell’ambito di un procedimento penale condotto dal Ministero pubblico del Canton Ticino e la pena che potrebbe essergli inflitta in caso di condanna sarebbe di lunga durata. Qualora l’UFG dovesse formalmente autorizzare la sua estradizione verso il Principato di Monaco e la persona perseguita dovesse ancora trovarsi in regime di detenzione preventiva o espiazione di pena per la giustizia elvetica, l’esecuzione dell’estradizione dovrà essere posticipata fino a soddisfatta giustizia svizzera” (ibidem, pag. 3 e seg.).
3.2 Questa Corte ritiene che l’attuale situazione pandemica non costituisce un impedimento all’estradizione al Principato di Monaco. Nella misura in cui le autorità giudiziarie dei Paesi aderenti alla CEEstr applicano precisi piani di protezione destinati a salvaguardare la salute degli estradandi e del personale addetto alla loro sorveglianza e trasporto, nulla osta alle estradizioni anche in questo periodo.
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Va inoltre aggiunto che l’estradando è comunque in detenzione preventiva ai fini di un procedimento penale nel Cantone Ticino, il quale potrebbe sfociare in una condanna ad una pena detentiva importante, che potrebbe procrastinare in ogni caso, perlomeno a breve-medio termine, l’esecuzione dell’estradizione in questione. In questo senso, la postulata sospensione, vista la continua evoluzione della situazione epidemiologica e dei tassi di incidenza (v. European Centre for Disease Prevention and Control, https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/data), non avrebbe comunque sostanziale impatto, essendo attualmente in ogni caso di principio prioritaria l’esecuzione dell’eventuale pena detentiva da scontare nel nostro Paese (v. art. 58 AIMP). Per tacere del fatto che il Principato di Monaco non figura nemmeno attualmente nell’elenco degli Stati e delle regioni con alto rischio di contagio ex art. 3 della predetta ordinanza (v. l’elenco dell’Ufficio federale della sanità pubblica valido dal 29 ottobre 2020 ad oggi: https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelleausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaeneeinreisende.html#1204858541).
4. In conclusione, non vi è nessuna ragione né per negare l'estradizione, né per sospendere la relativa procedura. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto integralmente.
5. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 3'000.–, importo coperto dall’anticipo delle spese già versato.
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/data https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#1204858541 https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#1204858541 https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#1204858541 https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#1204858541
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese di fr. 3'000.– sono poste a carico del ricorrente. Esse sono coperte dall’anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 11 novembre 2020 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Pascal Cattaneo e MLaw Jessica Carvalho França - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).