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Tribunale penale federale 16.10.2020 RR.2020.186

October 16, 2020·Italiano·CH·penale federale·PDF·3,196 words·~16 min·3

Summary

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Uruguay. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Durata del sequestro (art. 33a OAIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Uruguay. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Durata del sequestro (art. 33a OAIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Uruguay. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Durata del sequestro (art. 33a OAIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Uruguay. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Durata del sequestro (art. 33a OAIMP).

Full text

Sentenza del 16 ottobre 2020 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Stephan Blättler, Cancelliera Leda Ferretti

Parti A., rappresentato dall’avv. Pierluigi Pasi,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,

Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Uruguay Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) Durata del sequestro (art. 33a OAIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2020.186

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Fatti: A. In data 15 ottobre 2019 il Tribunale penale di Montevideo (Uruguay) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale aperto nei confronti di A. per il reato di insolvenza societaria fraudolenta (art. 5 della legge uruguaiana n. 14095 del 17 novembre 1972). In sostanza, quest’ultimo è accusato di avere svuotato il patrimonio della società uruguaiana B. SA, di cui egli è azionista e amministratore unico, mediante l’alienazione dell’unico bene con valore posseduto dalla stessa (lo stabilimento “[…]”) e ciò nonostante fosse consapevole dell’esistenza di una condanna al pagamento di un’importante somma di denaro in virtù di sentenze cresciute in giudicato e non disponesse in Uruguay di altri beni che gli consentissero di onorare i debiti nei confronti dei suoi creditori. L’imputato avrebbe fatto confluire il corrispettivo derivante dalla vendita del suddetto bene immobile a favore di un conto bancario a lui riconducibile presso la banca svizzera C. Con la sua domanda di assistenza giudiziaria, l’autorità rogante ha chiesto alle autorità elvetiche di accertare se A. sia titolare di un conto bancario presso la banca svizzera C. e se su detto conto sia confluita la somma di USD 3'000'411.– conseguente al bonifico ordinato in data 22 giugno 2016 dal “Banco D.”. L’autorità rogante ha inoltre chiesto, nel caso in cui il conto bancario sopra indicato fosse ancora attivo, il suo sequestro fino a concorrenza dell’importo di USD 1'700'000.– più un 20% di illiquidi (v. act. 1.3 pag. 4).

B. Mediante decisione del 29 novembre 2019 il Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP-TI) è entrato nel merito della domanda presentata dall’autorità uruguaiana, ordinando alla banca C. l’identificazione di ogni relazione riconducibile alla persona di A. e il sequestro di ogni avere in essere sulle relazioni indentificate fino a concorrenza di un importo pari a USD 1'700'000.– più il 20% dell’eventuale patrimonio in titoli (v. act. 1.4 pag. 4).

C. Avendo la banca C. chiesto ulteriori dati identificativi di A. al fine di escludere casi di omonimia, con scritto del 28 maggio 2020 l’UFG ha trasmesso al MP-TI il complemento di rogatoria del 12 marzo 2020 che ha consentito di confermare l’identità del titolare della relazione bancaria nel frattempo già identificata, sulla quale era effettivamente pervenuto l’accredito descritto nella rogatoria per l’importo di USD 2'999'958.20 (v. act. 1.5).

D. Con decisione di chiusura del 1° luglio 2020 il MP-TI ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria, ordinando la trasmissione all’autorità richiedente di svariata documentazione concernente la relazione n. 1 intestata ad A. presso la banca C. L’autorità d’esecuzione ha nel contempo confermato il sequestro degli

- 3 averi depositati sulla relazione bancaria sopra indicata, precedentemente disposto con decisione di entrata in materia e decisione incidentale del 29 novembre 2019 (v. act. 1.2). Nella propria decisione di chiusura, il MP-TI ha ritenuto che il presupposto della doppia punibilità per l’adozione di misure coercitive fosse adempiuto. Secondo il MP-TI, i fatti esposti nella domanda di assistenza giudiziaria configurerebbero in Svizzera, “prima facie”, i reati di amministrazione infedele (art. 158 CP), appropriazione indebita (art. 138 CP), bancarotta fraudolenta (art. 163 CP), diminuzione dell’attivo in danno dei creditori (art. 164 CP), cattiva gestione (art. 165 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP).

E. In data 3 agosto 2020 A. ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo in via principale l’annullamento della decisione di chiusura, la reiezione definitiva della commissione rogatoria e la revoca della disposizione con cui il MP-TI ha disposto la trasmissione all’autorità rogante (ev. per il tramite dell’UFG) della documentazione bancaria descritta, con il conseguente annullamento del sequestro disposto con la decisione di entrata nel merito e incidentale del 29 novembre 2019, confermato con la decisione impugnata, e della riserva di specialità; in via subordinata, l’annullamento della decisione di chiusura con la retrocessione della causa al MP-TI per una nuova decisione ai sensi dei considerandi, previa la richiesta e la ricezione di più precise indicazioni dall’autorità rogante.

F. Con scritti del 1° settembre 2020 e del 9 settembre 2020 sia il MP-TI che l’UFG hanno postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata, facendo rinvio alle motivazioni in essa contenute (v. act. 7).

Le argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto: 1. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale

- 4 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

1.2 Fra la Svizzera e l’Uruguay vige il Trattato d’estradizione fra la Svizzera e la Repubblica dell’Uruguay del 27 febbraio 1923, entrato in vigore il 15 luglio 1927 (RS 0.353.977.6; in seguito: il Trattato), il quale contiene alcune norme riguardanti la cosiddetta piccola assistenza. Alle questioni che detto trattato non regola espressamente o implicitamente si applica l’AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP).

1.3 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione bancaria oggetto della decisione contestata, il ricorrente è legittimato a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP, nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

Il ricorso è quindi ricevibile.

2. Il ricorrente ritiene anzitutto che l'esposto dei fatti presentato dall'autorità uruguaiana sia lacunoso e contraddittorio. L’autorità rogante non avrebbe infatti spiegato chi sia il debitore dell’importante somma di denaro (il ricorrente stesso oppure la società B. SA) e nulla avrebbe detto sulle modalità con cui è avvenuto il pagamento del prezzo di vendita dell’immobile e meglio sulla titolarità del conto presso il “Banco D.”. Di conseguenza non sarebbe possibile verificare il rispetto del principio della doppia punibilità.

Secondo il ricorrente, qualora il debitore fosse il ricorrente stesso, il presupposto della doppia punibilità non sarebbe adempiuto. A questo proposito egli ha osservato, tra le altre cose, come per i reati di amministrazione infedele (art. 158 CP) e appropriazione indebita (art. 138 CP) il bene giuridico protetto sia il patrimonio altrui. Altrettanto problematico, se non impossibile, risulterebbe la verifica del rispetto del principio della doppia punibilità nel caso in cui la debitrice fosse la B. SA. La sola circostanza dell’alienazione del bene immobile ad un prezzo congruo non potrebbe infatti essere sussunta ai reati di cui agli art. 138, 164 e 165 CP. Il ricorrente contesta anche il reato di amministrazione infedele (art. 158 CP) per il fatto che il ricorrente è l’unico azionista e quindi l’unico proprietario della B. SA, per poi escludere anche quello di bancarotta fraudolenta (art. 163 CP) con la motivazione, questa volta, che il bene immobile venduto è di proprietà della società. Per quanto riguarda l’ipotesi di riciclaggio, il ricorrente ritiene che la verifica del presupposto della doppia punibilità non sia possibile vista anche l’assenza di informazioni sulle modalità di pagamento del prezzo di vendita dell’immobile. Non essendo chiaro se detto importo sia stato dapprima

- 5 versato sul conto bancario della B. SA, non sarebbe infatti possibile provare l’esistenza di un crimine a monte.

2.1 L'art. 28 AIMP esige in sostanza che la domanda di assistenza indichi il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica dei reati, presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88). In questo ambito, non si può tuttavia pretendere dallo Stato richiedente la presentazione di un esposto dei fatti totalmente esente da lacune o contraddizioni, visto che lo scopo della rogatoria è proprio quello di chiarire punti oscuri relativi alle fattispecie oggetto d’indagine all’estero, ferma restando la necessità di poter verificare che le condizioni per la concessione dell’assistenza siano date e in che misura essa sia possibile (v. DTF 117 Ib 64 consid. 5c, con giurisprudenza citata). Lo Stato richiedente non deve provare la commissione del reato, ma esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di verificare che la rogatoria non costituisca un’inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 125 II 65 consid. 6b/aa). L’esame della colpevolezza è riservato al giudice straniero del merito, per cui non compete a quello svizzero dell’assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_562/2011 del 22 dicembre 2011 consid. 1.5).

2.2 L'art. 64 cpv. 1 AIMP prevede che i provvedimenti secondo l'art. 63, se implicano l'applicazione della coercizione processuale, possono essere ordinati soltanto ove dall'esposizione dei fatti risulti che l'atto perseguito all'estero denota gli elementi obiettivi di una fattispecie punibile secondo il diritto svizzero. Essi devono essere eseguiti secondo il diritto svizzero.

Nell'ambito dell'esame della doppia punibilità, l'autorità non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid 5b pag. 121 e seg.). Il giudice dell’assistenza e prima di esso l’autorità rogata non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza, ma devono semplicemente vagliare, limitandosi a un esame "prima facie", se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ed. 2019, n. 581). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giu-

- 6 ridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; ZIMMERMANN, op. cit., n. 581 e n. 584). Diversamente dall’ambito estradizionale, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii).

2.3 Nel caso concreto, l’inchiesta uruguaiana è condotta per titolo di insolvenza societaria fraudolenta. Dagli atti rogatoriali (v. act. 1.3 e 1.5) emerge che A. avrebbe svuotato il patrimonio della società uruguaiana B. SA, di cui egli è azionista e amministratore unico, mediante l’alienazione dell’unico bene di valore posseduto dalla società e ciò nonostante fosse consapevole dell’esistenza di una condanna al pagamento di un’importante somma di denaro in virtù di sentenze cresciute in giudicato e non disponesse in Uruguay di altri beni che gli consentissero di onorare i debiti nei confronti dei suoi creditori. L’imputato avrebbe fatto confluire il corrispettivo derivante dalla vendita del suddetto bene a favore di un conto bancario a lui riconducibile presso la banca svizzera C.

Dall’esposto summenzionato emergono con sufficiente chiarezza le circostanze sulle quali l’autorità rogante fonda i propri sospetti. Questa Corte ritiene anzitutto che l’autorità rogante non lasci dubbi quanto alla titolarità del debito in questione in capo al ricorrente. A quest’ultimo viene infatti contestato di non avere altri beni in Uruguay “che gli consentissero di onorare il debito che mantiene” con i signori E. e F. (v. rogatoria, pag. 5 e relativo complemento, pag. 5). In ogni caso, come si vedrà più avanti, tutti i dubbi interpretativi sollevati dal ricorrente non ostacolano la verifica della sussistenza della doppia punibilità.

L’esposto dei fatti nella rogatoria del 15 ottobre 2019 e nel suo complemento del 12 marzo 2020 adempie quindi le esigenze legali richieste e la censura in questo ambito va dunque respinta.

2.4 Per quanto concerne la condizione della doppia punibilità, nel suo gravame il ricorrente si è lungamente soffermato sia su questioni di diritto penale uruguaiano sia sulla questione a sapere se i fatti contestati in Uruguay possano essere costitutivi dei reati di amministrazione infedele (art. 158 CP), appropriazione indebita (art. 138 CP), bancarotta fraudolenta (art. 163 CP), diminuzione dell’attivo in danno dei creditori (art. 164 CP), cattiva gestione (art. 165 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP). Tuttavia, l’autorità richiesta deve unicamente vagliare, limitandosi a un esame "prima facie", se i fatti addotti nella domanda estera sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, senza quindi sostituirsi al giudice estero del merito né nell’accertamento dei fatti né nella loro sussunzione alle fattispecie penali estere.

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In merito ai reati di amministrazione infedele (art. 158 CP) e appropriazione indebita (art. 138 CP), si osserva che il Tribunale federale ha già avuto modo di considerare che anche nella forma di una SA unipersonale, la società anonima è titolare autonoma del suo patrimonio, che costituisce sia verso l'esterno sia per ciascun organo societario un patrimonio altrui. La SA unipersonale è una persona distinta anche per il suo azionista unico (DTF 141 IV 104).

Alla luce di quanto precede, i fatti contestati al ricorrente, se trasposti nel contesto giuridico elvetico, possono senz’altro essere sussunti ai reati di amministrazione infedele (art. 158 CP) e appropriazione indebita (art. 138 CP), per cui la condizione della doppia punibilità è ossequiata già solo per questo motivo (v. anche art. 2 n. 19 del Trattato). Dovendosi questa Corte limitare ad un esame “prima facie”, il dubbio sollevato dal ricorrente sulla possibilità che la compravendita del bene immobile non possa dirsi giuridicamente perfezionata risulta inconferente in quanto riguarda il merito della causa penale estera ed è quindi competenza esclusiva delle autorità penali uruguaiane.

Visto quanto precede, il requisito della doppia punibilità è da considerarsi adempiuto. Anche tale censura va quindi disattesa.

3. Il ricorrente sostiene inoltre che l’autorità rogante avrebbe presentato le proprie richieste di acquisizione documentale e sequestro senza disporre di una decisione autorizzativa del giudice, come previsto dal diritto uruguaiano in caso di violazione del segreto bancario. Così facendo egli omette di considerare che giusta l’art. 76 lett. c AIMP è sufficiente che l’autorità rogante confermi che il provvedimento di sequestro sia ammissibile nello Stato richiedente, che è quanto si può desumere dalla dichiarazione della giudice G. a pagina 1 della rogatoria nonché dalle normative processuali ad essa allegate. Per il resto non vi sono elementi nell’incarto che permettano di ritenere che nel caso concreto vi siano state irregolarità ai sensi dell’art. 2 AIMP o non siano state rispettate le procedure previste in Uruguay in caso di sequestro di relazioni bancarie (v. anche DTF 123 II 161 consid. 3b e sentenza del Tribunale federale 1A.215/2004 del 7 febbraio 2005 consid. 5). Trattandosi comunque di questioni di diritto estero, spetterà agli organi giurisdizionali esteri sindacare eventuali censure in tal senso.

4. Nel suo gravame, il ricorrente ha postulato anche l’annullamento del sequestro disposto con la decisione di entrata nel merito e incidentale del 29 novembre 2019.

4.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria internazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che

- 8 tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto all'oggetto di quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.3). Lo Stato richiedente deve comunque apportare elementi che dimostrino, almeno a prima vista, che i conti per i quali si chiede il sequestro siano effettivamente stati utilizzati per trasferire fondi di cui si sospetta l'origine delittuosa (DTF 130 II 329 consid. 5.1 e riferimenti ivi citati).

4.2 Visto tutto quanto esposto in precedenza, è senz'altro possibile concludere che esistono elementi sufficienti per confermare il sequestro della relazione n. 1 intestata a A. presso la banca C. Il potenziale nesso fra la relazione sequestrata e i reati contestati al ricorrente è infatti dato (v. consid. C); toccherà poi all'autorità estera accertare se il denaro in questione è effettivamente di origine illecita. In caso affermativo, esso potrebbe fare l'oggetto di una decisione di confisca o di restituzione all'avente diritto nello Stato richiedente (v. art. 74 a cpv. 1 e 2 AIMP, nonché DTF 123 II 134 consid. 5c; 123 II 268 consid. 4; 123 II 595 consid. 3). In definitiva, il sequestro litigioso deve essere mantenuto di principio sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74 a cpv. 3 AIMP e 33 a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii), ferma restando la necessità che la procedura all'estero avanzi (DTF 126 II 462 consid. 5e). Il ricorrente non ha peraltro sostanziato nessun sproporzionato pregiudizio economico cagionato dal sequestro, per cui anche da questo punto di vista la misura in questione non presenta sostanziali criticità.

Ne consegue che il sequestro va confermato e la relativa censura respinta.

5. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la decisione impugnata va confermata e il gravame integralmente respinto.

6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 6'000.–, a carico del ricorrente; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 6'000.– è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 16 ottobre 2020 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a: - Avv. Pierluigi Pasi - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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